IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
centrale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modifiche, con il quale e stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 1986, concernente il rilascio
delle licenze per la pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 1987, recante criteri per il
rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989, concernente la
sospensione, per un anno, del rilascio delle licenze di pesca per
nuove navi;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, concernente la
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, con il quale e'
stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra
imprese di pesca per la cattura di molluschi bivalvi e successive
modifiche;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995, relativo
all'autorizzazione all'esercizio della pesca negli impianti di
acquacoltura;
Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di
pesca e di acquacoltura;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle
misure del piano vongole, in attuazione della citata legge n.
164/1998;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi;
Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1999 e 21 aprile 1999,
concernenti, rispettivamente, i consorzi gestione dei molluschi
bivalvi Co.Ge.Vo. di Ancona e Co.Ge.Mo. di Pesaro;
Considerato che le imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi gestiscono la risorsa attraverso concrete
iniziative di semina, salvaguardia, ripopolamento, controllo delle
catture, istituzione di riposo biologico, determinazione dei
quantitativi massimi catturabili nonche' di definizione della
qualita' e taglia dei prodotti da raccogliere;
Considerato che l'attivita' di raccolta controllata, esercitata
dalle suddette unita' esclusivamente nelle acque del compartimento di
iscrizione, non e' assimilabile alla pesca, in quanto tutte le fasi
dalla semina al prelievo sono gestite direttamente dal consorzio,
bensi' all'attivita' svolta in impianti di acquacoltura;
Sentiti il comitato nazionale per la gestione e la conservazione
delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva
centrale per la pesca marittima che, nella riunione del 4 ottobre
1999 hanno espresso all'unanimita' parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. L'impresa di pesca avente unita' autorizzata alla pesca dei
molluschi bivalvi con l'attrezzo denominato draga idraulica ed
aderente al locale consorzio di gestione regolarmente costituito e
riconosciuto, puo' richiedere l'assegnazione dell'unita' medesima
alla quinta categoria. L'unita' assegnata alla quinta categoria puo'
esercitare la pesca dei molluschi bivalvi con le caratteristiche
tecniche di fatto possedute alla data del 30 settembre 1999.
2. In deroga all'art. 10 del decreto ministeriale 21 luglio 1998,
e' consentito il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca dei
molluschi con draga idraulica ad altra unita' di caratteristiche
superiori, appartenente al medesimo proprietario, in caso di adesione
al locale consorzio di gestione molluschi bivalvi e di assegnazione
di detta unita' alla quinta categoria di pesca. Le caratteristiche
tecniche sono autorizzate dal consorzio, sentito il comitato di
coordinamento.
3. Per effetto delle disposizioni del presente decreto, resta
invariato il numero complessivo delle unita' autorizzate alla pesca
dei molluschi con draga idraulica nell'ambito di ciascun
compartimento marittimo.
Art. 2.
1. Ai fini previsti dall'art. 1, comma 1, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli interessati devono far pervenire, per
l'anno 1999, entro il 10 dicembre, e per gli anni 2000 e 2001, entro
il 30 giugno, la documentazione di cui al comma 2 per l'aggiornamento
della licenza di pesca.
2. Per l'aggiornamento della licenza di pesca in attuazione del
presente decreto il richiedente deve inoltrare apposita istanza in
bollo, indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali
- Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale
dell'Arte, 16 - 00144 Roma, corredata del certificato di iscrizione
nel registro delle imprese di pesca - parte V - e dell'estratto dei
RR.NN.MM.GG., da cui risulti l'assegnazione dell'unita' alla quinta
categoria di pesca.
3. Il passaggio delle unita' alla quinta categoria di pesca e'
consentita previa rinuncia agli altri attrezzi di pesca gia'
autorizzati sulla licenza.
4. L'unita' che al 1 gennaio 2002, resta iscritta alla quarta
categoria puo' esercitare la pesca dei molluschi bivalvi
esclusivamente con il peschereccio tipo con le caratteristiche
tecniche di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1998.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 1999
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 275