L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 ottobre 1999;
Premesso che:
il combinato disposto dell'art. 3, commi 1 e 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99), prevede che le attivita' di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete
di trasmissione nazionale, siano svolte dal gestore della rete
nazionale di trasmissione in regime di concessione;
l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che
le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale siano
assunte, con decorrenza dalla data determinata con proprio
provvedimento dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da una societa' per azioni costituita dall'Enel
S.p.a. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello
stesso decreto le cui azioni, con decorrenza dalla medesima data,
sono assegnate a titolo gratuito al Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica; e che sino all'adozione del decreto
di cui al presente alinea l'Enel S.p.a. e' responsabile, tra l'altro,
del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e
delle attivita' di dispacciamento;
ai sensi dell'articolo e comma di cui sopra l'Enel S.p.a., a
decorrere dal 20 agosto 1999, ha provveduto a definire l'assetto
societario del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e
ai conferimenti di beni e di personale necessari per il suo
funzionamento;
l'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita') determina la misura del corrispettivo per l'accesso e
l'uso della rete di trasmissione nazionale stabilendo, tra l'altro,
che tale corrispettivo deve essere fissato ".... considerando anche
gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12" e che deve essere
".... tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita'
di propria competenza secondo criteri di efficienza economica"; ed
inoltre che, con il medesimo provvedimento, l'Autorita' disciplina il
periodo transitorio sino all'assunzione della titolarita' delle
proprie funzioni secondo quanto previsto dal richiamato art. 3, comma
4, del decreto legislativo n. 79/1999;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo n. 79/1999,
Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 29
aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 109 del 12 maggio 1992, 14 dicembre 1993, n. 15,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24
dicembre 1993, e 29 dicembre 1993, n. 17, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993;
Vista la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 57/97, con cui
e' stato avviato il procedimento per la formazione di provvedimento
di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 (di
seguito: delibera dell'Autorita' n. 57/97);
Vista la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99
concernente la fissazione delle condizioni tecnicoeconomiche del
servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi
di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99), tra queste rientrando
anche i corrispettivi per l'uso del sistema a copertura, tra l'altro,
dei costi del servizio di dispacciamento;
Vista la delibera dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 63/99, con cui
e' stata avviata un'istruttoria conoscitiva ai fini della
formulazione della proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
Vista la delibera dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 65/99, con cui
e' stata avviata un'istruttoria conoscitiva ai fini della
acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli
interventi di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso
della rete di trasmissione nazionale;
Considerato che:
parte delle attivita' di cui al precedente alinea, tra cui quella
di dispacciamento, sono attualmente svolte dall'Enel S.p.a., in
quanto soggetto responsabile sino alla definizione, in base al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999; e che
i costi di tali attivita' rientrano tra quelli riconosciuti ai fini
della determinazione delle vigenti tariffe di fornitura dell'energia
elettrica agli utenti finali e dei corrispettivi per il servizio di
vettoriamento dell'energia elettrica;
allo stato attuale le sole attivita', rientranti tra quelle di
competenza del gestore della rete di trasmissione nazionale, i cui
costi sono stati accertati sono quelle di dispacciamento;
che l'accertamento di cui al precedente alinea e' stato effettuato
nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'adozione del
provvedimento concernente la fissazione delle condizioni
tecnicoeconomiche del servizio di vettoriamento dell'energia
elettrica e di alcuni servizi di rete, al fine di definire la
corrispondente quota di tariffa destinata alla copertura, i costi
dell'attivita' di dispacciamento; e che tale quota ammonta a 0,30
lire per kWh fornito a clienti idonei o vincolati;
Ritenuto che:
sia necessario prevedere che la quota della vigente tariffa di
fornitura agli utenti finali destinata alla copertura dei costi delle
attivita' di dispacciamento attualmente nella responsabilita'
dell'Enel S.p.a., venga corrisposta al gestore della rete di
trasmissione nazionale per il periodo eventualmente intercorrente tra
la data di decorrenza dell'assunzione delle funzioni di gestore della
rete di trasmissione nazionale da parte della societa' per azioni
costituita dall'Enel S.p.a. a norma dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 79/1999, come determinata dal richiamato provvedimento
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui
al medesimo articolo, e la data di entrata in vigore del
provvedimento dell'Autorita' di cui all'art. 3, comma 10, del decreto
legislativo n. 79/1999;
la quota della vigente tariffa di fornitura agli utenti finali
destinata alla copertura dei costi delle attivita' di dispacciamento
attualmente nella responsabilita' dell'Enel S.p.a. sia da
quantificare, secondo le determinazioni in tal senso assunte
dall'Autorita' ai fini dell'adozione della deliberazione n. 13/99,
pari a 0,30 lire per kWh fornito a clienti idonei o vincolati;
sia necessario acquisire idonea documentazione previsionale in
ordine alle risorse economiche necessarie al gestore della rete di
trasmissione nazionale per lo svolgimento delle attivita' di propria
competenza;
Delibera:
Art. 1.
Disposizioni provvisorie in materia di finanziamento
del gestore della rete di trasmissione nazionale
1. Alla societa' di cui all'art. 3, comma 4, primo periodo, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: gestore della
rete di trasmissione nazionale), e' riconosciuto, in relazione
all'attivita' di dispacciamento, un corrispettivo pari a 0,30 lire
per kWh fornito a clienti idonei o vincolati.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 e' riconosciuto in
via provvisoria con decorrenza dalla data fissata con il
provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e sino alla determinazione, da parte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al sensi dell'art. 3,
comma 10, del medesimo decreto legislativo, della componente del
corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale destinata a garantire al gestore della rete di trasmissione
nazionale le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle
attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza
economica.
3. Le imprese distributrici di cui all'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono tenute al versamento, su base
bimestrale, del corrispettivo di cui al precedente comma 1
commisurato all'energia elettrica fornita, ad eccezione di quella di
cui ai successivi commi 4 e 5, ai clienti finali o ad altre imprese
distributrici, al netto dell'energia ricevuta, a qualsiasi titolo, da
altra impresa distributrice.
4. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 3, l'Enel S.p.a. e'
tenuta al versamento del corrispettivo di cui al precedente comma 1,
sull'energia elettrica vettoriata o scambiata alle condizioni
previste dai titoli VIII e IX del provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6.
5. Sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 6,
comma 6.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/1999, in relazione all'energia
elettrica vettoriata, il soggetto di cui all'art. 4, comma 4.3, della
medesima deliberazione, trasferisce al gestore della rete di
trasmissione nazionale la componente del corrispettivo per l'uso del
sistema a copertura dei costi di dispacciamento, di cui all'art. 8,
comma 8.1, lettera c), della medesima deliberazione.
6. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, con cadenza
bimestrale, comunica all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
alla Cassa conguaglio per il settore elettrico l'importo dei
corrispettivi introitati ai sensi del presente provvedimento, dando
separata evidenza agli importi imputabili alle causali di cui ai
precedenti commi 3, 4 e 5.
Art. 2.
Richiesta di informazioni
Il gestore della rete di trasmissione nazionale invia all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 novembre 1999, i
bilanci previsionali dettagliati relativi agli esercizi 1999 e 2000
nonche' ogni altra documentazione utile al fine di quantificare le
risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attivita' di
propria competenza in detti esercizi.
Art. 3.
Disposizioni finali
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo
dalla sua pubblicazione.
Milano, 20 ottobre 1999
Il presidente: Ranci