in vigore dal: 4-12-1999
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((. . .))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2000 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1.
1. A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da
effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono costituite in Roma l'Azienda Policlinico
Umberto I e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999, e dal protocollo
d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Universita' La Sapienza
di Roma in data 3 agosto 1999. Le aziende, con autonoma personalita'
giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture
ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell'Azienda
Policlinico Umberto I cessa l'omonima azienda universitaria.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30
novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre il 1 aprile 2000,
l'ordinamento dell'Azienda Policlinico Umberto I e' definito in
conformita' al richiamato protocollo d'intesa di cui al comma 1 e ad
intese applicative tra le parti, sentite le organizzazioni sindacali
in materia di utilizzo del personale; l'ordinamento dell'Azienda
ospedaliera Sant'Andrea di Roma e' definito in conformita' alle
disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I e'
nominato dal rettore dell'Universita' La Sapienza, d'intesa con la
regione Lazio. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera
Sant'Andrea e' nominato dalla regione Lazio, d'intesa con il rettore
dell'Universita' La Sapienza.
4. (( Entro i termini stabiliti dai decreti legislativi di
attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e
comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di
questi ultimi, )) la regione Lazio e l'Universita' La Sapienza
adottano, d'intesa, i provvedimenti di rispettiva competenza per
adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali ivi
previsti.
Art. 2.
1. L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda
universitaria dei rapporti in corso, relativi alla gestione
dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorita' competenti e altre
amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di
strutture destinate ad attivita' assistenziali, nonche' nei contratti
in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza
sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il
direttore generale risolve i predetti contratti con l'indizione di
nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo
del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (( e per un
periodo massimo di diciotto mesi: ))
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Universita' La
Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima azienda universitaria,
relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i
termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Azienda
universitaria Policlinico Umberto I e dell'Universita' La Sapienza,
ovvero la stessa benche' proposta, sia stata rigettata, sono
dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte del
commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'importo
dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non
vincolano l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Universita' La Sapienza
e il commissario di cui al comma 3;
d) i debiti insoluti non producono interessi ne' sono soggetti a
rivalutazione monetaria.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, (( entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto )) , nomina un
commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva
relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte
dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino
alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita
gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati
fino alla medesima data. (( Per lo svolgimento dell'attivita' del
commissario e per il suo compenso e' autorizzata la spesa di lire 200
milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese
sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6. ))
4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti
dell'Universita' La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico
Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda
universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I e' tenuta a fornire, a
richiesta del commissario, idonei locali, attrezzature ed il
personale necessario. Il commissario puo', per motivate esigenze,
avvalersi di consulenze.
5. Il commissario provvede all'accertamento della massa attiva e
passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni
dall'insediamento, di un piano di rilevazione, con l'applicazione,
per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 87,
commi 2, 4 e 5, con esclusione delle parole: "di cui al comma 3",
nonche' 6 e 7, con esclusione delle parole: "di cui al comma 3" del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze ivi
attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e
passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari
all'occorrenza messi a disposizione (( dalla regione Lazio
nell'ambito dei fondi che saranno assegnati alle regioni con
provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura
dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali, utilizzando le
risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il
medesimo anno all'occorrenza integrate, )) predispone il piano di
estinzione delle eventuali passivita' e lo sottopone all'approvazione
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito
dell'approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica provvede, a valere e
nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle
eventuali passivita', applicando le disposizioni di cui all'articolo
90-bis , comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
con esclusione delle parole: "entro sei mesi dalla data di conseguita
disponibilita' del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2", dando
priorita' temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata
accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione.
7. L'Azienda Policlinico Umberto I assume la qualita' di sostituto
processuale dell'Universita' La Sapienza di Roma nel contenzioso
giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per
opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.
8. L'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di trasferimento
alla stessa dei beni immobili e mobili costituenti il complesso
ospedaliero Sant'Andrea, succede al comune di Roma ed agli Istituti
fisioterapici ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso
comunque connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume la
qualita' di sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso
giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti e forniture
relativi ai beni trasferiti.
8-bis. (( All'onore derivante dal comma 3 del presente ))
(( articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede ))
(( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ))
(( ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito ))
(( dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo ))
(( speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ))
(( del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ))
(( allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ))
(( al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del ))
(( bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad ))
(( apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di ))
(( bilancio. ))
Art. 2-bis.
(( 1. Entro un anno dalla data di istruzione dell'Azienda ))
(( Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, ))
(( la regione Lazio, di intesa con l'Universita' La Sapienza di ))
(( Roma, presenta una relazione al Ministro della sanita' ))
(( sull'attivita' svolta dalle aziende stesse, sui finanziamenti ))
(( ricevuti e sull'utilizzo dei medesimi, nonche' sugli obiettivi ))
(( raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio ))
(( successivo. Il Ministro della sanita', entro trenta giorni dal ))
(( ricevimento della relazione, la trasmette ai Presidenti del ))
(( Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per ))
(( l'inoltro alle commissioni parlamentari competenti. ))
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.