Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 -11-1998
in vigore dal: 12-12-1998
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360, secondo il quale il Ministro dei trasporti e della
navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale
delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il suindicato articolo 80, comma 2, secondo il quale le
prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in
armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' Europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;
Vista la direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio
dell'Unione europea che ha proceduto alla elaborazione in un testo
unico delle norme concernenti il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi, in precedenza stabilite dalla direttiva
77/143/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva 94/23/CE;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20, recante norme
sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro
rimorchi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 4007 del 4 agosto 1998);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Categorie di veicoli da sottoporre a revisione
1. E' disposta la revisione generale ed annuale per le seguenti
categorie di veicoli:
a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore
ad otto;
b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso
speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3.500 kg;
d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio
con conducente, autoambulanze,
con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in
cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per
l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi
dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
2. E' disposta la revisione generale degli autoveicoli destinati al
trasporto di cose o ad uso speciale, aventi massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3.500 kg, nonche' dei quadricicli a motore, a
partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e
quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in
questione non siano stati gia' sottoposti, nell'anno in cui ricorre
l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei
requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'articolo 75
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Con successivo decreto sara' stabilita la data di decorrenza,
comunque non posteriore al 1 gennaio 2000, della revisione generale
degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e il cui numero
di posti a sedere escluso quello del conducente non sia superiore ad
otto, nonche' degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e
cose. Detta revisione avra' luogo a partire dal quarto anno seguente
a quello di prima immatricolazione, e quindi successivamente ogni due
anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati gia'
sottoposti nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione a
visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del
18 maggio 1992), come modificato dal decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre
1993) e' il seguente:
"Art. 80. - 1. Il Ministro dei trasporti stabilisce,
con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per
l'effettuazione della revisione generale o parziale delle
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al
fine di accertare che sussistano in essi le condizioni
di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che
i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti
superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura
degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su
cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei
veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza
stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore".
- Il D.M. 13 gennaio 1997, n. 20, recava: "Norme
relative alla revisione generale dei veicoli a motore e
loro rimorchi".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede
che con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti ministeriali ed
interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 75 del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992) e' il
seguente:
"Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - 1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche costruttive e funzionali previste
dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori
costituiti da un normale velocipede e da un motore
ausiliario di cilindrata fino a 50 cm(elevato a)3 ,
tale accertamento e' limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante
visita e prova da parte dei competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. con modalita'
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con
lo stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti
o entita' tecniche, prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su
un prototipo, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministero dei trasporti. Con lo stesso
decreto e' indicata la documentazione che l'interessato
deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio
di noleggio con conducente per trasporto di persone di
cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui
all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di
persone di cui all'art. 87, sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a
veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento
sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste
nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente".
Art. 2.
Controlli da effettuare
1. La revisione e' diretta ad accertare la sussistenza, nelle
categorie di veicoli indicati all'articolo 1 e nell'allegato I al
presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, delle
condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita'. La
revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non
producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle
normative vigenti.
2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il
controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi enumerati
nell'allegato II al presente regolamento, di cui costituisce parte
integrante, purche' i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento
del veicolo sottoposto a controllo.
Art. 3.
Calendario delle revisioni
1. Ogni anno, le operazioni inerenti alle revisioni dei veicoli a
motore elencati all'articolo 1 del presente regolamento, hanno inizio
il 2 gennaio e devono essere effettuate secondo il seguente
calendario:
a) i veicoli elencati all'articolo 1, comma 1, sono sottoposti a
revisione annuale per la prima volta nell'anno successivo alla prima
immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di
circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente
a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione;
b) i veicoli elencati all'articolo 1, commi 2 e 3, sono sottoposti
a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo
a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della
carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese
corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima
revisione.
Art. 4.
Esito delle revisioni, circolazione dei veicoli
da sottoporre a revisione
1. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, a
tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi
dell'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, non
presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le
rispettive scadenze, sono applicate le sanzioni previste dal suddetto
articolo 80.
2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole
senza che il veicolo sia stato per cio' escluso dalla circolazione,
il veicolo stesso puo' continuare a circolare anche oltre la scadenza
per esso prevista nell'articolo 3 del presente regolamento, ma in
ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di
circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta
di circolazione viene apposto il timbro "Revisione ripetere - Da
ripresentare a nuova visita entro un mese" consentendo cosi' al
veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia
provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata
mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.
3. Allorche' le anormalita' ed i difetti riscontrati risultino tali
da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali
da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di
circolazione deve essere apposto il timbro "Revisione ripetere -
Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito
favorevole. Puo' circolare solo per essere condotto in officina".
Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel
corso della giornata stessa in cui il timbro e' stato apposto,
nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.
4. Per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente
regolamento e' consentita la circolazione anche oltre i termini di
scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata
entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a
visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui
all'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale
agevolazione non e' consentita qualora la carta di circolazione sia
stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora
operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei
termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di
revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla
circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla
visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza
della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti
prenotata.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 80 del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992), come
modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993) e' il seguente:
"Art. 80 (Revisioni). - Per i commi 1 e 2, si veda nelle
note alle premesse.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per
gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve
essere disposta entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel
rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle
direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
numero di posti superiore a nove compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve
essere disposta annualmente, salvo che siano stati gia'
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi
dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,
anche su segnalazione degli organi di polizia stradale
di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla
persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita' ed
inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a
motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in
conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle
condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi
di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e
2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia
al competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione
singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
relazione a particolari e contingenti situazioni
operative degli uffici provinciali della Direzione
generale M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti
per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci
di contenere al massimo sedici persone compreso il
conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico
fino a 3,5 t, puo' per singole province individuate
con proprio decreto affidare in concessione
quinquennale le suddette revisioni ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel
campo della meccanica e motoristica, carrozzeria
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo
in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
esercitino altresi', con carattere strumentale o
accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese
esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le
suddette revisioni possono essere altresi' affidate in
concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche
in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra
imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione
del medesimo registro, in modo da garantire
l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnicoprofessionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio
delle attivita' di verifica e controllo per le
revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della
ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono
essere in possesso dei requisiti personali e
professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti
devono sussistere durante tutto il periodo della
concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con
proprio decreto, le modalita' tecniche e amministrative
per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma
8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle
officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli,
anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione
presso le medesime. I controlli periodici sulle officine
delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le
modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge l dicembre 1986, n. 870, da personale della
Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad
indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e
profili professionali corrispondenti alle qualifiche
della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel
regolamento. I relativi importi a carico delle officine
dovranno essere versati in conto corrente postale ed
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al
capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui
denominazione viene conseguentemente modificata dal
Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' delle prescrizioni
vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione
sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le
tariffe per le operazioni di revisone svolte dalla
Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di
cui al comma 8, nonche' quelle inerenti ai controlli
periodici sulle officine ed ai controlli a campione
effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini
e con le modalita' che saranno stabilite con
disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono
all'ufficio provinciale competente della Direzione
generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la
certificazione della revisione effettuata con
indicazione delle operazioni di controllo eseguite e
degli interventi prescritti effettuati, nonche'
l'attestazione del pagamento della tariffa da parte
dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla
carta di circolazione cui si dovra' procedere entro e
non oltre sessanta giorni dal ricevimento della
carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di
circolazione sara' a disposizione presso gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte
delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente.
Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di
circolazione la certificazione dell'impresa che ha
effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la
carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila. Tale sanzione e' raddoppiabile
in caso di revisione omessa per piu' di una volta in
relazione alle cadenze previste dalle disposzioni vigenti
ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso
dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione.
Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti
uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalita'
stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma
13, sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila Se nell'arco di due anni
decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsita' della certificazione di
revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al
comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. Da tale violazione
discende la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del
capo I, sezione II del titolo VI".
Art. 5.
Abrogazione di norme
Sono abrogate in particolare, le disposizioni recate dal decreto
ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 6 agosto 1998
Il Ministro: Burlando
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1998
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 378
in vigore dal: 12-12-1998
Allegato I (Art. 2, comma 1)
CATEGQRIE DI VEICOLI SOGGETTI AL CONTROLLO TECNICO E PERIODICITA'
DEI CONTROLLI
_____________________________________________________________________
Categorie di veicoli Periodicita' del controllo tecnico
_____________________________________________________________________
1. Autoveicoli isolati destinati Un anno dopo la prima utilizza-
al trasporto di persone e il zione, successivamente ogni anno.
cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente,
e' superiore a otto.
2. Autoveicoli isolati destinati Un anno dopo la prima utilizza-
al trasporto di cose o ad uso zione, successivamente ogni anno.
speciale di massa complessiva a
pieno carico superiore a
3.500 kg.
3. Rimorchi e semirimorchi di Un anno dopo la prima utilizza-
massa complessiva a pieno cari- zione, successivamente ogni anno.
co superiore a 3 500 kg.
4. Autoveicoli e motoveicoii in Un anno dopo la prima utilizza-
servizio di piazza o di noleggio zione, successivamente ogni anno.
con conducente, autoambulanze.
5. Autoveicoli destinati al tra- Quattro anni dopo la prima uti-
sporto di cose o ad uso speciale lizzazione, successivamente ogni
di massa complessiva a pieno cari- due anni
co non superiore a 3 500 kg, qua-
dricicli a motore
6. Autovetture, autoveicoli ad Secondo quanto stabilito dall'ar-
uso promiscuo ticolo 1 comma 3 del presente
regolamento
in vigore dal: 12-12-1998
ALLEGATO II (Art. 2, comma 2)
Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi enumerati
in appresso, purche' essi si riferiscano all'equipaggiamento
obbligatorio del veicolo sottoposto a controllo.
I controlli contemplati nel presente allegato possono essere
effettuati senza smontaggio dei componenti del veicolo.
_____________________________________________________________________
VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 e 6 indicati nell'Allegato I
_____________________________________________________________________
1. DISPOSITIVI DI FRENATURA
Il controllo dei dispositivi di frenatura del veicolo verte sui
seguenti elementi. I risultati di prova ottenuti nel corso dei
controlli dei dispositivi di frenatura devono corrispondere, per
quanto praticabile, ai requisiti tecnici di cui alla Direttiva
71/320/CEE, come da ultimo modificata dalla Direttiva 91/442/CEE.
_____________________________________________________________________
Elementi da controllare Motivi di esito ripetere della
revisione
_____________________________________________________________________
1.1.
Stato meccanico e funzionamento
1.1.1.
Assi degli eccentrici dei - azionamento eccessivamente
freni/leva del freno duro
- usura del cuscinetto
- usura eccessiva/gioco
1.1.2.
Condizione e corsa del pedale - eccessiva corsa o insufficien-
del dispositivo di frenatura te riserva di corsa
- difficoltoso allentamento del
freno al cessare dell'azione
frenante
- superficie antisdrucciolo del
pedale del freno mancante,
mal fissata o consumata
1.1.3.
Pompa a vuoto o compressore - il tempo di riempimento del
e serbatoi compressore e' troppo lungo
per assicurare una frenatura
efficace
- insufficiente pressione
aria/vuoto per assicurare
almeno due frenature ripetute
dopo lo scatto del dispositi-
vo d'avvertimento (o quando
l'indicatore del manometro e'
sulla posizione di pericolo)
- perdita d'aria che causa
considerevole caduta di
pressione, rumore avvertibile
di perdita d'aria
1.1.4.
Indicatore di pressione, - funzionamento difettoso del-
manometro dell'indicatore l'indicatore di pressione
di pressione o del manomesso
1.1.5.
Valvola di controllo del - fessurata o danneggiata, ec-
freno a mano cessiva usura
- funzionamento difettoso della
valvola di controllo
- mancanza di affidabilita'
livello dell'azionamento
dell'alberino o della valvola
- tenuta difettosa o perdite ne
sistema, elementi di giunzio-
ne mal fissati
- funzionamento insoddisfacente
1.1.6.
Freno di stazionamento, - sistema di bloccaggio del
leva di comando, disposi- freno a mano insufficiente
tivo di bloccaggio - usura eccessiva a livello
dell'asse della leva o de
meccanismo di bloccaggio
- corsa troppo lunga, (cattiva
regolazione)
1.1.7.
Valvole di frenatura (valvole - danneggiate, tenuta insuffi-
di fondo, valvole di scarico ciente (perdite d'aria)
rapido, regolatori di pressio - eccessivo efflusso di olio da
ecc.) compressore
- fissaggio o supporto difetto-
so
- efflusso di liquido del freno
idraulico
1.1.8.
Giunti mobili di accoppiamento - rubinetti di isolamento o val-
per freni di rimorchio vola a chiusura automatica di
fettosi
- fissaggio o montaggi
difettoso
- tenuta insufficiente.
1.1.9.
Accumulatore o serbatoio di - danneggiato, corroso, tenut
pressione insufficiente
- dispositivo di spurgo inope-
rante
- fissaggio inoperante o
imperfetto
1.1.10.
Dispositivo servofreno, cilin- - servofreno difettoso o ineffi-
dro principale del freno (si- cace
stemi idraulici) - difettosita' o mancanza di te-
nuta del cilindro principale
del freno
- cilindro principale del freno
malsicuro
- insufficiente quantita' di
liquido per freni
- mancanza del cappuccio del
serbatoio del cilindro
principale
- spia del liquido per freni
accessa o difettosa
- cattivo funzionamento del
segnale di avvertimento in
caso di livello insufficiente
del liquido
1.1.11.
Condotti rigidi dei freni - rischio di non funzionamento c
di rottura
- tenuta insufficiente (perdite
a livello dei condotti o de
giunti
- danneggiamenti o eccessiva
corrosione
- cattiva installazione
1.1.12.
Tubi flessibili dei freni - rischio di non funzionamento
di rottura
- danneggiamenti, punti d
frizione, flessibili troppo
corti o ritorti
- tenuta insufficiente (perdite)
a livello dei flessibili o de
giunti
- eccessivo gonfiamento de
flessibili sotto pressione
- porosita'
1.1.13
Guarnizione dei freni - stato di avanzata usura
contaminazione (da olio,
grassi
1.1.14.
Tamburi dei freni, dischi - usura fortemente avanzata,
dei freni forte graffiatura superficia-
le incrinature, fratture o
altri difetti che comprometta-
no la sicurezza
- tamburi o dischi sporchi
(olio, grasso, ecc)
- piatto fissato male
1.1.15.
Cavi dei freni, tirante- - cavi danneggiati, inflessi
ria - usura o corrosione fortemente
avanzata
- mancanza di sicurezza al
livello delle giunzioni di
cavi o tiranti
- fissazione dei cavi
insufficiente
- qualsiasi ostacolo al libero
movimento del sistema frenante
- movimento anormale della
tiranteria a seguito d
imperfetta regolazione o di
eccessiva usura
1.1.16.
Cilindri dei freni (ivi - fessurati o danneggiati
compresi i freni a molla e i - non a perfetta tenuta
cilindri idraulici) - montaggio difettoso
- stato di avanzata corrosione
- corsa eccessiva del cilindro
- rivestimento di protezione
contro la polvere (cappuccio
parapolvere) mancante o
fortemente danneggiato
1.1.17.
Correttore automatico di fre- - giunzione difettosa
natura in funzione del carico - imperfetta regolazione
- meccanismo grippato, non
funzionante
- mancante
1.1.18.
Dispositivi di regolazione - movimento grippato o anormale
automatica a seguito di eccessiva usura
di imperfetta regolazione
- funzionamento difettoso
1.1.19.
Freno di rallentamento (per - cattivo montaggio o difetto
i veicoli dotati di tale di- degli accoppiatori
spositivo) - funzionamento difettoso
1.2.
Prestazioni e efficienza del
freno di servizio
1.2.1.
Prestazioni (graduale aumento - sforzo di frenatura inadeguato
fino allo sforzo massimo) su una o piu' ruote
- sforzo di frenatura della
ruota meno frenata dell'asse
inferiore al 70% dello sforzo
massimo dell'altra ruota. I
caso di prova di frenatura s
strada, eccessiva deviazione
del veicolo
frenatura non gradualmente
moderabile (blocco)
- tempo di risposta alla
frenatura troppo lungo su un
qualsiasi delle ruote
- fluttuazione eccessiva dello
sforzo di frenatura (dischi
deformati o tamburi
ovalizzati)
1.2.2.
Efficienza - coefficiente di frenatura
relazione alla massa massima
autorizzata o, per
semirimorchi, alla somma dei
carichi autorizzati per asse,
inferiore ai valori seguenti:
Efficienza minima
Categoria 1: 50% (1)
Categoria 2: 43% (2)
Categoria 3: 40% (3)
Categoria 4: 50%
Categoria 5: 45% (4)
Categoria 6: 50%
- o uno sforzo di frenatura
inferiore ai valori di
riferimento se specificati dal
costruttore del veicolo per
quell'asse (5)
1.3. Prestazioni ed efficienza
del freno di soccorso (se
basato su sistema separato)
1.3.1.
Prestazioni - freno(i) inoperante(i) su un
lato
- sforzo di frenatura della
ruota meno frenata dell'asse
inferiore al 70% dello sforzo
massimo dell'altra ruota
- frenatura non gradualmente
variabile (blocco)
- sistema di frenatura
automatico non funzionante nel
caso di rimorchi
1.3.2.
Efficienza - per tutte le categorie di
veicoli, un coefficiente di
frenatura inferiore al 50% (6)
delle prestazioni del freno di
servizio di cui al punto
1.2.2. in relazione alla massa
massima autorizzata o, per
semirimorchi, alla somma de
carichi autorizzati per asse
1.4. Prestazioni ed efficienza
del freno a mano (di stazio-
namento)
1.4.1.
Prestazioni - freno non funzionante su un lato
1.4.2. Efficienza - per tutte le categorie di
veicoli, un coefficiente d
frenatura inferiore al 16% in
relazione alla massa massima
autorizzata o, per i veicoli a
motore, inferiore al 12% in
relazione alla massa massima
combinata autorizzata de
veicolo, a seconda di qual
sia il valore piu' alto
1.5.
Prestazioni del sistema di - efficacia non moderabile
rallentamento o del freno (sistema di rallentamento)
sullo scarico - difettose
1.6.
Sistema antibloccaggio dei - cattivo funzionamento del
freni dispositivo di sicurezza
- difettoso.
(1) 48% per i veicoli della categoria 1 non muniti di dispositivi
antibloccaggio o omologati prima del 1 settembre 1993 (data in cui e'
entrato in vigore il divieto di immissione in circolazione degli
autobus interurbani e da turismo con massa massima maggiore di 12 t
non dotati di omologazione CE di componente) (direttiva 88/194/CEE).
(2) 45% per i veicoli la cui omologazione ha avuto luogo dopo il 1
gennaio 1989 (data in cui e' entrato in vigore il divieto di
omologazione nazionale per i veicoli non dotati di omologazione CE di
componente) (direttiva 71/320/CEE modificata dalla direttiva
85/647/CEE).
(3) 43% per i semirimorchi ed i rimorchi la cui omologazione ha
avuto luogo dopo il 1 gennaio 1989 (data in cui e' entrato in vigore
il divieto di omologazione nazionale per i veicoli non dotati di
omologazione CE di componente) (direttiva 71/320/CEE modificata dalla
direttiva 85/647/CEE).
(4) 50% per i veicoli della cateoria 5, esclusi i quadricicli, la
cui omologazione ha avuto luogo dopo il 1 gennaio 1989 (data in cui
e' entrato in vigore il divieto di omologazione nazionale per i
veicoli non dotati di omologazione CE di componente) (direttiva
71/320/CEE modificata dalla direttiva 85/647/CEE).
(5) Il valore di riferimento per l'asse del veicolo e' lo sforzo di
frenatura (espresso in Newton) necessario per conseguire la forza di
frenatura minima prescritta per il peso del veicolo all'atto della
presentazione al controllo.
(6) Per i veicoli delle categorie 2 e 5 le prestazioni minime del
freno di soccorso sono di 2,2 m/s(elevato a)2 .
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2. Sterzo e volante 2. Sterzo
_____________________________________________________________________
2.1. Stato meccanico 2.1. Stato meccanico
2.2. Volante dello sterzo 2.2. Gioco dello sterzo
2.3. Gioco dello sterzo 2.3. Fissaggio del sistema di
sterzo
2.4. Cuscinetti della ruota
_____________________________________________________________________
3. Visibilita'' 3. Visibilita''
_____________________________________________________________________
3.1. Campo di visibilita' 3.1. Campo di visibilita'
3.2. Vetri 3.2. Vetri
3.3. Retrovisore 3.3. Retrovisore
3.4. Tergicristallo 3.4. Tergicristallo
3.5. Lavavetro 3.5. Lavavetro
_____________________________________________________________________
4. Luci, riflettori e 4. Impianto elettrico
circuito elettrico
_____________________________________________________________________
4.1. Proiettori abbaglianti 4.1. Proiettori abbaglianti e
e anabaglianti anabbaglianti
4.1.1. Stato di funzionamento 4.1.1. Stato e funzionamento
4.1.2. Orientamento 4.1.2. Orientamentc
4.1.3. Commutazione 4.1.3. Commutazione.
4.1.4. Efficienza visiva
4.2. luci di posizione e luci 4.2. Stato e funzionamento, stato
d'ingombro dei vetri proiettori, colore
ed efficacia visiva
4.2.1. Stato e funzionamento 4.2.1. Luci di posizione
4.2.2. Colore ed efficacia 4.2.2. Luci di arresto
visiva 4.2.3. Indicatori luminosi di
direzione
4.2.4. Proiettori di retromarcia
4.2.5. Proiettori fendinebbia
4.2.6. Dispositivo di illuminazione
della targa posteriore
4.2.7. Catarifrangenti
4.2.8. Luci di segnalazione di
veicolo fermo
_____________________________________________________________________
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4.3. Luci di arresto
4.3.1. Stato e funzionamento
4.3.2. Colore ed efficacia visiva
4.4. Indicatori luminosi di
direzione
4.4.1. Stato e funzionamento
4.4.2. Colore ed efficacia visiva
4.2.3. Commutazione
4.4.4. Frequenza di lampeggiamento
4.5. Proiettori fendinebbia
anteriori e luce posteriore
per nebbia
4.5.1. Posizione
4.5.2. Stato e funzionamento
4.5.3. Colore ed efficacia visiva
4.6. Proiettori di retromarcia
4.6.1. Stato e funzionamento
4.6.2. Colore ed efficacia visiva
4.7. Dispositivo di illuminazione
della targa di immatrico-
lazione posteriore
4.8. Catarifrangenti - stato
e colore
4.9. Spie
4.10. Collegamenti elettrici tra
il veicolo trainante e il
rimorchio o il semirimorchio
4.11. Circuito elettrico
5. Assi, ruote, pneumatici e 5. Assi, ruote, pneumatici
e sospensioni e sospensioni
5.1. Assi 5.1 Assi
5.2. Ruote e pneumatici 5.2. Ruote e sospensioni
5.3. Sospensioni 5.3. Sospensioni
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6. Telaio ed elementi fissati 6. Telaio ed elementi fis-
al telaio sati al telaio
6.1. Telaio o cassone ed elementi 6.1. Telaio o cassone ed ele-
fissati al telaio menti fissati al telaio
6.1.1. Stato generale
6.1.2. Tubi di scappamento e
silenziatori
6.1.3. Serbatoi e tubi per carbu-
rante
6.1.4. Caratteristiche geometriche 6.1.4. Supporto della ruota di
e stato del dispositivo po- scorta
steriore di protezione,
autocarri
6.1.5. Supporto della ruota di 6.1.5. Sicurezza del dispositivo
scorta di accoppiamento (se del
caso)
5.1.6. Dispositivo di accoppiamento
dei veicoli trainati, dei
rimorchi e dei semirimorchi
6.2. Cabina e carrozzeria 6.2. Carrozzeria
6.2.1. Stato generale 6.2.1. Stato strutturale
6.2.2. Fissaggio 6.2.2. Porte e serrature
6.2.3. Porte e serrature
6.2.4. Pavimento
6.2.5. Sedile del conducente
6.2.6. Predellini
7. Altri equipaggiamenti 7. Altri equipaggiamenti
7.1. Cinture di sicurezza 7.1. Fissaggio del sedile del
conducente
7.2. Estintori 7.2. Fissaggio della batteria
7.3. Serrature e dispositivi 7.3. Segnalatore acustico
antifurto
7.4. Triangolo di segnalazione 7.4. Triangolo di segnalazione
7.5. Cassetta di pronto soccorso 7.5. Cinture di sicurezza
7.5.1. Sicurezza di montaggio
7.5.2 Stato delle cinture
7.5.3 Funzionamento
7.6. Cuneo (i) ferma ruota
7.7. Segnalatore acustico
7.8. Tachimetro
7.9. Tachigrafo (presenza e
sigillatura)
- se previsto dal regolamento
(CEE) n. 3821/85, control-
lare l'integrita' della
targhetta tachigrafo
- in caso di dubbio, control-
lare se la circonferenza
nominale o le dimensioni del
pneumatico corrispondono ai
dati indicati sul tachigrafo
- ove praticabile, controllare
che i sigilli del tachigrafo
ed altri eventuali sistemi
di protezione non siano stati
indebitamente manomessi.
7.10. Limitatori di velocita'
- ove possibile, controllare
la presenza del limitatore
di velocita', se prescritta
dalla direttiva 92/6/CEE
- controllare l'integrita'
della targhetta del limita-
tore di velocita'
- ove praticabile, controllare
che i sigilli del limitatore
di velocita' ed altri even-
tuali sistemi di protezione
non siano stati indebitamente
manomessi.
8. Effetti nocivi 8. Effetti nocivi
8.1. Rumori 8.1. Rumori
(1) Regolamento (CEE n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985,
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada (G.U. n. L.370 del 31.12.1985, pag. 8), Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 2479/95 della Commissione (GU n. L
256 del 26.10.1995, pag. 8).
(2) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992,
concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocita' per
talune categorie di autoveicoli nella Comunita' (GU n. L 57 del
2.3.1992, pag. 27).
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8.2. Emissioni gas di scarico
8.2.1 Autoveicoli dotati di un motore ad accensione comandata le
cui emissioni non sono governate da un sistema perfezionato
di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a
circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda.
8.2.1.1. Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo,
con motore e carburante nello stesso stato in cui si trovano
all'atto dell'accertamento stesso:
a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare
l'assenza di fughe e dispersioni;
b) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle
emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo
dell'equipaggiamento indispensabile;
c) determinazione del tenore di ossido di carbonio (CO)
nel gas di scarico, con il motore al regime minimo in
conformita' alle procedure proposte dal costruttore ed
applicate 2111 atto dell'approvazione o dell'omologazione
del tipo. Oppure, ove la relativa documentazione non sia
disponibile da parte dell'utente, in conformita' delle
procedure previste al Capo III, punto c1), della circo-
lare 22 maggio 1995 n. 38/1995 del Ministero dei tra-
sporti e della navigazione (S.O.G.U. n. 129 del 5.6.95).
8.2.1.2. Per il controllo previsto al punto 8.2.1.1c deve essere
utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto pre-
scritto dall'art. 241 dalla Appendice X al Titolo III del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada.
8.2.1.3. Il valore limite per il tenore di ossido di carbonio
misurato con motore disinnestato al regime di minimo e':
a) per i veicoli omologati a partire dall'atto OM 9439
del 4 agosto 1971 o riconosciuti nel tipo a partire
dall'atto RT 1902 del 2 agosto 1971 ed immatricolati per
la prima volta anteriormente al 1-ottobre 1986: 4,5% vol;
b) per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire
dal 1 ottobre 1986: 3,5% vol;
c) per i veicoli omologati antecedentemente all'atto OM 9439
o riconosciuti nel tipo antecedentemente all'atto
RT 1902, ed immatricolati anteriormente al 1 ottobre
1986, il limite di ossido di carbonio e' quello derivante
da un'accurata messa a punto del sistema di alimentazione
e del sistema di accensione, secondo le prescrizioni
della casa costruttrice, tale da renderlo minimo tra
quelli possibili, compatibilmente con le normali
prestazioni del motore. Detta messa a punto deve essere
eseguita da una delle imprese di autoriparazione,
consorzi o societa' consortili previsti dall'art. 80,
comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,
o dall'art. 1 del D.M. 28 febbraio 1994, ed il valore
di ossido di carbonio rilevato deve essere da questi
certificato.
3.2.1.4. All'atto dell'accertamento deve essere inoltre certificata
l'idoneita' del veicolo a utilizzare benzina super senza
piombo.
3.2.1.5. Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-Metano,
le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i
carburanti.
3.2.2 Autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata le cui
emissioni sono governate da un sistema perfezionato di
controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a
circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda.
8.2.2.1 Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo,
con motore e carburante nello stato in cui si trovano
all'atto dell'accertamento stesso:
a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare
l'assenza di fughe o dispersioni e la completezza di
tutte le parti;
b) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni
volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipag-
giamento richiesto;
c) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo
delle emissioni dei veicoli mediante misurazione del
valore lambda e del tenore di ossido di carbonio nel gas
di scarico, in conformita' alle procedure proposte dal
costruttore ed applicate all'atto dell'approvazione o
dell'omologazione del tipo. Oppure, ove la relativa
documentazione non sia disponibile da parte dell'utente,
in conformita' alle procedure previste al Capo III, punto
c2), della circolare 88/1995 del Ministero dei trasporti
e della navigazione.
8.2.2.2. Per il controllo previsto al punto 8.2.2.1c deve essere
utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto
prescritto dall'art. 241 e dalla Appendice X al Titolo III
del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada.
8.2.2.3. I valori limite per i parametri di cui al precedente punto
8.2.2.1c
sono:
a) Tenore di ossido di carbonio
- misurazione con motore al regime di minimo: 0,5% vol;
- misurazione con motore al regime di 2.000 - 2500
giri al minuto: 0,3% vol.
b) Valore del rapporto lambda
Il valore di lambda, misurato con motore al regime di
2000 - 2500 giri al minuto, deve essere pari a 1 + o - 0,03
o conforme alle specifiche del costruttore, se esibite
dall'utente.
8.2.2.4. Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-Metano,
le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i
carburanti.
8.2.3. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione spontanea
8.2.3.1. Deve essere effettuato il seguente controllo del veicolo,
con motore e carburante nello stato in cui si trovano
all'atto dell'accertamento stesso:
a) esame visivo dell'impianto di scarico, volto ad accertare
l'assenza di fughe o dispersioni;
b) misurazione dell'opacita' delle emissioni allo scarico in
accelerazione libera in conformita' alle procedure
previste al Capo III, punto b) della circolare 88/1995
del Ministero dei trasporti e della navigazione.
8.2.3.2. Per il controllo previsto al punto 8.2.3.1b deve essere
utilizzato un opacimetro conforme a quanto prescritto
dall'art. 241 e dall'Appendice X al Titolo III del Regola-
mento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada.
8.2.3.3. Il valore limite per il livello di opacita' delle emissioni
allo scarico e' quello registrato sulla piastrina conforme-
mente al D.M. 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva
72/306/CEE.
Ove tale dato non sia disponibile, non dovranno essere
superati i seguenti valori limite del coefficiente di assor-
bimento:
- per i veicoli dotati di motore ad aspirazione
naturale: 2,5 m (elevato a -1)
- per i veicoli dotati di motore a turbocompressione:
3,0 m (elevato a -1)
Sono esentati da tali requisiti i veicoli immatricolati per
la prima volta in altri Stati della Comunita' Europea
anteriormente al 1 gennaio 1980.
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VEICOLI DELLE CATEGORIE VEICOLI DELLE CATEGORIE
1, 2 e 3 4, 5 e 6
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8.3. Eliminazione dei disturbi radio
9. Controlli supplementari per i
veicoli adibiti al trasporto
pubblico di persone
9.1. Uscita (e) di sicurezza (com-
presi i martelli per infran-
gere i cristalli), targhette
indicatrici della (e) uscita
(e) di sicurezza
9.2. Riscaldamento
9.3. Sistema di aereazione
9.4. Disposizione dei sedili
9.5. Illuminazione interna
10. Identificazione del veicolo 10. Identificazione del veicolo
10.1. Targa d'immatricolazione 10. Targa d'immatricolazione
10.2. Numero del telaio 10.2. Numero del telaio