Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20-11-1999

DECRETO 16 novembre 1999
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2000.

IL DIRETTORE
dell'unita' di gestione
autotrasporto persone e cose
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto
ministeriale 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58
del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto
ministeriale 25 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992, il
decreto ministeriale 1 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6
novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11
novembre 1992;
Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 1992, recante criteri unitari volti a favorire la sollecita
soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci
per conto terzi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28
novembre 1992);
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale
10 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14
luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto
dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994, il
decreto dirigenziale 28 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19
ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22
ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto
dirigenziale 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1995, il
decreto dirigenziale 15 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19
dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996, il decreto
dirigenziale 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
240 del 12 ottobre 1996, il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996, il
decreto dirigenziale 7 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1997, il decreto dirigenziale 16
settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25
settembre 1997, il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1997, il decreto
dirigenziale 3 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 9 marzo 1998, il decreto dirigenziale 29 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto
dirigenziale 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
266 del 13 novembre 1998, il decreto dirigenziale 25 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998 e il
decreto dirigenziale 14 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1999;
Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della
Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n.
686 del 14 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 16 dicembre 1994;
Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30
luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al
sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
Considerato il nuovo sistema di ecopunti articolato su quote
quadrimestrali;
Decreta:
Art. 1.
1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento
del territorio austriaco alle imprese aventi diritto, che effettuano
trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, viene
calcolata, per il primo quadrimestre 2000, moltiplicando il numero
dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel primo quadrimestre
del 1999 per 7,57 (consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal
regolamento CE n. 3298/94 della commissione del 21 dicembre 1994 per
l'anno 2000).
2. Il numero dei transiti effettuato da ciascuna impresa nel primo
quadrimestre del 1999 viene determinato in base ai dati rilevati dal
sistema informativo della Kapsch.
3. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche
sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di
scarso o irregolare utilizzo.

Art. 2.
1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di
ecopunti alle imprese aventi diritto superi, per il primo
quadrimestre dell'anno 2000, il numero totale degli ecopunti
spettanti ai vettori italiani per il medesimo periodo (1.286.180), il
numero di ecopunti spettanti a ciascuna impresa, calcolato secondo i
criteri esposti nel precedente art. 1, viene ridotto di un
coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale
delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto e il
numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per il primo
quadrimestre dell'anno 2000.
2. Alle imprese che trasportano merci in conto proprio e' riservata
una percentuale di ecopunti pari al 5% (64.309) del numero degli
ecopunti assegnati ai vettori italiani per il primo quadrimestre
dell'anno 2000.

Art. 3.
1. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio
non assegnatarie di ecopunti, che si impegnano ad utilizzare per
l'attraversamento del territorio austriaco veicoli il cui Copdokument
attesta un consumo di ecopunti pari o inferiore a 8, verranno
attribuiti, dietro presentazione di apposita domanda, per il primo
quadrimestre 2000, gli ecopunti eventualmente disponibili della quota
di ecopunti indicata al comma 2 dell'art. 2 del presente decreto.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o dal
titolare, redatte secondo l'allegato n. 2, dovranno pervenire entro
il 15 gennaio 2000 per il primo quadrimestre, al Ministero dei
trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri -
Unita' di gestione APC - APC 3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Ad esse
dovra' essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000
sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).

Art. 4.
1. Le imprese assegnatarie di ecopunti ai sensi degli articoli 1 e
2 del presente decreto, devono presentare, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 dicembre 1999,
domanda di rinnovo valida per il primo quadrimestre dell'anno 2000.
2. In caso di mancata presentazione della domanda, entro il termine
stabilito nel comma precedente, l'impresa in questione non avra'
diritto ad alcuna assegnazione di ecopunti per il primo quadrimestre
dell'anno 2000.
3. L'assegnazione degli ecopunti alle imprese aventi diritto
avverra' nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di
tale operazione.
4. Le domande di cui ai comma precedenti sottoscritte dal titolare
o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, redatte secondo
l'allegato n. 1, con allegata l'attestazione di un versamento di L.
20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo), dovranno essere inviate al
Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti
terrestri - Unita' di gestione APC - APC 3, via Caraci, 36 - 00157
Roma.

Art. 5.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18
aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del
Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte
nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le
domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al
presente decreto, verranno archiviate.
2. Gli ecopunti ottenuti ai sensi del presente decreto non possono
essere ceduti ad altra impresa.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal
momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 16 novembre 1999
Il direttore: Ricozzi

 

                                                               Allegato 1
     
                                       Al Ministero dei trasporti e
                                        della navigazione - Dipartimento
                                        trasporti terrestri - Unita'
                                        di gestione APC - APC3 Via
                                        Caraci, 36
                                        - 00157 Roma
    Codice Austria:
      La  sottoscritta impresa .....................................  con
    sede  legale   in ...........................................  numero
    d'iscrizione  all'albo  dei     trasportatori  o     all'elenco   dei
    trasportatori   in  conto  proprio  .................................
    chiede l'assegnazione  per il   primo quadrimestre    dell'anno  2000
    della  quota  di  ecopunti  spettante   sulla base del D.D. (data del
    decreto).
                                                Firma
                              ........................................
                             (del titolare o del legale rappresentante)
      Il  sottoscritto ..........................................
    ha  incaricato per  la trattazione  della presente domanda la...
     ................................
    che accetta.
                                                   Firma
                                     ..................................
                               (del titolare o del legale rappresentante)
              Firma
     .............................
           (per accettazione)

 

 

                                                               Allegato 2
     
                                    Al Ministero  dei trasporti  e
                                     della navigazione - Dipartimento
                                     trasporti terrestri - Unita' di
                                     gestione APC - APC3 Via Caraci, 36 -
                                     00157 R oma
      La sottoscritta  impresa .......................................
    con sede  legale in ..............................................
    numero  all'elenco dei trasportatori in conto proprio ............
    chiede  l'assegnazione per  il primo quadrimestre dell'anno 2000
    di  n. ...................... ecopunti da utilizzare entro il 30
    aprile 2000.
                                              Firma
                                 .....................................
                              (del titolare o del legale rappresentante)
      Il  sottoscritto .............................................
    ha  incaricato per  la trattazione  della presente domanda la ....
    che accetta.
                                            Firma
                              .........................................
                            (del titolare o del legale rappresentante)
               Firma
     ............................
         (per accettazione)