Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30-11-1999

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n.443
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. (GU n. 281 del 30-11-1999)
note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, come successivamente modificata ed
integrata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno
1998, n. 191, e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge n.
59 del 1997;
Visto l'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente la
delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi adottati in attuazione dell'articolo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 16 giugno 1999 e del 9 luglio 1999;
Acquisita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e),della
legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione agliarticoli 3, 4, 9, 10 e
11, l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in
ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai
sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali;
Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri
dell'interno e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 18
1. All'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le parole: "la definizione di norme
in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di
strumenti di misura;".





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
senzi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 5. - 1. La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia
e del decentramento".
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
del Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 117. - 1. La regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, sempre che
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia urbane e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
2. Le leggi della Repubblica possono demandare alla
regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione".
- Il testo dell'art. 118 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 118. - 1. Spettano alla regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo salvo quelle di interesse esclusivamente locale
che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti
locali.
2. Lo Stato puo' con legge delegare alla regione
l'esercizio di altre amministrative.
3. La regione esercita normalmente le sue funzioni
amininistrative delegandole alle province, ai comuni o
ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".
- Il testo dell'art. 128 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 128. - 1. Le province e i comuni sono enti
autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi
generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio
1997, n. 127, nonche' normein materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca:
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1998".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo dell'art. l della legge 15 marzo 1997, n.
59, cosi' recita:
"Art. 1. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire
alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli
5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti
amministrativi nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai
fini della presente legge, per "conferimento" si
intende trasferimento, delega o attribuzione di
funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le
province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti
locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui
all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte
le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili
nei rispettivi territori in atto esercitati da
qualunque organo o amministrazione dello Stato,
centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche'
cooperazione internazionale e attivita' promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, Forze armate, armi e munizioni, esplosivi e
materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e
passivo, propaganda elettorale, consultazioni
referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione
delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del
personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti
con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di grandi reti infrastrutturali
dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile,per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per
la ricerca, la produzione, il trasporto e la
distribuzione di energia; gli schemi di decreti
legislativi, ai fini della individuazione dei compiti
di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa
con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in
mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri
delibera motivatamente in via definitiva su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di
autonomiafunzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e
i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a
livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il
sistema statisticonazionale, anche ai fini del
rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione
della ricerca applicata sono interessi pubblici primari
che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti locali assicurano nell'ambito delle
rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze
della salute, della sicurezza pubblica e della tutela
dell'ambiente".
- Il testo dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n.
59, cosi' recita:
"Art. 10. - Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
principi direttivi e con le stesse procedure, entro un
anno dalla data della loro entrata in vigore".
- Il testo dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n.
59, cosi' recita:
"Art. 3. - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1
sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da
mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi
e nei limiti di cui all'art. 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le
funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai
fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e osservando il principio di sussidiarieta' di cui
all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da
conferire agli enti locali territoriali o funzionali al
sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della
Costituzione, nonche' i criteri di conseguente e
contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e
tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali eorganizzative; il
conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo
massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio
delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di
raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o
nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali
e funzionali, che consentano la collaborazione e
l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i
diversi livelli di governo e di amministrazione anche
con eventuali interventi sostitutivi nel caso di
inadempienza delle regioni e degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi
conferite,nonche' la presenza e l'intervento, anche
unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali
nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio
delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e
controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture
centrali e periferiche interessate dal conferimento di
funzioni e compiti con le modalita' e nei termini di cui
all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrita' di
ciascuna regione e l'accesso delle comunita' locali alle
strutture sovraregionali;
e) individuate le modalita' e le procedure per il
trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica;
f) previste le modalita' e le condizioni con
le quali l'amministrazione dello Stato puo'
avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di
uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti
interessati o con gli organismi rappresentativi degli
stessi;
g) individuate le modalita' e le condizioni per il
conferimento a idonee strutture organizzative di
funzioni e compiti che non richiedano, per la loro
natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e
degli enti locali;
h) previste le modalita' e le condizioni per
l'accessibilita' da parte del singolo cittadino
temporaneamente dimorante al di fuori della propria
residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa e' emanata con i decreti
legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione
d'Italia, in considerazione della sua collocazione
territoriale separata e della conseguente peculiare
realta' istituzionale, socioeconomica, valutaria, doganale,
fiscale e finanziaria".
- Il testo dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n.
59, cosi' recita:
"Art. 4. - 1. Nelle materie di cui all'art. 117 della
Costituzione, le regioni, in conformita' ai singoli
ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai
comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che
non richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni
provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali.
Possono altresi' essere ascoltati anche gli organi
rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle
leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'art. 1,
comma 2, della presente legge, vengono conferiti a
regioni, province, comuni ed altri enti locali con i
decreti legislativi di cui all'art. 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2
avvengono nell'osservanza dei seguenti principi
fondamentali:
a) il principio di sussidiarieta', con
l'attribuzione della generalita' dei compiti e delle
funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle
comunita' montane, secondo le rispettive dimensioni
territoriali, associative e organizzative, con
l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le
dimensioni medesime, attribuendo le responsabilita'
pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di
funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle
famiglie, associazioni e comunita', alla autorita'
territorialmente e funzionalmente piu' vicina al
cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione
alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative
non assegnati al sensi della lettera a), e delle funzioni
di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicita',
anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti
divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed
enti locali anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziati ve adottate nell'ambito
dell'Unione europea;
e) i principi di responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi,
strumentali e complementari, e quello di
identificabilita' in capo ad un unico soggetto anche
associativo della responsabilita' di ciascun servizio o
attivita' amministrativa;
f) il principio di omogeneita', tenendo conto in
particolare delle funzioni gia' esercitate con
l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso
livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione
all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione ricevente
a garantire, anche in forma associata con altri enti,
l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione
nell'allocazione delle funzioniin considerazione delle
diverse caratteristiche, anche associative,
demografiche, territoriali e strutturali degli enti
riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e
patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni
amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e
regolamentare e di responsabilita' degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il
Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di
programmazione e amministrazione in materia di
servizi pubblici di trasporto di interesseregionale e
locale; attribuire alle regioni il compito di definire,
d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a
soddisfare la domanda di mobilitadei cittadini, servizi i
cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo
che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli
minimi siano a carico degli enti locali che ne
programmino l'esercizio; prevedere chel'attuazione delle
deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle
regioni siano precedute da appositi accordi di programma
tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi siano
perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, regolino
l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita' effettuati
e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione
che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8
giugno 1990,n. 142, mediante contratti di servizio
pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del
regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n.
1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza
finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano
entro il 1 gennaio 2000 il conseguimento di un
rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e
costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura
previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del
Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di
interesse regionale e locale; definire le modalita'
per incentivare il superamento degli assetti
monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto
urbano e extraurbano e per introdurre regole di
concorrenzialita' nel periodico affidamento dei servizi;
definire le modalita' di subentro delle regioni entro
il 1 gennaio 2000 con propri autonomi contratti di
servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra
Stato e Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di
interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base
dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente
articolo, ai comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14,
17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando
momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle
attivita' economiche ed industriali, in particolare per
quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese
operanti nell'industria, nel commercio,
nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei
servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche
regionali, strutturali e di coesione dell'Unione europea,
ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del
territorio nazionale, la ricerca applicata,
l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitivita' delle
imprese nel mercato globale e la promozione della
razionalizzazione della rete commerciale anche in
relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e
dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda
la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno
dell'occupazione; per quanto riguarda le attivita'
relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti
industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla
creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree
industriali ecologicamente attrezzate, con particolare
riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela
dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarieta' di
cui al comma 3, lettera a), del presente articolo,
ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione
di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli
enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione
stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo e' delegato ad emanare, entro i
successivi novanta giorni, sentite le regioni
inadempienti, uno o piu' decreti legislativi di
ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le
cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in
vigore della legge regionale".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 59/1997 e' il
seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione parlamentare,
compostada venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione
dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente,due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla
costituzione della Commissione, il parere, ove occorra,
viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere".
- Il testo dell'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n.
59, cosi' recita:
"Art. 9. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo volto a definire
ed ampliare le attribuzioni della Conferenzapermanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonomedi Trento e di Bolzano, unificandola, per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza
Statocitta' e autonomie locali. Nell'emanazione del
decreto legislativo il Governo si atterra' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle
funzioni della Conferenzaprevedendo la partecipazione
della medesima a tutti i processi decisionali di
interesse regionale, interregionale ed infraregionale
almeno a livello di attivita' consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato
e regioni attraverso la concentrazione in capo alla
Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai
rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la
soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi
all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali e'
obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di
dissenso;
d) definizione delle forme e modalita' della
partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle
province e delle comunita' montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla
presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e alla Conferenza Statocitta' e
autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata".
- Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59, cosi' recita:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche
attraverso il riordino, la soppressione e la fusione
di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti
in settori diversi dalla assistenza e previdenza,
nonche' gli enti privati, controllati direttamente o
indirettamente dallo Stato, che operano, anche
all'estero,nella promozione e nel sostegno pubblico al
sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo
parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, alle disposizioni della presente
legge e di coordinarle con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente capo, ulteriori
disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre
1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti
negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri
direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, a partire dal principio della separazione tra
compiti e responsabilita' di direzione politica e
compiti e responsabilita' di direzione delle
amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione
o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il
regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai
dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni
pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui
all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, articolato in modo da garantire la
necessaria specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le
procedure di contrattazionecollettiva; riordinare e
potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita
la rappresentanza negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali, anche consentendo forme di
associazione tra amministrazioni, ai fini
dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e stabiliscanoaltresi' una
distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che
svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnicoscientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di
settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la
quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1 -bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti,
che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione
ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti
si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso
il quale la certificazione si intende effettuata;
prevedere che la certificazione e il testo
dell'accordosiano trasmessi al comitato di settore e,
nel caso di amministrazioni statali, al Governo;
prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione
senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo
dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto
collettivo il quale preduce effetti dalla sottoscrizione
definitiva; prevedere che, inogni caso, tutte le
procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate
entro il termine di quaranta giorni dalla data di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entra il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenutoconto di quanto previsto dalla
lettera a), tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale
atti amministrativi presupposti,ai fini della
disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a
prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del
contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e
arbitrato; infine, la contestuale estensione della
giurisdizione del giudice amministrativo alle
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi
sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti
della pubblica amministrazione e le modalita' di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di
comportamento da parte delle singole amministrazioni
pubbliche; prevedere la costituzione da partedelle singole
amministrazioni di organismi di controllo e consulenza
sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo
degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione
pubblica.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate
le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e)le parole: "ai dirigenti generali ed
equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole:
"prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata" sono
sostituite dalle seguenti: "prevedere che la strttura
della contrattazione, le aree di contrattazione e il
rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza
con quelli del settore privato"; la lettera q) e'
abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici
per profilo professionale" sono inserite le seguenti:
", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
- Il decreto legislativo 20 agosto 1997, n.
281, reca: "Definizioneed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali".
- La legge 29 luglio 1999, n. 241, reca: "Proroga dei
termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli
10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in
relazione all'adozione del parere parlamentare".
- La legge 3 agosto 1999, n. 280, reca: "Modifiche ed
integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30,
recante disciplina della riproduzione animale, anche in
attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23
giugno 1994".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 18, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"1. Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a)-b) (omissis);
c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di
misura; la conservazione dei prototipi nazionali del
chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia
di metrologia legale; la omologazione di modelli di
strumenti di misura".

Art. 2.
Modifiche all'articolo 19
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 e' abrogato;
b) al comma 12, le parole: "in vigore alla data di emanazione del
presente decreto legislativo" sono sostituite con le parole: "in
vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni
disposte dal presente decreto legislativo".





Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 19, comma 12, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
conferite ai sensi del presente articolo, con legge
regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali
nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni
dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore
alladata di effettivo trasferimento e delega delle
funzioni disposte dal presente decreto legislativo e
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle
convenzioni stesse per i necessari adeguamenti".

Art. 3.
Modifiche all'articolo 29
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo31 marzo 1998,
n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) dopo le parole: "stoccaggio di energia" sono
aggiunte le seguenti parole: "limitatamente allo stoccaggio di metano
in giacimento.";
b) la lettera l) e' sostituita con la seguente:
" l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi
comprese le funzioni di polizia minerariain mare; le funzioni
amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria,
sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo
modalita' procedimentali da emanare entro sei mesi dalla entrata in
vigore del presente decreto legislativo;".





Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 29, comma 2, lettere b)
e l), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, come modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) (omissis);
b) le determinazioni inerenti l'importazione,
l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente
allo stoccaggio in giacimenti;
c)-i) (omissis);
l) la prospezione, ricerca e coltivazione
idrocarburi, ivi compresele funzioni di polizia
mineraria in mare; le funzioni amministrative relative
a prospezioni, ricerca e coltivazione di idrocarburi in
terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono
svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata
secondo modalita' procedimentali da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo".

Art. 4.
Modifica all'articolo 32
1. All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, dopo le parole: "delle risorse geotermiche" sono aggiunte le
parole: "e dell'anidride carbonica".





Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 32, comma 1, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"1 . Le funzioni amministrative relative alla materia
"miniere e risorse geotermiche" e dell'anidride
carbonica concernono le attivita' di ricerca e
coltivazione dei minerali solidi e delle risorse
geotermiche e dell'anidrite carbonica ed includono tutte
le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attivita'".

Art. 5.
Modifica all'articolo 38
1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e' aggiunta la seguente lettera:
" d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del
conto consuntivo e del bilancio preventivo.".





Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 38, comma 2, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa
intesa con la Conferenza Statoregioni, le funzioni
concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento
delle circoscrizioni territoriali di due o piu' camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da
parte del consiglio camerale, degli emolumenti da
corrispondere ai componenti degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'art. 12,
commi 1 e 2, e dell'art. 14, comma 1, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del
consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta
camerale;
d) la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i
termini per l'approvazione del conto consuntivo e del
bilancio preventivo".

Art. 6.
Modifica all'articolo 40
1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e' aggiunta la seguente lettera:
" f) l'attivita' regolamentare in materia di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi,
d'intesa con le regioni.".





Nota all'art. 6:
Il testo vigente dell'art. 40, comma 1, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"1. - Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto
legislativo recante riforma della disciplina in materia di
commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e
nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate,
dei tempi di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche di rilievo internazionale;
f) l'attivita' regolamentare in materia di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di
commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni".

Art. 7.
Modifiche all'articolo 47
1. All'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono aggiunti i seguenti commi:
" 3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni
statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione,
erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi
inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici di qualunquegenere alle imprese, per i quali, alla data di
effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia gia' avviato il
relativo procedimento amministrativo.
4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle
imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel
fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le
regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo
articolo.
5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel
rispetto delle specificita' delle singole realta' regionali,in
conformita' con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed
assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale,
il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone,
d'intesa con la conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di
allevatori interessate, il programma annuale dei controlli
funzionali.
6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, il finanziamento delleattivita' di tenuta dei registri
e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori
operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla
legislazione vigente.
7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla
legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delleattivita' relative
ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori
operanti a livello territoriale.".





Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 47 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal
presente decreto legislativo e' il seguente:
"Art. 47 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai
sensi del presente titolo, e' conservata allo Stato la
definizione degli indirizzi generali delle politiche
economiche e delle politiche di settore.
2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti
della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi
e standard di qualita' per prodotti e servizi, di
caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi
quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni
generali di sicurezza negli impianti e nelle
produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.
3. Resta di competenza degli organi e delle
amministrazioni statali ecentrali, fino al compimento
degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la
gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali,
alla data di effettivo esercizio delle funzioni
conferite, sia gia' avviato il relativo procedimento
amministrativo.
4. I fondi relativi alle funzioni in materia di
agevolazione alle imprese, a qualunque titolo conferite
alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6
dell'art. 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di
quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi
unitari nel rispetto delle specificita' delle singole
realta' regionali, in conformita' con l'art. 2 della
legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme
applicazione su tutto il territorio nazionale, il
Ministero delle politiche agricole e forestali
predispone, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
sentite le associazioninazionali di allevatori
interessate, il programma annuale dei controlli
funzionali.
6. Compete al Ministero per le politiche agricole e
forestali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delle
attivita' di tenuta dei registri e dei libri genealogici
esercitate dalle associazioni di allevatori operanti
a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla
legislazione vigente.
7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi
fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il
finanziamento delle attivita' relative ai controlli
funzionali esercite da associazioni di allevatori
operanti a livello territoriali" .


Art. 8.
Modifica all'articolo 48
1. All'articolo 48, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole:
"alla costituzione dei consorzi" sono aggiunte le parole: "esclusi
quelli a carattere multiregionale;".





Nota all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 48, comma 1, lettera b),
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle
regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo,
comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
a) (omissis);
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di
consorzi esclusi quelli a carattere multiregionale tra
piccole e medie imprese industriali, commerciali e
artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della
legge 21 febbraio 1989, n. 83".

Art. 9.
Modifica all'articolo 66
1. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e' soppressa la lettera b).





Nota all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 66, comma 1, lettera b),
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"1. Sono attribuite, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni
relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento
degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio
urbano, nonche' alla revisionedegli estimi e del
classamento, fermo restando quanto previsto dall'art.
65, lettera h);
b) (abrogata);
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e
degli oneri consortili gravanti sugli immobili".

Art. 10.
Modifica all'articolo 91
1. All'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, sono soppresse le parole: "ai sensi dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59".





Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 91, comma 3, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"3. Con specifico provvedimento da adottarsi su
proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa
con la Conferenza Statoregioni,sono definiti
l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi
compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno
dei quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza
regionale".
Art. 11.
Modifiche all'articolo 104
1. All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alla lettera ii), sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonche' per unita' da diporto nautico;";
b) al comma 1, la lettera ll), e' cosi' modificata: "al rilascio di
patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti
nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti;";
c) al comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
" qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione
e' regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 281/1997;".





Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 104, comma 1, lettere ii)
e ll), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, come modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a)-hh) (omissis);
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e
loro rimorchi nonche' per unita' da diporto nautico;
ll) al rilascio di patenti, di certificati di
abilitazione professionale di patenti nautiche e
di loro duplicati e aggiornamenti;
mm)-pp) (omissis);
qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui
gestione e regolata mediante protocolli di intesa si
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 281/1997".

Art. 12.
Modifica all'articolo 106
1. All'articolo 106 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo
personale e' trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.".





Nota all'art. 12:
- Il testo vigente dell'art. 106, comma 2, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il
relativo personale e' trasferito ai sensi del comma 2
dell'art. 9".

Art. 13.
Modifica all'articolo 107
1. All'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e' aggiunta la seguente lettera:
" h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o
avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di
quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle
provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.".





Nota all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 107, comma 1, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i
compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle
attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni,
delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali
e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio
nazionale in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con
le regioni interessate, dello stato di emergenza al
verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni
interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi
di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o
maggiori danni a persone o a cose, per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite da eventicalamitosi e nelle quali e'
intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui
alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui
all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le
attivita' industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e
l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli
enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di
eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi
aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative
ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la
prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa
l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle
regioni, di territori danneggiati e delle provvidenze di
cui alla legge 14 febbraio1992, n. 185".

Art. 14.
Modifica all'articolo 108
1. All'articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso il punto 6).





Nota all'art. 14:
- Il testo vigente dell'art. 108, comma 1, lettera a),
punto 6), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, come modificato dal presente decreto legislativo, e'
il seguente:
"1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente
indicate nelle disposizioni dell'art. 107 sono conferite
alle regioni e agli enti locali e tra queste, in
particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi
nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso
di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza
di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225
del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto
salvo quanto stabilito al punto 3), della lettera f), del
comma 1, dell'art. 107;
6) (abrogato);
7) agli interventi per l'organizzazione e
l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani
regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da
parte delle struttureprovinciali di protezione civile,
dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare
in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani
regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla preparazione all'emergenza,
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di
eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative
e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, e, in ambito montano, tramite le comunita' montane,
e alla cura della loro attuazione, sulla base degli
indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile
a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli
indirizzi nazionali e regionali".

Art. 15.
Modifica all'articolo 112
1. All'articolo 112, al comma 3, dopo la lettera i), e' aggiunta la
seguente:
" l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di
vita e di lavoro;".





Nota all'art. 15:
- Il testo vigente dell'art. 112, comma 3, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato
e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia
sanitaria per le funzioni concernenti:
a)-i) (omissis);
l) la tutela della salute e della sicurezza negli
ambienti di vita e di lavoro".

Art. 16.
Modifiche all'articolo 115
1. All'articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di
produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi
comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas
medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e
veterinaria.";
b) e' aggiunto il seguente comma 3-bis:
"3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano
riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo
preventivo, della conformita' rispetto alla normativa nazionale e
comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di
rilievo nazionale:
a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad
alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;
b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano
animali o pesci, nonche' dei laboratori di trasformazione e delle
altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano
prodotti destinati all'esportazione;
c) dei laboratori.";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma 3-ter:
"3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 -bis e'
regolato sulla base di modalita' definite con apposito accordo da
approvare in conferenza Statoregioni, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".





Nota all'art. 16:
- Il testo vigente dell'art. 115 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal
presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 115 (Ripartizione delle competenze). - 1. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti
compiti e funzioni amministrative:
a)-d) (omissis);
e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante
l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei
confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i
compiti amministrativi conferiti nonche' lo svolgimento
di ispezioni agli stabilimenti di produzione di
medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi
comprese le materie prime farmacologicamente attive e i
gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica
umana e veterinana;
f)-g) (omissis).
2-3. (omissis).
3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente
articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di
verifica, ai fini del controllo preventivo, della
conformita' rispetto alla normativa nazionale e
comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della
salute di rilievo nazionale:
a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti
destinati ad alimentazione particolare e prodotti
fitosanitari;
b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove
si allevano animali o pesci, nonche' di laboratori di
trasformazione e delle altre strutture di interesse
veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati
all'esportazione;
c) dei laboratori;
3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3
e 3-bis e regolatosulla base di modalita' definite con
apposito accordo da approvare in Conferenza
Statoregioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 29 agosto 1997, n. 281.
4-5. (omissis)".


Art. 17.
Modifiche all'articolo 119
1. All'articolo 119 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera:
" e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in
commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a)
dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123.";
b) il comma 2 e' abrogato.





Nota all'art. 17:
- Il testo vigente dell'art. 119, comma 1, lettera d),
e 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"1. Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a)-c) (omissis);
d) l'autorizzazione alla pubblicita' ed informazione
scientificadi medicinali e presidi medicochirurgici, dei
dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche
terapeutiche delle acque minerali;
e) l'autorizzazione alla fabbricazione per
l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti
di cui al capitolo I. 1. a) dell'allegato I al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 123.
2. (Abrogato)".

Art. 18.
Modifica all'articolo 142
1. All'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, le parole: "n. 149" sono sostituite con le
parole: "n. 148".





Nota all'art. 18:
- Il testo vigente dell'art. 142, comma 1, lettera f),
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato
le fuzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
a)-e) (omissis);
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto
concerne la formazione continua, l'analisi dei
fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla
ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione".

Art. 19.
Modifica all'articolo 144
1. All'articolo 144, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, le parole: "degli articoli 21 e seguenti" sono
sostituite dalle parole: "articolo 21".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto





Nota all'art. 19:
- Il testo vigente dell'art. 144, comma 4, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il
seguente:
"4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b),
del comma 1, del presente articolo, gli istituti
professionali assumono la qualifica di enti regionali.
Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale
spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai
sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59".