IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 56, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui ai medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22
novembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a lire 56.735 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio, 6
agosto, 22 settembre, 26 ottobre 1999, con i quali e' stata disposta
l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro
poliennali 4,25% con godimento 1 maggio 1999 e scadenza 1 novembre
2009;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1 maggio 1999 e scadenza 1
novembre 2009, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di
euro, di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 1999, citato nelle
premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni
stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 maggio 1999.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e'
autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto
dall'art. 1, terzo comma del decreto ministeriale 25 giugno 1999,
citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di
"coupon stripping".
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di
scadenza 1 novembre 1999, non verra' corrisposta dal momento che,
alla data del regolamento dei titoli, e' pervenuta a scadenza.
Art. 2.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di
capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non
verranno prese in considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato
nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo
comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale
del 25 maggio 1999, entro le ore 13 del giorno 29 novembre 1999.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 25 maggio 1999.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della
quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del
10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente
decreto; tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in
titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento
adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che
abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche. Gli
"specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare
inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno
29 novembre 1999 con le modalita' indicate nell'art. 12 del citato
decreto del 25 maggio 1999.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della tredicesima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale del
25 maggio 1999. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere
presentata con le modalita' di cui all'art. 7 del decreto
ministeriale del 25 maggio 1999 e dovra' contenere l'indicazione
dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro;
eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in
considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo
del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per
eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in
considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in
considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione
d'asta.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare, sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1
dicembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per trenta giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto
legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio
statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi
dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro
di L. 1936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo
giorno 1 dicembre 1999.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unita'
previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi dovuti, al
lordo.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al
2009, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2009, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e
corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unita'
previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unita' previsionale di base
3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 1999
Il Ministro: Amato