Gazzetta Ufficiale n. 284 del 03-12-1999

DECRETO 10 novembre 1999, n.456
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, successivamente modificato con decreti ministeriali 8 agosto 1997, n. 290, e 24 luglio 1998, n. 339.
in vigore dal: 18-12-1999
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo
1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministro di
grazia e giustizia sono adottate le norme regolamentari per
l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'ammissione
alle prove scritte del concorso notarile;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio
1997, n. 74, con il quale e' stato adottato il regolamento di cui
sopra, successivamente modificato con decreti ministeriali 8 agosto
1997, n. 290, e 24 luglio 1998, n. 339;
Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato ed integrato
al fine di una piu' puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995,
n. 328;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre
1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota
del 1 ottobre 1999, protocollo n. 7408-38/2-6;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro di grazia e
giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, e' sostituito dal seguente:
"1. Ogni quesito ha un grado di difficolta' secondo la sequenza
''Domanda facile'' (numero 1) - ''Domanda di media difficolta'''
(numero 2) - ''Domanda difficile'' (numero 3); il grado di
difficolta' e la relativa numerazione sono predeterminate
nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento e'
preposta la commissione di cui all'articolo 8. Al candidato che
risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario
e' attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa
od errata e' attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda
difficile; 997, per la domanda di media difficolta'; 1013, per la
domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene
sottraendo al punteggio di 45.585 il numero di 991 per ogni domanda
difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media
difficolta', omessa od errata; infine, quello di 1013 per ogni
domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito
si formera' la graduatoria di merito.".





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 26 luglio 1995, n. 328, reca: "Introduzione
della prove di preselezione informatica nel concorso
notarile".
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 24
febbraio 1997, n. 74, reca: "Regolamento di attuazione
della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione
informatica per l'ammissione alle prove scritte del
concorso per la nomina a notaio".
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 8 agosto
1997, n. 290, reca: "Regolamento recante modificazione al
regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n.
328, sulla preselezione informatica per l'omissione alle
prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato
con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74".
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 26 luglio
1995, n. 328, reca: "Regolamento recante modificazioni ed
integrazioni al regolamento di attuazione della legge 26
luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per
l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina
a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio
1997, n. 74, successivamente modificato con decreto
ministeriale 8 agosto 1997, n. 290".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Ministro di
grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato
dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 3 (Punteggi per le risposte). - 1. Ogni quesito ha
un grado di difficolta' secondo la sequenza ''Domanda
facile'' (numero 1) - ''Domanda di media difficolta'''
(numero 2) - ''Domanda difficile'' (numero 3); il grado di
difficolta' e la relativa numerazione sono predeterminate
nell'archivio alla cui conservazione, gestione e
aggiornamento e' preposta la commissione di cui all'art. 8.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le
domande comprese nel questionario e' attribuito il
punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od
errata e' attribuito il seguente punteggio: 991, per la
domanda difficile; 997, per la domanda di media
difficolta'; 1013, per la domanda facile. Il punteggio
proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al
punteggio di 45.585 il numero di 991 per ogni domanda
difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni
domanda di media difficolta', omessa od errata; infine,
quello di 1013 per ogni domanda facile, omessa od errata.
Sulla base del punteggio conseguito si formera' la
graduatoria di merito.
2. L'attribuzione del grado di difficolta' delle domande e
il punteggio relativo alle risposte non sono rese palesi al
candidato durante la prova di preselezione".

Art. 2.
1. L'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro di grazia e
giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, e' sostituito dal seguente:
" 4. Ciascun candidato dovra' rispondere a 45 quesiti, vertenti su
argomenti relativi alle materie scritte dal concorso.".
2. L'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro di grazia e
giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal decreto
del Ministro di grazia e giustizia del 24 luglio 1998, n. 339, e'
sostituito dal seguente:
" 6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve
assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna
sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual
numero di quesiti. La generazione dei questionari, in relazione
all'archivio informatico dei quesiti esistenti, dovra' rispettare,
per ogni questionario, i seguenti criteri:
a) che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie,
cosi' come identificati dalla Commissione ministeriale per l'archivio
informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza
numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato
al totale delle domande da somministrare, dovra' comportare un
arrotondamento all'unita' superiore, per frazioni superiori allo 0,5
ovvero all'unita' inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5;
se, in virtu' di tale arrotondamento, si dovesse ottenere un numero
totale di domande superiore a quello dei qesiti da somministrare (45)
si ridurra' di un'unita' il numero, come sopra proporzionalmente
individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia
numericamente piu' ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un
numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da
somministrare (45) si aumentera' di un'unita' il numero, come sopra
proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al
raggruppamento per materia numericamente piu' cospicuo;
b) che siano rappresentati tutti i gradi di difficolta', di cui
all'articolo 3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli
insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficolta', tenendo
conto, a tal fine, dell'intero archivio, unitariamente e
complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli
raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al
totale delle domande da somministrare, dovra' comportare un
arrotondamento all'unita' superiore, per frazioni superiori allo 0,5
ovvero all'unita' inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5;
se in virtu' di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero
totale di domande superiori a quello dei quesiti da somministrare
(45) si ridurra' di un'unita' il numero, come sopra proporzionalmente
individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficolta'; se,
al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande
inferiore a quello dei quesiti da somministrare (45) si aumentera' di
un'unita' il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei
quesiti aventi il minimo grado di difficolta'.".





Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 4 del decreto del Ministro di
grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato
dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 4 (Modalita' delle prove di preselezione). - 1. Le
prove di preselezione sono effettuate a gruppi di candidati
in numero non superiore a 300, divisi secondo l'ordine
alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera
iniziale.
2. Ogni candidato ha a disposizione una singola
postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della
prova. Ciascuna postazione e' dotata di videoterminale che
non consenta altre interazioni all'infuori di quella
relativa alle risposte ai quesiti e quant'altro occorre per
eseguire la prova alcun supporto cartaceo.
3. I candidati affetti da patologie limitatrici
dell'autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e
nella digitazione delle risposte, da personale
dell'amministrazione che non sia in grado di dargli
suggerimenti.
4. Ciascun candidato dovra' rispondere a 45 quesiti,
vertenti su argomenti relativi alle materie scritte del
concorso.
5. La durata massima della prova e' di settanta minuti.
Per i portatori di handicap il tempo puo' essere aumentato
secondo le valutazioni della commissione, ma in misura
comunque non superiore ai trenta minuti.
6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve
assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in
ciascuna sessione della stessa prova, un questionario
contenente un egual numero di quesiti. La generazione dei
questionari, in relazione all'archivio informatico dei
quesiti esistenti, dovra' rispettare, per ogni
questionario, i seguenti criteri:
a) che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per
materie, cosi' come identificati dalla commissione
ministeriale per l'archvio informatico dei quesiti, in
proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali
raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al
totale delle domande da somministrare, dovra' comportare un
arrotondamento all'unita' superiore, per frazioni superiori
allo 0,5 ovvero all'unita' inferiore, per frazioni pari o
inferiori allo 0,5; se, in virtu' di tale arrotondamento,
si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a
quello dei quesiti da somministrare (45) si ridurra' di
un'unita' il numero, come sopra proporzionalmente
individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per
materia numericamente piu' ridotto; se, al contrario, si
dovesse ottenere un nunero totale di domande inferiore a
quello dei quesiti da somministrare (45) si aumentera' di
un'unita' il numero, come sopra proprorzionalmente
individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per
materia numericamente piu' cospicuo;
b) che siano rappresentati tutti i gradi di difficolta',
di cui all'art. 3, in proporzione alla consistenza di
ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado
di difficolta', tenendo conto, a tal fine, dell'intero
archivio, unitariamente e complessivamente considerato,
indipendentemente dai singoli raggruppamenti per materie;
il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande
da somministrare, dovra' comportare un arrotondamento
all'unita' superiore, per frazioni superiori allo 0,5
ovvero all'unita' inferiore, per frazioni pari o inferiori
allo 0,5; se in virtu' di tale arrotondamento si dovesse
ottenere un numero totale di domande superiori a quello dei
quesiti da somministrare (45) si ridurra' di un'unita' il
numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei
quesiti aventi il massimo grado di difficolta'; se, al
contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande
inferiore a quello dei quesiti da somministrare (45) si
aumentera' di un'unita' il numero, come sopra
proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo
grado di difficolta'.
7. E' ammessa la correzione delle risposte durante la
prova sino alla scadenza del tempo consentito a norma
dell'art. 5".

Art. 3.
1. L'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro di grazia e
giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, e' sostituito dal seguente:
" 8. La pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio informatico
e' assicurata mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che sara' edito almeno
tre mesi prima della data di inizio della prove di preselezione.".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 del decreto del Ministro di
grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, e' aggiunto il
seguente comma:
" 9. La pubblicita' di eventuali modificazioni o soppressioni, nei
limiti di cui all'articolo 5, comma 4, o di eventuali correzioni
apportate dalla Commissione ministeriale ai quesiti pubblicati, e'
assicurata mediante la loro pubblicazione in uno o piu' supplementi
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che saranno editi
almeno un mese prima della data di inizio della prova di
preselezione.".





Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 8 del decreto del Ministro di
grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato
dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 8 (Commissione ministeriale per l'archivio
informatico dei quesiti). - 1. La commissione ministeriale
prevista dall'art. 5-quater della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, inserito dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio
1995, n. 328, provvede alla formazione, conservazione,
gestione e aggiornamento del sistema e del relativo
archivio informatico dei quesiti. A tal fine puo'
deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni
necessarie per l'aggiornamento e completamento
dell'archivio.
2. I sei notai chiamati a far parte della commissione
ministeriale di cui al precedente comma 1, individuati
nell'ambito di un elenco di almeno dodici nominativi,
possibilmente appartenenti a diversi distretti notarili,
segnalati dal Consiglio nazionale del notariato, sono
nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
3. La presidenza della commissione spetta al direttore
generale degli affari civili e delle libere professioni o a
un suo delegato. Al presidente del Consiglio nazionale del
notariato o a un suo delegato e' affidata la
vicepresidenza.
4. La commissione ministeriale si riunisce almeno una
volta ogni sei mesi e, comunque, immediatamente dopo la
pubblicazione del bando di concorso. Per la sua
costituzione e' necessaria la presenza dei magistrati che
la compongono e di almeno tre notai. Per la validita' delle
delibere e' sufficiente il voto della maggioranza dei
presenti.
5. La commissione ministeriale individua materie o settori
di materie, tra quelle formanti oggetto di quesiti, e
delega, per ciascuna di esse, uno o piu' componenti notai
ad acquisire tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti
successivamente all'ultima pubblicazione dei quesiti
stessi.
6. I notai delegati, ciascuno per la propria materia,
predispongono le correzioni, le integrazioni o le
soppressioni dei quesiti ritenute necessarie e le
sottopongono all'approvazione della commissione.
7. I notai delegati vigilano sulla corretta introduzione
nell'archivio dei quesiti nuovi o moficati e sulla
cancellazione di quelli soppressi, curando che le
operazioni avvengano in tempo utile per la pubblicazione di
cui al comma seguente.
8. La pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio
informatico e' assicurata mediante la loro pubblicazione in
un supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana che sara' edito almeno tre mesi prima della data
di inizio della prova di preselezione.
9. La pubblicita' di eventuali modificazioni o
soppressioni, nei limiti di cui all'art. 5, comma 4, o di
eventuali correzioni apportate dalla Commissione
ministeriale ai quesiti pubblicati, e' assicurata mediante
la loro pubblicazione in uno o piu' supplementi alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che saranno
editi almeno un mese prima della data di inizio della prova
di preselezione".

Art. 4.
1. E' abrogato l'allegato B (tabella dei punteggi) del decreto del
Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 novembre 1999
Il Ministro: Diliberto
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 57