Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22-11-1999

COMUNICATO
Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 27183 del 12 ottobre 1999, e'
autorizzata, per il periodo dal 19 luglio 1999 al 18 luglio 2000, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.c.r.l.
Co.Re.L., con sede in Bari, unita' di Bari, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26
ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 26 unita', su un organico complessivo di 28 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Co.Re.L., a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 27184 del 12 ottobre 1999, e'
autorizzata, per il periodo dal 31 maggio 1999 al 30 maggio 2000, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Comtel
M., con sede in Torino, unita' di Torino, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 20 unita', su un organico complessivo di 20 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta S.r.l. Comtel M., a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 27185 del 12 ottobre 1999, e'
autorizzata, per il periodo dal 10 marzo 1999 all'8 luglio 2000, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a.
Agricoltura in liquidazione, con sede in Palermo, ora Gela, unita' di
Manfredonia/M.S. Angelo (Foggia), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
148 unita', di cui 70 turnisti da 35,92 a 17,58 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 331 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta S.p.a. Agricoltura in liquidazione, a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti
finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 27209 del 15 ottobre 1999, e'
autorizzata, per il periodo dal 20 aprile 1999 al 19 aprile 2000, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. ARE -
Agenzia recapito espressi, con sede in Genova, unita' di Genova, per
i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a 35 unita', su un organico
complessivo di 43 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta S.r.l. ARE - Agenzia recapito espressi, a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti
finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 27210 del 15 ottobre 1999, e'
autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1998 al 30 aprile 1999, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Romana
recapiti, con sede in Roma, unita' di Roma, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 15 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34
ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 164 unita', su un organico complessivo di 172
unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta S.p.a. Romana recapiti, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.