IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5
novembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a lire 54.155 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, 11
gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio, 10 giugno, 14
luglio, 5 agosto, 15 settembre, 11 ottobre 1999, con i quali e' stata
disposta l'emissione delle prime ventiquattro tranches dei buoni del
Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1 novembre 1998 e scadenza 1
novembre 2029;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una venticinquesima tranche dei predetti
buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in
contanti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una venticinquesima tranche dei
buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1 novembre 1998 e
scadenza 1 novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 1.000
milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999,
citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta
tranche dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.
Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione e'
autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto
dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale del 10 febbraio 1999,
citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di
"coupon stripping".
Art. 2.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di
capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non
verranno prese in considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato
nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo
comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale
dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1999.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio
1999.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della ventiseiesima
tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato
all'asta della venticinquesima tranche. Gli "specialisti" potranno
partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di
sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 novembre 1999 con le
modalita' indicate nell'art. 12 del citato decreto dell'11 gennaio
1999.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della venticinquesima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale
dell'11 gennaio 1999. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra'
essere presentata con le modalita' di cui all'art. 7 del decreto
ministeriale dell'11 gennaio 1999 e dovra' contenere l'indicazione
dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro;
eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in
considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo
del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per
eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in
considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in
considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione
d'asta.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art.
1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 17
novembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio
statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi
dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro
di lire 1936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo
giorno 17 novembre 1999.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unita'
previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al
2029, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2029, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e
corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unita'
previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unita' previsionale di base
3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 1999
Il Ministro: Amato