IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e
prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i mutui in ammortamento con tassi superiori all'8 per cento
in ragione di anno concessi a valere delle risorse di cui all'art. 3,
lettera a), b) ed e), della legge 13 maggio 1983, n. 197, delle
risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e delle risorse provenienti dal
servizio dei conti correnti postali, la Cassa depositi e prestiti,
ferma restando la vita residua di ciascun mutuo, opera la riduzione
del relativo tasso di interesse all'8 per cento in ragione di anno.
Per detti mutui i piani di ammortamento verranno ricalcolati sul
debito residuo al 1 gennaio 2000 con le modalita' di cui all'art. 8
del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 7 gennaio 1998.
2. Sono esclusi dalla riduzione di cui al comma precedente i mutui
con oneri di ammortamento a carico dello Stato, i contributi statali
e regionali di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e
precedenti norme sull'accesso al credito ordinario della Cassa
depositi e prestiti, i mutui concessi ai sensi della legge n. 891 del
18 dicembre 1986, nonche' i finanziamenti concessi dalla soppressa
sezione autonoma per l'edilizia residenziale di cui al titolo II
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 1999
Il Ministro: Amato