Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16-11-1999

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
COMUNICATO
Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 27163 del 7 ottobre 1999 e'
autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1999 all'11 luglio 2000, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Mira, con
sede in Modena e unita' di Modena (frazione Lesignana), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 17 unita', di cui 1 lavoratore parttime
da 25 ore a 16 ore medie settimanali e 2 lavoratori parttime da 20 a
16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 20 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Mira, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 27164 del 7 ottobre 1999 e'
autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1999 al 31 agosto 2000,
la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Remo
Verga, con sede in Milano e unita' di Omate di Agrate Brianza
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unita', di cui 3
dipendenti parttime da 40 ore medie settimanali a 20 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 35 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Remo Verga, a corrispondere
il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 27165 del 7 ottobre 1999 e'
autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1999 al 30 novembre 1999, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esseti societa'
intercooperativa, con sede in Sestu (Cagliari) e unita' di Domusnovas
(Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per cinque mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5
unita', su un organico complessivo di 99 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esseti societa' intercooperativa,
a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.
6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti
finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 27166 del 7 ottobre 1999 e'
autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 31 maggio 1999, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Stefania,
con sede in Farra di Soligo (Treviso) e unita' di Farra di Soligo
(Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
98 unita', di cui 15 lavoratori parttime da 20 ore a 14 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 116 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefania, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 27167 del 7 ottobre 1999 e'
autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 2 gennaio 1995, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 Mensa c/o Pirelli Vettura, con
sede in Torino e unita' di Settimo Torinese (Torino), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 17 unita', su un organico complessivo di 702
unita'.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
13 gennaio 1995, n. 16513.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 Mensa c/o Pirelli
Vettura, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale n. 27168 del 7 ottobre 1999 e'
autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 31 dicembre 1994, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 Mensa c/o Fiat CIEI, con sede in
Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5
unita', e da 35 ore medie settimanali a 20 medie settimanali per 2
unita', su un organico complessivo di 702 unita'.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
13 gennaio 1995, n. 16507.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 Mensa c/o Fiat CIEI, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.