IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE
FISICHE E
GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.
Riunitosi nella seduta del 25 novembre 1999;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
Visto in particolare l'art. 2, comma 3 del citato decreto n. 451
del 1998 convertito dalla legge 40/1999 che assegna al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione anche
con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione
n. 308 CTAG del 26 marzo 1999 circa l'utilizzo delle risorse ad esso
assegnate;
Vista la delibera n. 16/99, con la quale il Comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per
realizzare interventi finalizzati al miglioramento della protezione
ambientale e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo
di L. 140.000.000.000 - pari a L. 14.000.000.000 - stanziato dalla
citata legge n. 40/1999;
Considerato che con la stessa delibera n. 16/99 e' stato deciso di
utilizzare prioritariamente parte di detto importo per rimborsare le
imprese di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico
per l'utilizzo obbligatorio delle tratte autostradali di cui agli
accordi di programma sottoscritti dal Ministero del lavori pubblici
con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 1999, del
traffico dalle s.s. 1 e s.s. 206 sulla A12 e dalla s.s. 16 sulla A14;
Visti i predetti accordi di programma e le conseguenti ordinanze
prefettizie che prevedono:
1) il dirottamento obbligatorio nel periodo dal 20 giugno al 20
settembre 1999, del transito del veicoli appartenenti alle classi 3,
4 e 5, con esclusione di autobus e caravan, dalle s.s. 1 e s.s. 206
sulla A12, nel tratto compreso tra le stazioni di Collesalvetti e
Rosignano Marittimo;
2) il dirottamento obbligatorio, nel periodo dal 20 luglio al 30
settembre 1999 - limitatamente alla fascia oraria compresa dalle ore
21.00 alle ore 6.00 - del transito del veicoli appartenenti alle
classi 4 e 5, dalla s.s. 16 sulla A14, nel tratto compreso tra le
stazioni di Fano e Termoli;
Considerato che in virtu' di tali accordi e' posta a carico delle
imprese di autotrasporto una quota pari al 40% del pedaggio dovuto
per i transiti dirottati su dette tratte autostradali;
Considerato che sulla base delle indicazioni fornite dagli enti che
gestiscono le predette tratte autostradali - tenendo conto delle
valutazioni effettuate tramite il rilevamento di campionatura per la
A12 e del volume di traffico rilevato sulla A16 in occasione
dall'analogo provvedimento preso nell'anno 1998 - e' presumibile un
volume di fatturato complessivo, per il transito dirottato, di circa
L. 1.500.000.000, di cui il 40% e' posto a carico delle imprese di
autotrasporto;
Ritenuto che detta quota di pedaggio, per un presumibile importo
complessivo di circa L. 600.000.000, vada rimborsata alle imprese di
autotrasporto, utilizzando parte dei fondi - L. 14.000.000.000 - resi
disponibili per le finalita' indicate ai punti 2 e 3 della delibera
n. 16/99;
Ritenuto comunque di dover ristorare completamente la quota di
pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo
all'eventuale integrazione dell'importo ritenuto presuntivamente
necessario di L. 600.000.000 - laddove cio' si rendesse necessario a
seguito di una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante
dalla valutazione delle domande presentate - utilizzando parte dei
sopraindicati fondi resi disponibili per la finalita' di cui ai punti
2 e 3 della delibera n. 16/99;
Delibera:
1. La quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto
di cose per conto di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai
transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte autostradali della
A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso
a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i
giorni, dalla ore 0 alle ore 24 nel periodo dal 20 giugno al 20
settembre 1999, dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui al
successivo punto 4 ed appartenenti alla classi 3, 4 e 5, ad
esclusione degli autobus e dei caravan, sulla tratta della A12
compresa tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo,
nonche' effettuati tutti i giorni dalle ore 21.00 alle ore 6.00, nel
periodo dal 20 luglio al 30 settembre 1999 dai veicoli, in
disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 4 ed
appartenenti alle classi 4 e 5, sulla tratta della A14 compresa tra
le stazioni di Fano e Termoli.
3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
riscossione differita mediante fatturazione gestiti attraverso il
sistema telepass e sono effettuati direttamente dalla societa' che
gestisce tale sistema di pagamento differito del pedaggio sulle
fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.
4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
dei consorzi e delle societa' consortili costituiti a norma del libro
V, titolo X, capo II, sezione II e II-bis del codice civile, aventi
nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al
predetto Albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i
transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di
pedaggio. Qualora una cooperativa, un consorzio o una societa'
consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al
predetto Albo nazionale, sia imprese iscritte, il rimborso va
richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.
5. I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore delle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei
Paesi dell'unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al
mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa' consortile, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2000,
pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in Roma, via
Giuseppe Caraci, 36, una domanda, redatta utilizzando il modello di
cui all'allegato 1 alla presente delibera, che oltre ad attestare
l'iscrizione del soggetto richiedente all'Albo nazionale di cui
all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi', nel
caso che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un consorzio o
una societa' consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti,
che esercitano l'attivita' di autotrasporto, siano anch'esse iscritte
a detto Albo. Nella domanda deve inoltre essere indicato il codice o
i codici d'identificazione assegnati allo stesso soggetto giuridico
dalla Societa' concessionaria autostradale che emette le fatture.
Qualora una cooperativa, consorzio o societa' consortile abbia fra i
propri associati anche imprese non iscritte all'Albo, la stessa,
oltre al citato codice di identificazione assegnato al soggetto
giuridico intestatario delle fatture, deve anche trasmettere, ove
esistente, l'elenco dei sottocodici associati alle sole imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi, ad essa aderenti, iscritte
all'Albo nazionale. I richiedenti potranno, unitamente alla domanda
ed alla documentazione allegata di cui sopra, trasmettere al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori, su supporto magnetico,
secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 alla presente
delibera, i dati necessari per l'istruttoria dell'istanza.
7. Nel caso in cui i pedaggi per i quali si chiede il rimborso
siano stati fatturati a cooperative, consorzi e societa' consortili,
le singole imprese ad esse aderenti debbono espressamente autorizzare
l'effettuazione dei rimborsi sulle predette fatture intestate alle
cooperative, ai consorzi o alle societa' consortili; le predette
autorizzazioni non sono richieste qualora dallo statuto della
cooperativa, del consorzio o della societa' consortile si evinca il
potere di concludere in nome proprio e per conto delle imprese
associate, contratti e convenzioni per l'acquisto di servizi. Le
autorizzazioni, qualora dovute, vanno trasmesse al Comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori, unitamente alla domanda di
rimborso; tali autorizzazioni sono rilasciate attraverso apposita
dichiarazione, la cui sottoscrizione puo' non essere autenticata
qualora accompagnata da fotocopia di un documento in corso di
validita' del dichiarante.
8. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa'
consortili che, nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al
precedente punto 2, si sono avvalse di sistemi di pagamento di
pedaggi a riscossione differito, il rimborso e' dovuto solo per i
pedaggi per i quali e' stato utilizzato il sistema telepass.
9. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i
transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla
data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla societa'
consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto
associativo.
10. Le cooperative, i consorzi e le societa' consortili debbono
altresi' allegare alla domanda copia autenticata del proprio statuto
dal quale risultino i requisiti indicati al punto 4 della presente
delibera. Qualora tale documentazione sia stata gia' prodotta in
allegato alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 1998, sara'
sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione
resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresi'
dichiarato che non sono frattanto intervenute modifiche statutarie.
11. Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare
dalla copia autenticata della licenza comunitaria di cui al
regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla
domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini
richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia
stata gia' precedentemente allegata alla domanda di riduzione dei
pedaggi per l'anno 1998, sara' sufficiente indicare tale circostanza
attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella
quale deve essere altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di
tale licenza.
12. Il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dopo
l'esame delle domande pervennute, trasmette su supporto magnetico
alla Societa' che gestisce il sistema telepass i dati necessari per
il calcolo dei rimborsi da effettuare a favore di ciascuna impresa
avente titolo. Tale dati verranno sottoposti a controllo della stessa
societa' al fine di ottenere una situazione congruente per il buon
esito del calcolo definitivo dei rimborsi.
13. Conclusa la fase di cui al precedente punto 12, la societa' che
gestisce il sistema telepass invia al Comitato centrale per l'albo
degli autotrasportatori, entro quarantacinque giorni, un supporto
magnetico contenente il rendiconto riepilogativo degli importi
relativi ai transiti per i quali e' prevista l'applicazione del
rimborso. Il rendiconto riepilogativo degli importi relativi ai
transiti per i quali e' prevista l'applicazione del rimborso. Il
rendiconto indica il codice identificativo del rapporto tra
l'impresa, la cooperativa, il consorzio e la societa' consortile,
alla quale e' stato fatturato il pedaggio, e la societa'.
14. L'importo corripondente ai minori introiti conseguenti alla
erogazione dei rimborsi e' corrisposto in unica soluzione dal
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori alla societa'
che gestisce il sistema telepass per le tratte autostradali
interessate dalla presente delibera.
15. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 1999
Il presidente: De Lipsis
ALLEGATO