IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402,
concernente la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;
Visto il decreto in data 5 novembre 1999, di seguito indicato come
"Primo decreto interministeriale", emanato dal Ministro del tesoro
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i
Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale,
concernente l'individuazione delle tipologie dei crediti contributivi
ceduti dall' I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione, modalita'
di pagamento del corrispettivo dovuto e impegni accessori che
l'I.N.P.S. potra' assumere al fine di assicurare il buon esito
dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;
Visto il decreto in data 5 novembre 1999, di seguito indicato come
"Secondo decreto interministeriale", emanato dal Ministro del tesoro
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i
Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale,
concernente la definizione delle caratteristiche dei titoli da
emettersi da parte della societa' di cartolarizzazione, dei termini e
delle condizioni della procedura di vendita degli stessi, nonche'
delle modalita' di selezione degli istituti di credito finanziari che
provvederanno al loro collocamento;
Decreta:
Art. 1.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del
decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, l'I.N.P.S. cede
alla societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi del comma 4
del predetto art. 13, le tipologie dei crediti, cosi' come
individuate dal primo decreto interministeriale, per un ammontare
minimo pari ad euro 41.671.019.146.
Art. 2.
Le parole "lire 1.000 miliardi" dell'ultimo periodo della lettera
a) dell'art. 2 del primo decreto interministeriale sono cosi'
sostituite: "euro 508.800.000".
Art. 3.
Il prezzo iniziale, a titolo definitivo ed irripetibile, dei
crediti contributivi ceduti e' pari a euro 4.138.255.000. Tale prezzo
iniziale corrisponde all'importo effettivamente incassato dalla
societa' di cartolarizzazione, costituita ai sensi del comma 4 del
predetto art. 13, a fronte dell'emissione dei titoli dalla stessa
effettuata dell'importo di euro 4.650.000.000 al netto delle
commissioni per un importo di euro 2.945.000, nonche', di una somma
di euro 508.800.000, trattenuta dalla predetta societa' quale fondo
di liquidita' a garanzia del rimborso dei titoli stessi.
Art. 4.
La lettera b) dell'art. 2 del primo decreto interministeriale e'
sostituita come segue:
" b) per un ulteriore corrispettivo dovuto se e nella misura in cui
l'importo derivante dalla riscossione dei crediti contributivi ceduti
e dalle altre operazioni accessorie a quella di cartolarizzazione
ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il corrispettivo
iniziale, gli oneri per interessi ed altri accessori, i costi
connessi all'operazione di cartolarizzazione, le spese di
riscossione, ogni altro compenso dovuto ai concessionari e le spese
di recupero da corrispondersi all'I.N.P.S. nei limiti di quanto
stabilito dall'art. 4 e secondo quanto previsto nella convenzione tra
creditori da stipularsi, anche dall'I.N.P.S., in conformita' alla
prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. In
sostituzione del suddetto corrispettivo, ove i titoli emessi per
finanziare l'acquisto dei crediti contributivi ceduti siano stati
interamente rimborsati unitamente a tutti i relativi accessori,
l'ulteriore corrispettivo e' corrisposto a scelta dell'I.N.P.S. anche
mediante retrocessione dalla societa' di cartolarizzazione
all'I.N.P.S. di tutti i crediti contributivi ceduti e non ancora
incassati, senza garanzia di solvenza ne' di esistenza, nonche' di
ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla societa' di
cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione".
Art. 5.
A fronte dei servizi di gestione, riscossione, recupero e controllo
prestati, l'I.N.P.S. riceve dalla societa' di cartolarizzazione
costituita ai sensi del comma 4 del predetto art. 13, una commissione
semestrale pari ad euro 25.822,84 da corrispondersi a valere sulle
entrate relative ai crediti ceduti in prededuzione rispetto ai
pagamenti di capitale e interessi sui titoli emessi dalla societa'
stessa.
Art. 6.
Il piano di rimborso ipotizzato per i titoli da emettersi dalla
societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi del comma 4 del
predetto art. 13, richiamato al punto (m) dell'allegato 1 al primo
decreto interministeriale, e' riportato nell'allegato 1 al presente
decreto. Alle rate di rimborso si applicheranno gli interessi nella
misura stabilita nel regolamento dei titoli, tenuto conto delle
operazioni di copertura dei rischi connessi alla variabilita' del
tasso di interesse dei titoli di cui all'art. 3 del secondo decreto
interministeriale.
Art. 7.
Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 4 del primo decreto
interministeriale nell'allegato 2 al presente decreto sono indicati
ulteriori impegni accessori richiesti per il buon esito
dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 11 del citato art. 13.
Art. 8.
Alla fine del secondo comma dell'art. 3 del primo decreto
interministeriale sono aggiunte le seguenti parole: "La societa' di
cartolarizzazione potra' utilizzare un conto corrente diverso da
quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi
presso un primario istituto di credito, nel caso in cui
all'indebitamento a lungo termine, non garantito e non subordinato,
della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a AA-
da Standard & Poor's, ovvero a Aa3 da Moody's Investors Service Ltd.,
ovvero a AA- da Duff & Phelps Credit Rating Co. ovvero a AA- da Fitch
IBCA, L.P. e l'utilizzo di un conto diverso sia richiesto dalle
societa' di rating come condizione per il mantenimento del rating dei
titoli emessi.
Art. 9.
Il secondo comma dell'art. 4 del primo decreto interministeriale e'
sostituito dal seguente: "L'I.N.P.S. assume l'onere degli aggi,
commissioni e spese di riscossione e recupero relative ai crediti
contributivi ceduti, nonche' delle anticipazioni della remunerazione
riconosciuta ai concessionari in applicazione dell'art. 17, comma 5,
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'I.N.P.S. trattiene
ovvero ha diritto di ricevere dall'acquirente dei crediti un importo
fino al 2% di qualunque somma riscossa o recuperata a valere sui
crediti contributivi ceduti, a titolo di rimborso forfettario degli
oneri di cui al presente comma".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 1999
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi
ALLEGATO 1
PIANO DI RIMBORSO DEI PAGAMENTI
(in milioni di euro)
=====================================================================
Data di pagamento
degli interessi Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totale
_____________________________________________________________________
Luglio 2000 - - 77,5 77,5
Gennaio 2001 1.550 - 77,5 1.627,5
Luglio 2001 - 77,5 77,5
Gennaio 2002 - 1.550 461,9 2.011,9
Luglio 2002 - - 380,8 380,8
Gennaio 2003 - - 392,3 392,3
Luglio 2003 - - 82,5 82,5
_____________________________________________________________________
Totale ........ 1.550 1.550 1.550 4.650
ALLEGATO 2
ELENCO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI
DA ASSUMERSI DALL'INPS
(1) Predisporre e mantenere un registro, un partitario e le
scritture contabili relativamente ai crediti contributivi ceduti,
nonche' fornire i relativi dati ed elementi alla societa' di
cartolarizzazione, ivi compreso quanto necessario affinche'
quest'ultima possa tenere tutte le registrazioni e le scritture
contabili relativamente ai crediti contributivi ceduti e relativi
oneri e costi di riscossione e recupero; il tutto secondo quanto
previsto nel contratto di cessione dei crediti.
(2) Dichiarazioni e garanzie ed impegni analoghi a quelli riportati
nell'allegato 1 al Primo decreto interministeriale, anche nei
confronti dei collocatori dei titoli emessi dalla societa' di
cartolarizzazione con riferimento, ove applicabile, ai contratti e
negozi connessi all'operazione di cartolarizzazione e con specifico
impegno di indennizzo a favore dei collocatori.