Gazzetta Ufficiale n. 284 del 03-12-1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1999
Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n.
183, che prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi
previsionali e programmatici al fine di pianificare le attivita' e
gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa
dell'approvazione dei piani di bacino e l'art. 25 della legge 18
maggio 1989, n. 183, che prevede, tra l'altro, che gli interventi si
attuino mediante programmi triennali, desunti dalla pianificazione di
bacino, anche eseguita per sottobacini o per stralci relativi a
settori funzionali, ai sensi dell'art. 17, comma 6 -ter, della legge
18 maggio 1989, n. 183;
Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante
disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1990, n.
79, con il quale e' stato appro- vato l'atto di indirizzo e
coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi
previsionali e programmatici;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1992, n. 8, e il
decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1996, n. 7, con i
quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per
determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le
attivita' conoscitive dello Stato, delle autorita' di bacino e delle
regioni e concernenti i criteri per la pianificazione di bacino;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1991, n.
96, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304,
con i quali sono state approvate le ripartizioni dei fondi
disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli
schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18
maggio 1989, n. 183, e all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289,
con il quale e' stata approvata la ripartizione nel trienno 1997-1999
delle risorse stanziate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge
finanziaria 1997), tabella C, per le finalita' di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, in ragione di lire 420
miliardi per l'anno 1997, lire 310 miliardi per l'anno 1998 e lire
310 miliardi per l'anno 1999;
Visto l'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998),
tabella C, che prevede lo stanziamento, per le finalita' di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed
integrazioni, di complessivi 1.410 miliardi, ripartiti in ragione di
410 miliardi per l'anno 1998 e 500 miliardi per ciascuno degli anni
1999 e 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999),
tabella C, che prevede lo stanziamento, per le finalita' di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed
integrazioni, di complessivi 2.100 miliardi, ripartiti in ragione di
lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001;
Considerato che le risorse di cui alle leggi 27 dicembre 1997, n.
450, e 23 dicembre 1998, n. 449, recano una integrazione di fondi
rispetto alla legge finanziaria 1997, ripartiti con il sopracitato
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, di lire 100
miliardi per l'anno 1998 e lire 390 miliardi per l'anno 1999, nonche'
ulteriori risorse pari a lire 700 miliardi per ciascuno degli anni
2000 e 2001, per un totale di lire 1.890 miliardi;
Ritenuto, pertanto, che le predette somme debbano essere destinate
al finanziamento dei piani stralcio di cui all'art. 17, comma 6-ter,
della legge 18 maggio 1989, n. 183, gia' approvati, e degli schemi
previsionali e programmatici di cui allart. 31 della legge 18 maggio
1989, n. 183, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione
programmatica relativi al regime transitorio della legge 18 maggio
1989, n. 183, sulla difesa del suolo, nelle more dell'approvazione
dei piani d bacino, nonche' per la formazione di un primo programma
sperimentale di interventi di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 25
della legge 18 maggio 1989, n. 183, in attesa di una piu' aggiornata
disciplina della programmazione dei finanziamenti, in attuazione
dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Ritenuto che i criteri della superficie e della popolazione, sinora
adottati per il riparto degli stanziamenti, non tengono conto delle
caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e antropiche dei
bacini interessati da valutare ai fini della definizione e
prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, e che appare
inoltre necessario assicurare un rilievo specifico, rispetto a quello
finora attribuito nell'impiego delle risorse da parte dei soggetti
attuatori, alle problematiche connesse alla protezione delle coste
dall'erosione, nonche' promuovere lo sviluppo di azioni coordinate
per la sistemazione definitiva di bacini o sottobacini e per la
risoluzione di situazioni urbane caratterizzate dalla necessita' di
recupero del rapporto con gli ambienti fluviali e dare avvio alle
misure per la difesa del suolo di carattere innovativo;
Considerato che non e' tuttora possibile approntare nuovi criteri
di riparto degli stanziamenti riferibili, in termini appropriati e
attendibili, alle condizioni del territorio e al rischio
idrogeologico;
Ritenuto di dover impegnare la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano a predisporre entro il 31 dicembre 1999 una proposta di
criteri di ripartizione dei fondi che tenga conto delle predette
caratteristiche, possibilmente associandole alle relative condizioni
di rischio, nonche' della capacita' di spesa con riguardo ai fondi
fino ad oggi erogati;
Ritenuto che, ai fini del necessario e urgente adeguamento
funzionale e tecnico scientifico dei servizi tecnici nazionali,
appare adeguato definire una quota di riserva pari a complessive lire
20 miliardi, ripartite in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni
2000 e 2001, da corrispondere sulla base di un dettagliato programma
approvato dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18
maggio 1989, n. 183;
Visti gli ordini del giorno di indirizzo parlamentare:
n. 0/2739 - tab. 9/1 approvato dal Senato (commissione) in data 22
ottobre 1997;
n. 9/4354/98 accolto dalla Camera (assemblea) in data 17 dicembre
1997;
n. 9/4665/003 accolto dalla Camera (assemblea) in data 24 marzo
1998;
n. 0/5266 BIS/010/08 accolto dalla Camera (commissione) in data 29
ottobre 1998;
Ritenuto di dover riservare una quota di lire 284 miliardi (di cui
lire 134 miliardi a valere sull'esercizio 2000 e lire 150 miliardi
sull'esercizio 2001), pari al 15% dello stanziamento oggetto della
ripartizione di cui al presente decreto, arrotondato in miliardi
all'unita' superiore, per progetti strategici che rilevino le
criticita' di bacino idrografico con priorita' alle seguenti
tipologie di intervento:
a) programmi per la difesa integrata delle coste coordinati a scala
interregionale e su unita' fisiografiche omogenee, anche attraverso
modalita' di intervento ambientalmente compatibili quali il
ripascimento degli arenili e con particolare riguardo alle necessita'
di difesa degli abitati;
b) programmi per la riduzione del rischio idraulico nelle aree
urbane particolarmente esposte e degradate, dove, agli obiettivi
della sicurezza delle persone e dei beni esposti, si possano
associare obiettivi di rinaturazione e riqualificazione ambientale
dei corsi d'acqua interessati;
c) programmi di riduzione del rischio idrogeologico mediante
interventi integrati di sistemazione e consolidamento dei versanti a
livello di sottobacino o di aree omogenee tali da perseguire benefici
quantificabili a seguito della realizzazione degli interventi;
Ritenuto inoltre che tali progetti debbano discendere da piani
stralcio o comunque da studi idraulici e idrogeologici adottati dalle
autorita' di bacino e dalle regioni, che consentano di valutare la
rilevanza di bacino e l'efficacia in termini quantificabili della
riduzione del rischio;
Ritenuto di dover ripartire la restante quota di 1.606 miliardi tra
bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale secondo le
modalita' e le finalita' di cui al suindicato decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1997 con le seguenti variazioni:
eliminazione della riserva del 50% per i bacini di rilievo
nazionale del Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno;
adozione di un correttivo matematico (tabella A), da associare ai
parametri popolazione e superficie, che incrementi le risorse alle
regioni minori;
Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo,
adottata nella seduta del 25 maggio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si e'
espressa ai sensi dell'art. 4-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183,
e dell'art. 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 22 aprile 1999;
Sentita la Conferenza unificata, che si e' espressa ai sensi
dell'art. 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nella seduta del 27 maggio 1999;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali e' intervenuta la
deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per gli affari
regionali e dell'ambiente;
Decreta:
Art. 1.
1. A valere sull'importo complessivo di lire 1.890 miliardi, la
somma di lire 284 miliardi, di cui lire 134 miliardi per l'anno 2000
e lire 150 miliardi per l'anno 2001, e' destinata al finanziamento di
interventi inseriti in programmi che rilevino le criticita' del
bacino idrografico nell'ambito dei settori della difesa delle coste e
del dissesto idrogeologico o della rete idrografica, che interessino
i centri urbani, elaborati dai comitati tecnici delle autorita' di
bacino ed approvati dai comitati istituzionali, per i bacini di
rilievo nazionale e interregionale, o dal competente organo
regionale, per i bacini di rilievo regionale, tenuto conto anche
degli ordini del giorno di indirizzo parlamentare, citati nelle
premesse. Delle predette risorse, la quota di 30 miliardi, di cui 15
miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e' destinata al
finanziamento di interventi di sistemazione della rete idrografica
dei fiumi Reno, Conca e Marecchia.
2. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dei
lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Sulla
base dei programmi regolarmente pervenuti, il Comitato dei Ministri
di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, seleziona gli interventi
da finanziare nell'ambito delle risorse di cui al presente articolo
in relazione alle finalita' ed al livello di approfondimento dei
programmi presentati, dai quali si possano concretamente desumere e
quantificare i benefici attesi, anche in termini di riduzione del
rischio.
3. Il Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, approva
gli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente
articolo e provvede al trasferimento delle risorse.

Art. 2.
1. Il residuo importo, sulle somme previste dall'art. 1, comma 1,
pari a lire 1.606 miliardi e' ripartito tra i bacini di rilievo
nazionale, interregionale e regionale, ed i servizi tecnici
nazionali, in conformita' dell'allegata tabella B costituente parte
integrante del presente decreto.

Art. 3.
1. Nell'ambito delle somme di cui all'art. 2, le autorita' di
bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10%
delle somme assegnate alle attivita' volte alla predisposizione dei
piani di bacino e dei relativi piani stralcio.

Art. 4.
1. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui all'art.
2, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al
Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero
dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in
conformita' al riparto di cui alla tabella B.
3. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui
al comma 1, a norma dell'art. 9, comma 3, della legge 8 agosto 1990,
n. 253, il bacino e' escluso dal piano di ripartizione di cui alla
tabella B.
4. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al
comma 3 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi criteri di riparto di cui
all'art. 2. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione e' data
comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.
1. Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono
iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni
interessate, a norma dell'art. 12, comma 8-quinquies, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e nella contabilita' speciale
delle autorita' di bacino. Le autorita' di bacino o le regioni
trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di
ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma
corredata di schede per ciascun intervento o studio finanziato, ivi
inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo il formato
unificato, gia' in uso, adottato dal Ministero dei lavori pubblici.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori
pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei
programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e della Conferenza per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6.
1. Le somme attribuite ai sensi del presente decreto sono iscritte
sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, capitolo 7749, U.P.B.
4.2.1.5.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Micheli, Ministro dei lavori
pubblici
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 166

 

                                                                Tabella A
    =====================================================================
         Regione                  Incidenza       Inc. 0,9      Riparam.
    _____________________________________________________________________
    Piemonte                   0,07947            0,10237       0,07697
    Valle d'Aosta              0,00646            0,01070       0,00805
    Lombardia                  0,11778            0,14587       0,10967
    Veneto                     0,06944            0,09067       0,06818
    Friuli-Venezia Giulia      0,02336            0,03400       0,02557
    Liguria                    0,02324            0,03385       0,02546
    Emilia-Romagna             0,07100            0,09250       0,06954
    Toscana                    0,06867            0,08977       0,06750
    Umbria                     0,02123            0,03120       0,02346
    Marche                     0,02872            0,04096       0,03080
    Lazio                      0,07403            0,09604       0,07221
    Abruzzo                    0,02897            0,04128       0,03104
    Molise                     0,01022            0,01616       0,01215
    Campania                   0,07289            0,09471       0,07122
    Puglia                     0,06760            0,08850       0,06654
    Basilicata                 0,02186            0,03204       0,02409
    Calabria                   0,04304            0,05896       0,04433
    Sicilia                    0,08710            0,11118       0,08360
    Sardegna                   0,05426            0,07262       0,05461
    Prov. autonoma Bolzano     0,01628            0,02457       0,01848
    Prov. autonoma Trento      0,01438            0,02198       0,01653
                              _________________________________________
                               1,00000            1,32993       1,00000
     
                                                                Tabella B
    =====================================================================
          BACINO              1998     1999     2000      2001    TOTALI
    _____________________________________________________________________
    Isonzo, Tagliamento,
     Piave, Livenza,
     Brenta-Bac.           4.962    19.351    27.588    26.794     78.695
    Adige                  3.589    13.997    19.954    19.380     56.920
    Po                    24.475    95.458   136.088   132.173    388.194
    Arno                   3.161    12.327    17.574    17.068     50.130
    Tevere                 6.623    25.833    36.828    35.768    105.052
    Liri-Garigliano        1.602     6.247     8.906     8.650     25.405
    Volturno               2.229     8.691    12.391    12.034     35.345
                          _______________________________________________
                          46.641    81.904   259.329   251.867    739.741
     
    Lemene                   316     1.231     1.755     1.704      5.006
    Fissero-Tartaro-Can.     901     3.513     5.008     4.864     14.286
    Reno                   1.640     6.397     9.120     8.858     26.015
    Conca-Marecchia          487     1.898     2.706     2.628      7.719
    Tronto                   348     1.356     1.933     1.877      5.514
    Sangro                   335     1.305     1.860     1.807      5.307
    Trigno                   271     1.057     1.507     1.464      4.299
    Saccione                  55       214       305       297        871
    Fortore                  461     1.797     2.562     2.489      7.309
    Ofanto                   697     2.718     3.875     3.764     11.054
    Bradano                  736     2.869     4.090     3.972     11.667
    Sinni                    248       966     1.377     1.337      3.928
    Magra                    436     1.700     2.423     2.353      6.912
    Fiora                    166       646       922       895      2.629
    Sele                     990     3.862     5.506     5.347     15.705
    Noce                     136       529       755       733      2.153
    Lao                      120       470       670       650      1.910
                          _______________________________________________
                           8.343    32.528    46.374    45.039    132.284
     
    Abruzzo                2.241     8.738    12.457    12.099     35.535
    Basilicata             1.022     3.988     5.685     5.521     16.216
    Calabria               4.302    16.777    23.918    23.230     68.227
    Campania               4.055    15.813    22.544    21.895     64.307
    Emilia-Romagna         1.018     3.970     5.659     5.496     16.143
    Lazio                  1.940     7.566    10.786    10.476     30.768
    Marche                 2.685    10.471    14.928    14.498     42.582
    Molise                   431     1.681     2.397     2.328      6.837
    Puglia                 6.051    23.602    33.648    32.680     95.981
    Toscana                2.988    11.653    16.614    16.135     47.390
    Veneto                 1.478     5.764     8.218     7.981     23.441
    Friuli-Venezia Giulia  1.114     4.345     6.195     6.017     17.671
    Liguria                1.872     7.301    10.408    10.109     29.690
    Sardegna               5.460    21.296    30.361    29.487     86.604
    Sicilia                8.359    32.603    46.479    45.142    132.583
                          ______   _______   _______   _______    _______
                          45.016   175.568   250.297   243.094    713.975
                      ___________________________________________________
           Totali . . .  100.000   390.000   556.000   540.000  1.586.000
     
    Riserva servizi
     tecnici nazionali                        10.000    10.000     20.000
                      ___________________________________________________
    Totale Generale . .  100.000   390.000   566.000   550.000  1.606.000