in vigore dal: 18-12-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
Ritenuta la necessita' di procedere al riordino del sistema della
ricerca e sperimentazione in agricoltura;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari
regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Istituzione del Consiglio per la ricerca
e la sperimentazione in agricoltura
1. E' istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura, di seguito denominato Consiglio, ente nazionale di
ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel
settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e con istituti
distribuiti sul territorio.
2. Il Consiglio ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e
forestali, di seguito denominato Ministero.
3. Il Consiglio e' dotato di autonomia scientifica, statutaria,
organizzativa, amministrativa e finanziaria.
4. Gli istituti scientifici e tecnologici e le relative sezioni
operative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
novembre 1967, n. 1318, e alla legge 6 giugno 1973, n. 306, e le
altre istituzioni e strutture di ricerca incluse nell'allegato I al
presente decreto, costituiscono, in prima attuazione, gli istituti
del Consiglio, mantenendo la propria autonomia scientifica,
amministrativa, contabile e finanziaria, nell'ambito delle
disposizioni del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 29 luglio 1999, n. 241, reca: "Proroga di
termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli
10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione
all'adozione del parere parlamentare.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti
deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla
costituzione della commissione, il parere ove occorra,
viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23
novembre 1967, n. 1318, reca: "Norme per il
riordinamento della sperimentazione agraria".
- La legge 6 giugno 1973, n. 306, reca: "Istituzione
dell'Istituto sperimentale per il tabacco".
Art. 2.
Indirizzi e piano di attivita'
1. Sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche
agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, sentiti i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed il Tavolo agroalimentare
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1
febbraio 1999, e in coerenza con gli obiettivi del programma
nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Consiglio predispone un
piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, con cui
determina obiettivi, priorita' e risorse umane e finanziarie per
l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca
dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per
lo sviluppo delle regioni. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono
approvati dal Ministro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro sessanta giorni dalla loro ricezione, decorsi i
quali, senza osservazioni, diventano esecutivi.
Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 febbraio 1999, concerne l'istituzione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato di
coordinamento delle iniziative del Governo nel settore
agricolo, agroalimentare ed agroindustriale.
- Si trascrive il comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PRN), di durata
triennale. Il PNR con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le publiche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita'
istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli
obiettivi e gli interventi possono essere specificati
per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti
di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le
amministrazioni dello Stato".
Art. 3.
Finalita' e attivita'
1. Nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, il Consiglio,
attraverso i suoi istituti:
a) svolge, valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata
e l'innovazione, anche attraverso attivita' di tipo sperimentale,
nonche' progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno
sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi
produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del
territorio nazionale e i sistemi acquei;
b) individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi
anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo
delle biotecnologie;
c) fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province
autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma
stipulati con gli stessi;
d) favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti
alle imprese e collabora a tal fine con le regioni;
e) esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico
e agroindustriale.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte anche nel quadro
della collaborazione scientifica e tecnologica con le universita' e
loro strutture di ricerca, con gli istituti e laboratori del
Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), con altri enti pubblici
di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria.
3. Il Consiglio collabora stabilmente, mediante convenzioni, con
l'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" per la
fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali
domestici, che svolge attivita' di rilevante interesse pubblico nel
campo della ricerca sulla riproduzione e selezione animale.
Art. 4.
Organi
1. Sono organi del Consiglio:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne sovrintende
l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il
consiglio scientifico. Il presidente, scelto tra personalita' di alta
qualificazione scientifica e professionale, nei settori in cui opera
l'ente, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. Il consiglio di amministrazione ha compiti in materia
amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei
regolamenti, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie, di
determinazione del fabbisogno di risorse umane e organizzative degli
istituti e di verifica della compatibilita' finanziaria dei piani e
progetti di ricerca. E' composto dal presidente e da cinque esperti
di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica,
nominati dal Ministro. Tre dei componenti sono designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il consiglio non puo'
interferire sulle scelte di programmazione scientifica della ricerca.
Alle sedute del consiglio partecipa, con funzioni consultive, il
direttore generale di cui al comma 7.
4. Il consiglio scientifico ha compiti in materia di programmazione
generale della ricerca e della sperimentazione agraria, delibera il
piano triennale di attivita' e gli aggiornamenti annuali e verifica
la coerenza delle convenzioni e degli accordi stipulati dagli
istituti con gli obiettivi della ricerca. Il consiglio e' composto da
dieci membri oltre il presidente, nominati dal Ministro, di cui
cinque scelti tra esperti di alta qualificazione tecnicoscientifica e
cinque eletti dai ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente, secondo
modalita' stabilite nello statuto.
5. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti
dall'articolo 2403 del codice civile. Il collegio e' composto da tre
membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro, di cui uno
su designazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che assume le funzioni di presidente. I
revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive
modificazioni.
6. Il presidente e i componenti degli organi durano in carica
quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e
quello del direttore generale sono determinati con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
7. Il direttore generale e' nominato dal presidente, su conforme
parere del consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata
qualificazione professionale. Il rapporto di lavoro e' regolato con
contratto di diritto privato di durata massima quadriennale,
rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione
dei professori e ricercatori universitari, e' collocato nella
posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza,
si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se
ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa
senza assegni. Il direttore generale e' responsabile della gestione
del Consiglio.
Note all'art. 4:
- Si trascrive il comma 2 dell'art. 6 del
succitato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
"2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA, e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente, sentite le commissioni
parlamentari competenti, fatte salve le procedure di
designazione previste dalla normativa vigente per
specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di
cui al presente comma possono restare in carica per non
piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di
commissario straordinario e' comunque computato come un
mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al
presente comma, in carica alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la cui permanenza nella stessa
eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato
in corso".
- L'art. 2403 del codice civile recita:
"Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale, deve controllare l'amministrazione
della societa', vigilare sull'osservanza della legge e
dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta
della contabilita' sociale, la corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art.
2426 per la valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni
trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei
valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti
dalla societa' in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e
di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel
libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421".
- Si trascrive il testo dell'art. 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della
direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili):
"Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E'
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia
il registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del
titolo di revisore contabile".
- Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 19
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1998, n. 421):
"6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti
possono essere conferiti con contratto a tempo
determinato, e con le medesime procedure, entro il
limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone
di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici
o privati o aziende pubbliche e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o
provenienti dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata del
contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio".
Art. 5.
Direttori degli istituti
1. Gli istituti del Consiglio sono diretti da un direttore nominato
secondo le modalita' previste nello statuto, con contratto di diritto
privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta.
2. Il direttore puo' stipulare convenzioni ed assumere impegni di
spesa per conto dell'istituto diretto, nell'ambito delle risorse
finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione. Tuttavia per
gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori a lire 300
milioni deve essere richiesta l'autorizzazione del consiglio di
amministrazione. Tale misura e' aggiornabile con le modalita'
indicate nello statuto.
3. Il direttore puo' stipulare convenzioni per realizzare
collaborazioni con universita' e relativi dipartimenti e con enti
pubblici di ricerca, anche al fine di affidare a queste strutture la
guida scientifica di ricerche operate nell'istituto da lui diretto.
4. Il direttore predispone e trasmette al consiglio di
amministrazione i conti annuali preventivi e consuntivi dell'istituto
ed e' responsabile dell'attivita' dell'istituto sia sul piano della
ricerca e dei suoi risultati che su quello finanziario.
5. Il direttore, se dipendente pubblico, con esclusione dei
professori e ricercatori universitari, e' collocato nella posizione
prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica
l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se professore o
ricercatore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.
Nota all'art. 5:
- Il testo del comma 6, dell'art. 19, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' riportato in nota
all'art. 4.
Art. 6.
Entrate
1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:
a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, a valere su
apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente
decreto e per le spese del personale;
b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del
fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) i compensi ottenuti da ciascun istituto per le attivita' di
ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e
privati;
d) le assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da
parte del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche;
e) rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti,
donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
f) i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione europea;
g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di
ricerche realizzate dagli istituti;
h) ogni altra entrata.
2. Al fine di premiare la competitivita' degli istituti, il
consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse
finanziarie, provvede a riassegnare una congrua quota dei
finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.
3. Il patrimonio del Consiglio e' costituito dal patrimonio degli
istituti e strutture di cui all'allegato I. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ciascuno di essi provvede
all'inventario dei beni e propone al Consiglio la dismissione di
quelli che non sono funzionalmente necessari alla ricerca.
4. Il Consiglio subentra in tutti i diritti, oneri, beni, azioni e
obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi degli istituti di cui all'allegato I.
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 1 del
succitato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
"3. Specifici interventi di particolare rilevanza
strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo
speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo
speciale, da istituire nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, a partire dal 1 gennaio 1999, con distinto
provvedimento legislativo, che ne determina le risorse
finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per
la ricerca e i relativi mezzi di copertura".
Art. 7.
Statuto e regolamento
1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio di
amministrazione delibera lo statuto, il regolamento di
amministrazione e contabilita' ed il regolamento di organizzazione e
funzionamento, con il quale e' definita anche la dotazione organica
del personale.
2. Lo statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi al Ministero,
per l'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Decorsi sessanta giorni senza osservazioni detti atti si
considerano approvati.
3. In caso di mancata delibera, nel termine di cui al comma 1,
dello statuto e dei regolamenti, il Ministro nomina un commissario
con l'incarico di provvedere alla redazione degli atti mancanti.
4. Fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
5. Con lo statuto sono stabiliti i tempi e le modalita' per la
razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali
mediante fusioni, trasformazioni, aggregazioni e soppressioni degli
istituti, sezioni e delle altre strutture di cui all'allegato I,
tenendo anche conto delle esigenze di equilibrata distribuzione degli
stessi sul territorio e della loro specifica competenza scientifica,
nonche' delle necessita' di potenziamento dei poli di eccellenza. Le
deliberazioni al riguardo devono essere assunte previo parere del
Consiglio scientifico, e sono approvate dal Ministero sentito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e del Tavolo
agroalimentare.
6. Con uno o piu' decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma
3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel
rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1,
della legge stessa, puo' stabilirsi l'aggregazione al Consiglio di
altri istituti pubblici operanti nel settore della ricerca in
agricoltura, al fine di evitare duplicazioni e di aumentare
l'efficacia del sistema.
Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo del comma 3, dell'art. 11,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, riportate in nota alle
premesse:
"3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore".
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sopra riportata:
"1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b),
del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi
amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente
utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, ovvero in struttura di universita', con il
consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti
inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del
personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in
carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non
svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse
pubblico nonche' di altri enti per il cui
funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto
pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in
societa' di diritto privato di enti ad alto indice di
autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente
lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale
piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12,
comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti di comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di
nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale
del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di
vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma,
di rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
Art. 8.
Disposizioni applicabili
1. Al Consiglio sono estese le seguenti disposizioni del decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, intendendosi il CNR sostituito
con il Consiglio e i suoi istituti ed il Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sostituito con il Ministero
delle politiche agricole e forestali:
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di
funzioni;
b) articolo 3, in materia di strumenti;
c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;
d) articolo 6, comma 2, in materia di organici del personale;
e) articolo 7, comma 1, lettera a), n. 1), in materia di preventiva
informativa del personale e lettera b), n. 2), in materia di
strumentazione scientifica;
f) articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale
e di disciplina del rapporto di lavoro;
g) articolo 12, in materia di mobilita' temporanea del personale.
2. Al Consiglio si applica l'articolo 8, in materia di consorzi,
del decreto legislativo concernente l'istituzione dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e sull'istituzione di consorzi.
3. Il Consiglio e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e
allo stesso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, reca:
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche".
- Si trascrive la tabella A della legge 29 ottobre
1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica
per enti ed organismi pubblici):
"Tabella A
Province.
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
Consorzi e associazioni tra regioni, province e
comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000
abitanti.
Comunita' montane, con popolazione complessiva
montana non inferiore a 10.000 abitanti.
Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
Enti parchi nazionali.
Cassa integrativa personale telefonico statale.
Consorzio del porto di Bari.
Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania.
Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestioni governative ferroviarie.
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
Istituto nazionale per il commercio estero.
Croce rossa italiana.
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti
pubblici per l'edilizia residenziale.
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura
(ISCO).
Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB).
Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico aereo generale.
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP).
Istuto centrale di statistica (ISTAT).
Aziende regionalizzate, provincializzate e
municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province
e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).
Aereo club d'Italia.
Club alpino italiano.
Registro aeronautico italiano.
Universita' statali, istituti di istruzione
universitaria, istituti per il diritto allo studio
universitario e istituti per lo studio universitario.
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche
assimilate.
Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale sementi elette.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente nazionale per le strade.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" -
Torino.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Jockey club d'Italia.
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.
Societa' degli Steeplechase d'Italia.
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituti sperimentali agrari.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Enti provinciali per il turismo.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Aziende di promozione turistica.
Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e
locali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo acquedotto pugliese.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la
valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia,
Siena e Terni.
Ente ospedaliero "Policlinico San Matteo" Pavia.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
"Saverio De Bellis" - Castellana Grotte.
Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
Istituto "Giannina Gaslini" - Genova.
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori -
Milano.
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori -
Genova.
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani
"Vittorio Emanuele II" - Ancona.
Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano.
Istituti ortopedici "Rizzoli" - Bologna.
Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori.
Ospedale maggiore - Milano.
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativo (IRRSAE).
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Ente zona industriale di Trieste.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto nazionale di alta matematica.
Ente siciliano di elettricita'.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio idrovia Padova-Venezia.
Ospedale per l'infanzia e "Pie fondazioni Burlo
Garofalo e Alessandro ed Aglaia de Manussi" - Trieste.
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Federazioni sportive nazionali.
Ospedale oncologico di Bari.
Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e
lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e e
tecnologica della provincia di Trieste.
Lega navale italiana.
Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
Centro sperimentale di cinematografia.
Ente teatrale italiano.
Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna" di Milano.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
Ente autonomo "La Biennale di Venezia".
Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica
"Leonardo da Vinci" in Milano.
Accademia nazionale dei Lincei.
Istituto italiano di medicina sociale.
Istituto nazionale del dramma antico.
Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
Istituto italoafricano.
Comitato per l'intervento nella SIR.
Comitato di liquidazione EAGAT.
Consorzi di bonifica.
Agenzia spaziale italiana.
Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali.
Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)".
- Si trascrivono gli articoli 25 e 30 della legge 5
agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti
pubblici). - Ai comuni, alle province e relative
aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici
compresi nella tabella A allegata alla presente legge,
a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del
presente articolo, gli enti ospedalieri, sino
all'attuazione delle apposite norme contenute nella
legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello
Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di adeguare il sistema della
contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di
competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla
esposizione della spesa sulla base della classificazione
economica e funzionale ed evidenziando, per
l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza
degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle
operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potra' essere modificata con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio
e della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono
dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma
si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di
cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che
regolano la tenuta della contabilita'. Gli enti
territoriali presentano in allegato ai loro bilanci
i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro
dipendono, secondo uno schema tipo definito dal
Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle
aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali
della finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di
cui al presente art. di fornire al Ministro del tesoro
informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle
spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale,
ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali
prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua
gli organismi e gli enti anche di natura economica che
gestiscono fondi direttamente o indirettamente
interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli
enti di gestione delle partecipazioni statali e
degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano
le disposizioni del presente art.. Per gli enti economici
l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo le
previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa".
"Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di
febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta
al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno
del settore statale per l'anno in corso, quale risulta
delle previsioni gestionali di cassa del bilancio
statale e della tesoreria, nonche' sul finanziamento
di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti
risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa
relazione sono, altresi' indicati i criteri adottati per
la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di
interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa
data il Ministro del bilancio e della programmazione
economica invia al Parlamento una relazione contenente
i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente
e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in
corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro
del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui
risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del
bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente,
nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso,
con correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
del tesoro, presenta altresi' al Parlamento per
l'intero settore pubblico, costituito dal settore
statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni,
rispettivamente, la stima della previsione di cassa per
l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui
al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima
annua predetta, sempre nell'ambito di una
valutazione dei flussi finanziari e
dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2,
il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la
stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa
relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto,
lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi
previsionali e i dati periodici della gestione di cassa
dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio
e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere
alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art.
25 al Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere
evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti
effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche
le variazioni nelle attivita' finanziarie (in particolare
nei depositi presso la tesoreria e presso gli
istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio
termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al
Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di
febbraio, maggio, agosto e novembre, i dati di cui sopra
aggregati, per l'insieme delle province e per l'insieme
dei comuni e delle unita' sanitarie locali,
unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione
regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al
comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento
informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla
consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente, sulla loro struttura per l'esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di
smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione
dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare
entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei
residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro
struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo
annuale del loro processo di smaltimento, in base
alla classificazione economica e funzionale.
10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali
trasmettono le informazione di cui al comma 9 alle
regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno
ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso
mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati
analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato
puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
presente legge ed alle regioni se non risultano
regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti
commi".
Art. 9.
Norme transitorie e finali
1. Gli organi del Consiglio sono nominati entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A decorrere dalla data di approvazione dello statuto dei
regolamenti di cui all'articolo 7 sono soppressi tutti gli organismi
preposti agli istituti inclusi nell'allegato I e cessano
dall'incarico i direttori degli stessi.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, il ruolo del personale
degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero, di
cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1318 del 1967, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
soppresso e il personale e' trasferito nel ruolo organico del
Consiglio, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata e il profilo
e livello acquisiti.
4. A decorrere dalla medesima data, i direttori di istituto e i
direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui
all'allegato I, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono inseriti nel ruolo di cui al comma 3, ed
inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile nel corrispondente
livello del profilo professionale dei ricercatori del comparto della
ricerca, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata e la
retribuzione in godimento, se piu' favorevole.
5. Il personale assunto a tempo indeterminato dagli istituti di
ricerca e sperimentazione agraria, in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' inquadrato nel ruolo di cui al
comma 3, previa apposita verifica di professionalita', secondo
modalita' stabilite nel regolamento del personale. All'inquadramento
nelle corrispondenti qualifiche e profili si provvede sulla base di
un'apposita tabella di equiparazione predisposta dal Ministro, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del
tesoro, dal bilancio e della programmazione economica. Nel medesimo
ruolo e con le medesime modalita', e' inquadrato il personale in
servizio presso l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e
presso le aziende annesse, iscritto nel ruolo unico transitorio di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 1995, n.
240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.
337, e quello assunto a tempo indeterminato, dipendente dall'Istituto
nazionale per l'apicoltura.
6. Il personale appartenente al ruolo del Ministero che presta
servizio presso l'Ufficio centrale di ecologia agraria, il
laboratorio di analisi entomologiche e il Laboratorio centrale di
idrobiologia o presso gli istituti di ricerca e sperimentazione
agraria, compreso quello addetto al servizio controllo vivai, puo', a
domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, essere inquadrato nel ruolo del
Consiglio, di cui al comma 3, sulla base di apposita tabella di
equiparazione, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata.
7. Per i primi tre anni, in tutte le assunzioni disposte dal
Consiglio, il 50 per cento dei posti e' riservato in favore del
personale assunto a tempo determinato presso gli istituti di cui
all'allegato I che ha prestato servizio per almeno due anni negli
ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. Il personale operaio in servizio presso gli istituti di cui
all'allegato I con piu' di centocinquantuno giornate annue, in
servizio da almeno cinque anni, e' inquadrato nei ruoli del Consiglio
previa apposita verifica di professionalita'.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le risorse finanziarie
stanziate nello stato di previsione del Ministero relative al
trattamento economico del personale, nonche' quelle relative alle
attivita' istituzionali degli istituti e strutture indicati
nell'allegato I sono trasferite al Consiglio. Si applica l'articolo
1, comma 43, della legge n. 549 del 1995.
10. Sono abrogati, il decreto del Presidente della Repubblica 23
novembre 1967, n. 1318, la legge 6 giugno 1973, n. 306, e gli
articoli da 305 a 312 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, ad eccezione degli articoli 310, primo, secondo e
terzo comma e 311 nei confronti dei direttori di istituto in servizio
da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' ogni altra norma incompatibile con il presente
decreto.
Note all'art. 9:
- Si trascrive l'art. 51 del suriportato decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318:
"Art. 51. - Per i servizi della ricerca e della
sperimentazione agrari sono istituiti i seguenti ruoli
del personale, la cui dotazione organica e' stabilita
dalle tabelle A, B, C, D ed E dell'allegato I al
presente decreto:
a) ruolo dei direttori;
b) ruolo dei direttori di sezione;
c) ruolo degli sperimentatori;
d) ruolo amministrativo;
e) ruolo degli esperti;
f) ruolo dei segretari contabili;
g) ruolo del personale esecutivo;
h) ruolo dei preparatori;
i) ruolo degli uscieri;
l) ruolo degli autisti".
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337
(Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione
dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta):
"2. Il personale diendente dall'ENCC e dalle societa'
controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio
1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, e'
iscritto, a domanda da presentare al commissario
liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza
giuridica ed economica dal successivo 1 agosto, in un
ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello
stesso commissario; il trattamento giuridico ed economico
e' regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al
personale del comparto Ministeri".
- Si trascrive il testo del comma 43 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
23 novembre 1967, n. 1318, e' riportato in nota all'art. 1.
- Il titolo della legge 6 giugno 1973, n. 306, e'
riportata in nota all'art. 1.
- Si trascrivono gli articoli da 305 a 312 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernente lo
statuto degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 305 (Concorso per la nomina a direttore
straordinario). - Per l'ammissione al concorso per
titoli per la nomina a direttore straordinario di
istituto di sperimentazione agraria o
talassografica, si osservano le disposizioni vigenti sui
concorsi per l'assunzione ad impieghi statali,
prescindendo dal limite massimo di eta'.
A parita' di votazione complessiva costituisce titolo di
preferenza il servizio di ruolo prestato nella
carriera direttiva degli sperimentatori degli
istituti di sperimentazione agraria e
talassografica".
"Art. 306 (Svolgimento della carriera dei direttori). - I
direttori straordinari degli istituti di
sperimentazione agraria e talassografica sono nominati
in prova per la durata di tre anni, durante i quali in
caso di insufficiente attitudine, possono essere
dispensati dal servizio, su conforme parere della
Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle
foreste.
Al termine del terzo anno di effettivo servizio
possono essere promossi ordinari, in base a giudizio
sulla loro operosita' scientifica reso da una
commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e
le foreste, su designazione della Sezione I del
Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e
composta di cinque membri effettivi e due supplenti,
scelti fra i direttori ordinari di istituti di
sperimentazione agraria e talassografica e i professori
ordinari di universita'.
Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori
straordinari, su parere conforme della Sezione I
del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle
foreste, possono essere mantenuti in servizio per un
altro biennio, al termine del quale saranno
sottoposti al giudizio di una commissione composta con
i criteri fissati dal comma precedente e costituita da
persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente
giudizio.
Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del
quinquennio non conseguano la promozione ad ordinario,
sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio
sfavorevole e' divenuto definitivo.
La promozione a direttore ordinario ha effetto
dal giorno successivo a quello del compimento del
triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come
direttore straordinario.
I direttori ordinari al compimento del quarto anno di
anzianita' nella predetta qualifica conseguono la
promozione a direttore superiore.
I posti vacanti nella qualifica di direttore capo sono
conferiti, secondo l'ordine di anzianita', ai direttori
superiori che nella predetta qualifica abbiano maturato
almeno otto anni di effettivo servizio".
"Art. 307 (Nomina a direttore). - La nomina a direttore
di istituto di sperimentazione agraria o talassografica
ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli a
norma dell'art. 305.
Si puo' prescindere dalla procedura del concorso:
a) quando si tratti di persona che ricopra l'ufficio di
professore ordinario di universita' e sulla cui nomina a
direttore di istituto di sperimentazione agraria o
talassografica abbia espresso parere favorevole la
sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e
delle foreste;
b) quando si tratti di persona giunta a meritata fama di
singolare perizia nella materia o nelle materie nelle quali
rientra l'attivita' di sperimentazione agraria o
talassografica demandata all'istituto e sulla nomina abbia
espresso parere favorevole, ad unanimita' di voti, la
sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e
delle foreste.
I professori universitari ordinari, nominati a seguito
di pubblico concorso o ai sensi della lettera a), del
precedente comma, direttori di istituti di
sperimentazione agraria e talassografica sono
esonerati dal compiere il servizio straordinario e sono
inquadrati nella qualifica corrispondente a quella di
provenienza e conservano la relativa anzianita'
acquisita nel ruolo di provenienza. Ai direttori
nominati a termini della lettera b) del secondo comma del
presente art. e' attribuita, all'atto della nomina, la
qualifica di direttore ordinario.
Sul modo di provvedere al posto vacante di direttore
decide il Ministro su proposta del consiglio di
amministrazione dell'istituto e sentita la Sezione I del
Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
Durante la vacanza del posto di direttore la
direzione dell'istituto e' affidata, per incarico, ad uno
dei reggenti delle sezioni o ad uno degli aiuti addetti
all'istituto stesso".
"Art. 308 (Approvazione dei lavori delle commissioni).
- Gli atti della commissione giudicatrice del concorso per
la nomina a direttore straordinario e quelli delle
commissioni previste dall'art. 306 sono soggetti
all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, previo parere sulla regolarita' di essi, della
Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle
foreste".
"Art. 309 (Trasferimento del direttore). - Il
trasferimento del direttore di un istituto di
sperimentazione agraria o talassografica ad altro istituto
puo' essere disposto dal Ministro per l'agricoltura e le
foreste previo consenso dell'interessato e sentito il
parere della Sezione I del Consiglio superiore
dell'agricoltura e delle foreste".
"Art. 310 (Collocamento fuori ruolo e collocamento a
riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione).
- I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e
talassografica sono collocati a riposo al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'.
Al compimento del settantesimo anno di eta' sono
collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi posti di
ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni vigenti.
Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso trattamento del
personale di ruolo agli effetti economici e di carriera.
I direttori d'istituto di sperimentazione agraria e
talassografica collocati fuori ruolo ai sensi del
precedente comma, sono tenuti a svolgere attivita'
scientifiche secondo le modalita' da determinarsi dal
Ministero.
I direttori possono inoltre essere dispensati dal
servizio previo motivato parere della Sezione I
del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste nei
casi e con le modalita' previste dal presente decreto".
"Art. 311. (Passaggio dei direttori nei ruoli dei
professori universitari). - I direttori degli istituti
di sperimentazione agraria e talassografica che, a
seguito di concorso, conseguano la nomina a posto di
ruolo di professore di universita' o di istituto
superiore d'istruzione universitaria conservano la propria
anzianita' ed assumono la qualifica corrispondente a
quella rivestita nel ruolo organico di provenienza".
"Art. 312 (Disposizioni particolari per i
direttori). - Nei riguardi dei direttori degli istituti
di sperimentazione agraria e talassografica non si
applicano le disposizioni della parte prima, titolo III,
capi I e II, e della parte seconda, titoli I, VI, VII,
articoli 205 e 206, del presente decreto e le
attribuzioni della commissione di disciplina e del
consiglio di amministrazione sono demandate alla Sezione
1 del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle
foreste".
Art. 10.
Riordino dell'I.N.E.A.
1. L'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.), con sede
legale in Roma, di seguito denominato Istituto, di cui al regio
decreto 10 maggio 1928, n. 1418, e' ente di ricerca di diritto
pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica, statutaria,
organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Istituto fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN),
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. L'Istituto, nel rispetto degli obiettivi del programma nazionale
per la ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, svolge attivita' di ricerca
socioeconomica in campo agricolo, agroindustriale, forestale e della
pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di
concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola,
agroindustriale e forestale nazionali. L'Istituto presenta
annualmente al Ministro un rapporto sullo stato dell'agricoltura.
5. L'Istituto inoltre realizza indagini ed analisi finalizzate
all'impatto delle politiche agricole, agroalimentari e del mondo
rurale; svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, sulla rete di informazione
contabile agricola (RICA); promuove, attraverso borse di studio da
assegnare a centri di ricerca universitari, ad organismi scientifici
e ad altri enti, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, la formazione postlaurea di
giovani nel campo della ricerca economica applicata al settore
agricolo, agroalimentare ed alle relative politiche; diffonde i
risultati della propria attivita'. L'Istituto svolge funzioni di
supporto all'applicazione delle politiche agroalimentari,
agroindustriali e di sviluppo rurale, nell'interesse delle regioni e
delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche
amministrazioni.
6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto promuove
attivita' di ricerca in collaborazione con le universita' e altre
istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali,
anche istituendo borse di studio.
7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma
nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano
triennale di attivita' aggiornabile annualmente con cui determina
obiettivi, priorita' e risorse e lo trasmette per l'approvazione al
Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano
diventa esecutivo.
Note all'art. 10:
- Il regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, reca:
"Modificazioni ai regi decreti 9 ottobre 1924, n. 1765, e
16 settembre 1927, n. 19432, riguardanti l'istituto di
economia agraria".
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca:
"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda in nota all'art.
2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1708, reca: "Istituzione di una rete
di informazione contabile agricola, in attuazione del
Regolamento della CEE del 15 giugno 1965, n. 79".
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, riportato
in nota all'art. 2:
"2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita'
istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli
obiettivi e gli interventi possono essere specificati
per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti
di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le
amministrazioni dello Stato".
Art. 11.
Riordino dell'Istituto nazionale della nutrizione
1. L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui alla legge 6 marzo
1958, n. 199, e' trasformato in Istituto nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione (INRAN), con sede in Roma, di seguito
denominato Istituto. L'Istituto e' ente di ricerca di diritto
pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica, statutaria,
organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Istituto subentra in tutti i diritti, gli oneri, il
patrimonio, le azioni, le obbligazioni e comunque in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi dell'Istituto nazionale della nutrizione.
4. L'istituto svolge attivita' di ricerca, informazione e
promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della
tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle
produzioni agroalimentari. In particolare, l'Istituto promuove e
sviluppa attivita' di ricerca sulla qualita', nonche' sulla sicurezza
degli alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore della
sanita', finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale
e valorizzazione delle specificita' dei prodotti nazionali, nonche'
allo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche nel settore
agroalimentare.
5. L'Istituto promuove inoltre l'educazione nutrizionale ed
alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di
linee guida, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di
composizione degli alimenti.
6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto promuove
attivita' di ricerca in collaborazione con le universita' e altre
istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali,
anche istituendo borse di studio.
7. L'istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma
nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano
triennale di attivita' aggiornabile annualmente con cui determina
obiettivi, priorita' e risorse e lo trasmette per l'approvazione al
Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano
diventa esecutivo.
Note all'art. 11:
- La legge 6 marzo 1958, n. 199, reca: "Devoluzione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio
delle attribuzioni statali in materia alimentare".
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda in nota all'art.
2.
Art. 12.
Riordino dell'ENSE
1. L'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), di cui
all'articolo 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e al decreto
del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 247, di seguito
denominato Ente, con sede in Milano, e' ente di diritto pubblico,
sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. L'Ente ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa,
amministrativa e finanziaria.
3. L'Ente, avvalendosi di sezioni o laboratori periferici, svolge i
compiti derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la
produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri ed in
particolare quelli di:
a) certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in
conformita' delle normative regolanti le certificazioni;
b) analisi e controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei
relativi materiali di moltiplicazione, su richiesta dei servizi
fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;
c) esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale
delle novita' vegetali di specie agrarie e ortive, prove di
controllo, anche previste dalle norme comunitarie e per l'iscrizione
nel registro nazionale delle varieta' vegetali;
d) studi e ricerche di nuove varieta' e messa a punto di nuove
metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementi.
Note all'art. 12:
- Si trascrive il testo dell'art. 23 della legge 25
novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita'
sementiera):
"Art. 23. - L'Ente nazionale delle sementi elette,
con sede in Milano, al quale e' stata riconosciuta la
personalita' giuridica con decreto del Capo dello Stato
12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente
di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, saranno apportate all'attuale statuto
dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata
natura giuridica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile
1978, n. 247, reca: "Conferma, ai sensi dell'art. 3, della
legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale sementi
elette".
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698
(Regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 92/33/CEE relativa alla
commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle
sementi).
"Art. 4 (Competenze dell'Ente nazionale delle sementi
elette). - 1. I servizi fitosanitari regionali per
l'effettuazione dei controlli qualitativi presso le
aziende dei fornitori, possono avvalersi dell'Ente
nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico ai
sensi dell'art. 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
2. L'Ente nazionale delle sementi elette svolge le
operazioni di controllo con il personale di cui ai commi 4
e 5 dell'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
utilizzando i propri laboratori ai quali non si applicano
le disposizioni previste dall'art.3, comma 1, lettera d),
del presente regolamento relative all'accreditamento dei
laboratori".
Art. 13.
Riordino del Centro di specializzazione e ricerche
economiche-agrarie per il Mezzogiorno
1. Il Centro di specializzazione e ricerche economicoagrarie per il
Mezzogiorno, di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194, e' trasformato
in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo
rurale, di seguito denominato Centro, con sede in Portici (Napoli).
Il Centro e' ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del
Ministero.
2. Il Centro svolge attivita' di formazione specialistica
nell'economia e politica dell'agricoltura. L'attivita' e' diretta in
particolare alla formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69
della legge del 22 maggio 1999, n. 144; alla qualificazione e
all'aggiornamento, a richiesta, dei dirigenti delle amministrazioni
pubbliche e dei loro rappresentanti negli organismi e nelle
istituzioni nazionali e internazionali; alla formazione postlaurea,
anche attraverso la collaborazione a dottorati di ricerca
universitari, italiani e internazionali.
3. Il Centro puo' partecipare a progetti di ricerca con altri
istituzioni italiane ed internazionali, al fine di assicurare il
livello delle attivita' formative e il necessario aggiornamento del
personale scientifico e tecnico.
4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, viene definito il comparto
di appartenenza del personale del Centro.
Note all'art. 13:
- La legge 4 giugno 1984, n. 194, reca: "Interventi
a sostegno dell'agricoltura".
- Si trascrive il testo dell'art. 69, della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore).
- 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione
e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede
di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi
dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma
di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi
percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono
l'integrazione tra i sistemi formativi di cui
all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza
dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo
decreto sono altresi' definiti i crediti formativi che
vi si acquisiscono e le modalita' della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite
secondo un modello allegato alle linee guida di cui al
comma 2, e' valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente art. sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita'
di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre
risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al
presente art. la regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione
alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui
al presente comma e la certificazione rilasciata in esito
ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale".
- Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, v. nelle note all'art. 4.
Art. 14.
Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN, dell'ENSE
e del Centro di Portici
1. Sono organi degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende
al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione. Il presidente, scelto tra
personalita' di alta qualificazione scientifica, e' nominato ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per
l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate ad
altri organi. Esso, per gli istituti di cui agli articoli 10 e 11, e'
composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del
Ministro, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Del consiglio di amministrazione dell'ENSE fanno parte,
oltre al presidente ed i quattro membri nominati con le procedure
suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutori
ed un rappresentante della categoria dei sementieri. Del consiglio di
amministrazione del Centro fanno parte, oltre al presidente, quattro
membri nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dalla
Societa' italiana degli economisti agrari e uno designato
dall'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli. Il consiglio di
amministrazione puo' delegare ad uno o piu' componenti funzioni
specifiche. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa,
con funzioni consultive, il direttore generale dell'ente, di cui al
comma 6.
4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo
sull'attivita' dell'ente ai sensi della normativa vigente. E'
composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto
del Ministro. Il presidente e un membro supplente sono designati dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I
revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive
modificazioni.
5. I componenti degli organi dell'ente durano in carica quattro
anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quelli
del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
6. Il direttore generale e' nominato da consiglio di
amministrazione su proposta del presidente tra esperti di elevata
qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o
aziendale. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto
privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta.
Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori
universitari, e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento
di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6,
ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario
e' collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale e'
responsabile della gestione dell'ente.
Note all'art. 14:
- Il testo del comma 2, dell'art. 6, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' riportato in nota
all'art. 2.
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, e' riportato in nota all'art. 4.
- Il testo del comma 6, dell'art. 19, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' riportato in nota
all'art. 5.
Art. 15.
Entrate
1. Le entrate degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 sono
costituite:
a) da un contributo ordinario annuo a carico dello Stato a valere
su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente
decreto;
b) da contributi per singoli progetti o interventi a carico del
fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) da contributi di enti pubblici o privati;
d) dai proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con
istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;
e) da proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di
soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di studi e
ricerche o per altre attivita' svolte nell'ambito dei propri compiti
istituzionali;
f) dalle eventuali rendite del proprio patrimonio;
g) da ogni altra entrata.
Nota all'art. 15:
- Il testo del comma 3, dell'art. 1, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' riportato in nota
all'art. 6.
Art. 16.
Statuto e regolamenti
1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio di
amministrazione degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13,
delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilita'
ed il regolamento di organizzazione e funzionamento, con il quale e'
definita anche la dotazione organica del personale.
2. Lo statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi al Ministero,
per l'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Decorsi sessanta giorni senza osservazioni detti atti si
considerano approvati.
3. La dotazione organica del personale e' deliberata dal consiglio
di amministrazione e approvata con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
4. In caso di mancata delibera, nel termine di cui al comma 1,
dello statuto e dei regolamenti, il Ministro nomina un commissario
con l'incarico di provvedere alla redazione degli atti mancanti.
5. Fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 17.
Norme finali e transitorie
1. Gli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 possono stipulare,
per lo svolgimento delle proprie attivita', convenzioni con enti
pubblici e privati e contratti professionali con esperti del settore.
2. Agli enti predetti si applicano le disposizioni indicate
nell'articolo 8, intendendosi il CNR sostituito con ciascun ente e il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente
decreto, restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni
loro attribuite, gli organi previsti dal previgente ordinamento.
4. La nomina dei componenti dei suddetti organi deve avvenire entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
De Castro, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato I
Gli istituti, con le relative sezioni, cui si applica il presente
decreto, sono i seguenti:
Istituto sperimentale agronomico;
Istituto sperimentale per studio e difesa del suolo;
Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante;
Istituto sperimentale per la zoologia agraria;
Istituto sperimentale per la patologia vegetale;
Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola;
Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei
prodotti agricoli;
Ufficio centrale di ecologia agraria;
Laboratorio centrale di idrobiologia;
Gabinetto di analisi entomologiche;
Istituto nazionale per l'apicoltura;
Istituto sperimentale per la cerealicoltura;
Istituto sperimentale per le colture industriali;
Istituto sperimentale per la floricoltura;
Istituto sperimentale per l'orticoltura;
Istituto sperimentale per il tabacco;
Istituto sperimentale per l'agrumicoltura;
Istituto sperimentale per l'olivicoltura;
Istituto sperimentale per l'elaiotecnica;
Istituto sperimentale per la viticoltura;
Istituto sperimentale per l'enologia;
Istituto sperimentale per la frutticoltura;
Istituto sperimentale per l'assestamento forestale;
Istituto sperimentale per la selvicoltura;
Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura;
Istituto sperimentale per le colture foraggere;
Istituto sperimentale per la zootecnia;
Istituto sperimentale lattierocaseario.