IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21
ottobre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 51.065 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1999 con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati
di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di diciotto mesi
CTZ-18 con decorrenza 30 settembre 1999 e scadenza 30 marzo 2001;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
terza tranche di "CTZ-18",con decorrenza 30 settembre 1999 e scadenza
30 marzo 2001, fino all'importo massimo di 1.250 milioni di euro, di
cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1999, citato nelle
premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei
certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre
1999.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo
comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto
ministeriale del 22 settembre 1999, entro le ore 13 del giorno 26
ottobre 1999.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22
settembre 1999.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente art. 2, avra' inizio il collocamento della quarta tranche
dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati al sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato
all'asta della terza tranche e verra' assegnata con le modalita'
indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre
1999, in quanto applicabili.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 26 ottobre 1999.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste dei "CTZ-18", ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
Art. 4.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori
assegnatari il 29 ottobre 1999, al prezzo di aggiudicazione.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in
lire italiane dell'emissione, sulla base deltasso di conversione
irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 29 ottobre 1999; la sezione di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato rilascera', per detto versamento,
apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione
al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8.
Art. 5.
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto,
relativo all'anno finanziario 2001, fara' carico ad appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e
corrispondenti al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3)
per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al
capitolo 4691 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo
pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle
tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'Ufficio
centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 1999
Il Ministro: Amato