in vigore dal: 1-12-1999
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991,
n. 85, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39;
Visti i pareri della commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi espressi nelle sedute del 4 novembre 1997 e del 18
novembre 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 ottobre 1998, con il quale sono state delegate al Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio i compiti concernenti
l'organizzazione, il funzionamento e l'attivita' dei servizi tecnici
nazionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 26 aprile 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in conformita' all'articolo
24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di
documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dei singoli Servizi
(Servizio nazionale dighe, Servizio geologico nazionale, Servizio
idrografico e mareografico nazionale, Servizio sismico nazionale) e
delle relative sedi periferiche, che nel presente regolamento vengono
tutti indicati con il termine "Amministrazione".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge
n. 241/1990 vedi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, reca: "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
1991, n. 85, reca "Regolamento concernente la
riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici
nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico
e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio
1989, n. 183".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1993, n. 106, reca "Regolamento concernente la
riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici
nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio
1989, n. 183".
- Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", e' il seguente:
"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art.
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti
previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi
del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare
le modalita' di esercizio del diritto di accesso e
gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in
relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e
repressione della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
garantendo peraltro agli interessati la visione degli
atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi'
stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso
ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga
nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro
i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilita'
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9
della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e
dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra
disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai
documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando
la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti
preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse
disposizioni di legge".
- L'art 17, comma 3, della legge 3 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente
"Regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso
ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art.
24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' il
seguente:
"Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1.
Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione
dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei
criteri fissati nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti
all'accesso se non quando essi siano suscettibili di
recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati
nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I
documenti contenenti informazioni connesse a tali
interessi sono considerati segreti solo nell'ambito
e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le
amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il
quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere
sottratti all'accesso ove sia sufficiente far
ricorso al potere di differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente
dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
documenti amministrativi possono essere sottratti
all'accesso:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla
continuita' e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste nei trattati e nelle relative leggi di
attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della
politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni
strettamente strumentali alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione e alla repressione della
criminalita' con particolare riferimento alle
tecniche investigative, alla identita' delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone
coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e
di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, di persone
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con
particolare riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche'
i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli
stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere
garantita ai richiedenti la visione degli atti dei
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro stessi
interessi giuridici".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca:
"Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la
liberta' di accesso alle informazioni in materia di
ambiente".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.
Art. 2.
Categorie di documenti inaccessibili
per motivi di ordine e sicurezza pubblica
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono
sottratti all'accesso i documenti concernenti gli impianti di
sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Amministrazione.
Nota all'art. 2:
- Per il testo del comma 5, lettera a), dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, si vedano le note alle premesse.
Art. 3.
Categorie di documenti inaccessibili per motivi
di riservatezza di terzi, persone e gruppi di imprese
1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonche' dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone,
gruppi di imprese, garantendo, peraltro, ai medesimi la visione dei
documenti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza
sia necessaria per curare o difendere i loro interessi, sono
sottratti all'accesso:
a) gli studi, le ricerche e le consulenze conservate negli archivi
dell'Amministrazione e svolte per conto di terzi, siano essi soggetti
pubblici o privati;
b) i dati di proprieta' di terzi forniti all'Amministrazione;
c) i documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e
forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di
riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi
professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una
adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso e' consentito
mediante estratto dei verbali di gara esclusivamente per le notizie
riguardanti la stessa impresa richiedente. Per quanto attiene ai
documenti concernenti l'elenco delle ditte invitate, le relative
offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria delle
operazioni di gara, l'accesso ai documenti e' differito al momento
della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicita'
per legge degli atti infraprocedimentali.
2. Non e' ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso di
formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e del comma 5, lettera d), dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Le disposizioni contenute nel presente
capo non si applicano nei confronti dell'attivita' della
pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai
procedimenti tributari per i quali restano parimenti
ferme le particolari norme che li regolano".
Art. 4.
Esclusioni al diritto di accesso
previste dall'ordinamento
1. Oltre ai documenti amministrativi appartenenti alle categorie
indicate dal presente regolamento, sono sottratti all'accesso anche i
documenti di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Sono, altresi', esclusi dal diritto di accesso i documenti che
altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione
si trova, per varie ragioni, a detenere.
Nota all'art. 4:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.
Art. 5.
Differimento del diritto di accesso
1. Per le categorie di documenti indicati nell'articolo 3, del
presente regolamento, la sottrazione all'accesso opera fino alla
manifestazione di consenso espressa dai soggetti direttamente
interessati.
2. I documenti contenenti dati in possesso dell'Amministrazione
sono sottratti all'accesso fino alla conclusione del procedimento di
validazione, previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.
3. E' in facolta' dell'Amministrazione di differire l'accesso anche
nei casi previsti dall'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. L'atto che dispone il differimento deve sempre indicarne la
durata.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e' il seguente:
"Art. 22 (Compiti del Servizio idrografico e
mareografico nazionale). - 1. Il Servizio idrografico e
mareografico nazionale, fatte salve le competenze delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,
provvede al rilevamento, validazione, archiviazione e
pubblicazione delle grandezze climatiche,
idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo
idrografico superficiale e sotterraneo, le lagune, il
clima marittimo, i livelli marini ed i litorali. La
finalita' e' quella di descrivere i fenomeni climatici,
idrologici e marittimi in rapporto alle necessita' della
difesa del suolo ed alle proposte di utilizzazione delle
risorse idriche, in attuazione del disposto di cui
all'art. 9, comma 3, della legge.
2. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale
svolge i seguenti compiti:
a) provvede al rilievo sistematico e alle
elaborazioni delle grandezze relative al clima terrestre;
b) provvede al rilievo sistematico dei corsi d'acqua;
c) provvede al rilievo sistematico ed alle
elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi
superficiali, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei
e delle sorgenti, nonche' all'osservazione e lo studio
dell'erosione superficiale;
d) provvede al rilievo sistematico ed alla
elaborazione delle grandezze relative al clima marittimo,
allo stato dei litorali ed ai livelli marini;
e) - f) (Abrogate);
g) provvede alla pubblicazione sistematica degli elementi
osservati ed elaborati; provvede inoltre alla
pubblicazione di cartografie tematiche;
h) esamina ed esprime parere sulle domande di grandi
derivazioni e sui progetti di opere civili idrauliche e di
bonifica di competenza statale;
i) collabora con le regioni, gli enti
competenti e le amministrazioni locali, alla tutela
delle acque dall'inquinamento mediante l'accertamento
della misura della quantita' e della qualita' dei corpi
idrici.
3. Restano affidati al servizio idrografico e
mareografico nazionale tutti i compiti demandati dalle
vigenti disposizioni di legge al servizio idrografico
ed al servizio mareografico del Ministero dei lavori
pubblici".
- Per il testo del comma 6 dell'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.
Art. 6.
Documenti accessibili
1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate
negli articoli 2, 3 e 4, sono accessibili da parte di chiunque vi
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,
secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
2. L'accesso agli originali cartografici in materiale deteriorabile
e' consentito attraverso la sola visione degli atti. Con
provvedimento del capo del Dipartimento sono stabilite le modalita'
tecniche per l'estrazione di copie di tali documenti.
Nota all'art. 6:
- Per i titoli delle leggi n. 241/1990 e n. 352/1992, si
veda nelle note alle premesse.
Art. 7.
Ufficio relazioni con il pubblico
1. Con successivo provvedimento e' istituito, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di agevolare,
anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, l'esercizio
del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
e' il seguente:
"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico).
- 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire
la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,
individuano, nell'ambito della propria struttura e nel
contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art.
31, uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione
di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo
stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione
sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni
organiche delle singole amministrazioni, personale con
idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere
contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da
apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni
dello Stato, per l'attuazione delle iniziative
individuate nell'ambito delle proprie competenze, si
avvalgono del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
quale struttura centrale di servizio, secondo un piano
annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e
servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che
dispongono la tassa a carico del destinatario.
5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato
possono promuovere iniziative volte, anche con il
supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e
all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle
modalita' di accesso informale alle informazioni in
possesso dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
5-ter. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis,
ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo personale del dipendente. Tale
riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile
in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del
dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative
riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento
della funzione pubblica, ai fini di una adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente
individua le forme di pubblicazione.
5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e
5-ter, a decorrere dal 1 luglio 1997, sono estese a
tutto il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche".
- Per il titolo della legge n. 241/1990, si veda nelle
note alle premesse.
Art. 8.
Modifiche al regolamento
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e, successivamente, almeno ogni tre anni,
l'Amministrazione verifica la congruita' delle categorie di documenti
sottratti all'accesso individuate negli articoli precedenti.
Art. 9.
P u b b l i c i t a'
1. L'Amministrazione per il presente decreto e le eventuali
successive modifiche puo' stabilire le forme di pubblicita' piu'
opportune.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 29 settembre 1999
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Minniti
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 168