in vigore dal: 4-12-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1 ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni
urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda
ospedaliera Sant'Andrea di Roma, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bindi, Ministro della sanita'
Zecchino, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6415):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema), dal Ministro della sanita' (Bindi) e dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica (Zecchino) il 4 ottobre 1999.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 4 ottobre 1999, con pareri delle commissioni
I, II, V, VII, VIII, IX, del comitato per la legislazione e
della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione il 6, 12, e 14 ottobre
1999.
Relazione scritta annunciata il 18 ottobre 1999 (atto n.
6415/ A - relatore on. Battaglia).
Esaminato in aula il 22, 26, 27, 28 ottobre 1999 e
approvato il 10 novembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4331):
Assegnato alla 12 commissione (Sanita'), in sede
referente, il 10 novembre 1999, con pareri delle
commissioni I, II, V, VII e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1 commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei
presupposti di costituzionalita', l'11 novembre 1999.
Esaminato dalla 12 commissione l'11 e 23 novembre 1999.
Esaminato in aula il 30 novembre 1999; il 1
dicembre 1999 ed approvato il 2 dicembre 1999.
Avvertenza:
Il decreto-legge 1 ottobre 1999, n. 341, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
233 del 4 ottobre 1999.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 64.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 1
OTTOBRE 1999, N. 341.
All'articolo 1:
al comma 4, le parole da: "Entro trenta giorni" fino a: "n. 419,"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro i termini stabiliti dai
decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30
novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore di questi ultimi,".
All'articolo 2:
al comma 2, all'alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per
un periodo massimo di diciotto mesi";
al comma 3, dopo le parole: "Il Ministro del tesoro del bilancio e
della programmazione economica" sono inserite le seguenti: ", entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto," ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per lo svolgimento dell'attivita' del commissario
e per il suo compenso e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per
l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a
carico dei fondi indicati al comma 6";
al comma 6, le parole: "con apposito provvedimento legislativo"
sono sostituite dalle seguenti: "dalla regione Lazio nell'ambito dei
fondi che saranno assegnati alle regioni con provvedimento
legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi
delle aziende unita' sanitarie locali, utilizzando le risorse allo
scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno
all'occorrenza integrate";
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. All'onere derivante dal comma 3 del presente articolo, pari
a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis . - 1. Entro un anno dalla data di istituzione
dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera
Sant'Andrea, la regione Lazio, di intesa con l'Universita' La
Sapienza di Roma, presenta una relazione al Ministro della sanita'
sull'attivita' svolta dalle aziende stesse, sui finanziamenti
ricevuti e sull'utilizzo dei medesimi, nonche' sugli obiettivi
raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio successivo.
Il Ministro della sanita', entro trenta giorni dal ricevimento della
relazione, la trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati per l'inoltro alle commissioni parlamentari
competenti".