Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04 -12-1998
DECRETO 25 novembre 1998.
Rimborso anticipato della tranche con decorrenza 4 maggio 1995,
dell'importo di 1.000 milioni di ECU, relativo al prestito
internazionale della Repubblica italiana, 1995-2000, dell'importo
complessivo di 5.000 milioni di ECU.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119,
recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato
(legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo,
dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti
internazionali;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237,
con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del
Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e
modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in
altre valute;
Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, in virtu' del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto
delle condizioni del mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico
interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di
scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o
altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati
finanziari;
Visto il decreto ministeriale n. 593489 del 10 aprile 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1995, con il
quale Tesoro e' stato autorizzato a contrarre, con un consorzio di
banche nazionali ed estere, un prestito internazionale dell'importo
fino a 5 miliardi di ECU, della durata di cinque anni, al tasso di
interesse pari al "London Interbank Offered Rate" (LIBOR) per
depositi in ECU piu' un margine dello 0,08%;
Visto in particolare, l'art. 2, terzo comma, del predetto decreto
ministeriale del 10 aprile 1995, per effetto del quale il Tesoro ha
la facolta' di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, ogni
singola tranche del prestito;
Visto il contratto stipulato in data 11 aprile 1995 tra il Tesoro
ed un consorzio di banche coordinato dalla Morgan Guaranty Trust
Company of New York, che disciplina i termini e condizioni del
prestito, nonche' tutti i rapporti derivanti dall'accensione del
prestito medesimo, ed in particolare, l'art. 9.1, ove si prevede che
la notizia relativa al rimborso anticipato parziale o totale del
prestito venga comunicata alla Morgan Guaranty Trust Cornpany of New
York non pu' tardi di cinque giorni lavorativi antecedenti la
scadenza del periodo di computo degli interessi;
Visto il decreto ministeriale n. 594310 dell'8 settembre 1995, con
il quale e' stato accertato che il suddetto prestito e' costituito da
cinque tranches, di importo pari a 1 miliardo di ECU ciascuna, di cui
una con decorrenza 4 maggio 1995, definendone - fra l'altro - le date
di pagamento degli interessi;
Visto in particolare l'art. 3, secondo comma, del su menzionato
decreto del 10 aprile 1995, che da' facolta' al Tesoro di optare, per
il pagamento degli interessi, per periodi di computo di varia durata;
Considerato che con decreto ministeriale n. 473127 del 16 ottobre
1998, si e' provveduto ad optare, ai fini del pagamento degli
interessi, per un periodo di computo mensile, e che, di conseguenza,
tale periodo avra' scadenza il 14 dicembre 1998 in relazione alla
tranche del prestito suddetto con decorrenza 4 maggio 1995;
Visto il decreto ministeriale n. 594398 del 2 ottobre 1995, con il
quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca
d'Italia, relativamente al servizio finanziario del prestito su
menzionato;
Attesa l'opportunita' di procedere, alla scadenza del 14 dicembre
1998, al rimborso anticipato della predetta tranche del prestito, per
un importo di 1.000 milioni di ECU, al fine di distribuire in maniera
piu' conveniente la spesa per interessi e rimborso capitale del
debito;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 10 aprile 1995, e relativo contratto stipulato in data
11 aprile 1995, entrambi citati in premessa, il Tesoro provvedera',
il 14 dicembre 1998, al rimborso anticipato della tranche con
decorrenza 4 maggio 1995 del prestito internazionale citato nelle
premesse, per un importo pari a 1.000 milioni di ECU.
Il rimborso verra' effettuato alla pari.
Art. 2.
Il Tesoro provvedera' a dare notizia alla Morgan Guaranty Trust
Company of New York della volonta' di esercitare l'opzione di
rimborso anticipato, mediante comunicazione scritta ed inviata non
piu' tardi di cinque giorni lavorativi antecedenti la data del 14
dicembre 1998, cosi' come previsto dal contratto disciplinante il
prestito, piu' volte citato.
Art. 3.
Il rimborso del capitale della tranche del prestito di cui al
precedente art. 1, fara' carico ai capitolo 9537 (unita' previsionale
di base 3.3.1.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998.
Il Tesoro provvedera' altresi' al pagamento degli interessi
maturati alla suddetta scadenza del 14 dicembre 1998, cosi' come
previsto dall'art. 3 del citato decreto del 10 aprile 1995; tale
importo fara' carico al capitolo 4691 (unita' previsionale di base
3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario in corso.
Le modalita' di pagamento restano quelle definite nel decreto
ministeriale del 2 ottobre 1995, citato nelle premesse.
Art. 4.
Alla Morgan Guaranty Trust Company of New York, in qualita' di
Fiscal Agent, cosi' come previsto dagli accordi, in premessa
menzionati, e' affidata l'esecuzione delle operazioni relative
all'annullamento dei certificati rappresentativi dei titoli spettanti
agli aventi diritto, di cui all'art. 4 del citato decreto del 10
aprile 1995.
Di dette operazioni il Fiscal Agent dara' comunicazione al Tesoro,
entro e non oltre la prevista data di rimborso, e provvedera' alla
restituzione dei predetti titoli e cedole, debitamente annullati.
Il presente decreto sara' trasmesso all'ufficio centrale di
ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 1998
Il Ministro: Ciampi