Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16-11-1999

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 settembre 1999, n.324
Testo del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 17
settembre 1999), coordinato con la legge di conversione 12 novembre 1999, n. 424 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 10), recante: "Disposizioni urgenti in materia di servizio civile".
note:
Entrata in vigore del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 coordinato con la legge di conversione 12 novembre 1999, n. 424: 17-11-1999 per gli artt. 1 e 2; 17-9-1999 per gli artt. 3 e 4.

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1999 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1.
(( 1. E' istituita la contabilita' speciale del Fondo nazionale ))
(( per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 ))
(( luglio 1998, n. 230. Il Fondo e' integrato per l'anno 1999 di ))
(( lire 51 miliardi. ))
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20
miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, (( quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire
5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
))
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
(( 1. All'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo il ))
(( comma 2 sono inseriti i seguenti: ))
(( " 2-bis. Ferme restando le cause di dispensa dal ))
(( servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di ))
(( quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ))
(( legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano ))
(( eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle ))
(( disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio ))
(( civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono ))
(( altresi' essere dispensati o collocati in licenza illimitata ))
(( senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si ))
(( trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una ))
(( delle seguenti condizioni: ))
(( a) difficolta' economiche o familiari ovvero responsabilita' ))
(( lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali; ))
(( b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale,))
(( con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o ))
(( internazionale; ))
(( c) minore indice di idoneita' somaticofunzionale o ))
(( psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche ))
(( tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, ))
(( qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ))
(( ne pregiudichi la funzionalita'; ))
(( d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da
))
(( parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di ))
(( residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine ))
(( previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto ))
(( legislativo n. 504 del 1997. ))
(( 2-ter. In ogni caso, e' fatto obbligo all'Ufficio ))
(( nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui ))
(( al comma 2-bis anche qualora nessun obiettore versi in alcuna ))
(( delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse ))
(( disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle ))
(( lettere c) e d) del comma 2- bis, lo stesso Ufficio ))
(( adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio. ))
(( 2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ))
(( Ministri sono determinati l'entita' della consistenza massima ))
(( degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilita' ))
(( finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli ))
(( aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-bis, ))
(( nonche' le forme di collocamento in licenza illimitata senza ))
(( assegni in attesa di congedo. ))
(( 2- quinquies. Gli obiettori di coscienza in servizio o in ))
(( attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero ))
(( d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di ))
(( congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai ))
(( commi 2- bis, 2-ter e 2-quater. Le domande di dispensa e ))
(( di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di ))
(( congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non ))
(( oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel ))
(( corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime ))
(( domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del ))
(( presente comma, si intendono accolte in caso di mancata ))
(( adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per ))
(( il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ))
(( ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni ))
(( caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono ))
(( tempestivamente comunicate ai richiedenti. ))
(( 2. Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ))
(( provvede, con circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio ))
(( civile, a quanto previsto dal comma 2- quater ))
(( dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, introdotto ))
(( dal comma 1 del presente articolo, entro cinque giorni dalla ))
(( data di entrata in vigore del presente decreto ". ))

Art. 3.
1. Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti sul regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio
1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i termini di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti ad un
terzo.

Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.