Gazzetta Ufficiale n. 284 del 03-12-1999

DECRETO 23 luglio 1999
Atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il disposto dell'art. 24, comma 19, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, che ha prorogato a tutto il 31 dicembre 2000, la
vigilanza della convenzione in essere tra il Ministero delle finanze
e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del
Ministero delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989;
Visto il disposto dell'art. 24, comma 21, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con il quale e' stato stabilito che, per il 1999 ed il
2000, i compensi ed i rimborsi spettanti alla Rai per l'attivita'
disciplinata dalla convenzione approvata con decreto del Ministero
delle finanze 23 dicembre 1988, devono essere quantificati a seguito
di specifica intesa fra le parti;
Visto il testo della citata convenzione stipulata il 23 dicembre
1988, approvata con decreto del Ministero delle finanze del 23
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio 1999;
Considerata la necessita' di adeguare lo svolgimento di tutte le
attivita', rese dalla societa' concessionaria, che comportino il
trattamento di dati personali, alle disposizioni della legge 31
dicembre 1996, n. 675;
Considerate le innovazioni tecnologiche nell'ambito informatico e
telematico e quelle normative intervenute dalla data di approvazione
della convenzione ad oggi;
Ravvisata, di concerto con la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a.,
l'opportunita' di formalizzare in un apposito "Atto aggiuntivo alla
convenzione" le intese attuative delle premesse sin qui riportate;
Acquisito l'avviso dal garante per la protezione dei dati
personali, espresso con comunicazione prot. n. 9709 del 30 dicembre
1998;
Acquisito in via facoltativa il parere n. 526/99 espresso dal
Consiglio di Stato, sezione terza, nell'adunanza del 13 aprile 1999;
Visti gli articoli 3 e 15 del decrto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
Visto il proprio decreto prot. n. 104114 dell'11 giugno 1999, con
il quale e' stato delegato alla firma dell'atto aggiuntivo in parola,
il direttore centrale per la riscossione;
Decreta:
E' approvato l'allegato testo dell'atto aggiuntivo alla
convenzione, di cui alle premesse, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
L'impegno di spesa derivante dalla convenzione come integrata e
modificata dal presente atto, per il corrente esercizio, e'
stimabile, con riferimento sia al compenso per la collaborazione
tecnica, sia ai rimborsi spese anticipate per conto
dell'amministrazione, in L. 16.900.000.000.
L'onere gravera' sulla competente unita' previsionale del bilancio
statale, capitolo 3461.
Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti.
Roma, 23 luglio 1999
Il direttore generale: Romano
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 147

Allegato
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA IL MINISTERO DELLE
FINANZE E LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. IN MATERIA DI
RISCOSSIONE DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE E DEI CONNESSI
TRIBUTI, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE. 23 DICEMBRE 1988.
Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, con sede
in Roma, viale Europa n. 242, legalmente rappresentato dal direttore
centrale per la riscossione dott. Attilio Befera, nato a Roma il 29
giugno 1946, per delega del dott. Massimo Romano, direttore generale
del Dipartimento delle entrate e la Rai-Radiotelevisione italiana
S.p.a., con sede in Roma, viale Mazzini n. 14, legalmente
rappresentata dal prof. Roberto Zaccaria, nato a Rimini il 22
dicembre 1941, nella sua qualita' di presidente del consiglio
d'amministrazione;
Premesso che l'art. 24, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, ha stabilito che, per il 1999 ed il 2000, i compensi ed i
rimborsi spettanti alla Rai per l'attivita' disciplinata dalla
convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23
dicembre 1988, devono essere quantificati a seguito di specifica
intesa fra le parti;
Considerata la necessita' di adeguare lo svolgimento di tutte le
attivita' che comportino il trattamento di dati personali, alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e tenuto conto dell'esperienza acquisita,
della capacita' e della affidabilita' dimostrate dalla
Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. - Direzione produzione
abbonamenti e attivita' per le pubbliche amministrazioni, durante la
vigenza della citata convenzione;
Considerate le innovazioni tecnologiche nell'ambito informatico e
telematico e quelle normative, intervenute dalla data di approvazione
della convenzione ad oggi;
Covengono quanto segue, in ordine alla convenzione tra il Ministero
delle finanze e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata
con decreto del Ministero delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, di seguito
denominata brevemente "convenzione".
Art. 1.
L'art. 1 della convenzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - L'amministrazione finanziaria - Urar-TV di Torino
designa la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. - Direzione
produzione abbonameni e attivita' per le pubbliche aministrazioni,
quale responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, lettera e) e
dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del trattamento dei
dati contenuti nell'archivio informatico risultante dal ruolo
magnetico di tutti gli abbonati ad uso privato alla televisione e
alle radioaudizioni, residenti sul territorio nazionale e del
trattamento dei dati relativi ai cittadini maggiorenni, contenuti
negli archivi dei soggetti, di cui all'art. 2, comma quinto, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, ed all'art. 3, comma undicesimo, e
seguenti, del decreto 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1
giugno 1991, n. 166, da questi forniti, anche su richiesta della Rai
per conto dell'amministrazione finanziaria - Urar-TV.
La Rai-Radiotelevisione italiana, anche avvalendosi di tutti gli
strumenti informatici, procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dall'amministrazione finanziaria - Urar-TV che,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e delle norme
contenute nella presente convenzione.
La Rai-Radiotelevisione italiana individua, ai sensi dell'art. 19
della legge n. 675/1996, per iscritto gli addetti incaricati di
compiere le operazioni necessarie per l'adempimento di quanto
previsto nella presente convenzione.
La societa' concessionaria utilizza i dati e gli elementi acquisiti
in ragione dei compiti svolti in esecuzione della presente
convenzione, per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 18
della legge 14 aprile 1975, n. 103, per lo svolgimento dei concorsi a
premio riservati agli abbonati e di altre iniziative analoghe volte a
sviluppare l'utenza televisiva e a contribuire al recupero
dell'evasione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di tutela
dei dati personali.
La Rai-Radiotelevisione italiana redige periodicamente una
relazione per l'amministrazione finanziaria - Urar- TV sulle
modalita' con cui siano stati effettuati i trattanenti svolti in
ottemperanza della presente convenzione.
La societa' concessionaria riceve periodicamente dall'Urar- TV i
dati personali dei soggetti che non risultano titolari di abbonamento
radiotelevisivo e, per conto dello stesso Urar-TV, ma a proprio nome
e spese invia loro comunicazoni contenenti l'indicazione degli
obblighi discendenti dalla detenzione di apparecchi radiotelevisifi e
dei vantaggi conseguenti alla regolarizzazione spontanea.
La societa' concessionaria comunica all'Urar-TV i risultati,
comprensivi dei dati personali aggiornati dei soggetti contattati e
di coloro i quali hanno fornito risposta alla comunicazione della
attivita' di cui al precedente comma.
Con l'osservanza degli obblighi di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, la societa' concessionaria svolgera', per conto
dell'amministrazione finanziaria - Urar-TV, ogni ulteriore attivita'
utile al recupero dell'evasione".
Art. 2.
Nell'art. 4, comma 1, della convenzione, le parole "dalle
competenti intendenze di finanza" sono sostituite da "dagli uffici
delle entrate e, ove non ancora attivati, dalle sezioni staccate
delle direzioni delle entrate".
Nel medesimo art. 4, e' abrogata l'ultima parte del secondo periodo
del secondo comma.
Allo stesso art. 4 vengono aggiunti i seguenti commi:
"La societa' concessionaria tiene aperto presso le sedi regionali
uno sportello per fornire informazioni all'utenza per conto
dell'Urar-TV, provvedendo inoltre ad allestire un servizio di
risposta telefonica agli utenti anche mediante risponditori
telefonici automatici.
Gli addetti allo sportello possono ricevere le dichiarazioni
sostitutive di certificazione previste dagli articoli 3, comma
decimo, della legge n. 127/1997 e 2 della legge n. 15/1968, nonche'
le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui agli
articoli 3, comma nono, della legge n. 127/1997 e 4 della legge n.
15/1968".
Art. 3.
Nell'art. 13, secondo periodo, della convenzione, le parole "uffici
del registro competenti per territorio" sono sostituite dalle
seguenti: "Istituti vendite giudiziarie o ai notai ai sensi della
legge 3 agosto 1998, n. 302,".
Art. 4.
Nell'art. 14, comma 1, della convenzione, la elencazione delle
spese per le quali la societa' concessionaria anticipa il pagamento
per conto dell'amministrazione e' integrata con le seguenti:
"l'affrancatura degli avvisi e dei preavvisi di pagamento;
l'esecuzione delle vendite;
la effettuazione delle insinuazioni fallimentari".
Art. 5.
Nell'art. 18 della convenzione i primi due commi sono sostituiti
dai seguenti:
"Per tutti i servizi prestati a favore dell'amministrazione
finanziaria, specificati nel titolo secondo, compresi quelli svolti
dalle strutture periferiche, compete alla societa' concessionaria, a
titolo di rimborso spese, il compenso di L. 5.500.000.000, oltre
all'Iva, per l'anno 1999.
Nel corso dell'anno 1999 verranno riesaminati congiuntamente, anche
alla luce delle innovazioni normative di cui alla legge 28 settembre
1998, n. 337, la organizzazione del servizio e le procedure di
riscossione allo scopo di migliorarne l'efficienza e, in conseguenza,
verra' determinato l'ammontare dei rimborsi per l'anno 2000".
Art. 6.
Nel testo della convenzione, le dizioni "ente concessionario" e
"ente", riferite alla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono
sostituite, rispettivamente, con le dizioni "societa' concessionaria"
e "societa'".
Art. 7.
Il presente atto e' soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi
degli articoli 5 e 40 de D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Roma, 17 giugno 1999
p. Il Ministro delle finanze
Dipartimento delle entrate
Befera
p. La Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il presidente
Zaccaria