Gazzetta Ufficiale n. 283 del 02-12-1999

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
COMUNICATO
Accordo di programma del 23 novembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi. (GU n. 283 del 2-12-1999)

ACCORDO DI PROGRAMMA
tra
IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e la
REGIONE TOSCANA
Premesso che:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2
Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il Piano di riconversione
produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi
mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n.
121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante
"Interventi urgenti a sostegno del settore minerario";
Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica
ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria
di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei
soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro
informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo
stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e
corretta valutazione della loro efficacia;
La citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che il Piano di
riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti
di programma;
Il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di
programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e la regione stessa;
La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come
modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221,
prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attivita'
sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di
ristrutturazione;
La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli
elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge,
deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per
attivita' sostitutive di quelle minerarie;
Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991
e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi
mineraria ed i comuni in esse compresi;
Il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la
promozione di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione delle
somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.
Nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sono disponibili per
l'intero territorio nazionale, quali residui degli esercizi
precedenti - sul piano di gestione n. 05 del capitolo n. 7100 dello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - fondi statali per L. 49.660.676.000 per la
concessione di contributi a programmi di investimento per attivita'
sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa
legge 30 luglio 1990, n. 221;
I contributi ex legge n. 41/1989 e legge n. 221/1990 sono
assoggettati alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a favore delle PMI, approvata dalla commissione dell'Unione europea
il 20 maggio 1992, ed alla decisione della commissione dell'Unione
europea in data 1 marzo 1995;
In applicazione dei criteri e degli elementi stabiliti dalla citata
deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990, la direzione generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proceduto alla
graduazione delle iniziative proposte dalle imprese mediante il
calcolo di un punteggio complessivo composto dagli indicatori piu'
avanti dettagliati, i primi 4 calcolati secondo le consolidate
procedure adottate protempore dal consiglio superiore delle miniere
ed il quinto mutuato dalla piu' recente normativa in materia di aiuti
alle piccole e medie imprese:
indicatore 1 - settore di appartenenza: 10 punti per l'industria
estrattiva, 9 punti per le attivita' manifatturiere, 8 punti per le
attivita' turisticoricettive, 6 punti per il terziario avanzato, 4
punti per il commercio, 2 punti per i servizi;
indicatore 2 - rapporto tra capitale investito e mezzi propri: 10
punti se maggiore del 27,50%, 9 punti tra 25,01% e 27,50%, 8 punti
tra 22,51% e 25,00%, 7 punti tra 20,01% e 22,50%, 6 punti tra 17,51%
e 20,00%, 5 punti tra 15,01% e 17,50%, 0 punti se inferiore al 15%;
indicatore 3 - entita' dell'occupazione: composto da due addendi,
di cui il primo e' pari ad un massimo di 10 punti, rapportati al
numero complessivo degli occupati incrementali, ed il secondo e' pari
ad un massimo di 20 punti, rapportati alla quota di occupati
incrementali rappresentata dagli ex minatori reimpiegati a seguito
dell'investimento;
indicatore 4 - situazione economica dell'area (parametrata al
reddito procapite del comune in cui e' ubicata l'iniziativa, dedotto
dai rilevamenti ISTAT 1991): 10 punti se inferiore a 12 Ml L., 8
punti tra 12,01 Ml L. e 15,00 Ml L., 6 punti tra 15,01 Ml L. e 18,00
Ml L., 3 punti tra 18,01 Ml L. e 21 Ml L., 1 punto se superiore a
21,00 Ml L.;
indicatore 5 - compatibilita' ambientale: da 0 a 10 punti,
attribuiti conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale
21 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 237 della
Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1997, n. 291, recante "modalita'
per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per
l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione
dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a),
punto 5, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modifiche ed integrazioni", relativo alla legge n.
488/1992.
Considerato che:
La direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle
imprese del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la
graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del
territorio della regione Toscana e valutabili, in quanto presentate
all'amministrazione entro il 31 dicembre 1997 ed in regola con la
documentazione prescritta, per l'erogazione di contributi a valere
sulle disponibilita' del bilancio 1999, residui degli esercizi
precedenti;
La giunta regionale della regione Toscana, con propria
deliberazione n. 915 del 2 agosto 1999, ha espresso la propria intesa
in merito alla suddetta graduatoria e con propria deliberazione n.
1108 del 4 ottobre 1999 ha espresso la propria preventiva intesa al
presente atto, designando alla stipula del presente atto il proprio
presidente protempore;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana
concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del
decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23
giugno 1993, n. 204, recante "interventi urgenti a sostegno del
settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi
previsti dall'art. 2 del presente accordo, ai fini della gestione
unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle
aree della regione Toscana, avente la finalita' di favorire la
ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione
interessate dalla crisi mineraria.

Art. 2.
Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del
Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana
sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle
minerarie relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito
del territorio della regione Toscana elencati, dal numero 1 al numero
25, al successivo art. 4.
Per la realizzazione di tali interventi, verranno erogati
contributi statali fino a concorrenza di L. 12.026.689.220, pari ad
euro 6.221.266,62, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989,
n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio
1990, n. 221.
L'impegno della relativa somma avverra', con successivi
provvedimenti, sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in conto residui degli
esercizi precedenti.

Art. 3.
E' approvata la graduatoria di merito di cui al successivo art. 4,
relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle
attivita' minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989,
n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio
1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di
ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione Toscana, e
valutabili per l'erogazione di contributi a valere sulle
disponibilita' del bilancio 1999, residui degli esercizi precedenti.

Art. 4.
Saranno ammesse a contributo le prime venticinque delle seguenti
iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della
regione Toscana:

----> >Vedere Tabella a Pag. 72 della G.U. <----
Il contributo in conto capitale da concedere ex art. 1 della legge
3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della
legge 30 luglio 1990, n. 221, e' stato determinato sull'investimento
accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonche' tenendo
conto dei limiti massimi di intensita' degli aiuti di Stato
consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.

Art. 5.
In attuazione del presente Accordo di programma, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana
si impegnano:
a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione
dell'Accordo stesso;
ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di
riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le
problematiche esposte nel medesimo;
ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo di programma
le societa', le aziende e gli enti che siano direttamente o
indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi
previsti dall'accordo stesso;
a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano
di riconversione produttiva e dell'accordo di programma, con
particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed
ambientale delle aree di crisi mineraria, nonche' allo stato di
realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.

Art. 6.
I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle
societa' e delle ditte presentatrici dei progetti di investimento ex
art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art.
3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art.
4, con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Art. 7.
In caso di improcedibilita' alla concessione del contributo per una
o piu' delle prime venticinque societa' e/o ditte elencate all'art.
4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la
regione Toscana convengono, fin da ora e senza necessita' di
ulteriori atti congiunti, la possibilita' di ammettere direttamente a
contributo - ove detta improcedibilita' sopravvenga prima dell'avvio
istruttorio della fase di valutazione successiva a quella cui il
presente Accordo fa riferimento - le altre societa' e/o ditte
comprese nella stessa graduatoria riportata all'art. 4, secondo
l'ordine della graduatoria stessa, comunque fino a concorrenza
dell'importo rimasto disponibile sul piano di gestione n. 05 del
capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in
conto residui degli esercizi precedenti.
Le iniziative sostitutive comprese nella allegata graduatoria di
merito e non ammesse a contributo sulla base del presente Accordo di
programma verranno ricomprese nella successiva fase istruttoria di
valutazione delle iniziative ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989,
n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio
1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di
ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione Toscana e
valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla
data del 15 settembre 1999, per l'erogazione di contributi a valere
sullo stanziamento disponibile.

Art. 8.
Il presente Accordo di programma ha validita' fino al completamento
delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese
effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.
Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la
regione Toscana stipulano altri accordi di programma tenendo conto
della disponibilita' dei fondi relativamente agli esercizi finanziari
successivi, nonche' delle domande di contributo e dei progetti
presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel
Piano stesso.

Art. 10.
Il presente accordo di programma sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 1999
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il presidente della giunta regionale della Toscana
Chiti