Gazzetta Ufficiale n. 284 del 03-12-1999

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 settembre 1999, n.324
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 17 settembre 1999), coordinato con la legge di conversione 12 novembre 1999, n. 424 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1999), recante: "Disposizioni urgenti in materia di servizio civile".

in vigore dal: 17-11-1999
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((. . .))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
(( 1. E' istituita la contabilita' speciale del Fondo nazionale ))
(( per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 ))
(( luglio 1998, n. 230. Il Fondo e' integrato per l'anno 1999 di ))
(( lire 51 miliardi. ))
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20
miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, (( quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire
5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
))
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.





Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio 1998, n.
230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 15
luglio 1998, n. 163, e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti
previsti dalla presente legge e' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale
per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 ''obiezione di coscienza'' (capitolo 1403)
dello stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli
anni successivi".

Art. 2.
(( 1. All'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo il ))
(( comma 2 sono inseriti i seguenti: ))
" 2-bis. (( Ferme restando le cause di dispensa dal ))
(( servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di ))
(( quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ))
(( legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano ))
(( eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle ))
(( disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio ))
(( civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono ))
(( altresi' essere dispensati o collocati in licenza illimitata ))
(( senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si ))
(( trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una ))
(( delle seguenti condizioni: ))
(( a) difficolta' economiche o familiari ovvero responsabilita' ))
(( lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali; ))
(( b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica,culturale, ))
(( con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o ))
(( internazionale; ))
(( c) minore indice di idoneita' somaticofunzionale o ))
(( psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche ))
(( tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, ))
(( qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ))
(( ne pregiudichi la funzionalita'; ))
(( d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da ))
(( parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di ))
(( residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine ))
(( previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto ))
(( legislativo n. 504 del 1997. ))
2-ter. (( In ogni caso, e' fatto obbligo all'Ufficio ))
(( nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui ))
(( al comma 2-bis anche qualora nessun obiettore versi in alcuna ))
(( delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse ))
(( disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle ))
(( lettere c) e d) del comma 2-bis, lo stesso Ufficio ))
(( adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio. ))
2-quater. (( Con decreto del Presidente del Consiglio dei ))
(( Ministri sono determinati l'entita' della consistenza massima ))
(( degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilita' ))
(( finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli ))
(( aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-bis, ))
(( nonche' le forme di collocamento in licenza illimitata senza ))
(( assegni in attesa di congedo. ))
2- quinquies. (( Gli obiettori di coscienza in servizio o in ))
(( attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero ))
(( d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di ))
(( congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai ))
(( commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le domande di dispensa e ))
(( di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di ))
(( congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non ))
(( oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel ))
(( corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime ))
(( domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del ))
(( presente comma, si intendono accolte in caso di mancata ))
(( adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per ))
(( il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ))
(( ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni ))
(( caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono ))
(( tempestivamente comunicate ai richiedenti. ))
(( 2. Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ))
(( provvede, con circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio ))
(( civile, a quanto previsto dal comma 2-quater ))
(( dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, introdotto ))
(( dal comma 1 del presente articolo, entro cinque giorni dalla ))
(( data di entrata in vigore del presente decreto ". ))





Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 8 luglio
1998, n. 230, come modificato dal presente decretolegge, e'
il seguente:
"Art. 9. - 1. Il Ministro della difesa trasmette
mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio
civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui
domande siano state accettate o siano state presentate da
oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 e' trasmesso
l'elenco di tutti gli obiettori.
2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza
ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il
termine di un anno dall'accoglimento della domanda,
agli enti ed organizzazioni di cui all'art. 11, comunque
nella misura consentita dalle disponibilita' finanziarie
di cui all'art. 19, che costituiscono il limite massimo
di spesa globale. In mancanza o in ritardo di
assegnazione, l'obiettore e' collocato in congedo secondo
le norme vigenti per il servizio di leva.
2-bis. Ferme restando cause di dispensa dal servizio
militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di
quest'ultimo, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano
eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle
disponibilita' finaziarie del Fondo nazionale per il
servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze,
devono altresi' essere dispensati o collocati in licenza
illimitata senza assegni, in attesa dl congedo, gli
obiettori che si trovino, in ordine di importanza
decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:
a) difficolta' economiche o familiari ovvero
responsabilita' lavorative o di conduzione d'impresa o
assistenziali;
b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica,
culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo
nazionale o internazionale;
c) minore indice di idoneita' somaticofunzionale o
psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva,
anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di
impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento
del servizio o ne pregiudichi la funzionalita';
d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di
coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito
della regione di residenza o in quella indicata nella
domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 504 del 1997.
2-ter. In ogni caso, e' fatto obbligo all'Ufficio
nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di
cui al comma 2-bis anche qualora nessun obiettore versi in
alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle
risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste
dalle lettere c) e d) del comma 2-bis, lo stesso Ufficio
adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente
d'ufficio.
2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono determinati l'entita' della consistenza
massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il
servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni
di cui al comma 2-bis, nonche' le forme di collocamento in
licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.
2-quinquies. Gli obiettori di coscienza in servizio o
in attesa di chiamata possono essere collocati. a domanda
ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in
attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto
previsto dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le domande di
dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in
attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente
entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del
servizio e nel corso dell'espletamento del servizio
medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31
dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono
accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da
parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel
termine di novanta giorni dalla data di ricezione della
domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le
determinazioni di accoglimento o di rigetto sono
tempestivamente comunicate ai richiedenti.
3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve
avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e
compatibilmente con le possibilita' di impiego, entro
l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui
indicati, nell'ambito della regione di residenza o di
quella indicata nella domanda e tenendo conto delle
richieste degli enti e delle organizzazioni di cui
all'art. 8, comma 2, fermo restando quanto previsto
all'art. 4, comma 2.
4. Il servizio civile ha una durata pari a quella
del servizio militare di leva e comprende un periodo di
formazione e un periodo di attivita' operativa. In attesa
dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il
periodo di formazione dovra' prevedere un periodo di
formazione civica e di addestramento generale al
servizio civile differenziato secondo il tipo
d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a
quel servizio. Per l'espletamento del servizio in
determinati settori ove si ravvisino specifiche
esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i
casi nei quali puo' essere previsto un periodo di
addestramento aggiuntivo presso l'ente l'organizzazione
in cui verra' prestata l'attivita' operativa.
5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore,
puo' essere svolto in un altro Paese, salvo che per la
durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di
apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il
servizio civile determina annualmente il contingente di
servizio civile da svolgere all'estero.
6. Il servizio civile puo' essere svolto anche secondo le
modalita' previste, per i volontari in servizio civile,
dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, e successive modificazioni, per la cooperazione allo
sviluppo. In tal caso la sua durata e quella prevista da
tale legge.
7. L'obiettore che ne faccia richiesta puo' essere
inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui
presta servizio, per un periodo concordato con l'ente
stesso, per partecipare a missioni umanitarie
direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso,
qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle
Forze armate, l'assistenza sanitaria e' assicurata dal
Servizio di sanita' militare.
8. Non e' punibile l'obiettore che, prima della data di
entrata in vigore della presente legge, abbia svolto la sua
attivita' all'estero anche al di fuori delle condizioni
previste al comma 7.
9. E' facolta' dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile disporre l'impiego di obiettori di
coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie
nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine
gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro
attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze
dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.
10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni
umanitarie tuori dal territorio nazionale di cui ai
commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la specifica
missione umanitaria richiesta, nonche' l'ente, ovvero la
organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle
Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento
ovvero la reiezione della domanda devono essere
comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro
un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta
accoglimento della domanda.
11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli
obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati
per servizi non armati, non di supporto a missioni
militari, e posti sotto il comando di autorita' civili.
12. L'obiettore che presta servizio civile
all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di
cui ai commi 7 e 9 puo' chiedere il prolungamento del
servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove
la richiesta sia accolta, per il periodo di
prolungamento del servizio si applicano le norme di cui
all'art. 6".
- Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 (Adeguamento delle
norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al
servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26 del 2 febbraio 1998, e'
il seguente:
"1. In tempo di pace, conseguono la dispensa dalla ferma
di leva i cittadini che si trovano in una delle seguenti
condizioni:
a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo
famiglia, con fratelli minorenni a carico;
b) arruolato, con prole;
c) figlio, unico maggiorenne e convivente, di genitore
portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o
invalido civile affetto da mutilazione o invalidita'
analoghe a quelle per le quali e' previsto
l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei
quali uno affetto da infermita' permanente ed insanabile
che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale
attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di
madre vedova o nubile, purche', in tutti i casi, a causa
della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga
a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
e) unico fratello convivente di portatore di handicap o
affetto da grave patologia, non autosufficiente;
f) vittima del reato di sequestro di persona che, a
causa ditale reato o come diretta conseguenza di esso,
sia stato privato della liberta' personale o delle
condizioni di normale salute fisica o psichica per un
periodo di almeno sessanta giorni;
g) fratello di militare deceduto durante la
prestazione del servizio militare".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 504 del 1997, e' il seguente:
"2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva
iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo
al trimestre in cui e stata effettuata la visita e,
comunque, non oltre il successivo trimestre in
relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate
determinate nel quadro di una gestione unitaria delle
risorse. Decorso inutilmente tale periodo il
cittadino ha diritto alla dispensa".

Art. 3.
1. Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti sul regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio
1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i termini di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti ad un
terzo.





Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 8, comma 3, della citata legge 8
luglio 1998, n. 230, e' il seguente:
"3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio
di cui al comma 1, nonche' per la definizione delle
modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le
regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle
lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del
Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la conferenza dei presidenti delle
regioni delle province autonome, apposito
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con
tale regolamento sono altresi' definite le norme dirette
a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del
Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria e'
sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei
conti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 352 (Regolamento recante norme concernenti
l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
242 del 14 ottobre 1999.
- Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio
1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 14 gennaio
1994, e' il seguente:
"2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di
controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del
controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi
trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni
dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia
se l'Ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del
controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla
conformita' a legge entro trenta giorni dalla data
di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo
degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria.
Decorso questo termine i provvedimenti divengono
esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742".

Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.