in vigore dal: 17-11-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni
urgenti in materia di servizio civile, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza:
Il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
219 del 17 settembre 1999.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 67.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6352):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema) e dal Ministro per la solidarieta' sociale
(Turco) il 17 settembre 1999.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 17 settembre 1999, con pareri delle
commissioni II, IV, V, XII e del Comitato per la
legislazione.
Esaminato dalla I commissione il 23, 28 e 29 settembre
1999, il 5 e 7 ottobre 1999.
Relazione scritta annunciata il 7 ottobre 1999 (atto n.
6352/ A - relatore on. Boato).
Esaminato in aula l'11 ottobre 1999 e approvato il 12
ottobre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4269):
Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 14 ottobre 1999 con pareri delle
commissioni 1 , 2 , 4 e 5 .
Esaminato dalla 1 commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei
presupposti di costituzionalita' il 20 ottobre 1999.
Esaminato dalla 1 commissione il 27 ottobre 1999 e 3
novembre 1999.
Esaminato in aula e approvato il 9 novembre 1999.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 16
SETTEMBRE 1999, N. 324.
All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. E' istituita la contabilita' speciale del Fondo nazionale per
il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998,
n. 230. Il Fondo e' integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi";
al comma 2, le parole da: "quanto a lire 17,310 miliardi" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 25,776
miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. All'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
''2-bis. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare
di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio
rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il
servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono
altresi' essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza
assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in
ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti
condizioni:
a) difficolta' economiche o familiari ovvero responsabilita'
lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;
b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale, con
acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o
internazionale;
c) minore indice di idoneita' somaticofunzionale o
psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto
conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora
costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne
pregiudichi la funzionalita';
d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da
parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza
o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del
1997.
2-ter. In ogni caso, e' fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il
servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-bis anche
qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate,
fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle
condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 2-bis, lo stesso
Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente
d'ufficio.
2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinati l'entita' della consistenza massima degli obiettori
in servizio, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo
nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle
condizioni di cui al comma 2-bis, nonche' le forme di collocamento in
licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.
2-quinquies. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di
chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in
licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati
dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2-bis, 2-ter e
2-quater. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata
senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate
rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione
del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le
medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del
presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del
provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda
da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di
accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai
richiedenti''.
2. Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri
provvede, con circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile, a quanto previsto dal comma 2-quater dell'articolo 9 della
legge 8 luglio 1998, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto".