in vigore dal: 18-12-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed in particolare
l'articolo 21, comma 1;
Visto l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
Visto l'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in
particolare l'allegato 1, punti 56 e 57;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Ritenuto di doversi discostare dal suddetto parere per quanto
concerne, in particolare, la disposizione dicui al comma 4
dell'articolo 19, tenuto conto delle obiettivedifficolta' di
comprensione degli aspetti di diritto transitorioconnessi alla
successione della legge n. 44/1999 alle precedenti fonti regolatrici
della materia e della correlata esigenza di non precludere, in
presenza dellesuddette difficolta' ed avuto riguardo alla natura
solidaristica delle provvidenze di cui trattasi, la possibilita' di
fare domanda per la loro concessione tramite la previsione della
remissione in termini per i casi indicati nella citata disposizione,
avvalendosi della facolta' di semplificazione di cui all'articolo 1
della legge n. 50/1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espresso
rispettivamente nelle sedute del 29 luglio 1999 e del 28 luglio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "legge", la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante
"Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime
delle richieste estorsive e dell'usura";
b) per "Comitato", il Comitato di solidarieta' per le vittime
dell'estorsione e dell'usura previsto dall'articolo 19 della legge;
c) per "commissario", il commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket ed antiusura di cui all'articolo 19, comma 1,
della legge;
d) per "fondo", il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del presente
regolamento;
e) per "CONSAP", la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici
S.p.a., costituita in base al programma di riordino delle
partecipazioni dello Stato approvato ai sensi dell'articolo 16 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto
1992, n. 359;
f) per "elargizione", la somma di denaro corrisposta a titolo di
contributo al ristoro del danno subito da soggetti danneggiati da
attivita' estorsive previsto dalla legge;
g) per "mutuo", il mutuo senza interessi a favore delle vittime
dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.
108.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unicodelle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alla quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 23
febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo
di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura):
"Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Con
regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigoredella presente legge, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il Governo adotta norme per:
a) razionalizzare ed armonizzare le procedure
relative alla concessione dell'elargizione a favore delle
vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza
interesse di cui all'art. 14, comma 2, della legge 7 marzo
1996, n. 108, nonche' unificare i fondi di cui all'art. 19,
comma 4, della presente legge;
b) stabilire i principi cui dovra' uniformarsi il
rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la
CONSAP;
c) snellire e semplificare le procedure di cui alla
lettera a),con particolare riguardo agli adempimenti
istruttori da attribuire al prefetto competente per
territorio, al fine di assicurare alle procedurestesse
maggiore celerita' e speditezza, secondo criteri idonei
ad assicurarela tutela della riservatezza degli
interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata
dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale
o da un'associazione nazionale di categoria;
d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno,
gli uffici preposti alla gestione del rapporto di
concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi
compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di
cui all'art. 19;
e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico
del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive e del Fondo di solidarieta' per le vittime
dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un
danno conseguente a lesioni personali, le relative
modalita' di accertamento medico;
f) prevedere forme di informazione, assistenza e
sostegno, poste a carico del Fondo di cui all'art. 18,
per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte
delle vittime.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 e'
trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente
alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per
l'espressione del parere da parte delle
competenticommissioni parlamentari. Trascorsi trenta
giorni dalla data ditrasmissione, il regolamento e'
emanato anche in mancanza del parere".
Note alla premesse:
- Il comma quinto dell' art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo dell'art. 21, comma 1, della legge n.
44/1999 vedasi in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 marzo
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
"Art. 14. - 1. E' istituito presso l'ufficio del
commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative antiracket il ''Fondo di
solidarieta' per le vittime dell'usura''.
2. Il fondo provvede alla erogazione di mutui senza
interesse di durata non superiore al quinquennio a
favore di soggetti che esercitano attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, i
quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e
risultino parti offese nel relativo procedimento penale.
Il fondo e' surrogato, quanto all'importo
dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti
della persona offesa verso l'autore del reato.
3. Il mutuo non puo' essere concesso prima del decreto
che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma
2. Tuttavia, prima di tale momento, puo' essere
concessa, previo parere favorevole del pubblico
ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per
cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando
ricorrono situazioni di urgenza specificamente
documentate; l'anticipazione puo' essere erogata trascorsi
sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla
iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel
registro delle notizie di reato, se il procediniento
penale di cui al comma 2 e' ancora in corso.
4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito
dallavittima del delitto di usura per effetto degli
interessi e degli altri vantaggiusurari corrisposti
all'autore del reato. Il fondo puo' erogare un
importomaggiore quando, per le caratteristiche del
prestito usurario, le sue modalita' di riscossione
o la sua riferibilita' a organizzazioni criminali, sono
derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori
rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere
presentata al fondo entro il termine di sei mesi dalla
data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio
delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere
corredata da un piano di investimento e utilizzo delle
somme richieste che risponda alla finalita' di
reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo
di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del
reato.
6. La concessione del mutuo e' deliberata dal
commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative antiracket sulla basa
della istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5,
comma 2,del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172. Il commissario straordinario puo'
procedere alla erogazione della provvisionale anche senza
il parere di detto comitato. Puo' altresi' valersi di
consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono
essere concessi a favore di soggetti condannati per il
reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione
personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati
per detto reato ovvero proposti per dette misure, la
concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito dei
relativi procedimenti. La concessione dei mutui e'
subordinata altresi' al verificarsi delle condizioni di
cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d) del citato
decreto-legge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
concessione del mutuo se nel procedimento penale per il
delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione
al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso
dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito
di tale procedimento.
9. Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di
erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero
delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati
concessi si conclude con provvedimento di archiviazione
ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di
provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano
di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla
concessione del muto previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai fattiverificatisi a partire dal 1 gennaio
1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono
concesse nei limiti delle disponibilita' del fondo.
11. Il fondo e' alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello
Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20
miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro perl'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi
dell'art. 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di
bilancio di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge".
- Si riporta il testo dell art. 20, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa):
"1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno,
presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'eserciziodella potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto delladisciplina, salvo quanto
previsto alta lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi".
- Si riporta il testo dell'art. 1, nonche'
dell'allegato 1, punti 56 e 57, della legge 8 marzo 1999,
n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1998):
"Art. 1 (Delegificazione di norme e
regolamenti di semplificazione). - 1. In attuazione
dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art.
17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
delegificazione e la semplificazione dei procedimenti
amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente
legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principie
sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sonoindividuate forme stabili di consultazione
delle organizzazioni produttivee delle categorie,
comprese le associazioni nazionali riconosciute per la
protezione ambientale e per la tutela dei consumatori,
interessate ai processi di regolazione e
semplificazione".
"Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE
1)-55) (Omissis).
56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura:
legge 7 marzo 1996, n. 108;
decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto
1996;
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997,
n. 51;
decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997,
n. 315.
57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket:
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396;
decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 13 febbraio 1993, n. 251".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale:
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge:
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa);
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica,autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 23
febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse):
"Art. 19 (Comitato di solidarieta' per le vittime
dell'estorsione e dell'usura). - 1. Presso il Ministero
dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per
le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato
epresieduto dal Commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura, nominato dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, anche al di fuori del personale della
pubblica amministrazione, tra persone di comprovata
esperienza nell'attivita' di contrasto al fenomeno delle
estorsioni e dell'usura e di solidarieta' nei
confronti delle vittime. Il Comitato e' composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni,
assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su
indicazione delle associazioni nazionali di categoria in
esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni iscritte
nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, nominati
ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando
la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione
delle associazioni medesime;
e) da un rappresentante della Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP), senza
diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
restano in carica per quattro anni e l'incarico non e'
rinnovabile per piu' di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti
attribuiti al Comitato istituito dall'art. 5 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'art. 21, la gestione del Fondo
di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive, istituito dall'art. 18 della presente legge,
e del Fondo di solidarieta' per le vittime
dell'usura, istituito dall'art. 14, comma 1, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, e' attribuita alla CONSAP,
che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla
base di apposita concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei fondi di cui al
comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i
soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli
organi preposti alla gestione dei fondi sono altresi'
tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini
professionali e le associazioni nazionali di
categoria rappresentate nel CNEL, nonche' con le
associazioni o con le organizzazioniindicate nell'art.
13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela
della riservatezza dei soggetti interessati e delle
procedure di elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6,
dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' disposta
con decreto del Commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del
Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si
applica la disposizione di cui al comma 2, dell'art.
14 della suddetta legge n. 108 del 1996".
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto
1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica):
"Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore dellalegge di conversione del presente
decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma
di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15 e lo
trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e
dellaprogrammazione economica, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni
statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il
programma di riordino delle partecipazioni di cui
all'art. 15e' finalizzato alla valorizzazione delle
partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di
cessioni di attivita' e di rami di aziende, scambi di
partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto
necessario per il riordino.
2. Il programma deve prevedere la quotazione delle
societa' partecipate derivanti dal riordino delle
attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da
destinare alla riduzione del debito pubblico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia il
programma di riordino alle competenti Commissioni
parlamentari che esprimono il proprio parere entro il
termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera.
Decorso tale termine, il programma e' approvato dal
Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo".
- Per il testo dell'art. 14 della legge 7 marzo
1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.
Art. 2.
Composizione, funzionamento e compiti del Comitato
1. Il Comitato, composto secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 19 della legge e costituito con decreto delMinistro
dell'interno, e' presieduto e convocato dal commissario, con le
modalita' stabilite dallo stessoComitato. Di ciascuna seduta e'
redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei
componenti dissenzienti e' riportato nominativamente solo su loro
espressa richiesta.
2. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'articolo 19, comma
1, lettere a), b), c) e d), della legge, si provvede alla nomina di
un supplente.
3. Ai fini della regolare costituzione delle sedute del Comitato e'
richiesta la presenza di almeno uno dei rappresentanti di cui alle
lettere a) e b) dell'articolo 19 della legge e di almeno quattro dei
membri previsti dalle lettere c) e d) dello stesso articolo.
4. Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge,
per associazioni s'intendono le associazioni ed organizzazioni
iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della
legge.
5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza
assoluta dei componenti aventi diritto al voto.
6. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio
di cui all'articolo 3 con compiti di supporto tecnico e di
verbalizzazione.
7. Oltre i compiti previsti dai successivi articoli il Comitato
approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente con particolare
riferimento alle domande non definite, indicandone i motivi, e alle
principali questioni interpretative ed applicative delle disposizioni
normative concernenti la concessione della elargizione o del mutuo
comprensiva di eventuali proposte di modifica delle stesse. La
relazione e' trasmessa dal commissario al Ministro dell'interno,
unitamente alla relazione sullagestione del fondo di cui all'articolo
5, comma 3, lettera e).
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 19 della legge 23 febbraio
1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), vedasi nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23
febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse), vedasi nelle note all'art. 8.
Art. 3.
Ufficio di supporto del Comitato
1. I compiti di assistenza tecnica e supporto del Comitato, nonche'
di gestione del rapporto con la CONSAP di cui all'articolo 21, comma
1, lettera d), della legge sonoattribuiti ad un ufficio della
Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 21, comma 1, lettera d),
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, vedasi nelle note alle
premesse.
Art. 4.
Individuazione del capitolo di spesa
1. I fondi di cui all'articolo 18, comma 1, della legge e di cui
all'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996,n. 108, sono
unificati in un fondo denominato "Fondo di solidarieta' per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il
Ministero dell'interno.
2. Le somme che alimentano il Fondo di solidarieta' per le vittime
delle richieste estorsive ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della
legge e quelle che alimentano il Fondo di solidarieta' per le vittime
dell'usura ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo
1996, n. 108, confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente
articolo e sono iscritte nel competente capitolo contenuto
nell'unita' previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'interno, previa riassegnazione, con
uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per la parte versata nello stato di
previsione dell'entrata.
3. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le
modalita' e i tempi che verranno determinati nella concessione
prevista dal successivo articolo 5.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento
vedasi nelle note alle premesse):
"1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive. Il fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2,
sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello
Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi,
auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti
stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo
modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di
lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione
dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del
bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e
corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun
anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo
dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite
disposte a norma dell'art. 2-undecies della suddetta
legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o
immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai
sensi della medesima legge n. 575 del 1965".
- Per il testo dell'art. 14, commi 1 e 11, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, vedasi nelle note alle
premesse.
Art. 5.
Rapporto concessorio con la CONSAP
1. Con decreto del Ministro dell'interno (seguono alcune parole non
ammesse al "Visto" della Corte dei conti), e' approvata la
concessione per la gestione del fondo da parte della CONSAP. La
concessione ha la durata di tre anni ed e' rinnovata, alla scadenza,
per un eguale periodo, con le stesse modalita'.
2. La concessione di cui al comma 1 si uniforma al principio di
affidare alla CONSAP, quale concessionaria, l'esecuzione dei decreti
adottati dal commissario ai sensi dell'articolo 15, la gestione di
cassa e patrimoniale del fondo, la conservazione della sua
integrita', anche attraverso il controllo dell'effettiva destinazione
agli scopi indicati dalla legge delle somme erogate a titolo di
elargizione o di mutuo, la liquidazione delle spese relative alle
attivita' di informazione per garantire l'effettiva fruizione dei
benefici da parte delle vittime, nonche' al principio di garantire la
verifica periodica, da parte dell'Amministrazione concedente, della
corrispondenza della gestione del fondo alle finalita' indicate dalle
leggi istitutive.
3. Ai fini di cui al comma 2 la concessione definisce, tra l'altro,
le modalita' di esercizio concernenti:
a) l'erogazione dell'elargizione, la stipula dei contratti di
mutuo, la liquidazione, anche tramite apposite convenzioni con le
banche, delle somme concesse a mutuo, la riscossione e il recupero
delle relative rate di ammortamento assicurando in ogni caso il
rispetto della natura gratuita e delle finalita' del mutuo, dei
divieti stabiliti dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
e dell'ordine di pagamento dei creditori indicato nel piano di
investimento e di utilizzo presentato dal richiedente il mutuo ai
sensi dello stesso articolo 14, comma 5;
b) la ripetizione, nei casi di revoca, delle somme erogate nonche'
l'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 14, comma
2, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
c) la verifica della documentazione prodotta dall'interessato a
norma dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge, ai fini della
proposta al Comitato delle deliberazioni di revoca o di sospensione,
in via cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo;
d) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da
destinare al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, nonche'
sulla base degli elementi forniti dal commissario, ai compensi da
corrispondere per le prestazioni professionali di cui all'articolo
11, comma 2, nonche', alle spese per le attivita' di informazione,
nei limiti di cui all'articolo 6, comma 4;
e) la presentazione al commissario del rendiconto annuale,
approvato dal consiglio di amministrazione della concessionaria,
accompagnato dalla situazione patrimoniale del fondo e da una
relazione sulla attivita' svolta.
4. La concessione stabilisce, altresi', le modalita' di
accreditamento alla CONSAP delle somme che alimentano il fondo,
nonche' i termini e le modalita' con i quali il commissario provvede
all'approvazione della previsione delle somme da destinare
all'erogazione dei benefici ed alle altre finalita' indicate nel
comma 3, lettera d), del presente articolo.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 14 della legge 7 marzo
1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 15, commi 2 e 3, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse):
"2. Il pagamento dei ratei successivi al primo
deve essere preceduto dalla produzione, da parte
dell'interessato, di idonea documentazione comprovante
che le somme gia' corrisposte sono state destinate ad
attivita' economiche di tipo imprenditoriale.
3. La prova di cui nl comma 2 deve essere altresi'
fornita entro i dodici mesi successivi alla
corresponsione del contributo in unica soluzione o
dell'ultimo rateo".
Art. 6.
Attivita' di informazione
1. Il commissario predispone un programma di informazione sui danni
sociali provocati dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla
gravita' dei loro riflessi sull'economia e finalizzato a promuovere
la massima conoscenza delle misure di sostegno e di assistenza,
previste dalla normativa vigente, in favore delle vittime dei
relativi reati.
2. Le campagne d'informazione possono consistere nella
pubblicazione sugli organi di stampa e nella diffusione audiovisiva
di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di
materiale informativo da destinare alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, alle organizzazioni
rappresentative delle categorie imprenditoriali, commerciali ed
artigianali e agli ordini professionali, nonche' in ogni ulteriore
forma di informazione e divulgazione.
3. Le campagne d'informazione sono realizzate dal commissario,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'informazione e l'editoria.
4. Le spese necessarie per la realizzazione delle campagne di
informazione previste dal presente articolo, per la parte in cui sono
poste a carico del fondo, sono liquidate dalla CONSAP.
Art. 7.
Termine di presentazione della domanda
1. La domanda per la concessione dell'elargizione e' presentata,
salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 5, della legge, a
pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data
della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza
che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far
ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per
finalita' estorsive.
2. Per la concessione del mutuo il termine per la presentazione
della domanda e' di centottanta giorni a decorrere dalla data della
denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza
dell'inizio delle indagini.
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 13, commi 4 e 5, della legge
23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse), vedasi nelle note all'art. 8.
Art. 8.
Presentazione della domanda
1. Le domande di cui all'articolo 7 sono presentate o inviate con
plico raccomandato con avviso di ricevimento dai soggetti di cui agli
articoli 3, 6, 7, 8 e 13 della legge o da quelli di cui all'articolo
14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della
provincia nella quale si e' verificato l'evento lesivo ovvero si e'
consumato il delitto.
2. La data di presentazione o di spedizione delle domande e'
immediatamente comunicata dal prefetto al Comitato, unitamente alle
generalita' del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai
fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito
elenco informatico tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 3.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 6, 7, 8 e 13
della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento
vedasi nelle note alle premesse):
"Art. 3 (Elargizione alle vittime di richieste
estorsive). - 1. L'elargizione e' concessa agli
esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera
arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o
immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto
forma di mancato guadagno inerente all'attivita'
esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo
di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate
anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla
mancata adesione a tali richieste, ovvero in
conseguenza di situazioni di intimidazione anche
ambientale".
"Art. 6 (Elargizione agli appartenenti ad
associazioni di solidarieta'). - 1. L'elargizione,
sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, e' concessa
anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni
aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarieta' a
soggetti danneggiati da attivita' estorsive, i quali:
a) subiscono un danno a beni mobili o immobili,
ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti
commessi al fine di costringerli a recedere
dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare
l'attivita' svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per
ritorsione a tale attivita':
b) subiscono quali esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una liberaarte o professione, un danno,
sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita'
esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla
lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche
ambientale determinate dalla perdurante appartenenza
all'associazione o all'organizzazione".
Art. 7 (Elargizione ad altri soggetti). - 1.
L'elargizione e' altresi' concessa ai soggetti, diversi
da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in
conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli,
subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o
immobili di loro proprieta', o sui quali vantano un
diritto reale di godimento.
2. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni
stabilite per l'esercente l'attivita'.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si
tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello
derivante da lesioni personali".
"Art. 8 (Elargizioni ai superstiti). - 1. Se, in
conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e
7; i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione
e' concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati
a condizione che la utilizzino in un'attivita' economica,
ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori
del territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da
quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei
tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1,
nell'ambitodelle categorie previste dalle lettere a) ,
b) e c), l'elargizione e' ripartita, in caso di
concorso di piu' soggetti, secondo le disposizioni
sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni
stabilite per la persona deceduta".
"Art. 13 (Modalita' e termini per la domanda). - 1.
L'elargizione e' concessa a domanda.
2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato
ovvero, con il consenso di questi, dal Consiglio
nazionale del relativo ordineprofessionale o da una
delle associazioni nazionali di categoria rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
La domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei
soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il
tramite del legale rappresentante e con il consenso
dell'interessato, da associazioni od organizzazioni
iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed
aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza
e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita'
estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed
i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono
disciplinate le modalita' per la relativa tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il
termine di centoventi giorni dalla data della
denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha
conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi
elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo
consegue a delitto commesso per le finalita' indicate negli
articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche
ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di un anno dalla data in
cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella
quale l'interessato e' stato per la prima volta oggetto
della violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi
nel caso in cui,sussistendo un attuale e concreto pericolo
di atti di ritorsione, ilpubblico ministero abbia
disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele
per assicurare la riservatezza dell'identita' del soggetto
che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o
delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a
decorrere dalla data in cui il decretoadottato dal
pubblico ministero e' revocato o perde comunque efficacia.
Quando e' adottato dal pubblico ministero decreto
motivato per le finalita' suindicate e' omessa la
menzione delle generalita' del denunciante nella
documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi
degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice
di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il
giudizio o che definisce il procedimento".
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 7
marzo 1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.
Art. 9.
Contenuto e documentazione
della domanda di elargizione
1. La domanda, sottoscritta dal presentatore, per la concessione
dell'elargizione contiene:
a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai
sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 6 della legge, fatto salvo
quanto previsto dal comma 6 del presente articolo;
b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui e'
conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorsive ovvero della
data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato
dall'articolo 7, comma 1;
c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o
di aver cessato di aderire, specificandone la data, alle predette
richieste;
d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni
ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della
legge, di aver riferito all'autorita' giudiziaria o di polizia tutti
i particolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero che ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge;
e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito e dei fatti e
circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalita' con il
delitto o con situazioni di intimidazione ambientale, aventi
finalita' estorsive;
f) nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati
mancati guadagni, l'indicazione della situazione reddituale e fiscale
dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo
ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale,
precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attivita'
e' piu' recente, e' riferita alla data d'inizio dell'attivita';
g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta;
h) l'indicazione della somma di danaro eventualmente richiesta a
titolo di provvisionale;
i) la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per
l'accesso ai benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e
successive modificazioni ed integrazioni, specificando se, per lo
stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in
applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo
ammontare.
2. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze
assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui comunque il
medesimo sia beneficiario,
b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante
le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo;
c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o
da societa', rispettivamente copia della documentazione fiscale
ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento
lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attivita' e'
piu' recente, e' riferita alla data d'inizio dell'attivita';
d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a
comprovare i motivi della richiesta;
e) la dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di
domanda presentata dal Consiglio nazionale del relativo ordine
professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge.
3. Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge, la domanda
contiene, altresi', la dichiarazione dell'interessato di ritenere che
il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione
ambientale e' stato cagionato per il raggiungimento delle finalita'
indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge.
4. Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il commissario,
e disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico, appositi
formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda
risulti comunque incompleta, il prefetto, entro il termine da lui
indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.
5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia
irricevibile o improcedibile ne informa tempestivamente il Comitato
ai fini delle conseguenti determinazioni.
6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' riferita al
soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 8
della legge, e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande
presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge.
7. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'articolo 8
della legge le dichiarazioni del comma 1, lettere c), d) ed h), sono
riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui
agli articoli 3, 6 e 7 della legge.
Note all'art. 9:
- Per il testo degli articoli 3, 6, 7, 8 e 13 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1, lettere b)
e c), e 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per
l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"1. L'elargizione e' concessa a condizione che:
a) (Omissis);
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o
in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente,
non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al
relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle
leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, ne' risulti
destinataria di provvedimenti che dispongono divieti,
sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e
10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575
del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione".
"2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla
lettera c), del comma 1, se la vittima fornisce
all'autorita' giudiziaria un rilevante contributo nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei
fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori
delle richieste estorsive, o del delitto dal quale e'
derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale".
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: "Norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata".
Art. 10.
Contenuto e documentazione della domanda di mutuo
1. La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dal
presentatore, contiene:
a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato
d'usura;
b) l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura
ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto
indicato dall'articolo 7, comma 2;
c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni
ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della
legge, e di aver riferito all'autorita' giudiziaria tutti i
particolari dei quali si abbia conoscenza;
d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli
interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale
maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti
dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalita' di
riscossione ovvero dalla sua riferibilita' ad organizzazioni
criminali;
e) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi
di restituzione e delle modalita' di erogazione della stessa;
f) l'indicazione della somma di danaro eventualmente richiesta a
titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi
dell'urgenza.
2. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
a) ogni documento atto a comprovare l'entita' del danno subito;
b) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che
risponda alla finalita' di reinserimento della vittima del delitto di
usura nell'economia legale;
c) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta
a comprovare i motivi dell'urgenza.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 4 e 5.
Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, lettere b) e c),
della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento
vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note
all'art. 9.
Art. 11.
Istruttoria della domanda
1. Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche
attraverso gli organi di polizia e puo' avvalersi della facolta' di
richiedere all'autorita' giudiziaria competente copia della
documentazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge, alle
condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso le
indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del
pubblico ministero compente.
2. Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il
prefetto puo' avvalersi, altresi', della collaborazione e del
supporto di funzionari tecnici di amministrazioni o enti pubblici
ovvero, valutatane la necessita' d'intesa con il commissario, di
consulenti scelti fra gli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici
di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile. Il relativo compenso e' posto a carico del fondo,
in ragione dell'oggetto della domanda, ed e' liquidato dalla CONSAP
in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel
processo civile.
3. Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi
comprese quelle relative all'accertamento sanitario di cui
all'articolo 12, invia al Comitato, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, un
dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle
condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonche'
sull'entita' del danno subito, comprensivo del parere del pubblico
ministero, ove espresso. Nei casi di particolare complessita'
dell'istruttoria, il termine e' prorogato di trenta giorni.
4. Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo
il prefetto invia un rapporto iniziale entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della legge
23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse), vedasi nelle note all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie):
"Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). - Presso ogni
tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo e' diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le
categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3)
commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa".
Art. 12.
Accertamento sanitario
1. Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini
dell'accertamento del nesso di causalita' tra il fatto delittuoso e
l'evento lesivo, della percentuale di invalidita' riportata e della
diminuzione della capacita' lavorativa, si applicano le disposizioni
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Il prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1,
richiede immediatamente il giudizio sanitario della commissione
medica ospedaliera di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria.
3. La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio
entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge
ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata
capacita' tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario
nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro
venti giorni dalla richiesta.
4. La valutazione della commissone medica ospedaliera non e'
richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalita' risulti
di immediata evidenza. La medesima valutazione non e', altresi',
richiesta qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi
istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del
fatto.
Note all'art. 12:
- Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
vedasi nelle note all'art. 9.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 165 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato):
"Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il
giudizio sanitario sulle cause e sull'entita'
delle menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente
ovvero sulle cause della sua morte e' espresso dalle
commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari
dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le
infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
militare.
Ciascuna commissione medica ospedaliera e' composta da
almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente.
La commissione e' presieduta dal direttore
dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico
presso cui e' costituita oppure da un ufficiale medico
superiore delegato dal direttore.
La commissione medica ospedaliera, allorche' si
pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi
di polizia, e' integrata da un ufficiale medico del
corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo;
per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un
ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari
infermita' o lesioni, il presidente puo' chiamare a far
parte della commissione, di volta in volta e per singoli
casi, un medico specialista con voto consuntivo".
Art. 13.
Deliberazione sulla domanda
1. Il Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori e del rapporto del prefetto, delibera sulla domanda di
concessione dell'elargizione o del mutuo.
2. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di trenta giorni nei
casi in cui il Comitato ritenga di procedere direttamente ad
ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto.
3. Il Comitato delibera, altresi', sulla richiesta di riesame di
cui all'articolo 14, comma 2, della legge, entro trenta giorni dal
relativo ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento
vedasi nelle note alle premesse):
"2. Entro sessanta giorni dalla data della
deliberazione, il Ministro dell'interno puo' promuovere,
con richiesta motivata, il riesame della deliberazione
stessa da parte del Comitato".
Art. 14.
Provvisionale
1. Il Comitato delibera sulla richiesta della provvisionale in modo
da consentire il rispetto del termine indicato dall'articolo 17,
comma 2, della legge.
2. Nei casi di richiesta della provvisionale di cui all'articolo
10, comma 1, lettera f), si applicano le disposizioni dell'articolo
17 della legge. In tal caso la provvisionale puo' essere concessa
fino al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo del mutuo ai
sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 108/1996.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse):
"Art. 17 (Provvisionale). - 1. Prima della
definizione del procedimento per la concessione
dell'elargizione puo' essere disposta, a domanda, la
corresponsione, in una o piu' soluzioni, di una
provvisionale fino al settanta per cento
dell'ammontare complessivo dell'elargizione, con le
modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 21.
2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il
Comitato di cui all'art. 19 acquisisce, entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda,a mezzo del prefetto
della provincia nel cui territorio si e' verificato
l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai
presupposti ealle condizioni dell'elargizione. L'esito
dell'istanza deve essere definito in ogni caso,
dandone comunicazione all'interessato, entro novanta
giorni dal ricevimento della domanda.
3. Qualora risulti indispensabile per
l'accertamento dei presupposti e delle condizioni
dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui
all'art. 19 possono ottenere dall'autorita'
giudiziaria competente copie di atti e informazioni
scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso
che ha causato il danno. L'autorita' giudiziaria
provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con
decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai
sensi del presente articolo sono coperte dal segreto
d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad
assicurare la massima riservatezza.
4. Se per il delitto al quale e' collegato il danno
sono in corso le indagini preliminari, la provvisionale
e' concessa, sentito il pubblico ministero competente,
che esprime il proprio parere entro trenta giorni
dalla richiesta. Il procedimento relativo alla
concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso
in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel
termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico
ministero comunichi che all'espressione del parere osta il
segreto relativo alle indagini.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15,
comma 3, e 16".
- Per il testo dell'art. 14, comma 3, della legge 7
marzo 1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.
Art. 15.
Adozione del decreto
1. La concessione dell'elargizione e del mutuo e' adottata
immediatamente dopo la delibera del Comitato, con decreto motivato,
dal commissario che ne da' contestuale comunicazione al prefetto e,
per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al pubblico
ministero competente. La concessione della provvisionale e' adottata,
con le stesse modalita', entro il termine di cui all'articolo 17,
comma 2, della legge.
2. Il decreto e', altresi', trasmesso alla CONSAP per gli
adempimenti previsti dalla concessione di cui all'articolo 5.
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23
febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse), vedasi nota all'art. 14.
Art. 16.
Revoca e sospensione
1. Le deliberazioni del Comitato di revoca dell'elargizione, del
mutuo o della provvisionale sono adottate nelle ipotesi indicate
dall'articolo 16, comma 1, della legge e dall'articolo 14, comma 9,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dei commi successivi.
2. Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza
relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura,
pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero prima
dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato, entro
trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza,
ancorche' non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di
archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini della
eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente
assunta, anche con riguardo all'entita' dell'elargizione o
all'ammontare del mutuo.
3. La concessione del mutuo o della relativa provvisionale e',
altresi', revocata se nel procedimento penale per il delitto di usura
in cui e' parte offesa, ed in relazione al quale ha proposto la
domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per
le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la
concessione del mutuo o della provvisionale e' sospesa fino all'esito
di tale procedimento.
4. Ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 3, la segreteria della
procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale
presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura,
comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per
l'adozione, da parte del Comitato, delle eventuali deliberazioni di
sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della
provvisionale. La deliberazione del Comitato e' assunta nei dieci
giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto.
5. Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di revoca e di
sospensione di cui al presente articolo si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 15.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento
vedasi nelle note alle premesse):
"1. Salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione e'
revocata:
a) se l'interessato non fornisce la prova
relativa alla destinazione delle somme gia' corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti
dell'elargizione medesima;
c) se la condizione prevista dall'art. 4, comma 1,
lettera a), non permane anche nel triennio successivo al
decreto di concessione".
- Per il testo dell'art. 14, comma 9, della legge 7
marzo 1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la
qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e
la comparizione delle circostanze prospettate dalle parti
sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della
pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non
si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinare l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta".
Art. 17.
Limiti alla concessione della elargizione e del mutuo
1. L'elargizione e' concessa, a titolo di contributo per il danno
subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 9 e 11
della legge ed e' corrisposta in una o piu' soluzioni tenendo conto
delle disponibilita' del fondo e dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande.
2. Il mutuo e' concesso tenendo conto delle disponibilita' del
fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il
relativo importo, salvo quanto previsto dal comma 4, e' commisurato
al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli
interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del
reato.
3. Il mancato guadagno e' quantificato sulla base della
documentazione allegata alla domanda ai sensi degli articoli 9, comma
1, lettera f), e 10, comma 1, lettera d). Se non puo' essere
determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in
via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore
dell'avviamento commerciale.
4. Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un
maggior danno per le modalita' estorsive con le quali e' stato posto
in essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), non e' consentito, per lo
stesso danno, il cumulo tra il maggiore importo del mutuo e
l'elargizione.
5. Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati
corrisposti emolumenti per lo stesso evento lesivo, in applicazione
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente concesse
a titolo di elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai
predetti emolumenti.
6. Qualora, in applicazione della predetta legge n. 302, sia stato
conferito assegno vitalizio, si procede alla capitalizzazione delle
somme per le riduzioni di cui al comma 5.
Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 7 della legge 23 febbraio 1999,
n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), vedasi nelle note all'art. 8.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 della legge
23 febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse):
"Art. 9 (Ammontare dell'elargizione). - 1.
L'elargizione e' corrisposta, nei limiti della dotazione
del fondo previsto dall'art. 18, in misura dell'intero
ammontare del danno e comunque non superiore a lire
3.000 milioni. Qualora piu' domande, per eventi diversi,
relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso
di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non
puo' superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.
2. L'elargizione e' esente dal pagamento delle imposte
sul reddito delle persone fisiche e delle persone
giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possonodisporre, per l'elargizione,
l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive".
"Art. 11 (Limiti all'elargizione nel caso di lesioni
personali o di morte). - 1. Nel caso di morte o di
danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione e'
concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli
emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento
lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n.
302".
- Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
vedasi nelle note all'art. 9.
Art. 18.
Speditezza e riservatezza del procedimento
1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni
nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento
curano che la rispettiva attivita' sia espletata in base a criteri
tali da assicurare la massima celerita' e speditezza delle procedure,
e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni.
2. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto d'ufficio, di
essi e del loro contenuto e' vietata la pubblicazione, e sono
custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza.
Analoghe cautele sono adottate nella fase della trasmissione della
documentazione e delle comunicazioni tra gli organi interessati.
3. Nei casi di domanda presentata ai sensi dell'articolo 13 della
legge, il Consiglio nazionale dell'ordine professionale di
appartenenza dell'interessato nonche' le associazioni od
organizzazioni indicate nel predetto articolo, conservano i dati
indispensabili all'identificazione dei soggetti interessati con
modalita' tali da assicurare la massima riservatezza, e per un
periodo di tempo, comunque, non superiore a quello di definizione del
procedimento.
4. Su richiesta dell'interessato, il prefetto e il Comitato
forniscono le informazioni sullo stato del procedimento compatibili
con i limiti di cui al comma 2.
Note all'art. 18:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali".
- Per il testo dell'art. 13 della legge 23 febbraio
1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), vedasi nelle note all'art. 8.
Art. 19.
Disposizioni transitorie
1. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
2. Le domande ripresentate ai sensi dell'articolo 24, comma 3,
della legge o presentate ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della
legge sono sottoposte al Comitato dopo l'entrata in vigore del
regolamento.
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 23
febbraio 1999, n. 44 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse):
"Art. 24 (Disposizioni transitorie). - 1. Fatto
salvo quanto previsto dall'art. 2, le disposizioni
della presente legge si applicano anche in relazione
agli eventi dannosi verificatisi anteriormente alla data
della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono decorsi
i termini stabiliti dall'art. 13, commi 3 e 4, la
domanda puo' essere presentata, a pena di
decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data
predetta.
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 e' stata
presentata domanda e sulla stessa non e' stata ancora
adottata una decisione, il Comitato di cui all'art. 19
invita l'interessato a fornire le integrazioni
eventualmente necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 e' gia' stata
adottata una decisione, la domanda stessa puo' essere
ripresentata entro il medesimotermine previsto dal comma
1. Il Comitato di cui all'art. 19 invita l'interessato
a fornire le integrazioni eventualmente necessarie".
- Per il testo dell'art. 14, comma 10, della legge 7
marzo 1996, n. 108, vedasi nelle note alle premesse.
Art. 20.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 12 agosto
1992, n. 396, e successive modificazioni, e del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51.
Note all'art. 20:
- Il decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396,
disciplinava le modalita' per la gestione del Fondo di
solidarieta' per le vittime dell'estorsione e per la
concessione e la liquidazione delle relative elargizioni.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1997, n. 51, costituiva il regolamento di attuazione
dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
concernente il Fondo di solidarieta' per le vittime
dell'usura.
Art. 21.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubbicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 4
Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione
dell'articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole "di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato";
dell'articolo 19, commi 1, 3 e 4, ai sensi della deliberazione della
sezione del controllo del 25 novembre 1999.