IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
"Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Visto l'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, del 31 ottobre 1997, recante "Metodologia di misura del
rumore aeroportuale", che istituisce due commissioni con il compito
di predisporre criteri generali rispettivamente per la definizione:
a) di procedure antirumore in tutte le attivita' aeroportuali come
definite nell'art. 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26
ottobre 1995, n. 447; b) delle zone di rispetto per le attivita'
aeroportuali e dei criteri per regolare l'attivita' urbanistica nelle
zone di rispetto; e) della classificazione degli aeroporti in
relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche
dei sistemi di monitoraggio;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale del 31
ottobre 1997, che attribuisce alle commissioni previste dall'art. 5
del medesimo decreto ministeriale, la definizione in ambito locale,
nell'intorno aeroportuale, dei confini delle tre aree di rispetto,
zona A, zona B e zona C, all'interno delle quali vigono i limiti di
rumorosita' stabiliti nel comma 2 del predetto art. 6;
Visto l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1997, n. 496, "Regolamento recante le norme per la riduzione
dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili";
Vista la regolamentazione ICAO (International Civil Aviation
Organization), annesso 6, in tema di procedure operative degli
aeromobili a garanzia della navigazione aerea;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
38-T del 30 marzo 1998, recante l'adozione delle normative europee
per la gestione tecnica operativa degli aeromobili da trasporto
commerciale;
Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, con la quale sono posti
limiti di edificabilita' negli intorni aeroportuali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione 20 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre
1999, con cui e' stata tra l'altro ricostituita la commissione di cui
all'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997;
Considerati gli esiti dei lavori della commissione sopra
richiamata;
Considerato l'interesse primario della sicurezza della navigazione
aerea;
Considerato che all'inquinamento acustico aeroportuale
contribuiscono i vettori ed i gestori nell'ambito dello svolgimento
delle rispettive attivita';
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) aeromobile in volo: l'aeromobile dal momento della chiusura
delle porte finalizzata al decollo, al momento della riapertura delle
stesse dopo l'atterraggio, nonche' un aeromobile in volo manovra sia
in aria che a terra;
b) prova motore: ravviamento di un motore di spinta non associata
con una partenza pianificata.
Art. 2.
Criteri procedurali
1. Le procedure antirumore e le zone di rispetto per le aree e le
attivita' aeroportuali sono stabilite dalle commissioni di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997,
secondo i seguenti criteri:
a) le curve isofoniche devono essere elaborate sulla base dei dati
forniti da ENAC, ENAV e societa' di gestione, nell'ambito delle
rispettive competenze, mediante i piu' avanzati modelli matematici
validati dall'ANPA, tenendo conto delle rotte di ingresso ed uscita
dagli aeroporti, pubblicate sul volume AIP Italia, redatto dall'ENAV;
b) le curve isofoniche devono essere riportate su cartografia in
scala non inferiore a 1:5.000;
c) i risultati ottenuti devono essere sottoposti ad analisi e
misure di verifica, al fine di introdurre eventuali azioni correttive
in applicazione del successivo art. 3;
d) le procedure di cui alle lettere a) e b) possono essere ripetute
per verificare le ipotesi adottate, a seguito dell'attivita' di
verifica di cui alla lettera e);
e) le misure di cui alla lettera e), sono eseguite da tecnici
competenti in acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
art. 2, comma 6 e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1998.
Art. 3.
Procedure antirumore
1. Il vettore applica le procedure antirumore quando l'aeromobile
manovra in aria.
2. Le procedure antirumore seguono i criteri generali di seguito
riportati:
a) ottimizzare le proiezioni al suolo delle rotte a tutela delle
popolazioni esposte;
b) disegnare le proiezioni al suolo delle rotte antirumore nelle
fasi di decollo e di atterraggio, in accordo con quanto previsto nel
decreto ministeriale n. 38-T del 30 marzo 1998, da parte delle
commissioni locali;
c) disegnare, in accordo a quanto indicato nel decreto ministeriale
n. 38-T del 30 marzo 1998 e nelle regolamentazioni ICAO, le rotte di
partenza e di arrivo in modo tale da essere percorse, fatte salve
esigenze di sicurezza delle operazioni di volo, da tutti gli
aeromobili in possesso di certificazione conforme al decreto
ministeriale del 3 dicembre 1983 e successive modificazioni;
d) recepire integralmente e senza modificazioni i profili di
atterraggio e decollo come definiti dalla normativa ICAO;
e) utilizzare la spinta inversa superiore al minimo nei soli casi
di necessita'.
3. Per ogni aeroporto dovranno essere definite aree idonee alle
prove motori, nelle quali devono essere osservati i seguenti criteri
generali:
a) i tempi di prova motore devono essere contenuti il piu'
possibile e comunque le prove devono essere svolte in accordo con
quanto previsto dai manuali tecnici;
b) l'orientamento del velivolo deve ridurre al massimo possibile la
generazione di rumore verso le zone abitate;
c) adeguati schermi fonoassorbenti e/o fonoisolanti possono essere
utilizzati per la riduzione del rumore immesso in corrispondenza di
luoghi abitati.
4. Le procedure antirumore sono definite per ogni aeroporto aperto
al traffico civile, secondo i criteri del presente decreto, dalle
commissioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 31
ottobre 1997, ed adottate dal direttore della circoscrizione
aeroportuale ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale
31 ottobre 1997.
Art. 4.
Confini delle aree di rispetto
1. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto
ministeriale del 31 ottobre 1997, definiscono, sulla base dei criteri
generali, stabiliti nel presente decreto, nell'ambito di ciascun
aeroporto aperto al traffico civile, i confini delle tre aree di
rispetto: zona A, zona B, zona C tenendo conto del piano regolatore
aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica e delle procedure antirumore adottate con provvedimento
del direttore della circoscrizione aeroportuale.
2. Nella definizione di tali procedure, le predette commissioni
dovranno tenere conto delle regolamentazioni recepite
nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione n. 38-T, 30 marzo 1998.
3. All'interno delle tre suddette zone devono essere rispettati i
limiti di rumorosita' stabiliti dall'art. 6, comma 2, del decreto
ministeriale del 31 ottobre 1997, e definiti in termini di valori
dell'indice L va .
4. Le modalita' di calcolo dell'indice L va , la strumentazione e
la metodologia di misura del rumore aeroportuale ai fini del calcolo
dell'indice L va e della sua verifica, sono riportati negli allegati
A e B del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997 e nel decreto
ministeriale del 20 maggio 1999 recante "Criteri per la progettazione
dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti nonche' criteri
per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico".
Art. 5.
Piani regolatori e di sviluppo aeroportuali
1. In caso di non coincidenza dei piani regolatori comunali, con i
piani regolatori e di sviluppo aeroportuali e le deliberazioni delle
commissioni previste dall'art. 5 del decreto ministeriale del 31
ottobre 1997, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente, ovvero le regioni o le province
autonome interessate, convocano un'apposita conferenza di servizi, ai
sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
Regolamentazione dell'attivita' urbanistica
nelle aree di rispetto
1. Per gli usi del suolo negli intorni aeroportuali, i piani
regolatori comunali e loro varianti sono adeguati alle indicazioni di
cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 15
novembre 1997).
2. Nella zona A di cui all'art. 6, comma 1, del decreto
ministeriale del 31 ottobre 1997 deve essere effettuata una
classificazione del territorio comunale ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 1 dicembre 1997)
compatibile con il limite di rumorosita' previsto per tale zona dal
medesimo decreto.
3. I nuovi insediamenti realizzati nelle aree di rispetto devono
attenersi alle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 1997 recante "Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici".
Art. 7.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 1999
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Treu