in vigore dal: 21-11-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che e' emersa la necessita' di integrare il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radio diffusione
televisiva e che, pertanto, non risulta possibile rilasciare le
concessioni televisive private in ambito locale su frequenze
terrestri nei termini fissati dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attivita' delle
emittenti televisive private locali legittimamente operanti, nonche'
per differire i termini sopraindicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Prosecuzione nell'esercizio, differimento di termini
e rilascio delle concessioni
1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del
decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio
della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio
della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e,
comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per
la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in
ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro
il 31 maggio 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999
previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del
1999, sono rispettivamente differiti al 1 settembre 1999 ed al 20
dicembre 1999.
Art. 2.
Altre disposizioni
1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2,
comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono
distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente
di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle
province. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il
29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare
previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31
luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in
ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove
l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province
risorse in termini di frequenze, l'Autorita' adotta gli opportuni
provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.
2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui
all'articolo 6, comma 4, del regolamento per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri, approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e' riservato il
dieci per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun
bacino provinciale. Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi sono
soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono
assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella
graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal
predetto regolamento.
3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il
Ministero delle comunicazioni adotta il disciplinare di cui al comma
2 entro il 31 marzo 2000. Per ciascun bacino regionale e provinciale
sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria e'
formata per le domande di concessione a carattere comunitario.
4. Un medesimo soggetto non puo' ottenere piu' di una concessione
per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto puo' ottenere
concessioni in piu' bacini regionali e provinciali purche' riferiti
rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una
popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il
limite massimo complessivo di tre regioni al nord ovvero di cinque
regioni al centro e al sud. Chi abbia ottenuto una concessione per
bacino regionale non puo' ottenere concessioni per bacini provinciali
nella stessa regione.
5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale e'
tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo
per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino
regionale, a lire cinque milioni per bacino provinciale ed a lire un
milione per concessione a carattere comunitario. Nel caso in cui il
medesimo soggetto presenta piu' domande di concessione in ambiti
locali, il predetto contributo e' ridotto, per ogni domanda
successiva alla prima, del cinquanta per cento.
6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio
conseguito dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o
incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del
decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e' aumentato del cinque per cento:
la condizione deve sussistere al momento della presentazione della
domanda di concessione.
7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validita' sino
alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Cardinale, Ministro delle
comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Diliberto