Gazzetta Ufficiale n. 287 del 07-12-1999

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 novembre 1999
Pesca del rossetto ( Aphia minuta ) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare,
l'articolo 126;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive
modifiche;
Visto il regolamento (CE) del consiglio n. 1626 del 27 giugno 1994
che istituisce le misure tecniche di conservazione delle risorse
dlela pesca nel Mediterraneo, con particolare riferimento all'art. 3,
comma 1 che vieta l'impiego della sciabica entro le tre miglia dalla
costa o dall'isobata di 50 metri qualora tale profondita' sia
raggiunta ad una distanza minore;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio
delle licenze per la pesca marittima;
Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1992, 7 gennaio 1993, 9
novembre 1994, 28 agosto 1996, con particolare riferimento all'art.
9, e 11 novembre 1997, con particolare riferimento all'art. 2,
concernenti la pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta) nei
compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria;
Considerato che dai risultati delle sperimentazioni e' emerso che
la pesca del rossetto, esercitata nel rispetto delle modalita'
stabilite per il regime sperimentale dai decreti ministeriali
suindicati, rileva quale pesca monospecifica compatibile con la
salvaguardia del novellame di altre specie di importanza commerciale
e delle biocenosi bentoniche e che, conseguentemente, il regime
sperimentale puo' esere opportunamente tramutato in definitivo;
Ritenuta altresi' l'opportunita' di assicurare, alle unita' gia'
autorizzate nelle campagne di pesca 1997/98 e 1998/99, la
prosecuzione di tale tipo di attivita' in osservanza dei limiti di
distanza dalla costa stabiliti dal regolamento (CE) succitato, in
attesa della decisione che verra' adottata dal Consiglio dei Ministri
dell'Unione europea in ordine alla richiesta di un regime derogatorio
formulata con atto n. 602111 del 18 novembre 1999 concernente, tra
l'altro, detti limiti di distanza dalla costa;
Sentiti il comitato nazionale per la gestione e conservazione delle
risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale che,
nella seduta dell'11 novembre 1999, hanno reso parere favorevole,
all'unanimita';
Decreta:
Art. 1.
1. E' consentito l'esercizio della pesca del rossetto (Aphia
minuta) dalle ore 4 alle ore 18 dei giorni feriali, compresi nel
periodo dal 1 novembre al 30 aprile nei compartimenti marittimi della
Toscana e nel periodo dal 1 novembre al 30 marzo nei compartimenti
marittimi della Liguria.
2. Le domande per l'esercizio della pesca di cui al precedente
comma devono essere inoltrate, a cura dell'armatore, al capo del
compartimento marittimo d'iscrizione della nave che provvede al
rilascio di apposita autorizzazione per la singola campagna di pesca.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma e' rilasciata alle
navi, fino a 10 tsl e 150 Hp, gia' autorizzate alla pesca
sperimentale del rossetto nelle campagne 1997/98 e 1998/99.
4. Il capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave
trasmette, al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, l'elenco delle
navi autorizzate.

Art. 2.
1. La pesca del rossetto di cui al precedente articolo e'
esercitata con l'attrezzo denominato sciabica, descritto
nell'allegato A del presente decreto e nel rispetto dei limiti di cui
all'art. 3, comma 1, del regolamento (CE) del consiglio n. 1626 del
27 giugno 1994.
2. Le maglie delle reti impiegate devono avere apertura non
inferiore a mm 3 e devono essere prive didenti, catene o qualsiasi
artifizio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento.

Art. 3.
1. Entro i quindici giorni dalla fine di ogni campagna di pesca del
rossetto gli armatori delle navi autorizzate sono tenuti alla
presentazione del modulo statistico in allegato B, debitamente
compilato, al capo del compartimento marittimo d'iscrizione della
nave che li trasmette al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.
2. La mancata osservanza da parte dell'armatore dell'obbligo di cui
al precedente comma comporta la non ammissibilita' della domanda di
autorizzazione per le successive campagne di pesca del rossetto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 1999
Il direttore generale f.f.: Aulitto

ALLEGATO A
Descrizione dell'attrezzo sciabica
La sciabica e' un attrezzo formato da varie pezze di rete di forma
e dimensione di maglie diverse. Sulle braccia si hanno maglie
abbastanza grandi che diminuiscono gradatamente vero il centro della
rete. Le braccia sono molto lunghe se paragonate al corpo della rete
e al sacco. L'apertura verticale di bocca e' assicurata dai
galleggianti sulla lima da sugheri e dai piombi sulla lima da piombi,
mentre l'apertura orizzontale e' ottenuta con il particolare metodo
di calo e di tiro.
Differenza con le altre reti da traino
1) la sciabica viene calata a cerchio da un solo natante ed e'
sprovvista di cavi d'acciaio e di divergenti;
2) non si ha traino della rete con la barca in movimento (quindi
non si usa l'elica durante la fase di pesca);
3) il recupero della rete, che coincide con la fase di pesca,
avviene tramite campane del verricello a barca ferma ed ancorata.