in vigore dal: 18-12-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione del Museo tattile statale "Omero"
1. E' istituito in Ancona il Museo tattile statale "Omero", di
seguito denominato "Museo Omero".
Art. 2.
Finalita' del Museo Omero
1. Il Museo Omero raccoglie materiali, oggetti o perfette
riproduzioni delle diverse forme di arti plastiche e delle
manifestazioni storicoculturali dell'organizzazione dell'ambiente,
dello spazio e della vita del- l'uomo, al fine di promuovere la
crescita e l'integrazione culturale dei minorati della vista e di
diffondere tra essi la conoscenza della realta'.
Art. 3.
Organizzazione
1. Una convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali con il comune di Ancona disciplina:
a) l'individuazione della sede del Museo Omero;
b) l'assegnazione al Museo Omero dei materiali esistenti presso il
museo istituito dal comune di Ancona;
c) le modalita' di gestione del Museo Omero ed ogni altro aspetto
del suo funzionamento, ivi compreso il personale.
2. Per collaborare all'organizzazione e alla gestione del Museo
Omero e' istituito un Comitato consultivo, composto da:
a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
c) un rappresentante della regione Marche;
d) un rappresentante della provincia di Ancona;
e) un rappresentante del comune di Ancona;
f) due rappresentanti designati dall'Unione italiana ciechi;
g) un rappresentante designato dalle altre associazioni
rappresentative dei ciechi e nominato dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
3. Per l'istituzione del Museo Omero e' autorizzata una spesa di
lire 300 milioni nel 1998 e di lire 500 milioni nel 1999. Per il
funzionamento del Museo stesso e' autorizzata una spesa di lire 460
milioni annue a decorrere dal 1999. Per il funzionamento del Comitato
di cui al comma 2 e' autorizzata una spesa annua massima di lire 40
milioni a decorrere dal 1999.
Art. 4.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 300 milioni nel 1998, a lire 1.000 milioni nel 1999 e a lire 500
milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, quanto a lire 300
milioni per il 1998, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito del l'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni culturali e ambientali, quanto a lire 500 milioni per il
1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, e quanto a lire 500 milioni a decorrere dal 1999, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2068):
Presentato dall'on. Duca ed altri il 1 agosto 1996.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 12 novembre 1996, con pareri delle
commissioni I, V e XII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
23 ottobre 1997; 26 febbraio 1998; 18 e 25 marzo 1998.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 21 luglio 1998.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed
approvato il 23 luglio 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 3470):
Assegnato alla 7 commissione (Istruzione), in sede
deliberante, il 7 settembre 1998, con pareri delle
commissioni 1 , 5 e della commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla 7 commissione il 28 luglio 1999 e
approvato, con modificazioni, il 6 ottobre 1999.
Camera dei deputati (atto n. 2068 / B):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 14 ottobre l999, con pareri delle
commissioni I, V, XI, XII e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente,
il 20, 21 ottobre 1999; 10 e 11 novembre 1999.
Esaminato in aula il 15 novembre 1999 ed approvato il
16 novembre 1999.