Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10-12-1999

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999
Criteri e modalita' per il conferimento alle regioni di funzioni del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. (Deliberazione n. 175/99)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Viste le proprie deliberazioni del 29 dicembre 1986, del 3 agosto
1988 e del 29 marzo 1990 concernenti l'approvazione dei piani annuali
di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di
cui alla legge 1 dicembre 1983, n. 651;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992 convertito dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla citata legge n.
64/1986;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il
trasferimento di funzioni dei soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, cosi' come modificato ed integrato
dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con la legge 7
aprile 1995, n. 104;
Visti in particolare gli articoli 8 e 9-bis del citato decreto
legislativo n. 96/1993 che disciplinano la prosecuzione e il
completamento degli interventi compresi nei piani annuali sopra
citati, il cui finanziamento e' regolato da apposite convenzioni
stipulate tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno ed i soggetti attuatori, nonche' dei progetti speciali e
delle opere di cui alla delibera del CIPE dell'8 aprile 1987, n. 157;
Viste le disposizioni in materia di attuazione dei programmi
regionali di sviluppo e degli interventi compresi nella azione
organica 6.3 stabilite con le deliberazioni del CIPE del 3 agosto
1988 e del 29 marzo 1990 sopra richiamate;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, concernente
l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica ed il riordino delle competenze del CIPE;
Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha
integrato il comma 108 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante disposizioni per il trasferimento delle risorse
finanziarie relative ad opere finanziate sui fondi della ex Agensud;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera f),
che dispone il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle
funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno, con le modalita' previste dal sopra citato art. 23 della
legge n. 449/1997;
Vista la propria deliberazione del 6 agosto 1999 "Regolamento
concernente il riordino delle competenze del CIPE in attuazione
dell'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
Considerato che l'art. 3 del decreto legislativo n. 112/1998
stabilisce il conferimento alle regioni delle funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale;
Considerato che alle regioni destinatarie delle funzioni e dei
compiti conferiti sono attribuite risorse corrispondenti per
ammontare a quelle utilizzate dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni e compiti, come previsto dall'art. 7, comma 3, del
decreto legislativo n. 112/1998;
Considerato che l'ammontare delle risorse da trasferire,
corrispondenti alle funzioni conferite, sara' pari a quello
risultante dalla situazione contabile di ciascun intervento
finanziato rilevata all'atto del trasferimento, tenuto conto di
conguagli e recuperi;
Considerato che la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni
delle funzioni conferite e' determinata contestualmente all'effettivo
trasferimento delle risorse finanziarie, secondo quanto previsto
dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998;
Visto il parere della conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Delibera:
1. In attuazione dell'art. 94, comma 2, lettera f), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la presente delibera regola i
criteri e le modalita' di conferimento alle regioni delle funzioni
relative agli interventi finanziati con i piani annuali di attuazione
del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno e con i progetti
speciali e le opere di cui alla delibera del CIPE dell'8 aprile 1987,
n. 157, attribuite al CIPE, al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti in
forza degli articoli 8 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, e successive modifiche e integrazioni, nonche' di quelle
relative ai programmi regionali di sviluppo di cui alle proprie
deliberazioni del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988 e del 29 marzo
1990 citate in premessa.
2. All'individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle
singole regioni si provvedera', tenendo conto dei criteri di cui alla
presente delibera, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottarsi con la procedura di cui all'art. 7 della legge
n. 59/1997.
3. Relativamente agli interventi di cui agli articoli 8 e 9-bis del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e
integrazioni, le regioni subentrano al CIPE, al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e
prestiti in tutti i rapporti attivi e passivi con gli enti attuatori,
le imprese esecutrici e i terzi comunque interessati alla
realizzazione degli interventi stessi, fermi restando a carico dello
Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti
precedenti il trasferimento, se eccedenti i limiti dell'importo
trasferito.
4. L'ammontare delle risorse da trasferire alle regioni,
corrispondente alle funzioni di cui al punto 3, sara' pari a quello
occorrente per il completamento degli interventi di cui al medesimo
punto 3, risultante dalla situazione contabile di ciascun intervento,
rilevata all'atto del trasferimento e tenuto conto di conguagli e
recuperi. Saranno altresi' proporzionalmente trasferite alle regioni
risorse pari a quelle utilizzate dallo Stato nell'ultimo triennio per
l'esercizio delle funzioni conferite, rappresentate dal compenso
riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti per spese di
amministrazione e dalle altre risorse utilizzate dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi del punto 3 e'
incluso il recupero di somme erogate a fronte di interventi oggetto
di chiusura anticipata o di revoca, in conformita' alle specifiche
clausole convenzionali.
6. Sempre nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi del punto
3, le economie comunque conseguite (revoche, chiusure anticipate,
economie nella realizzazione degli interventi, recuperi IVA,
interessi attivi, etc), secondo quanto specificato al medesimo punto
3, resteranno a disposizione delle singole regioni che potranno
utilizzarle nell'ambito degli interventi trasferiti o riprogrammarle.
7. Le somme di cui al precedente punto 4, erogate a partire
dall'esercizio finanziario 2000, saranno quantificate annualmente
sulla base della media delle erogazioni dell'ultimo triennio e
ripartite tra le singole regioni, mediante accredito sui conti
correnti infruttiferi di tesoreria intestati alle regioni, in
proporzione all'importo complessivo occorrente per il completamento
degli interventi di competenza di ciascuna regione.
8. Le regioni forniranno semestralmente al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, anche per via
telematica, i dati sull'utilizzo delle risorse trasferite e sulla
realizzazione degli interventi, secondo modalita' concordate tra la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e il
Ministero del tesoro medesimo.
Roma, 5 novembre 1999
Il Presidente delegato: Amato
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 102