IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n.
183, che prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi
previsionali e programmatici al fine di pianificare le attivita' e
gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa
dell'approvazione dei piani di bacino e l'art. 25 della legge 18
maggio 1989, n. 183, che prevede, tra l'altro, che gli interventi si
attuino mediante programmi triennali, desunti dalla pianificazione di
bacino, anche eseguita per sottobacini o per stralci relativi a
settori funzionali, ai sensi dell'art. 17, comma 6 -ter, della legge
18 maggio 1989, n. 183;
Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante
disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1990, n.
79, con il quale e' stato appro- vato l'atto di indirizzo e
coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi
previsionali e programmatici;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1992, n. 8, e il
decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1996, n. 7, con i
quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per
determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le
attivita' conoscitive dello Stato, delle autorita' di bacino e delle
regioni e concernenti i criteri per la pianificazione di bacino;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1991, n.
96, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304,
con i quali sono state approvate le ripartizioni dei fondi
disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli
schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18
maggio 1989, n. 183, e all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289,
con il quale e' stata approvata la ripartizione nel trienno 1997-1999
delle risorse stanziate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge
finanziaria 1997), tabella C, per le finalita' di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, in ragione di lire 420
miliardi per l'anno 1997, lire 310 miliardi per l'anno 1998 e lire
310 miliardi per l'anno 1999;
Visto l'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998),
tabella C, che prevede lo stanziamento, per le finalita' di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed
integrazioni, di complessivi 1.410 miliardi, ripartiti in ragione di
410 miliardi per l'anno 1998 e 500 miliardi per ciascuno degli anni
1999 e 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999),
tabella C, che prevede lo stanziamento, per le finalita' di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed
integrazioni, di complessivi 2.100 miliardi, ripartiti in ragione di
lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001;
Considerato che le risorse di cui alle leggi 27 dicembre 1997, n.
450, e 23 dicembre 1998, n. 449, recano una integrazione di fondi
rispetto alla legge finanziaria 1997, ripartiti con il sopracitato
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, di lire 100
miliardi per l'anno 1998 e lire 390 miliardi per l'anno 1999, nonche'
ulteriori risorse pari a lire 700 miliardi per ciascuno degli anni
2000 e 2001, per un totale di lire 1.890 miliardi;
Ritenuto, pertanto, che le predette somme debbano essere destinate
al finanziamento dei piani stralcio di cui all'art. 17, comma 6-ter,
della legge 18 maggio 1989, n. 183, gia' approvati, e degli schemi
previsionali e programmatici di cui allart. 31 della legge 18 maggio
1989, n. 183, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione
programmatica relativi al regime transitorio della legge 18 maggio
1989, n. 183, sulla difesa del suolo, nelle more dell'approvazione
dei piani d bacino, nonche' per la formazione di un primo programma
sperimentale di interventi di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 25
della legge 18 maggio 1989, n. 183, in attesa di una piu' aggiornata
disciplina della programmazione dei finanziamenti, in attuazione
dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Ritenuto che i criteri della superficie e della popolazione, sinora
adottati per il riparto degli stanziamenti, non tengono conto delle
caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e antropiche dei
bacini interessati da valutare ai fini della definizione e
prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, e che appare
inoltre necessario assicurare un rilievo specifico, rispetto a quello
finora attribuito nell'impiego delle risorse da parte dei soggetti
attuatori, alle problematiche connesse alla protezione delle coste
dall'erosione, nonche' promuovere lo sviluppo di azioni coordinate
per la sistemazione definitiva di bacini o sottobacini e per la
risoluzione di situazioni urbane caratterizzate dalla necessita' di
recupero del rapporto con gli ambienti fluviali e dare avvio alle
misure per la difesa del suolo di carattere innovativo;
Considerato che non e' tuttora possibile approntare nuovi criteri
di riparto degli stanziamenti riferibili, in termini appropriati e
attendibili, alle condizioni del territorio e al rischio
idrogeologico;
Ritenuto di dover impegnare la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano a predisporre entro il 31 dicembre 1999 una proposta di
criteri di ripartizione dei fondi che tenga conto delle predette
caratteristiche, possibilmente associandole alle relative condizioni
di rischio, nonche' della capacita' di spesa con riguardo ai fondi
fino ad oggi erogati;
Ritenuto che, ai fini del necessario e urgente adeguamento
funzionale e tecnico scientifico dei servizi tecnici nazionali,
appare adeguato definire una quota di riserva pari a complessive lire
20 miliardi, ripartite in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni
2000 e 2001, da corrispondere sulla base di un dettagliato programma
approvato dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18
maggio 1989, n. 183;
Visti gli ordini del giorno di indirizzo parlamentare:
n. 0/2739 - tab. 9/1 approvato dal Senato (commissione) in data 22
ottobre 1997;
n. 9/4354/98 accolto dalla Camera (assemblea) in data 17 dicembre
1997;
n. 9/4665/003 accolto dalla Camera (assemblea) in data 24 marzo
1998;
n. 0/5266 BIS/010/08 accolto dalla Camera (commissione) in data 29
ottobre 1998;
Ritenuto di dover riservare una quota di lire 284 miliardi (di cui
lire 134 miliardi a valere sull'esercizio 2000 e lire 150 miliardi
sull'esercizio 2001), pari al 15% dello stanziamento oggetto della
ripartizione di cui al presente decreto, arrotondato in miliardi
all'unita' superiore, per progetti strategici che rilevino le
criticita' di bacino idrografico con priorita' alle seguenti
tipologie di intervento:
a) programmi per la difesa integrata delle coste coordinati a scala
interregionale e su unita' fisiografiche omogenee, anche attraverso
modalita' di intervento ambientalmente compatibili quali il
ripascimento degli arenili e con particolare riguardo alle necessita'
di difesa degli abitati;
b) programmi per la riduzione del rischio idraulico nelle aree
urbane particolarmente esposte e degradate, dove, agli obiettivi
della sicurezza delle persone e dei beni esposti, si possano
associare obiettivi di rinaturazione e riqualificazione ambientale
dei corsi d'acqua interessati;
c) programmi di riduzione del rischio idrogeologico mediante
interventi integrati di sistemazione e consolidamento dei versanti a
livello di sottobacino o di aree omogenee tali da perseguire benefici
quantificabili a seguito della realizzazione degli interventi;
Ritenuto inoltre che tali progetti debbano discendere da piani
stralcio o comunque da studi idraulici e idrogeologici adottati dalle
autorita' di bacino e dalle regioni, che consentano di valutare la
rilevanza di bacino e l'efficacia in termini quantificabili della
riduzione del rischio;
Ritenuto di dover ripartire la restante quota di 1.606 miliardi tra
bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale secondo le
modalita' e le finalita' di cui al suindicato decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1997 con le seguenti variazioni:
eliminazione della riserva del 50% per i bacini di rilievo
nazionale del Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno;
adozione di un correttivo matematico (tabella A), da associare ai
parametri popolazione e superficie, che incrementi le risorse alle
regioni minori;
Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo,
adottata nella seduta del 25 maggio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si e'
espressa ai sensi dell'art. 4-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183,
e dell'art. 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 22 aprile 1999;
Sentita la Conferenza unificata, che si e' espressa ai sensi
dell'art. 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nella seduta del 27 maggio 1999;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali e' intervenuta la
deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per gli affari
regionali e dell'ambiente;
Decreta:
Art. 1.
1. A valere sull'importo complessivo di lire 1.890 miliardi, la
somma di lire 284 miliardi, di cui lire 134 miliardi per l'anno 2000
e lire 150 miliardi per l'anno 2001, e' destinata al finanziamento di
interventi inseriti in programmi che rilevino le criticita' del
bacino idrografico nell'ambito dei settori della difesa delle coste e
del dissesto idrogeologico o della rete idrografica, che interessino
i centri urbani, elaborati dai comitati tecnici delle autorita' di
bacino ed approvati dai comitati istituzionali, per i bacini di
rilievo nazionale e interregionale, o dal competente organo
regionale, per i bacini di rilievo regionale, tenuto conto anche
degli ordini del giorno di indirizzo parlamentare, citati nelle
premesse. Delle predette risorse, la quota di 30 miliardi, di cui 15
miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e' destinata al
finanziamento di interventi di sistemazione della rete idrografica
dei fiumi Reno, Conca e Marecchia.
2. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dei
lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Sulla
base dei programmi regolarmente pervenuti, il Comitato dei Ministri
di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, seleziona gli interventi
da finanziare nell'ambito delle risorse di cui al presente articolo
in relazione alle finalita' ed al livello di approfondimento dei
programmi presentati, dai quali si possano concretamente desumere e
quantificare i benefici attesi, anche in termini di riduzione del
rischio.
3. Il Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, approva
gli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente
articolo e provvede al trasferimento delle risorse.
Art. 2.
1. Il residuo importo, sulle somme previste dall'art. 1, comma 1,
pari a lire 1.606 miliardi e' ripartito tra i bacini di rilievo
nazionale, interregionale e regionale, ed i servizi tecnici
nazionali, in conformita' dell'allegata tabella B costituente parte
integrante del presente decreto.
Art. 3.
1. Nell'ambito delle somme di cui all'art. 2, le autorita' di
bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10%
delle somme assegnate alle attivita' volte alla predisposizione dei
piani di bacino e dei relativi piani stralcio.
Art. 4.
1. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui all'art.
2, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al
Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero
dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in
conformita' al riparto di cui alla tabella B.
3. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui
al comma 1, a norma dell'art. 9, comma 3, della legge 8 agosto 1990,
n. 253, il bacino e' escluso dal piano di ripartizione di cui alla
tabella B.
4. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al
comma 3 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi criteri di riparto di cui
all'art. 2. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione e' data
comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 5.
1. Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono
iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni
interessate, a norma dell'art. 12, comma 8-quinquies, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e nella contabilita' speciale
delle autorita' di bacino. Le autorita' di bacino o le regioni
trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di
ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma
corredata di schede per ciascun intervento o studio finanziato, ivi
inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo il formato
unificato, gia' in uso, adottato dal Ministero dei lavori pubblici.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori
pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei
programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e della Conferenza per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 6.
1. Le somme attribuite ai sensi del presente decreto sono iscritte
sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, capitolo 7749, U.P.B.
4.2.1.5.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Micheli, Ministro dei lavori
pubblici
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 166
Tabella A
=====================================================================
Regione Incidenza Inc. 0,9 Riparam.
_____________________________________________________________________
Piemonte 0,07947 0,10237 0,07697
Valle d'Aosta 0,00646 0,01070 0,00805
Lombardia 0,11778 0,14587 0,10967
Veneto 0,06944 0,09067 0,06818
Friuli-Venezia Giulia 0,02336 0,03400 0,02557
Liguria 0,02324 0,03385 0,02546
Emilia-Romagna 0,07100 0,09250 0,06954
Toscana 0,06867 0,08977 0,06750
Umbria 0,02123 0,03120 0,02346
Marche 0,02872 0,04096 0,03080
Lazio 0,07403 0,09604 0,07221
Abruzzo 0,02897 0,04128 0,03104
Molise 0,01022 0,01616 0,01215
Campania 0,07289 0,09471 0,07122
Puglia 0,06760 0,08850 0,06654
Basilicata 0,02186 0,03204 0,02409
Calabria 0,04304 0,05896 0,04433
Sicilia 0,08710 0,11118 0,08360
Sardegna 0,05426 0,07262 0,05461
Prov. autonoma Bolzano 0,01628 0,02457 0,01848
Prov. autonoma Trento 0,01438 0,02198 0,01653
_________________________________________
1,00000 1,32993 1,00000
Tabella B
=====================================================================
BACINO 1998 1999 2000 2001 TOTALI
_____________________________________________________________________
Isonzo, Tagliamento,
Piave, Livenza,
Brenta-Bac. 4.962 19.351 27.588 26.794 78.695
Adige 3.589 13.997 19.954 19.380 56.920
Po 24.475 95.458 136.088 132.173 388.194
Arno 3.161 12.327 17.574 17.068 50.130
Tevere 6.623 25.833 36.828 35.768 105.052
Liri-Garigliano 1.602 6.247 8.906 8.650 25.405
Volturno 2.229 8.691 12.391 12.034 35.345
_______________________________________________
46.641 81.904 259.329 251.867 739.741
Lemene 316 1.231 1.755 1.704 5.006
Fissero-Tartaro-Can. 901 3.513 5.008 4.864 14.286
Reno 1.640 6.397 9.120 8.858 26.015
Conca-Marecchia 487 1.898 2.706 2.628 7.719
Tronto 348 1.356 1.933 1.877 5.514
Sangro 335 1.305 1.860 1.807 5.307
Trigno 271 1.057 1.507 1.464 4.299
Saccione 55 214 305 297 871
Fortore 461 1.797 2.562 2.489 7.309
Ofanto 697 2.718 3.875 3.764 11.054
Bradano 736 2.869 4.090 3.972 11.667
Sinni 248 966 1.377 1.337 3.928
Magra 436 1.700 2.423 2.353 6.912
Fiora 166 646 922 895 2.629
Sele 990 3.862 5.506 5.347 15.705
Noce 136 529 755 733 2.153
Lao 120 470 670 650 1.910
_______________________________________________
8.343 32.528 46.374 45.039 132.284
Abruzzo 2.241 8.738 12.457 12.099 35.535
Basilicata 1.022 3.988 5.685 5.521 16.216
Calabria 4.302 16.777 23.918 23.230 68.227
Campania 4.055 15.813 22.544 21.895 64.307
Emilia-Romagna 1.018 3.970 5.659 5.496 16.143
Lazio 1.940 7.566 10.786 10.476 30.768
Marche 2.685 10.471 14.928 14.498 42.582
Molise 431 1.681 2.397 2.328 6.837
Puglia 6.051 23.602 33.648 32.680 95.981
Toscana 2.988 11.653 16.614 16.135 47.390
Veneto 1.478 5.764 8.218 7.981 23.441
Friuli-Venezia Giulia 1.114 4.345 6.195 6.017 17.671
Liguria 1.872 7.301 10.408 10.109 29.690
Sardegna 5.460 21.296 30.361 29.487 86.604
Sicilia 8.359 32.603 46.479 45.142 132.583
______ _______ _______ _______ _______
45.016 175.568 250.297 243.094 713.975
___________________________________________________
Totali . . . 100.000 390.000 556.000 540.000 1.586.000
Riserva servizi
tecnici nazionali 10.000 10.000 20.000
___________________________________________________
Totale Generale . . 100.000 390.000 566.000 550.000 1.606.000