Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10-12-1999

DECRETO 3 giugno 1999
Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, e in particolare l'art.
6, il quale stabilisce che lo statuto dell'E.N.A.C. e' deliberato dal
consiglio d'amministrazione dell'Ente e approvato con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i ministri
del tesoro e per la funzione pubblica;
Vista la delibera 1/1999 del 2 febbraio 1999, del consiglio
d'amministrazione dell'E.N.A.C.;
Viste le determinazioni concordate nelle riunioni del 20 e 25
maggio 1999, della conferenza di servizi per l'approvazione dello
statuto dell'E.N.A.C.;
Ritenuto che lo statuto deliberato dal consiglio d'amministrazione
dell'E.N.A.C. in data 2 febbraio 1999 appare rispondente alle
esigenze di funzionalita' dell'Ente;
Decreta:
E' approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 3 giugno 1999
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Treu
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 361

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
STATUTO
Titolo I
NATURA, SCOPI E ATTIVITA' DELL'ENTE
Art. 1.
Natura giuridica e sede legale
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, qui di seguito
denominato Ente, e' un ente pubblico non economico dotato di
autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile e finanziaria, sottoposto all'indirizzo, vigilanza e
controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. L'Ente si conforma ai principi di trasparenza, efficacia,
efficienza, economicita', nel rispetto degli indirizzi di politica
comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli
organismi internazionali dell'aviazione civile anche in relazione
alla sua prevista futura trasformazione in ente pubblico economico.
3. L'Ente ha sede legale in Roma.
Art. 2.
Funzioni e attivita'
1. L'Ente esercita le funzioni amministrative e tecniche gia'
attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.),
al registro aeronautico italiano (R.A.I.) e all'Ente nazionale della
gente dell'aria (E.N.G.A.).
2. L'Ente nello svolgimento delle proprie funzioni provvede, fatte
salve le prerogative del Ministro dei trasporti e della navigazione,
in particolare ai compiti di:
a) regolamentazione tecnica, certificazione, attivita' inerenti ai
provvedimenti di autorizzazione, concessione e licenze, nonche'
coordinamento, controllo, ispezione e attivita' sanzionatoria in
materia di:
a1) progettazione, costruzione e manutenzione degli aeromobili e
delle loro componenti;
a2) esercizio degli aeromobili, nonche' espletamento delle
attivita' di trasporto aereo, di lavoro aereo, di scuola di
pilotaggio e di aviazione generale;
a3) attivita' lavorative del personale di terra e di volo impiegato
nel campo aeronautico, nonche' qualificazione dei relativi addetti,
rilascio, mantenimento in esercizio, rinnovazione, sospensione,
revoca e piu' in generale controllo dei connessi titoli e licenze;
a4) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle
infrastrutture e degli impianti aeroportuali;
a5) installazioni, servizi e attivita' aeroportuali, sicurezza
operativa degli aeroporti e delle aviosuperfici, sicurezza del volo e
del trasporto aereo, facilitazioni aeronautiche (nell'accezione
inglese facilitation);
a6) prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico ed
ambientale, compreso quello elettromagnetico;
b) proposta e partecipazione alle attivita' di indirizzo,
programmazione e garanzia dello sviluppo del sistema di trasporto
aereo ed aeroportuale;
c) tenuta del registro aeronautico nazionale e pubblicazione del
registro degli aeromobili civili;
d) tenuta dei registri e degli albi del personale navigante e degli
altri operatori del settore nelle forme previste dal Codice della
navigazione o dalle altre leggi speciali, nonche' accertamento delle
infrazioni disciplinari ed applicazione delle relative sanzioni;
e) attivita' di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al
volo, con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e con
l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze, in
materia di regolamentazione dei servizi di comunicazione,
navigazione, sorveglianza e gestione del traffico aereo, anche con
riferimento all'impiego dei satelliti e di nuove tecnologie;
f) rapporti con enti, societa' ed organizzazioni nazionali ed
internazionali, operanti nel settore dell'aviazione civile e
rappresentanza, con unita' operative, presso le organizzazioni
internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della
navigazione;
g) partecipazione, anche su delega del Ministro dei trasporti e
della navigazione, alle attivita' nazionali ed internazionali,
comprese quelle inerenti alla predisposizione degli accordi
internazionali e bilaterali ed elaborazione della normativa di
adeguamento ai principi e alle disposizioni nazionali ed
internazionali nelle materie di competenza dell'Ente;
h) elaborazione delle proposte di pianificazione e di sviluppo del
sistema aeroportuale nazionale e del sistema del trasporto aereo,
individuando le relative fonti finanziarie;
i) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori
aeroportuali, dei programmi d'intervento e dei piani d'investimento
aeroportuale, razionalizzazione e modifiche delle procedure e di
altre attivita' in materia di servizi aeroportuali nonche'
affidamento dei servizi aeroportuali e relative concessioni;
j) eventuale partecipazione all'attivita' di gestione degli
aeroporti di preminente interesse turistico e sociale ovvero
strategicoeconomico;
k) affidamento, nelle forme previste dalla normativa vigente, dei
beni del demanio aeroportuale, nonche' apposizione dei vincoli di
competenza nelle zone limitrofe agli aeroporti;
l) definizione e controllo dei parametri di qualita' dei servizi
aeroportuali e di trasporto aereo;
m) definizione dei parametri per la determinazione della capacita'
aeroportuale ai fini dell'attivita' di gestione delle bande orarie
nonche' assegnazione e gestione delle bande orarie negli aeroporti in
cui le relative competenze non siano affidate ad altri organismi;
n) esame delle problematiche economiche del trasporto aereo anche a
livello internazionale, nonche' istruttoria degli atti concernenti
tariffe, tasse e diritti aeroportuali, in attuazione anche delle
direttive del Ministro;
o) attivita' di ricerca, studio e promozione nel settore
dell'aviazione civile;
p) consulenza tecnica, giuridica, economica ed operativa;
formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, attivita'
peritale, nonche' certificazione dei sistemi di qualita', nel settore
dell'aviazione civile;
q) ogni altra attivita' nel settore dell'aviazione civile che non
sia riservata per legge alla esclusiva competenza di altri soggetti.
Titolo II
ORGANI DELL'ENTE
Art. 3.
Organi dell'ente
1. Sono organi dell'Ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il direttore generale.
Art. 4.
Il presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, con
facolta' di conferire, a tali fini, deleghe e procure ed e'
legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente.
2. Il presidente propone al consiglio di amministrazione la
definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare,
nell'esercizio della funzione di indirizzo e programmazione
dell'Ente.
3. Il presidente inoltre:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione,
predisponendo, sentito il direttore generale, l'ordine del giorno
delle relative riunioni;
b) sottoscrive, previa conforme delibera del consiglio di
amministrazione, il contratto di programma;
c) sottopone al consiglio di amministrazione il progetto di
bilancio e di consuntivo con allegate le relazioni di accompagnamento
e le note informative secondo quanto proposto dal direttore generale;
d) riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti;
e) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di
vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione, cui
trasmette le deliberazioni soggette ad approvazione.
4. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo,
e' sostituito da un consigliere di amministrazione dallo stesso
designato.
Art. 5.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) determina, su proposta del presidente, gli obiettivi e i
programmi da attuare e adotta le direttive generali per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Ente, verificandone altresi'
l'attuazione;
b) delibera in ordine alla definizione e modifiche dello statuto,
del regolamento amministrativocontabile, del contratto di programma,
del regolamento di organizzazione e del personale, anche
dirigenziale, del regolamento delle tariffe per le prestazioni di
servizi e degli altri regolamenti necessari al funzionamento e
all'espletamento dei compiti dell'Ente;
c) delibera i bilanci, con le modalita' indicate nel regolamento
amministrativocontabile;
d) previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, delibera sulle dotazioni organiche del personale e
adotta i provvedimenti di costituzione e soppressione delle strutture
centrali e territoriali dell'organizzazione dell'Ente, nonche' delle
unita' operative in ogni ambito interno ed internazionale;
e) provvede, su proposta del presidente sentito il direttore
generale, alla nomina e al conferimento delle funzioni al vice
direttore generale che coadiuva il direttore generale, nonche' alla
fissazione dei parametri di determinazione degli emolumenti ad esso
spettanti;
f) nomina i membri dei Comitati istituiti ai sensi degli articoli
16 e 17 del presente statuto;
g) ratifica i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la
continuita' e la sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa
dell'Ente, adottati in caso di urgenza dal direttore generale;
h) delibera sull'assunzione di mutui e sulle altre operazioni
finanziarie;
i) delibera in ordine alla stipula di polizze assicurative per la
responsabilita' professionale dei componenti degli organi dell'Ente;
j) delibera, su proposta del direttore generale e secondo la
legislazione vigente in materia, oltre che con le modalita' indicate
nel regolamento di organizzazione e del personale, anche
dirigenziale, e nel regolamento amministrativocontabile, le procedure
concorsuali per l'assunzione del personale e dei dirigenti ed il
conferimento dei relativi incarichi, anche a tempo determinato, le
nomine a dirigente, nonche' le relative assegnazioni alle strutture
organizzative dell'Ente ed in materia di comandi e distacchi;
k) delibera, su proposta del direttore generale, l'affidamento
nominativo di incarichi ad esperti esterni per lo studio di
specifiche problematiche ed incarichi di supporto tecnico
scientifico, nonche' in ordine, fra gli altri elementi, alla loro
durata ed al relativo compenso;
l) delibera sulle iscrizioni, cancellazioni, riduzioni,
postergazioni di ipoteche;
m) delibera sulle liti e sulle transazioni, decidendo motivatamente
se avvalersi o meno del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
n) adotta i provvedimenti concernenti il demanio e il patrimonio
immobiliare e delibera in ordine alla definizione di tariffe, tasse e
diritti;
o) delibera la partecipazione a societa', enti e consorzi, nonche'
la stipulazione di accordi con organismi nazionali, comunitari ed
internazionali;
p) esercita il potere di indirizzo per il rinnovo del contratto
collettivo di lavoro ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni;
q) definisce le politiche finanziarie dell'Ente;
r) delibera su tutte le altre materie di indirizzo, non
espressamente riservate ad altri organi dell'Ente dalla legge o dal
presente statuto.
2. I consiglieri in numero minimo di due possono motivatamente
richiedere al presidente la convocazione del consiglio di
amministrazione e con un preavviso di almeno sette giorni rispetto
alla stessa l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del
giorno.
3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando
sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono
approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; a
parita' di voti prevale quello del presidente.
4. Le delibere e le modiflche di cui alle lettere a), b), d), f, o)
del comma 1 del presente articolo sono assunte dal consiglio di
amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti in carica.
5. Il consiglio di amministrazione stabilisce, con apposito
regolamento, le norme per il suo funzionamento.
6. Il consiglio di amministrazione adotta il codice di
comportamento dei dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 58-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni, e, a tal fine, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e acquisito il parere del Comitato
consultivo degli operatori e utenti di cui al successivo art. 17,
verifica l'applicabilita' del codice di comportamento dei dipendenti
della pubblica amministrazione, definito dal Dipartimento della
funzione pubblica, apportandovi i conseguenti adeguamenti.
Art. 6.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attivita'
dell'Ente ai sensi dell'art. 2397 e seguenti del codice civile. In
particolare, controlla la gestione amministrativa e contabile
dell'Ente; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie;
esamina i bilanci dell'Ente redigendo apposite relazioni; effettua
periodiche verifiche di cassa; puo' procedere in ogni momento ad atti
di ispezione e di controllo.
2. Il collegio dei revisori esprime parere sugli atti deliberativi
riguardanti bilanci preventivi, variazioni ai medesimi, conti
consuntivi, contrazione di mutui e partecipazioni societarie,
ricognizione e riaccertamenti dei residui attivi e passivi e
inesigibilita' dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale,
nonche' sulle questioni ad esso sottoposte dal consiglio di
amininistrazione, al quale puo' chiedere informative specifiche.
3. I membri del collegio dei revisori assistono alle riunioni del
consiglio di amministrazione.
4. Il collegio dei revisori dei conti puo' chiedere al presidente
la convocazione del consiglio di amministrazione.
5. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del codice
civile in materia di collegio sindacale.
Art. 7.
Direttore generale
1. Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle
riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone
l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura,
avvalendosi dei competenti uffici dell'Ente, l'istruttoria e
l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;
sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici ed unita' operative,
assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle
articolazioni territoriali, nonche' l'unita' di indirizzo
tecnicoamministrativo; esegue, riferendone al presidente, ogni altro
compito che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i
provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuita' e la
sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa dell'Ente e ne
informa tempestivamente il presidente per la successiva
sottoposizione alla ratifica del consiglio di amministrazione nella
prima seduta utile.
3. Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore
generale, al quale puo' attribuire, nei limiti delle competenze di
cui e' titolare, responsabilita' di settore e delegare specifiche
funzioni.
4. Il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, e' sostituito dal vice direttore generale ovvero, in caso
di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, da un dirigente
delegato dal direttore generale.
Art. 8.
Incompatibilita' e decadenza
dei componenti degli organi
1. Fatto salvo quanto in via generale previsto dalla normativa
istitutiva dell'Ente, la carica di presidente e' incompatibile con le
funzioni di cui all'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
2. E' causa di incompatibilita' con la carica di componente degli
organi dell'Ente avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con
l'Ente stesso.
3. I componenti degli organi non possono, nel settore di competenza
dell'Ente, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o
privati, ne' avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo
professionale e di consulenza.
4. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilita' di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la decadenza
dall'incarico, qualora gli interessati non la rimuovano nel termine
loro assegnato dal Ministro dei trasporti e della navigazione; la
eventuale decadenza, previa contestazione da parte del medesimo
Ministro, e' dichiarata dall'autorita' competente per la nomina.
5. I componenti degli organi dell'Ente decadono dalla carica se
interdetti, inabilitati, falliti, condannati a pena che comporta
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
6. I componenti degli organi dell'Ente non possono intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di
competenza fino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato.
La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione delle sanzioni
di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250.
Art. 9.
Sostituzione di componenti degli organi
1. Alla sostituzione di un componente degli organi, si procede
secondo le modalita' di nomina fissate nella legge istitutiva, nei
limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito.
Titolo III
STRUTTURA, ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
Art. 10.
Struttura organizzativa e articolazione territoriale
1. La struttura dell'Ente, basata su logiche organizzative
orientate ad assicurarne la massima flessibilita' operativa, si
articola, in relazione alle esigenze funzionali dirette a garantire
efficacia, efficienza, economicita' dell'azione amministrativa e dei
servizi resi all'utenza, in struttura centrale e territoriale.
2. La struttura territoriale si articola in modo da garantire la
distribuzione delle attivita' sul territorio con modalita' di
decentramento funzionale, nel rispetto della legislazione del
settore, con possibilita' di prevedere unita' operative all'estero
presso le sedi di rappresentanza delle organizzazioni internazionali
in materia di aviazione civile.
3. Il consiglio di ammimstrazione definisce l'organizzazione
dell'Ente nel rispetto dei principi e dei criteri di funzionamento
enunciati nei precedenti commi.
Art. 11.
Personale
1. Il personale dipendente dell'Ente e' articolato in quattro aree
di attivita':
a) dirigenziale;
b) professionale;
c) operativa;
d) tecnicoeconomicoamministrativa.
2. Al personale appartenente alla qualifica dirigenziale, per il
quale si applica di norma il criterio della rotazione, spetta
l'attuazione e la gestione di progetti con l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi conseguenti, compresi gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri
di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle
risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.
3. Al personale appartenente al ruolo professionale di cui alla
legge n. 70/75 sono attribuite le attivita' istituzionali relative a
progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli
aeromobili e delle infrastrutture ed impianti aeroportuali nonche'
ogni altra attivita' di tipo professionale connessa alla attivita'
istituzionale dell'Ente.
4. Appartengono all'area operativa gli ispettori di volo di cui
alla legge 23 settembre 1980, n. 591, ed i dipendenti che esplicano
attivita' di natura operativa, di ispezione, vigilanza e controllo in
ambito aeroportuale per l'espletamento dei compiti istituzionali.
5. Appartengono all'area tecnicoeconomicoamministrativa i
dipendenti che nell'esercizio delle proprie funzioni esplicano
attivita' inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi,
patrimoniali, contabili, di assistenza tecnica, nonche' ai servizi di
supporto all'attivita' dirigenziale e professionale.
6. Il reclutamento del personale, anche dirigenziale, avviene in
conformita' alle previsioni normative in materia contenute nel
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, con le modalita' previste dal
regolamento amministrativocontabile e di quello di organizzazione e
del personale, anche dirigenziale.
7. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente e' disciplinato
dal contratto collettivo di lavoro stipulato dall'A.R.A.N., quale
rappresentante dell'Ente, conformandosi alle previsioni contenute
nell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12.
Relazioni sindacali
1. Il direttore generale, su indicazione del presidente e del
consiglio di amministrazione, cura le relazioni con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 13.
Ufficio relazioni con il pubblico
1. L'Ente individua, nell'ambito della propria struttura, ai fini
della trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e sicurezza
dei procedimenti decisionali, l'ufficio per le relazioni con il
pubblico, che dovra' avvalersi anche di forme di comunicazione
telematica e di rete.
Art. 14.
Patrimonio e fonti di finanziamento
1. Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
a) dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attivita'
istituzionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
istitutivo dell'Ente;
b) dai beni del demanio aeroportuale assegnati a titolo gratuito
all'Ente per il successivo affidamento in gestione, ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
c) dai beni mobili ed immobili gia' appartenenti al registro
aeronautico italiano ed all'Ente nazionale della gente dell'aria.
2. Le entrate dell'Ente sono costituite da:
a) trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei
compiti istituzionali dell'Ente ed all'attuazione del contratto di
programma, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
b) proventi previsti dall'art. 7 della legge 2 agosto 1985, n. 449,
come successivamente integrata e modificata;
c) tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito
regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
d) proventi derivanti dall'esercizio di attivita' diverse.
Art. 15.
Ordinamento contabile, disposizioni finanziarie
e procedure di riscossione
1. Il regolamento di contabilita', che definisce i principi e le
modalita' della gestione contabile, e' deliberato dal consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente, e approvato con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro.
2. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1 gennaio e termina
il 31 dicembre di ciascun anno. La proposta di bilancio preventivo e
il progetto di bilancio consuntivo, corredato da una relazione
sull'andamento della gestione, sono inviati dal presidente al
collegio dei revisori e ai consiglieri di amministrazione quindici
giorni prima della data della seduta in cui devono essere discussi.
Le relative deliberazioni vengono adottate rispettivamente entro il
mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed
entro il mese di aprile successivo all'esercizio scaduto. Le stesse,
corredate dalla relazione del collegio dei revisori, vengono
trasmesse al Ministro dei trasporti e della navigazione e al Ministro
del tesoro entro dieci giorni dalla data della deliberazione, per
l'approvazione secondo le disposizioni normative vigenti in materia.
3. All'Ente si applica la procedura per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni. I crediti
dell'Ente sono altresi' assistiti dai privilegi previsti dalla
normativa vigente.
Art. 16.
Comitato consultivo tecnico economico e giuridico
1. E' istituito il comitato consultivo tecnico, economico e
giuridico, che dura in carica due anni ed e' composto dal direttore
generale o suo delegato, che lo presiede, e da sei membri esperti in
materie tecniche, economiche e giuridiche. L'incarico e' rinnovabile
per una sola volta.
2. I componenti del comitato, se appartenenti ad amministrazioni
pubbliche, devono rivestire qualifica non inferiore a dirigente
generale di livello C e non possono espletare altre funzioni
nell'ambito dell'attivita' dell'Ente.
3. Il comitato esprime parere non vincolante su proposte di
regolamenti riguardanti la sicurezza, l'esercizio delle attivita' di
trasporto aereo e la gestione degli aeroporti, nonche' su ogni altra
questione sottopostagli, nell'ambito delle rispettive competenze, dal
direttore generale, dal consiglio di amministrazione o dal presidente
dell'Ente.
Art. 17.
Comitato consultivo degli operatori e utenti
1. E' istituito il comitato consultivo degli operatori e degli
utenti, che dura in carica due anni ed e' composto da nove membri,
compreso il presidente dell'Ente o un suo delegato, che svolge
funzioni di coordinatore. Il direttore generale o un suo delegato
partecipa ai lavori del comitato. L'incarico e' rinnovabile per una
sola volta.
2. I componenti del comitato sono scelti, con criteri di
rappresentativita', tra i soggetti designati dalle associazioni di
categoria degli operatori aeroportuali pubblici e privati, dai
vettori aerei, dai rappresentanti dell'industria aeronautica, dagli
utenti del trasporto aereo e da tutti coloro che operano in modo
rilevante nel settore di competenza dell'Ente.
3. Il comitato esprime parere non vincolante in materia di:
a) pianificazione e concertazione dello sviluppo del sistema
aeroportuale;
b) verifica della compatibilita' economica della misura dei canoni
e dei diritti aeroportuali in relazione alla destinazione degli
stessi;
c) definizione dei livelli di qualita' dei servizi resi agli utenti
dagli operatori del settore;
d) ogni altra materia indicata dal consiglio di amministrazione
dell'Ente.
Art. 18.
Sanzioni disciplinari
1. L'Ente provvede all'accertamento delle infrazioni disciplinari a
carico del personale titolare di licenze aeronautiche e di tutti
coloro che siano assoggettati al potere disciplinare dell'Ente, nelle
modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione con apposita
disciplina.
Art. 19.
Composizione delle controversie
1. L'Ente organizza ed amministra servizi di conciliazione ed
arbitrato concernenti le controversie sorte in occasione ed in
relazione a contratti aventi ad oggetto prestazioni attinenti le
materie di propria competenza.
2. Hanno diritto ad accedere ai servizi di cui sopra i soggetti
considerati sia consumatori che professionisti ai sensi dell'art.
1469-bis, primo comma, codice civile.
3. Il consiglio di amministrazione, con apposita disciplina,
stabilisce le norme di funzionamento dei servizi di cui al presente
articolo.
Art. 20.
Disposizioni transitorie e finali
1. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, durante la vigenza
del primo contratto di programma, il direttore generale dell'Ente,
previa delibera del consiglio di amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, avvia
procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il
personale di tutte le qualifiche e livelli, prevedendo altresi'
modalita' valutative in esito al raggiungimento di obiettivi per
progetti.
2. Ai fini dell'unificazione giuridica ed economica del personale
dell'Ente, il consiglio di amministrazione predispone apposite
tabelle di equiparazione, secondo le modalita' di cui all'art. 10,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando
l'obbligo di adeguamento dei regolamenti dell'Ente secondo le
disposizioni ivi stabilite.