Gazzetta Ufficiale n. 283 del 02-12-1999

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 ottobre 1999, n.451
Regolamento recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di
solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive in apposito elenco presso le prefetture.

in vigore dal: 17-12-1999
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in data 7 settembre 1994, n. 614,
recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni
di assistenza e di solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita'
estorsive in apposito elenco presso le prefetture;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996,
concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle
fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell'usura e dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti delle medesime;
Ritenuto di dover determinare le condizioni e i requisiti per
l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
23 febbraio 1999, n. 44 e di dover disciplinare le modalita' per la
relativa tenuta;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parete del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi in data 20 settembre 1999;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con nota n. 27-23/A-87 del 30 settembre 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Per le iscrizioni nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, delle associazioni ed
organizzazioni con finalita' di assistenza e solidarieta' a favore
dei soggetti danneggiati da attivita' estorsive, continuano ad
osservarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 7 settembre
1994, n. 614.
2. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1
e' presentata da associazioni o fondazioni gia' scritte nell'elenco
di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ne
e' fatta espressa menzione nella domanda ed e' allegata specifica
attestazione, sottoscritta dal richiedente. In tal caso non e'
necessario presentare altra documentazione.





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23
febbraio 1999, v. nelle note all'art. 2.
- Il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614
(Norme per l'iscrizione delle associazioni ed
organizzazioni di assistenza e di solidarieta' a soggetti
danneggiati da attivita' estorsive in apposito elenco
presso le prefetture), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1994.
- Il decreto ministeriale 6 agosto 1996
(Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali
delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' degli esponenti delle medesime), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto
1996.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23
febbraio 1999, n. 44, v. nelle note all'art. 2.
- Per l'argomento del decreto ministeriale 7 settembre
1994, n. 614, v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 4, della
legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di
usura):
"4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in
apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo
scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche
attraverso forme di tutela, assistenza ed
informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo
statuto".

Art. 2.
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 e' comprovata
mediante l'apposizione, su copia della domanda, della data di
iscrizione, del numero d'ordine assunto nell'elenco e del timbro
dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione medesima, con la sigla
dell'incaricato.
2. I dati di cui al comma 1 debbono essere riportati nelle domande
presentate dalle associazioni o organizzazioni a norma dell'articolo
13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed in ogni altra istanza o
atto dalle stesse prodotte nell'ambito dei procedimenti di cui alla
medesima legge. Per le associazioni o organizzazioni che risultano
gia' iscritte, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nell'elenco di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, in data 7 settembre 1994, n.
614, e' sufficiente che vengano riportate in tali atti l'indicazione
della prefettura presso cui e' tenuto l'elenco e la data di
iscrizione nell'elenco medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 ottobre 1999
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Il Ministro della giustizia
Diliberto
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 3 Interno, foglio n. 70





Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 23
febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo
di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura):
"Art. 13 (Modalita' e termini per la domanda). - 1.
L'elargizione e' concessa a domanda.
2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato
ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio
nazionale del relativo ordine professionale o da una
delle associazioni nazionali di categoria rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL). La domanda puo' essere altresi' presentata da
uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero,
per il tramite del legale rappresentante e con il
consenso dell'interessato, da associazioni od
organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura
del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di
prestare assistenza e solidarieta' a soggetti
danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto del
Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
determinati le condizioni ed i requisiti per
l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita'
per la relativa tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il
termine di centoventi giorni dalla data della
denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha
conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi
elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo
consegue a delitto commesso per le finalita' indicate negli
articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche
ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di un anno dalla data in
cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella
quale l'interessato e' stato per la prima volta oggetto
della violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi
nel caso in cui, sussistono un attuale e concreto pericolo
di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia
disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele
per assicurare la riservatezza dell'indennita' del soggetto
che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o
delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a
decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal
pubblico ministero e' revocato o perde comunque efficacia.
Quando e' adottato dal pubblico ministero decreto motivato
per le finalita' suindicate e' omessa la menzione delle
generalita' del denunciante nella documentazione da
acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli
408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura
penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o
che definisce il procedimento".
- Per l'argomento del decreto ministeriale 7 settembre
1994, n. 614, v. nelle note alle premesse.