IL DIRETTORE GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare,
l'art. 126;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio
delle licenze per la pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina
della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1
comma 3;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche;
Sentiti il comitato nazionale per la gestione e conservazione delle
risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale che,
nella seduta dell'11 novembre 1999, hanno reso parere favorevole, sui
periodi della campagna di pesca 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. L'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda,
alice e del rossetto (Aphia minuta), per la campagna di pesca 2000 e'
consentito alle unita' allo scopo autorizzate:
dal 31 gennaio 2000 al 30 marzo 2000 nelle acque antistanti i
compartimenti marittimi della Liguria (Imperia, Savona, Genova e La
Spezia);
dal 14 febbraio 2000 al 13 aprile 2000 nelle acque antistanti i
compartimenti marittimi del Mar Ionico (Taranto e Crotone);
dal 10 gennaio 2000 al 9 marzo 2000 nelle acque antistanti tutti
gli altri compartimenti marittimi;
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 1999
Il direttore generale f.f.: Aulitto