in vigore dal: 17-12-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Ritenuta la necessita' di procedere al riordino dell'Unione
nazionale per 1'incremento delle razze equine - UNIRE;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari
regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Riordino dell'UNIRE
1. L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),
istituita dal regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, di seguito
denominata UNIRE, e' ente di diritto pubblico, con sede in Roma,
dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto
sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e
forestali, di seguito denominato Ministero.
2. L'UNIRE e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, con le
modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.
259, ed e' inserita nella tabella Aallegata alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stessa
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
senzi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi forza
di legge ed i regolamenti.
- La legge 29 luglio 1999, n. 241, reca: "Proroga dei
termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli
10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione
all'adozione del parere preliminare".
- Il decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti
deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla
costituzione della commissione, il parere, ove occorra,
viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- Il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, reca:
"Istituzione dell'Unione nazionale per l'incremento delle
razze equine".
- Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al
controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria), cosi' recita:
"Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione, finaziaria degli enti
pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o
un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al
patrimomo in capitale o servizi o beni ovvero mediante
concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato,
anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6 da un
magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente
della Corte stessa, che assiste alle sedute degli
organi di amministrazione e di revisione".
- Si trascrive la tabella A della legge 29 ottobre
1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica
per enti ed organismi pubblici):
"Tabella A
Province.
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
Consorzi e associazioni tra regioni, province e
comuni, con polazione complessiva non inferiore a 10.000
abitanti).
Comunita' montane, con popolazione complessiva
montana non inferiore a 10.000 abitanti.
Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
Enti parchi nazionali.
Cassa integrativa personale telefonico statale.
Consorzio del porto di Bari.
Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania.
Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestioni governative ferroviarie.
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
Istituto nazionale per il commercio estero.
Croce rossa italiana.
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti
pubblici per l'edilizia resideiiziale.
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura
(ISCO).
Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB).
Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico aereo generale.
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP).
Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Aziende regionalizzate, provincializzate e
municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province
e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).
Aereo club d'Italia.
Club alpino italiano.
Registro aeronautico italiano.
Universita' statali, istituti di istruzione
universitaria, istituti per il diritto allo studio
universitario e istituti per lo studio universitario.
Enti autonomi lirici ed istituzioni - concertistiche
assimilate.
Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale sementi elette.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente nazionale per le strade.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" -
Torino.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Jockey club d'Italia.
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.
Societa' degli Steeplechases d'Italia.
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituti sperimentali agrari.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Enti provinciali per il turismo.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Aziende di promozione turistica.
Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e
locali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo acquedotto pugliese.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la
valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia,
Siena e Terni.
Ente ospedaliero "Policlinico San Matteo" - Pavia.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
"Saverio De Bellis" - Castellana Grotte.
Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
Istituto "Giannina Gaslini" - Genova.
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori -
Milano.
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori -
Genova.
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani
"Vittorio Emanuele II" - Ancona.
Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano.
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.
Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori.
Ospedale maggiore - Milano.
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativo (IRRSAE).
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Biblioteca di documentazione dagogica (BDP).
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Ente zona industriale di Trieste.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto nazionale di alta matematica.
Ente siciliano di elettricita'.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio idrovia Padova-Venezia.
Ospedale per l'infanzia e "Pie fondazioni Burlo
Garofalo e Alessandro ed Agiaia De Manussi" - Trieste.
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Federazioni sportive nazionali.
Ospedale oncologico - Bari.
Consorzio obbligatorio per l'impianto; la gestione e
lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e
tecnologica della provincia di Trieste.
Lega navale italiana.
Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
Centro sperimentale di cinematografia.
Ente teatrale italiano.
Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna" di Milano.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
Ente autonomo "La Biennale di Venezia".
Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica
"Leonardo da Vinci" in Milano.
Accademia nazionale dei Lincei.
Istituto italiano di medicina sociale.
Istituto nazionale del dramma antico.
Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
Istituto italoafricano.
Comitato per l'intervento nella SIR.
Comitato di liquidazione EAGAT.
Consorzi di bonifica.
Agenzia spaziale italiana.
Fondo gestioni istituti contrattuale lavoratori portuali.
Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)".
- Si trascrivono gli articoli 25 e 30 della legge 5
agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 25. (Normalizzazione dei conti degli enti
pubbli). - Ai comuni, alle province e relative aziende,
nonche' a tutti gli enti pubblici non economici
compresi nella tabella A allegata alla presente legge,
a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del
presente articolo, gli enti ospedalieri, sino
all'attuazione delle apposite norme contenute nella
legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello
Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo,
entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i
relativi bilanci a quello annuale di competenza e' di
cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della
spesa sulla base della classificazione economica e
funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli
introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al
fine di consentire il consolidamento delle operazioni
interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potra' essere modificata con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio
e della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono
dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma
si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di
cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che
regolano la tenuta della contabilita'.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro
bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che
da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal
Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali
della finanza pubblica e' fatto obblio agli enti di cui
al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro
informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle
spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale,
ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali
prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua
gli organismi e gli enti anche di natura economica che
gestiscono fondi direttamente o indirettamente
interessanti la finanza pubblica, con eccezione deli enti
di gestione delle partecipazioni statali e degli enti
autonomi fieristici, ai quali si applicano le
disposizioni del presente articolo. Per gli enti
economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo
alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa".
"Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di
febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta
al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno
del settore statale per l'anno in corso, quale risulta
delle previsioni gestionali di cassa del bilancio
statale e della tesoreria, nonche' sul finanziamento
di tale fabbisogno, a raffronto con i risultati
verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione
sono, altresi' indicati i criteri adottati per la
formulazione delle previsioni relative ai capitoli di
interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la
stessa data il Ministro del bilancio e della
programmazione economica invia al Parlamento una
relazione contenente i dati sull'andamento
dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle
previsioni per l'esercizio in corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro
del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui
risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del
bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente,
nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso,
con correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
del tesoro, presenta altresi' al Parlamento per
l'intero settore pubblico, costituito dal settore
statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni,
rispettivamente, la stima della previsione di cassa per
l'anno in corso; i risultati riferiti ai trimestri di cui
al comma 2 e i correlativi agiornamenti della stima
annua predetta, sempre nell'ambito di una
valutazione dei flussi finanziari e
dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2,
il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la
stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa
relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto,
lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi
previsionali e i dati periodici della gestione di cassa
dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio
e ottobre, i comuni le province debbono trasmettere
alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art.
25 al Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere
evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti
effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche
le variazioni nelle attivita' finanziarie (in particolare
nei depositi presso la tesoreria e presso gli
istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio
termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al
Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di
febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra
aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei
comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli
analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al
comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento
informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla
consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente, sulla loro struttura per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di
smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione
dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare
entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei
residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro
struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo
annuale del loro processo di smaltimento, in base
alla classificazione economica e funzionale.
10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali
trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle
regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno
ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso
mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati
analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato
puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
presente legge ed alle regioni se non risultano
regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti
commi".
Art. 2.
Funzioni dell'UNIRE
1. L'UNIRE promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e
quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con
particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore
italiano; organizza le corse dei cavalli e provvede alla valutazione
delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di
allenamento e di addestramento; favorisce, con opportuni
stanziamenti, lo sviluppo delle attivita' agricole volte al sorgere
di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti;
provvede alla programmazione dello sviluppo del settore
dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche,
sociali, culturali e promozionali; concorre alla tutela
dell'incolumita' ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a
trattamenti dopanti. Contribuisce al finanziamento degli ippodromi
per la gestione dei servizi resi.
2. Per le suddette finalita', l'UNIRE definisce la programmazione
tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione,
predispone il calendario delle manifestazioni ippiche, coordina
l'attivita' degli ippodromi e determina gli stanziamenti relativi ai
premi ed alle provvidenze. Promuove iniziative previdenziali e
assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori
e degli artieri.
3. L'UNIRE svolge tutte le altre attivita' collaterali e derivate,
a tutela della biodiversita' della razza equina e predispone piani di
sviluppo anche pluriennali.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'UNIRE promuove e
mantiene rapporti diretti con le organizzazioni nazionali di
categoria, con la Federazione italiana sport equestri, con le
istituzioni e le organizzazioni dell'ippica e dell'ippicoltura degli
altri paesi e collabora alla realizzazione dei programmi di
cooperazione a livello europeo e internazionale.
5. L'UNIRE, quale concessionario esclusivo del segnale televisivo
per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione attraverso le
reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle
corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine
utilizzate ed ovunque trasmesse.
Art. 3.
Rapporti con le regioni
1. L'UNIRE destina annualmente una quota dei proventi derivanti
dalle scommesse ippiche, nella misura stabilita dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
l'incentivazione di programmi regionali diretti alla formazione e
qualificazione professionale degli addetti al settore, alla
realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli
ippodromi, alla promozione dell'attivita' ippica, in particolare di
carattere agonistico, ed alla lotta al lavoro irregolare.
2. L'UNIRE collabora con le regioni e le province autonome
nell'impostazione di programmi regionali di miglioramento delle
tecniche di allevamento dei cavalli e di ricerca scientifica nel
settore.
Art. 4.
O r g a n i
1. Sono organi dell'UNIRE:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio sindacale.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'UNIRE,
sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione. Puo' assumere
deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica
nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il
presidente e' nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per
l'amministrazione dell'UNIRE. Esso e' composto dal presidente e da
sei membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre di
comprovata qualificazione ed esperienza individuati rispettivamente
nei settori del trotto, del galoppo e del cavallo da sella, due
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno esperto
in discipline giuridiche ed economiche. In caso di assenza o
impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal
consigliere piu' anziano. Il consiglio puo' delegare ad uno o piu'
componenti funzioni specifiche.
4. Il collegio sindacale esplica il controllo sull'attivita'
dell'UNIRE ai sensi della normativa vigente. E' composto da tre
membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro.
Il presidente e' designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Uno dei sindaci e' designato dal
Ministro delle finanze. I sindaci devono essere iscritti nel registro
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
5. I componenti degli organi dell'UNIRE durano in carica tre anni e
sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati
con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
6. Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di Presidente,
di componente del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale coloro i quali, anche per il tramite di parenti o affini
entro il terzo grado ovvero per interposta persona, siano proprietari
di ippodromi, titolari di imprese delegate all'esercizio delle
scommesse o che abbiano in gestione sistemi telematici o televisivi
sulle corse ippiche, ovvero risultino possessori di partecipazioni in
societa' esercenti le predette attivita' di impresa o in societa' di
corse, o coloro i quali ricoprano incarichi direttivi nelle
associazioni degli allevatori, dei proprietari dei cavalli e degli
operatori ippici professionisti. Le eventuali incompatibilita' devono
comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della
nomina; in caso contrario il Ministro ne dichiara la decadenza.
7. Il presidente dell'UNIRE, il presidente e i componenti effettivi
del collegio sindacale, se appartenenti ad amministrazioni dello
Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, possono essere
collocati fuori ruolo o in aspettativa per la durata dell'incarico,
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti a
aziende di competenza dell'amministrazione statale). -
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di carattere nazionale, di competenza
dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le
nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono
effettuate con decreto leI Presidente della Repubblica
emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio del
Ministri adottata su proposta del Ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all'acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della
direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge del documenti
contabili):
"Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E'
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia
il registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro da diritto all'uso del
titolo di revisore contabile".
Art. 5.
Segretario generale
1. Il segretario generale, scelto dal consiglio di amministrazione
su proposta del presidente tra persone di riconosciuta e comprovata
qualificazione e professionalita', maturata nella gestione di
pubbliche amministrazioni, imprese od enti, e' assunto con contratto
dirigenziale di diritto privato di durata triennale, rinnovabile.
2. Il segretario generale, responsabile della organizzazione e
della gestione operativa dell'UNIRE, adotta gli atti ed i
provvedimenti previsti dallo statuto necessari per il raggiungimento
degli obiettivi, sovrintende al personale e risponde della sua
attivita' al presidente ed al consiglio di amministrazione.
3. Al segretario generale si applicano le incompatibilita' e le
disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4.
Art. 6.
Statuto e regolamento
1. Lo statuto dell'UNIRE e' deliberato, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal consiglio
di amministrazione ed e' approvato con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Lo statuto disciplina le competenze degli
organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul
funzionamento dell'ente.
2. In particolare lo statuto prevede, fra l'altro, la costituzione
del consiglio generale, con funzioni consultive, nominato con decreto
del Ministro e composto, oltre dal presidente dell'UNIRE che lo
presiede, dai rappresentanti delle associazioni degli operatori del
settore, delle organizzazioni professionali del mondo agricolo, delle
organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nel
settore del pubblico impiego, dell'Associazione italiana allevatori
(A.I.A.) e della Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.),
nonche' da esperti in materie amministrative, contabili, economiche e
della comunicazione sociale. Il consiglio esprime il proprio parere
sugli argomenti che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame.
3. Il regolamento di amministrazione e contabilita', entro il
termine di cui al comma 1, e' deliberato dal consiglio di
amministrazione, e approvato con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
4. Il regolamento del personale e' deliberato, entro il termine di
cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione e approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il regolamento determina la dotazione
organica dell'ente e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni,
delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 3
e 4, continuano ad applicarsi all'UNIRE le disposizioni attualmente
vigenti, in quanto compatibili con il presente decreto.
Nota all'art. 6:
- L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
cosi' recita:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure
di potenziamento e di incentivazione del parttime). -
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno
di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge
2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti on decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Per
l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31
gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione
complessiva del personale in servizio alla data del 31
dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento
rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre
1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore
riduzione complessiva del personale in servizio alla data
del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1998.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle
singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di
criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le
esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei
compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di
polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto
disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione,
tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali
avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto
previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal
comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla
indisponibilita' di personale da trasferire secondo
procedure di mobilita' attuate anche in deroga
alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri
generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di
controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede
con i criteri e le modalita' di cui al comma 8
all'assunzione di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi'
all'assunzione di 300 unita' di personale destinate,
al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e
regionali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e di 300 unita' di personale destinate
all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un
numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi
formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito
regionale, del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia
di mobilita' volontaria o concordata, al servizio
ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalita':
a) i concorsi sono e spietati su base
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di
Trento, o compartimentale, in relazione
all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso
nella settima qualifica funzionale in ciascuna
circoscrizione territoriale e' determinato sulla base
della somma delle effettive vacanze di organico
riscontrabili negli uffici aventi sede nella
circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione
per quelli ricompresi nel territorio della provincia
autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le
stesse modalita', avendo a riferimento il profilo
professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla
mirati all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le
professionalita' specialistiche nei settori giuridico,
tecnico, informatico, contabile, economico e
finanziario, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che
hanno superato positivamente la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato
ad operare in sede regionale, nel settore
dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette
sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in
ambito periferico, il personale destinato al
Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche'
altri funzionari gia' addetti agli specifici settori,
scelti sulla base della loro esperienza professionale e
formativa, secondo criteri e modalita' di carattere
oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
'' 47. Per la copertura dei posti vacanti le
graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del
Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente
al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino
al 31 dicembre 1998''.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti
ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto
disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti
delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600
unita' di personale anche in eccedenza di contingenti
previsti per i singoli profili professionali, ferme
restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale.
Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da
espletare anche su base regionale mediante una prova
attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di
cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad
acquisire le professionalita' specialistiche nei settori
tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico,
per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato con esito
positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un
colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di
preferenza la partecipazione per almeno un anno, in
corrispondente professionalita', ai piani o progetti di
cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi
gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate
a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione
temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non
inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque
effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore
percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento
deve avvenire con contratto di formazione e lavoro,
disciplinato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli
enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi
di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione
programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi
di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i
propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle
spese per il personale. Agli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita' si applica
anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica possono avvalersi di personale comandato da
altre amministrazioni dello Stato, in deroga al
contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di
fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita',
appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici.
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui
al presentecomma mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli
enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' valutabile ai fini della progressione della carriera e
dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997",
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),
della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei
contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995
avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi
1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di
cui all'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere
annualmente al servizio ausiliario di leva nelle
Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da
assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei
carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza, in
proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo
parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i
piccoli comuni e le comunita' montane, la
contrattazione collettiva puo' prevedere che i
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad
altri istituti contrattuali, non collegati alla durata
della prestazione lavorativa siano applicati in favore
del personale a tempo parziale anche in misura non
frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in
cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere
sia in palese contrasto con quella svolta presso
l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con
essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra
l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della
data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita'
indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita'
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto
di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Corpo della Guardia di finanza agisce avvalendosi dei
poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal
decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non e' opponibile il segreto d'ufficio".
Art. 7.
Incorporazione degli enti tecnici
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il Jockey club italiano, la
societa' degli Steeple Chases d'Italia, l'Ente nazionale corse al
trotto e l'Ente nazionale per il cavallo italiano sono incorporati
nell'UNIRE, che subentra nelle relative funzioni, succedendo agli
stessi in tutti i diritti ed obblighi e nei rapporti giuridici attivi
e passivi. Il personale gia' dipendente dagli enti incorporati e'
inquadrato nei ruoli dell'UNIRE, mantenendo qualifica, livello ed
anzianita' relativi.
2. Le norme e le strutture disciplinari gia' appartenenti agli enti
incorporati rimangono in vigore sino all'approvazione di apposito
regolamento adottato con decreto del Ministro, con il quale si
provvede ad armonizzare la regolamentazione, l'organizzazione e la
gestione delle strutture disciplinari, in considerazione delle
specifiche caratteristiche tecniche delle modalita' di gara.
3. La gestione dei libri genealogici delle razze equine e le altre
funzioni connesse, in precedenza svolte dagli enti tecnici di cui al
comma 1, sono esercitate dall'UNIRE, che puo' avvalersi della
collaborazione di specifiche associazioni nazionali di allevatori,
dotate di personalita' giuridica e rispondenti ai requisiti stabiliti
dal Ministero nel quadro di applicazione della legge 15 gennaio 1991,
n. 30, sulla disciplina della riproduzione animale, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 7:
- La legge 15 gennaio 1991, n. 30, reca:
"Disciplina della riproduzione animale".
Art. 8.
P e r s o n a l e
1. Il rapporto di lavoro del personale dell'UNIRE, ivi compreso il
personale incorporato e proveniente dagli enti tecnici, e' regolato
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza e'
disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni e integrazioni.
Note aIl'art. 8:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego".
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, reca:
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23
ottobre 1992, n. 421".
Art. 9.
Risorse finanziarie
1. Le entrate dell'UNIRE sono costituite: a) dai proventi derivanti
dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23
dicembre 1996, n. 662; b) dalle rendite del patrimonio; c) da
eventuali assegnazioni straordinarie per la realizzazione di
specifiche iniziative; d) da corrispettivi per attivita' svolte in
favore di terzi; e) dagli utili delle societa' costituite o
partecipate; f) dai proventi derivanti dalla diffusione de1 segnale
televisivo delle corse; g) da ogni altra entrata o contributo
ordinario o straordinario.
2. Il bilancio consuntivo dell'UNIRE e' sottoposto a
certificazione, ai sensi degli articoli 155 e seguenti del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Note all'art. 9:
- Si trascrive il testo del comma 78 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"78. Con regolamento di emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, si provvede al riordino della materia dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali
e fiscali, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il
regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla
organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo
criteri di efficienza e di economicita', provvede
direttamente l'amministrazione ovvero e' opportuno
rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche
comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'organizzazione e della gestione dei giochi e
delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel
criterio di cui alla lettera a) e assicurando il
coordinamento tra le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte
in modo da garantire l'espletamento dei compiti
istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze
equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle
corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo
programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali".
- Si trascrive il testo dell'art. 155 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52):
"Art. 155 (Attivita' di revisione contabile). - 1. Una
societa' di revisione iscritta nell'albo speciale
previsto dall'art. 161 verifica:
a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della
contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei
fatti di gestione nelle scritture contabili;
b) che il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato corrispondano alle risultanze delle
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e
che siano conformi alle norme che li disciplinano.
2. La societa' di revisione ha diritto di
ottenere dagli amministratori della societa' documenti
e notizie utili alla revisione e puo' procedere ad
accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza
indugio la CONSOB e il collegio sindacale dei fatti
ritenuti censurabili.
3. La societa' di revisione riporta in apposito libro
tenuto presso la sede della societa' che ha conferito
l'incarico le informazioni concernenti l'attivita' di
revisione svolta, secondo i criteri e le modalita'
stabiliti dalla CONSOB con regolamento. Si applica l'art.
2421, terzo comma, del codice civile".
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
1. Sino alla nomina dei nuovi organi e del segretario generale, da
effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, restano in carica quelli attuali.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i direttori
generali degli enti incorporati transitano nell'UNIRE in posizione
equivalente a quella rivestita negli enti di provenienza alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sino alla scadenza dei
rispettivi contratti.
3. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
De Castro, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto