IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e
didattica;
Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
concernente l'istituzione del Ministero dell'Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1996, relativo
all'approvazione della tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti
didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area
sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990,
n. 341;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia del 13 aprile 1999, con la quale e' stato approvato
l'adeguamento dei diplomi universitari dell'area sanitaria indicati
in oggetto, al decreto ministeriale 8 ottobre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1999;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato
accademico che, rispettivamente in data 22 luglio 1999 e 26 luglio
1999, hanno approvato la proposta della facolta' di medicina e
chirurgia di adeguamento dei diplomi universitari dell'area sanitaria
in oggetto al decreto ministeriale 8 ottobre 1998;
Vista la proposta formulata al Ministero dell'universita e della
ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche di
questa Universita', con nota n. 4000 del 2 agosto 1999, relativa alla
modifica indicata in oggetto;
Vista la nota ministeriale n. 1765 del 14 ottobre 1999 contenente
in allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario
nazionale nella seduta del 15 settembre 1999;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica
proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
Art. 1.
Nell'ordinamento dei corsi di diploma universitario per
fisioterapista, infermiere, ortottista, ostetrica/o e tecnico
sanitario di radiologia medica (di cui al decreto ministeriale 24
luglio 1996), istituiti presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita' degli studi di Cagliari, sono depennati, laddove
indicati, i crediti dei singoli insegnamenti e/o dei singoli corsi
integrati.
I crediti indicati dalla tabella A relative ai singoli diplomi
universitari in oggetto, sono modificati come di seguito indicato:
I anno 14 (7+7);
II anno 11 (6+5);
III anno 7 (4+3).
Art. 2.
Per i DD.UU. dell'area sanitaria per fisioterapista, infermiere,
ortottista, ostetrica/o e tecnico sanitario di radiologia medica,
sono apportate le seguenti modifiche:
Fisioterapista.
Nella tabella A (obiettivi didattici, aree didattiche....):
I anno, I semestre, area A, punto A.3., dopo F05X la denominazione
del settore "microbiologia medica e clinica" e' rettificata in
"microbiologia e microbiologia clinica";
I anno, II semestre, area B, punto B.1., il codice "B10X" del
settore "biofisica medica" e' rettificato in "E10X".
Infermiere.
Nella tabella B (standard formativo pratico e di tirocinio), III
anno, punto C.8., il termine "multidimensionali" e' rettificato in
"multidisciplinari".
Ortottista - assistente in oftalmologia.
All'art. 565 (ordinamento didattico), tra i settori costitutivi non
rinunciabili, dopo il settore "E10X biofisica", e' aggiunto il
termine "...medica";
Nella tabella A (obiettivi didattici, aree didattiche....), III
anno, II semestre, area F, punto F.2., e' inserito il settore "F19B
neuropsichiatria infantile".
Ostetrica/o.
Nella tabella A (obiettivi didattici, aree didattiche....), III
anno, I semestre, area E, punto E.2., tra i settori e' inserito
quello denominato "F06A anatomia patologica".
Tecnico sanitario di radiologia medica.
All'art. 577 (ordinamento didattico), tra i settori costitutivi non
rinunciabili, e' aggiunto il settore "F18X diagnostica per immagini e
radioterapia".
Nella tabella A (obiettivi didattici, aree didattiche....):
I anno, I semestre, area A, dopo il punto A.6., con il conseguente
spostamento della numerazione, e' inserito il punto "A.7. corso di
inglese scientifico - settore: L18C linguistica inglese";
III anno, I semestre, area E, il punto F.1., e' rettificato come
punto E.3., il punto E.3. come punto E.4., il punto E.4. come punto
E.5.
Nella tabella B, a) servizio di radiodiagnostica, dopo
l'indicazione "200 esami ecografici" e' aggiunta quella di "25 esami
MOC".
Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Cagliari, 16 novembre 1999
Il rettore: Mistretta