IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 2 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Considerato di dover procedere alla definizione dei criteri per
l'assegnazione della nazionalita' italiana ai prodotti audiovisivi ai
fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in
associazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge
n. 122 del 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi del Governo, reso nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, prot. n. 17099 del 7 settembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i criteri per
l'assegnazione della nazionalita' italiana ai prodotti audiovisivi,
ai soli fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in
associazione con imprese di nazionalita' non italiana.
2. Ai fini del presente regolamento, per "prodotto audiovisivo" o
"opera audiovisiva" si intende l'opera di lungometraggio,
cortometraggio, di animazione, come definita dall'articolo 4 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, realizzata su supporti di qualsiasi
natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' sia opera
dell'ingegno, ai sensi della legislazione sul diritto d'autore, e sia
destinata al pubblico, prioritariamente per il tramite della
trasmissione televisiva.
3. Per "impresa nazionale di produzione audiovisiva" si intende
l'impresa, con capitale sociale appartenente in maggioranza a persone
fisiche o giuridiche di nazionalita' italiana, avente sede legale e
domicilio fiscale in Italia e con amministratori in maggioranza
italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attivita'
ed e' titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera.
4. Per "opera audiovisiva in coproduzione" o "compartecipazione" si
intende l'opera prodotta in comune da imprese nazionali, ai sensi del
comma 3, con imprese aventi sede legale al di fuori del territorio
nazionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: "Differimento
di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
nonche' norme in materia di programmazione e di
interruzioni pubblicitarie televisive", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo
ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
282 del 12 novembre 1965.
- Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, nella legge 1 marzo 1994, n. 153, recante:
"Interventi urgenti in favore del cinema", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante:
"Riordino degli organi collegiali operanti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
- Per il titolo della legge 30 aprile 1998, n. 122, v. in
nota al titolo.
- Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 30 aprile
1998, n. 122, e' il seguente:
"2. Le quote di riserva previste nel presente articolo
comprendono anche i film e i prodotti di animazione
specificamente rivolti ai minori. Con regolamento
dell'autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
della nazionalita' italiana ai prodotti audiovisivi ai fini
degli accordi di coproduzione e di partecipazione in
associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per
i film, in quanto compatibili".
Note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 30 aprile
1998, n. 122, v. nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 della e legge 4 novembre 1965, n.
1213, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Ai fini della presente legge, per ''film'' o
''opera filmica'' si intende lo spettacolo realizzato su
supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o
documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi
della disciplina del diritto d'autore, destinato al
pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal
titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla
presente legge, le componenti artistiche e tecniche
dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza
italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza
italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza
in Italia;
p) uso di industrie tecniche italiane;
q) uso di teatri di posa italiani.
3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2
possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche,
con provvedimento del capo del Dipartimento dello
spettacolo.
4. Per ''film lungometraggio di produzione nazionale'' si
intende il film di durata superiore a 75 minuti
postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese
produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti
complessivamente almeno due delle componenti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui
alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle
lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui
alle lettere o), p) e q), del medesimo comma.
5. Per ''film lungometraggio di interesse culturale
nazionale'' si intende il film di durata superiore a 75
minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da
imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo
sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in
maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti
principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che
utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora
diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe
italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle
lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle
lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un
interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati
requisiti di idoneita' tecnica, presenti significative
qualita' artistiche e culturali o spettacolari senza
pregiudizio della liberta' di espressione.
6. Per ''film di animazione'' si intende l'opera filmica
di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese
produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di
ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione
si applicano, qualora siano presenti le relative
componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Per ''cortometraggio'' si intende l'opera filmica,
realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto
narrativo o documentanstico, con esclusione di quelle con
finalita' anche parzialmente pubblicitarie, di durata
inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano,
qualora siano presenti le relative componenti, le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto
previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale
per la cinematografia puo' essere riconosciuta la qualifica
di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a
contenuto documentaristico non prioritariamente destinati
alla sala.
8. Per ''film in coproduzione'' o ''compartecipazione'' si
intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese
italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di
cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'art.
19.
9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente
articolo vengono iscritti, all'atto del formale
provvedimento di riconoscimento di nazionalita', in
appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici
dell'autorita' competente in materia di spettacolo. A tal
fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro
novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico,
accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze
di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti
necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di
legge.
10. Per ''sala cinematografica'' si intende qualunque
spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o piu schermi,
autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a
pubblico spettacolo cinematografico. Per ''sala d'essai''
si intende la sala cinematografica il cui titolare, con
dichiarazione resa all'autorita' competente in materia di
spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due
anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse
culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni
di effettiva programmazione cinematografica annuale. La
quota di programmazione e' ridotta al 50 per cento per le
sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000
abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la meta'
dei giorni di programmazione deve essere riservata alla
programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei
Paesi della Comunita' europea. Per ''sale delle comunita'
ecclesiali'' si intendono le sale il cui nullaosta e la cui
licenza di esercizio siano rilasciati a legali
rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali
riconosciuti dallo Stato, che svolgano attivita' di
formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino
film secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa
competente in campo nazionale.
11. Per ''film d'essai'' si intende l'opera filmica
italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente
legge, di particolare valore artistico, culturale e
tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno
conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura
cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di
espressione non affermate in Italia. I film ammessi al
fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la
qualifica di ''film d'essai''. I film d'archivio,
distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre
cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato,
sono equiparati ai film d'essai.
12. Per impresa nazionale ''di produzione'' o ''di
distribuzione'' o ''di esportazione'' si intende l'impresa
o societa' cinematografica, con capitale sociale in
maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale
in Italia e con amministratori italiani, che svolga in
Italia la maggior parte della sua attivita' e sia titolare
dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica.
Per ''impresa nazionale di esercizio'' e "industria tecnica
nazionale" si intende l'impresa o societa' cinematografica
con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede
legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori
italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua
attivita'.
12-bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento
della nazionalita' italiana, per i casi previsti dal
presente articolo, e' attestata dal legale rappresentante
dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai
sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della
presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento
dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalita'
italiana".
Art. 2.
Riconoscimento della nazionalita' italiana
1. Possono essere riconosciute di nazionalita' italiana le opere
audiovisive realizzate in coproduzione o in compartecipazione con
imprese di altre nazioni, in base ad accordi internazionali di
reciprocita'. In mancanza di accordo internazionale, la
compartecipazione puo' essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 19
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, sentita la Commissione per il credito
cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e
imprenditoriale.
2. Le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in
considerazione sono:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza
italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per almeno il settantacinque per cento
del loro numero complessivo italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano.
3. La nazionalita' italiana delle opere in coproduzione o in
compartecipazione e' riconosciuta alle opere audiovisive che:
a) prevedono una quota di partecipazione dell'impresa nazionale
alla produzione non inferiore al venti per cento del costo
dell'opera, salvo deroghe concesse con il decreto adottato ai sensi
del comma 1;
b) presentano complessivamente almeno una delle componenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a) , b) , c), nonche' una delle
componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e) ed f); due
delle componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h), i),
l), e m).
4. Il numero delle opere che ciascuna impresa nazionale puo'
realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo' superare il
doppio di quelle realizzate dalla medesima, da sola o in coproduzione
con quota maggioritaria, riconosciute nazionali da non oltre due
anni.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 19 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e' il seguente:
"Art. 19. - In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4
ed all'art. 10 possono essere riconosciuti nazionali, ai
fini della presente legge, i lungometraggi ed i
cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese
estere, in base a speciali accordi internazionali di
reciprocita'.
La quota di partecipazione del coproduttore non puo'
essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo
deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentita la commissione per il credito
cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la
compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo'
essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentita la commissione per il credito
cinematografico, per singole iniziative di carattere
culturale e imprenditoriale.
Il saldo della quota minoritaria dovra' essere corrisposto
entro sessanta giorni dalla consegna del materiale.
L'inadempimento di tale disposizione da parte del
coproduttore minoritario fara' decadere la coproduzione,
senza per altro pregiudicare la nazionalita' del film del
Paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per
essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e
10 della presente legge.
Il riconoscimento di nazionalita' del film, di cui ai
precedenti commi, viene rilasciato con provvedimenti del
capo del Dipartimento dello spettacolo, in base ad apposita
istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al
Ministero del turismo e dello spettacolo almeno trenta
giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.
Il numero dei film che ciascuna impresa italiana puo'
realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo'
superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da
sola o in coproduzione con quota maggioritaria,
riconosciuti nazionali da non oltre due anni".
Art. 3.
Procedimento di riconoscimento
1. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della
nazionalita' italiana e' attestata dal legale rappresentante
dell'impresa nazionale, mediante dichiarazione resa, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni, al Dipartimento dello spettacolo del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Ai sensi dell'articolo
4, comma 12-bis, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la ricevuta
della presentazione della dichiarazione equivale al riconoscimento di
nazionalita' italiana.
2. Il Dipartimento dello spettacolo puo' verificare la sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo 2 e, in loro difetto, puo'
disporre, con provvedimento motivato del capo del Dipartimento, da
notificare all'interessato, l'annullamento della dichiarazione di
nazionalita' italiana e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
possibile, l'interessato provveda a conformare l'opera alle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione.
3. Il provvedimento espresso di riconoscimento di nazionalita'
dell'opera puo' essere richiesto dall'impresa produttrice italiana al
Capo del Dipartimento dello spettacolo con apposita istanza,
presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione
dell'opera.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 possono essere concesse
deroghe per ragioni artistiche o produttive al possesso dei requisiti
di cui alle lettere g), h), i), l), m) del comma 2 dell'articolo 2.
5. Le opere dichiarate di nazionalita' italiana vengono iscritte,
all'atto del riconoscimento di nazionalita', ai sensi dei commi 1 e
3, in appositi elenchi istituiti presso il Dipartimento dello
spettacolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 settembre 1999
Il Ministro: Melandri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attivita' culturali, foglio n. 20
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autenticazione di firme", e' il
seguente:
"Art. 2. - La data ed il luogo di nascita, la residenza,
la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo
stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia,
l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del
coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli
effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o
elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni".
- Il testo dell'art. 4, comma 12-bis, della citata legge 4
novembre 1965, n. 1213, e' il seguente:
"12-bis - La presenza dei requisiti per il riconoscimento
della nazionalita' italiana, per i casi previsti dal
presente articolo, e' attestata dal legale rappresentante
dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai
sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della
presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento
dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalita'
italiana".