Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26-11-1999

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 settembre 1999, n.330
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 227 del 27 settembre 1999), convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 novembre
1999, n. 438, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Disposizioni urgenti in tema di
durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale".

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato
in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Art. 1.
1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli
285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di
entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il
termine di durata massima delle indagini preliminari e' di quattro
anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
Riferimenti normativi
- Si trascrive il testo dell'art. 285 del codice penale:
"Art. 285 (Devastazione, saccheggio e strage). -
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello
Stato, commette un fatto diretto a portare la
devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio
dello Stato o in una parte di esso e' punito con
l'ergastolo".
- Si riporta il testo dell'art. 422 del codice penale:
"Art. 422 (Strage). - Chiunque, fuori dei casi
preveduti dall'art. 285, al fine di uccidere, compie
atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumita'
e' punito, se dal fatto deriva la morte di piu' persone,
con l'ergastolo.
Se e' cagionata la morte di una sola persona,
si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si
applica la reclusione non inferiore a quindici anni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, reca: "Approvazione del codice di
procedura penale".
- Si trascrive il testo dell'art. 407 del codice di
procedura penale:
"Art. 407 (Termini di durata massima delle
indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art.
393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non
puo' comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
del codice penale;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575,
628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso
codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e
porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di
armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e
74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi
in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di
fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di
persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato
l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti
di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non
possono essere utilizzati".

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.