Gazzetta Ufficiale n. 284 del 03-12-1999

DECRETO 27 novembre 1999
Pagamento dell'onere annuale per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica in duplice soluzione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale e' stato
disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante misure in
materia di pesca dei molluschi bivalvi dal quale si evince uno stato
di sofferenza della risorsa;
Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1997 che ha prorogato al 30
novembre 1997 il pagamento dell'onere per la pesca speciale di cui
all'art. 30, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 26 luglio
1995;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1997 che ha prorogato
ulteriormente il termine per corrispondere l'onere per la pesca
speciale dei molluschi bivalvi con draga idraulica;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1999 che ha disposto di
corrispondere le somme dovute a titolo di onere annuale per la pesca
speciale con draga idraulica, non ancora versate per gli anni 1996,
1997, 1998 e 1999, entro il 30 novembre 1999, pena la sospensione
della licenza di pesca;
Ritenuto opportuno consentire il pagamento dell'intero ammontare
dovuto in duplice soluzione, al fine di agevolare gli operatori di un
settore gia' particolarmente colpito dallo stato di crisi della
risorsa molluschi;
Decreta:
Art. 1.
Le somme dovute a titolo di onere annuale per la pesca speciale dei
molluschi con draga idraulica, che avrebbero dovuto essere versate
entro il 30 novembre 1999 ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile
1999, possono essere corrisposte nella misura del 50% entro il 30
novembre 1999, mentre il rimanente 50% deve essere versato entro il
30 giugno 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 27 novembre 1999
Il Ministro: De Castro