IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in
particolare, l'art. 10, concernente controlli;
Visto il decreto legislativo del 4 giugno 1997, n. 143, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999
sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1995-1997 ed in
particolare l'art. 53, comma 6, il quale prevede l'istituzione presso
il Ministero per le politiche agricole di un albo degli organismi
privati che adempiono ai requisiti di cui al comma 2 dello stesso
art. 53, denominato Albo degli organismi di controllo privati per le
denominazioni di origine protette e le indicazioni gegrafiche
protette;
Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il
quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorita'
nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e
responsabile della vigilanza sulla stessa;
Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 5 del citato art.
53 della legge n. 128/1998 da parte dell'"I.M.C. - Istituto
mediterraneo di certificazione S.r.l." intesa ad ottenere
l'iscrizione all'albo predetto;
Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;
Considerato che gli organismi privati che presentano la richiesta
all'albo ai sensi del citato comma 5 dell'art. 53 della legge n.
128/1998 al Ministero per le politiche agricole, debbono rispondere
ai requisiti previsti dalla norma EN 45011;
Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi
del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti
richiesti per l'iscrizione all'albo;
Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di
iscrizione dell'organismo di controllo "I.M.C. - Istituto
mediterraneo di certificazione S.r.l." con sede in via Pisacane n. 53
- Senigallia (Ancona), all'albo predetto;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche, ed in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo privato di controllo "I.M.C. - Istituto mediterraneo di
certificazione S.r.l.", con sede in via Pisacane n. 53 - Senigallia
(Ancona), e' iscritto ai sensi del comma 5 dell'art. 53 della legge
n. 128/1998 nell'albo previsto dal comma 6 del citato art. 53.
Art. 2.
L'organismo iscritto "I.M.C. - Istituto mediterraneo di
certificazione S.r.l." non puo' modificare il proprio statuto, i
propri organi di rappresentanza, le modalita' di controllo cosi' come
presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita'
nazionale competente.
Art. 3.
L'iscrizione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far
data dalla sua pubblicazione ne lla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'iscrizione l'organismo di
controllo "I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione S.r.l."
e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che
l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di
impartire.
Art. 4.
L'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo di cui
al comma 10 dell'art. 53 della citata legge n. 128/1998 per i singoli
prodotti a DOP e a IGP, potra' essere rilasciata, con apposito
provvedimento, dal Ministero per le politiche agricole, a condizione
che sia presentata specifica domanda da soggetti indicati nel comma 7
del predetto art. 53.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 1999
Il direttore generale: Di Salvo