IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n.
235;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione
prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 10 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori
pubblici, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di
Trento e di Bolzano di beni demanial i e patrimoniali dello Stato e
della regione
Art. 1.
Trasferimento di beni concernenti
il demanio idrico statale
1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e' sostituita
dalla seguente:
" e) il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le
pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonche' le opere di bonifica
valliva e montana, le opere di sistemazione idraulicoforestale dei
bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e
mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle
province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del
demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali,
nonche' ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle
norme vigenti".
2. I beni trasferiti alle province autonome di Trento e di Bolzano
per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati
mediante elenchi descrittivi formati d'intesa tra le competenti
amministrazioni statali e la provincia interessata entro il 31
dicembre 1999.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, terzo comma, e 14
del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115,
si applicano anche ai beni trasferiti per effetto del presente
articolo. Per quanto concerne l'accertamento dello stato di fatto e
di diritto dei beni oggetto di trasferimento ai sensi del predetto
articolo 7, si fa riferimento alla data dell'entrata in vigore del
presente decreto.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24
dicembre 1976, n. 898.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n.
301.
- Il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1974, n. 223.
- Il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di produzione e
distribuzione di energia idroelettrica), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1977, n. 146.
- Il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del citato
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente:
"Con decreti legislativi saranno emanate le norme di
attuazione del presente statuto, sentita una commissione
paritetica composta di dodici membri di cui sei in
rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.R. 20
gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
trasferimento alle province autonome di Trento e di
Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e
della regione), come modificato dal presente decreto:
"Art. 8. - Oltre ai beni di cui al capo I del
presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento
e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle
seguenti categorie:
a) beni appartenenti al demanio e patrimonio
stradale e autostradale dello Stato, esclusi quelli che
rivestono un interesse eccedente l'ambito locale o
provinciale;
b) gli edifici destinati ad alloggi economici e
popolari di proprieta' dello Stato, ad eccezione degli
alloggi la cui concessione sia essenzialmente
condizionata alla prestazione in loco di un
determinato servizio presso pubbliche amministrazioni
ovvero che si trovano negli stessi immobili nei quali
hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle
amministrazioni predette. Restano salvi in ogni caso i
diritti che possono derivare agli assegnatari degli
alloggi trasferiti i quali, alla data di entrata in
vigore delle presenti norme, abbiano fatto richiesta di
cessione in proprieta' ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive
modificazioni;
c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli,
rocce nude ed altri improduttivi;
d) beni relativi a comunicazioni e trasporti di
interesse locale o provinciale;
e) il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli
alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonche'
le opere di bonifica valliva e montana, le opere di
sistemazione idraulicoforestale dei bacini montani, le
opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili
strumentali all'esercizio delle funzioni conferite
alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni
caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee
e le acque superficiali, nonche' ogni altra acqua
individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti;
f) beni dello Stato inerenti alle materie
dell'assistenza e beneficenza pubblica e delle attivita'
sportive e ricreative con i relativi impianti ed
attrezzature;
g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.
I beni di cui al comma precedente saranno individuati
mediante elenchi descrittivi che saranno formati d'intesa
tra le competenti amministrazioni statali e la provincia
interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano,
ciascuna per il territorio di sua competenza, con
l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni
statali interessate, provvederanno alla consegna alle
province dei predetti beni. I verbali di consegna
costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura
catastale, a favore delle province, dei beni medesimi.
L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a
cura dei presidenti delle giunte provinciali.
Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche
ai beni di cui al presente articolo".
- L'art. 7, il terzo comma dell'art. 8 e l'art. 14
del citato D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, sono i seguenti:
"Art. 7. - Il trasferimento dei beni con tutte le
pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo
nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed
alla data della consegna per quanto riguarda le opere in
corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora
collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della
regione la definizione delle eventuali controversie
pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.
I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni
trasferiti spettano alle province dalla data di consegna".
"Art. 8, comma 3 . - Le disposizioni del precedente
art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente
articolo".
"Art. 14. - Tutti gli atti, contratti, formalita' ed
adempimenti necessari per l'attuazione del presente
decreto sono esenti da ogni diritto e tributo".
- L'art. 17 della legge 24 dicembre 1976, n.
898 (Nuova regolamentazione delle servitu' militari), e'
il seguente:
"Art. 17. - Deve essere richiesto il parere del
comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o
varianti strutturali significative interessanti grandi
comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e
ferrovie nonche' per tutti i lavori interessanti
dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi,
idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri
termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale,
grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti,
in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere
vengano compiute.
Il parere deve essere espresso nel termine di
novanta giorni. Qualora il comandante territoriale non
si pronunci entro il predetto termine, la mancata
pronuncia equivale all'espressione del parere
favorevole".
Capo II
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di
utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e disposizioni in materia di piano
generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e
di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'articolo 8, primo comma,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni
inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle
concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque
dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal
presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235.";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il
proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed
alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.";
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID)
per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la
vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti
ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere
di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza
o che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di
metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza e
che determinano invasi di volume superiore a 1.000.000 di metri cubi
le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo
caso si osserva altresi' la normativa tecnica statale relativa alla
progettazione e alla costruzione.";
d) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio,
quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori
pubblici nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale
delle relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il
presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite
intese, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' di
pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal
presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della
definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici,
sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo
nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di
raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu'
regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini
idrografici di rilievo nazionale.
Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o
l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorita' di
bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative
norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268.".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n.
381/1974, come modificato dal presente decreto:
"Art. 5. - In relazione al trasferimento alle province
autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai
sensi dell'art. 8, primo comma, lettera e), del decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n.
115, le province stesse esercitano tutte le
attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale
demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia
idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1977, n. 235.
Le province di Trento e di Bolzano provvedono,
ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta
dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed
approvazione dei relativi elenchi suppletivi.
Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe
(RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei
progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle
operazioni di controllo spettanti ai concessionari con
riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di
sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di
altezza o che determinano volume di invaso inferiore o
pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere
superiori a 15 metri di altezza e che determinano invasi
di volume superiore a 1.000.000 di metri cubi le province
stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo
caso si osserva altresi' la normativa tecnica statale
relativa alla progettazione e alla costruzione.
Il piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per
il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo
nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua
qualita' di presidente del comitato istituzionale delle
relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il
presidente della provincia interessata assicurano,
mediante apposite intese, il coordinamento e
l'integrazione delle attivita' di pianificazione
nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente
decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini
della definizione della predetta intesa il Ministro dei
lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle
autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati,
assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la
compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni
e province autonome il cui territorio ricade in bacini
idrografici di rilievo nazionale.
Per i piani e i programmi statali che prevedano il
riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche
tramite le autorita' di bacino, di finanziamenti, si
osservano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge
30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di
attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268.
Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12,
comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n.
183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le
relative norme di attuazione".
- La lettera e) del primo comma dell'art. 8 del citato
D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, e' citata nelle note
all'art. 1.
- Per quanto concerne il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235,
v. nelle note alle premesse.
- L'art. 14 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n.
670, e' il seguente:
"Art. 14. - E' obbligatorio il parere della
provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e
trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio
provinciale.
E' altresi' obbligatorio il parere della provincia per
le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo
Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano
annuale di coordinamento delle opere idrauliche di
rispettiva competenza.
L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello
Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva
competenza, ha luogo in base a un piano generale
stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e
della provincia in seno a un apposito comitato".
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989, n.
120, supplemento ordinario.
- L'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386
(Norme per il coordinamento della finanza della regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e
di Bolzano con la riforma tributaria), e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Le province autonome partecipano alla
ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per
gli stessi previsti.
2. I finanziamenti recati da qualunque altra
disposizione di legge statale, in cui sia previsto il
riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono
assegnati alle province autonome ed affluiscono al
bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo
normative provinciali, nell'ambito del corrispondente
settore, con riscontro nei conti consuntivi delle
rispettive province.
3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti
di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento
previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli
relativi all'individuazione dei parametri o delle quote
di riparto".
- Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1992,
n. 94, supplemento ordinario.
Art. 3.
Sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni
particolari in materia di derivazioni di acque e di rilascio del
minimo deflusso.
1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Con riferimento alle derivazioni di acque, dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione cessa di applicarsi
nel territorio delle province di Trento e di Bolzano la disciplina
concernente i pareri istruttori di cui all'articolo 7, secondo comma,
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Dalla medesima data
cessano di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di
Bolzano le disposizioni sulla pubblicazione delle domande di
concessione relative alle piccole derivazioni di acque, introdotte
dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. Le derivazioni di acque, ivi comprese le grandi derivazioni a
scopo idroelettrico, sono regolate dal piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 8, che
definisce altresi' il minimo deflusso costante necessario alla vita
negli alvei sottesi.
3. In ogni caso il rilascio del minimo deflusso costante negli
alvei sottesi, anche effettuato in via sperimentale o ai sensi del
piano di cui all'articolo 8 vigente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, non comporta alcun indennizzo a favore
dei concessionari di derivazioni in atto.
4. I disciplinari delle concessioni di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono adeguati alle previsioni del piano generale per
l'utilizzazione delle acque pubbliche. Nelle more del predetto
adeguamento, i concessionari sono comunque tenuti, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
al rilascio delle portate di rispetto nella misura minima pari a due
litri al secondo per ogni chilometro quadrato di bacino imbrifero
sotteso alle singole opere di presa, anche in funzione sperimentale
per la ridefinizione dei disciplinari di concessione. Fino
all'adeguamento del piano generale per l'utilizzo delle acque
pubbliche la portata di rispetto nella misura minima predetta puo'
essere modificata d'intesa tra il presidente della giunta provinciale
e il Ministro dei lavori pubblici. Anche in tali casi si applica
quanto disposto dal comma 3.".
Note all'art. 3:
- Il secondo coma dell'art. 7 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici), e' il
seguente:
"Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia
a piccole derivazioni, sono, altresi', trasmesse alla
autorita' di bacino territorialmente interessata che,
nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione,
con atto del segretario generale all'uopo delegato, ove
nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del
servizio idrografico e mareografico nazionale
competente per territorio, comunica il proprio parere
all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della
utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e,
anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia il parere si intende espresso
in senso favorevole".
- Il comma 3 dell'art. 23 della legge 5 gennaio
1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche),
e' il seguente:
"3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle rispettive competenze, assicurano la pubblicita'
dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano
o presuppongono grandi e piccole derivazioni, ore
di sbarramento o di canalizzazione, nonche' la
perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni
competenti curano la pubblicazione delle domande di
concessione, contestualmente all'avvio del procedimento,
oltre che nelle forme previste dall'art. 7 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni,
anche mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale e un quotidiano a diffusione locale".
- L'art. 8 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e' il
seguente:
"Art. 8. - Il piano generale per l'utilizzazione
delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi
usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica
regolazione dei corsi d'acqua con particolare
riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel
reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della
provincia interessata.
Il progetto di piano e' predisposto per ciascuna
provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra
tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della
provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto. I rappresentanti sono
designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio del
Ministri e dalla giunta provinciale.
Il progetto adottato dal comitato e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino
ufficiale della regione.
I comuni ed i soggetti interessati possono presentare
osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta
Ufficiale.
Il piano e' deliberato definitivamente, con eventuali
modifiche, d'intesa fra i rappresentanti statali e
provinciali nel comitato ed e' reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta,
conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori
pubblici e del Presidente della giunta provinciale
interessata.
Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel
bollettino ufficiale ed ha vigore a tempo indeterminato.
Esso e' sottoposto a revisione dopo i primi cinque anni
e successivamente ogni quindici anni, seguendo lo stesso
procedimento previsto per la sua formazione; nelle stesse
forme possono essere approvate modifiche, prima della
scadenza dei termini predetti, qualora il piano si riveli
in qualche sua parte inattuabile o si manifesti comunque
l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a
nuove esigenze".
Art. 4.
Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province delle
funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda
categoria.
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e' delegato alle
province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio,
l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di
prima e seconda categoria. Per l'esercizio di tali funzioni si
applica quanto disposto dall'articolo 16, secondo e terzo comma.
2. Le province predispongono piani pluriennali concernenti la
gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonche' gli investimenti per la realizzazione di nuove opere
idrauliche di prima e seconda categoria. Tali piani sono predisposti
secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministro dei lavori
pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorita', i
tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati
d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e il presidente della
provincia interessata. Tali piani valgono anche quale piano annuale
di coordinamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.".
2. Con effetto dalla data di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, le province succedono
allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate.
3. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia
interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti
degli uffici statali concernenti le funzioni delegate ai sensi del
comma 1 del presente articolo, interessanti il territorio di ciascuna
provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo del secondo e del terzo comma
dell'art. 16 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381:
"Le funzioni amministrative delegate con il presente
articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in
conformita' alle direttive emanate dal competente organo
statale.
In caso di persistente inattivita' degli organi
provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
le attivita' relative alle materie delegate
comportino adempimenti propri dell'amministrazione
da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge
o termini risultanti dalla natura degli interventi, il
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente puo' disporre il compimento degli atti
relativi in sostituzione dell'amministrazione
provinciale".
- L'art. 14 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e'
riportato nelle note all'art. 2.
- L'art. 30 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n.
381, e' il seguente:
"Art. 30. - Gli archivi ed i documenti degli uffici
statali di cui al precedente art. 27, vengono
consegnati alla provincia cui l'ufficio viene
trasferito. La consegna avviene mediante elenchi
descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle
funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al
presente decreto.
Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la
restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che
fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie
attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora
l'originale sia contemporaneamente necessario alla
provincia.
In ordine agli archivi e documenti consegnati alle
province ai sensi del primo comma del presente
articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409".
Art. 5.
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernenti disposizioni in materia
di polizia idraulica.
1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Salvo diversa disposizione di legge provinciale, la
disciplina inerente la polizia idraulica non si applica alle acque
pubbliche acquisite al demanio idrico provinciale, in relazione a
quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi
suppletivi delle province di Trento e Bolzano o non intavolate al
demanio idrico provinciale.".
Nota all'art. 5:
- L'art. 1 della citata legge 5 gennaio 1994, n.
36, e' il seguente:
"Art. 1 (Tutela e uso delle risorse idriche). - 1.
Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono
una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo
criteri di solidarieta'.
2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato
salvaguardando le aspettative e i diritti delle
generazioni future a fruire di un integro patrimonio
ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e
al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il
patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente,
l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i
processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso
geotermico sono disciplinate da leggi speciali".
Art. 6.
Introduzione dell'articolo 11-bis nel decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni per
l'intavolazione e la voltura catastale dei beni relativi al demanio
idrico provinciale.
1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381, e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - 1. I provvedimenti di accertamento dei limiti del
demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati
in conformita' alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono
titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura
catastale dei medesimi beni a favore della provincia. L'intavolazione
e la voltura catastale sono effettuate a cura della provincia
medesima".
Art. 7.
Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente l'ambito territoriale
di competenza per le concessioni di grandi derivazioni di acque
pubbliche.
1. Al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, le parole: "del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670," sono soppresse.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 14
del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 14. - Salvo il disposto del comma successivo,
ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti
le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche,
si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel
cui territorio ricadono in tutto o in parte le opere di
presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o
in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o
il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa
stessa.
Per la concessione di grande derivazione a scopo
idroelettrico dal torrente Avisio in localita'
Stramentizzo spettano rispettivamente alle province di
Trento e di Bolzano 2/3 e 1/3 dell'energia, o del
corrispondente compenso in denaro, dovuti dal
concessionario ai sensi del primo e terzo comma dell'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, ferma restando la decorrenza di tali
obblighi dalla data di entrata in vigore della
legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1".
Art. 8.
Introduzione dell'articolo 19-bis nel decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni
sull'esercizio delle funzioni statali delegate alle province.
1. Dopo l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381, e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis. - 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate
con il presente decreto le province di Trento e di Bolzano, per il
rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia
di organizzazione degli uffici, di contabilita', di attivita'
contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto
ambientale.".
Capo III
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di
produzione e distribuzione di energia
Art. 9.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 235
1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1977, n. 235, e' sostituito dal seguente: "Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di
energia.".
2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235, e' anteposto il seguente:
"Art. 01. - 1. Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli
articoli 8, 9 e 16 dello statuto, alle province autonome di Trento e
di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di
energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e
periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici
a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal
comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e dal presente decreto.
2. Le funzioni relative alla materia ''energia'' di cui al comma 1
concernono le attivita' di ricerca, produzione, stoccaggio,
conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di
energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.
3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:
a) la definizione degli obiettivi della politica energetica
nazionale, dei relativi programmi nazionali e di atti di indirizzo e
coordinamento nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
b) la ricerca scientifica in campo energetico;
c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300
MW termici nonche' le reti per il trasporto dell'energia elettrica
costituenti la rete di trasmissione nazionale, l'emanazione delle
relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti
con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;
d) la regolamentazione inerente l'esportazione e l'importazione di
energia;
e) la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e
l'emanazione delle norme tecniche essenziali degli impianti di
produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;
f) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche
dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
h) salvo quanto spettante alle province autonome ai sensi degli
articoli 8 e 9 dello statuto anche in materia di localizzazione degli
impianti produttivi e di razionalizzazione dei procedimenti
amministrativi, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni
ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive,
compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione
in materia, ai sensi della normativa vigente;
i) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi
delle norme vigenti;
l) fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come modificato
da ultimo dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.
290, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici,
anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati
alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al
coordinamento con le regioni e gli enti locali.
4. Gli interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera c) del
comma 3 sono effettuati previo parere obbligatorio della provincia
territorialmente interessata, secondo quanto previsto dall'articolo
14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, anche con riferimento alla rete di trasmissione
nazionale dell'energia elettrica".
Nota all'art. 9:
- Il titolo del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235,
nella sua formulazione originaria, era il seguente:
"Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di
produzione e distribuzione di energia idroelettrica".
- Gli articoli 8, 9 e 16 dello statuto della regione
Trentino-Alto Adige sono i seguenti:
"Art. 8. - Le province hanno la potesta' di
emanare norme legislative entro i limiti indicati
dall'art. 4, nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del
personale ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della
bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico,
artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali
(biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi
carattere provinciale; manifestazioni ed attivita'
artistiche, culturali ed educative locali, e, per la
provincia di Bolzano, anche con i mezzi
radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare
stazioni radiotelevisive;
5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprieta' culturali,
anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile;
ordinamento dei ''masi chius'' e delle comunita'
familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o
parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico,
comprese le agevolazioni per la costruzione di case
popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita'
che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle
province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamita' pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e
torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della
flora e della fauna;
17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale,
compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli
impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro
gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i
portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio
zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi
agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi
antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le
materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali per l'assistenza e
l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta
categoria;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione
in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale".
"Art. 9. - Le province emanano norme legislative
nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media,
classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
artistica);
3) commercio;
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e
qualifiche dei lavoratori;
5) costituzioni e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica
sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti
soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere
le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini
della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero
dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della
legislazione statale, i provvedimenti adottati nella
materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi
ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata
nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse
le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10) igiene e sanita' ivi comprese l'assistenza
sanitaria e ospedaliera;
11) attivita' sportive e ricreative con i relativi
impianti ed attrezzature".
"Art. 16. - Nelle materie e nei limiti entro cui la
regione, o la provincia, puo' emanare norme legislative,
le relative potesta' amministrative, che in base
all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato
sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla
provincia.
Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi
delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il
presente statuto. Lo Stato puo' inoltre delegare, con
legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti
pubblici locali, funzioni proprie della sua
amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per
l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello
Stato.
La delega di funzioni amministrative dello Stato,
anche se conferita con la presente legge, potra' essere
modificata o revocata con legge ordinaria della
Repubblica".
- L'art. 3 del citato decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il
rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento), e' il seguente:
"Art. 3 (Atti amministrativi statali di indirizzo e
coordinamento). - Se e per quanto lo statuto speciale
e le relative norme di attuazione non prescrivono
specifici procedimenti per il coordinamento tra
funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della
regione o delle province autonome, gli atti di
indirizzo e coordinamento emanati dal Governo della
Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge
hanno efficacia anche nel territorio regionale o
provinciale.
Gli atti di cui al comma 1 vincolano la regione e
le province autonome solo al conseguimento degli
obiettivi a risultati in essi stabiliti. L'emanazione
delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti
per l'attuazione degli atti predetti e' riservato, per
quanto di rispettiva competenza, alla regione o alle
province autonome.
Impregiudicato quanto disposto nell'art. 12, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la regione o le
province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le
rispettive competenze, sono consultate, a cura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun
atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per
quanto attiene alla compatibilita' di esso con lo
statuto speciale e con le relative norme di attuazione,
comprese quelle contenute nel presente decreto. Le
eventuali osservazioni della regione o della provincia
autonoma devono pervenire entro venti giorni.
L'efficacia nel territorio regionale o provinciale
dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato nelle
materie di competenza propria della regione o delle
province autonome e' sospesa per i trenta giorni
successivi a quello dal quale decorre il termine per
ricorrere ai sensi dell'art. 98, comma secondo, del
medesimo statuto speciale, se e per quanto la regione
a la provincia autonoma ha, nelle osservazioni di cui
al comma 3, manifestato avviso motivato di non
compatibilita' dell'atto con lo statuto speciale e con
le relative norme di attuazione comprese quelle contenute
nel presente decreto.
Se entro i trenta giorni di cui al comma 4 la
regione o la provincia autonoma notifica ricorso per
conflitto di attribuzione in relazione all'atto
amministrativo cui l'avviso motivato si riferisce e per
quanto il ricorso conferma l'avviso motivato
stesso, l'efficacia di tale atto nel territorio regionale
o provinciale e' ulteriormente sospesa fino alla
pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.
Nel processo per conflitto di attribuzione,
la Corte costituzionale, su richiesta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, puo' disporre per gravi
ragioni, con ordinanza motivata, la non applicazione del
comma 5.
L'atto di indirizzo e coordinamento emanato in
applicazione di principi e norme recati da atto
legislativo dello Stato di cui all'art. 2, comma 1,
non vincola direttamente l'attivita' amministrativa
della regione e delle province autonome per quanto
permangono in vigore le disposizioni legislative
regionali o provinciali incompatibili con i predetti
principi e norme".
- L'art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di artigianato, incremento della
produzione industriale, cave e torbiere, commercio,
fiere e mercati), come modificato dall'art. 1 del decreto
legislativo 6 luglio 1993, n. 290, e' il seguente:
"Art. 10. - Con legge provinciale e' stabilito
l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la
piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio
stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge
provinciale per le materie di competenza delle province
autonome. Per gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si applica
il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema
statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con
l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli
altri uffici del Sistema stesso.
Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere
campionario non aventi rappresentativita' a livello
regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi
ed effettuate direttamente dall'organo titolare della
rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli
uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, effettuano - in particolare curando,
salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la
memorizzazione dei dati rilevati - i censimenti e le altre
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in
conformita' alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e
dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi
anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale
operanti sul rispettivo territorio provinciale.
Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT
o con gli altri organi titolari delle rilevazioni,
intese tecniche per specificare, tenendo conto delle
particolari esigenze locali, modalita' organizzative
in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni
disposte sul territorio delle province autonome
dall'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da
altri uffici del Sistema statistico nazionale,
direttamente o in collaborazione con l'ISTAT.
I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli
uffici di statistica delle province autonome, previste dal
programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini
previsti all'ISTAT o agli altri uffici del Sistema
statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse
con i criteri e le modalita' di cui all'art. 21, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. I medesimi prodotti, una volta validati
nella loro attendibilita' dai rispettivi responsabili
degli uffici di statistica delle province autonome,
possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi,
fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9
del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. I
dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma
statistico nazionale e riferiti al territorio di
competenza, una volta validati dall'organo titolare
delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli
uffici di statistica delle province autonome.
Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il
coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in
ambito provinciale di tutte le fondi pubbliche preposte
alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici
quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo
territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.
In caso di gravi inadempimenti o di impossibilita'
temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni
previste dal programma statistico nazionale da parte
degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT,
previa diffida motivata ed assegnazione di un termine
idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause
del non regolare funzionamento, provvede direttamente o
attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale,
per il periodo strettamente necessario ai conseguenti
adempimenti.
In caso di gravi inadempimenti o di impossibilita'
temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni
previste dal programma statistico nazionale da parte
degli uffici statistici degli enti di livello
subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di
un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o
delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici
provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o
attraverso altri uffici del Sistema statistico
nazionale operanti nel territorio provinciale, per il
periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.
Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III
della legge 11 marzo 1972, n. 118.
L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto
centrale di statistica con sede in Trento e' soppresso.
Il personale in servizio in tale ufficio alla data di
entrata in vigore del presente decreto viene messo,
a sua richiesta, a disposizione della provincia di
Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere
il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a
disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge provinciale che, a seguito della
soppressione del predetto ufficio, disciplini
l'inquadramento del personale che abbia chiesto il
trasferimento alla provincia stessa; la messa a
disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine
per chiedere trasferimento e comunque, per il
personale che ha chiesto il trasferimento, fino
all'inquadramento nel ruolo provinciale.
Al personale trasferito e' garantito il rispetto della
posizione giuridicoeconomica acquisita.
Le spese per il pagamento delle competenze al
personale messo a disposizione delle province sono a
carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica,
salvo rivalsa nei confronti delle province medesime".
- Il primo comma dell'art. 14 del citato D.P.R. 31
agosto 1972, n. 670, e' riportato nelle note all'art. 2.
Art. 10.
Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di servizio elettrico
locale.
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01,
comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche'
dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel
territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali,
mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere
economicoimprenditoriale, ivi comprese le societa' di capitali, hanno
facolta', nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79:
a) di esercitare le attivita' elettriche come individuate
dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
nonche' le ulteriori attivita' elettriche, ivi comprese
l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;
b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di
energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro
societa', gli enti e le societa' di cui all'articolo 10, l'Enel
S.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della
predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi
soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel
territorio provinciale, nonche' le societa', i consorzi e le altre
forme associative gia' costituiti dai predetti enti o dalle loro
societa', anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con enti locali, loro imprese o
societa', aventi sede fuori del territorio provinciale.
2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3,
lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche' dall'articolo
14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, gli enti e le societa' di cui all'articolo 10 hanno facolta', nei
limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, di esercitare le attivita' di produzione, importazione,
esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonche'
acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte
prodotta.
3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le
unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste
dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 279 e loro consorzi, nonche' le loro imprese. Per societa'
degli enti locali e per societa' di cui all'articolo 10 ai fini del
presente decreto si intendono le societa' di capitali nelle quali gli
enti locali o gli enti di cui all'articolo 10 o le societa' da essi
controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.".
Note all'art. 10:
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e' il seguente:
"Art. 14 (Clienti idonei). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di
clienti idonei:
a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica
destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;
b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia
consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato
contratti di vendita;
c) i soggetti cui e' conferita da altri Stati la
capacita' giuridica di concludere contratti di acquisto o
fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o
il distributore, limitatamente all'energia consumata al di
fuori del territorio nazionale;
d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1
hanno altresi' diritto alla qualifica di clienti idonei
i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali
di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia
autoprodotta, nella misura di seguito indicata:
a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un
unico punto del territorio nazionale, sia risultato,
nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;
b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi
di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le societa'
consortili il cui consumo sia risultato nell'anno
precedente, anche come somma dei consumi dei singoli
componenti la persona giuridica interessata, superiore a
30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di
2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree
individuate con specifici atti di programmazione
regionale, esclusivamente nello stesso comune o in
comuni contigui.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 hanno diritto alla
qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi
consumi non inferiori a 20 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi
consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1
GWh.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2002 hanno diritto alla
qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi
consumi non inferiori a 9 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi
consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1
GWh;
c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato
nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di
misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei
suddetti punti di misura.
5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei,
comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per
cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1 gennaio
2000, al 40 per cento il 1 gennaio 2002, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, individua, anche su proposta delle
regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica
di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di
riequilibrio del sistema tariffario.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di
aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri
Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della
qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore
apertura del mercato.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui
attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la
qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva
maggiore apertura del mercato.
8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo,
i clienti idonei autocertificano all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per
l'anno 1999. La medesima Autorita' entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
stabilisce con proprio provvedimento le modalita' per
riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei
degli aventi diritto".
- Il primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre
1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la
energia elettrica e trasferimento ad esso delle
imprese esercenti le industrie elettriche), e' il
seguente:
"E' istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica
(Enel), al quale e' riservato il compito di esercitare nel
territorio nazionale le attivita' di produzione,
importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione,
distribuzione e vendita dell'energia elettrica da
qualsiasi fonte prodotta salvo quanto stabilito nei numeri
5), 6) e 8) dell'art. 4".
- Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n.
235, v. in nota all'art. 19.
- Il testo dei numeri 6) e 8) dell'art. 4 della
citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' il seguente:
"6) Non sono soggette a trasferimento:
a) le imprese che producono energia elettrica
destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad
altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse
o da imprese che risultino consorziate o consociate alla
data del 31 dicembre 1961, purche' il fabbisogno superi
il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel
triennio 1959-1961;
b) le imprese autoproduttrici che abbiano gia' costruito,
alla data di entrata in vigore della presente legge,
nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il
fabbisogno di attivita' produttive programmate
anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a
documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla
data del 1 gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di
piu' del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.
Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite
allorche' il fabbisogno non abbia superato per tre anni
consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.
(E' consentita alle imprese, con le modalita' di
cui ai due successivi capoversi, la produzione di
energia elettrica per uso proprio o per la cessione
all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma
societaria, per uso delle societa' controllate, della
societa' controllante e delle societa' controllate dalla
medesima societa' controllante, con ammissione di scambi e
cessioni tra queste ultime).
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia
elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso
precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti
esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi
impianti, tenendo conto della compatibilita' con le
finalita' di interesse generale proprie del
servizio pubblico e della corrispondenza ad
esigenze di natura economicoproduttiva del
collegamento tra le societa' di cui al capoverso
precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a
nuovi piani produttivi.
Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la
eventuale quota consumata dallo stesso produttore
dovra' essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti
di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel
convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione
per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia
elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite
direttive vincolanti emanate dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
relazione alla possibilita' tecnica delle suddette
operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico
espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla
produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i
parametri relativi allo scambio vengono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale
dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base
al criterio dei costi evitati.
Sono escluse dall'esonero le attivita' di cui al
primo comma dell'art. 1 esercitate dalla societa' per
azioni Terni: nei limiti della quantita' di energia
elettrica consumata per le attivita' esercitate dalla
societa' Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla
data di entrata in vigore della presente legge,
saranno stabilite le modalita' di fornitura, ivi
compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto
delle condizioni applicate alle suddette attivita'
mediamente nel triennio 1959-1961.
Saranno altresi' integralmente trasferite all'Ente
nazionale le attivita' della societa' per azioni
Larderello".
"8) Non sono soggette a trasferimento all'Ente le
imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e
distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 piu' di 15
milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese
saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale
allorche' l'energia prodotta, oppure prodotta e
distribuita, avra' per due anni consecutivi superato i 15
milioni di chilowattore per anno.
Tale limite e' elevato a 20 milioni di Kwh per le
imprese che operano nelle piccole isole.
Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40
milioni di Kwh annui e' consentita quando l'energia
elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da
fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione e'
concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della
domanda, a condizione che le imprese produttrici
presentino al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato un piano di trasformazione degli
impianti la cui realizzazione non potra' comunque
protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.
Resta fermo che ad eccezione delle imprese che
operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria
alle imprese elettriche minori puo' essere riconosciuta
proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia
entro e non oltre i 15 milioni i Kwh annui".
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' citato
nelle note alle premesse. Si riporta il testo della
lettera d), del comma 1 dell'art. 14:
"1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
a)-c) (Omissis);
d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235".
- Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 235/1997, v.
nelle note dell'art. 19.
- L'art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta'
colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e'
il seguente:
"Art. 7. - Ai fini della valorizzazione delle zone
montane, le Province potranno costituire tra i comuni
appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunita'
montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di
diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione
economica e di pianificazione urbanistica.
Nella delimitazione dei comprensori, ove non sia gia'
intervenuta, le Province assicureranno la consultazione dei
comuni interessati.
L'organo deliberante sara' costituito da membri eletti
dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle
minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano,
la partecipazione sara' assicurata compatibilmente con
l'osservanza delle speciali norme relative alla
rappresentanza dei gruppi linguistici".
Art. 11.
Introduzione dell'articolo 1-bis nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente la delega delle
funzioni statali in materia di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico.
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e' delegato
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo
territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono
allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate in
atto con i concessionari, ivi compresa l'acquisizione in proprieta',
ove prevista dalla legge, delle opere di raccolta, adduzione,
regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico.
3. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo
comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381.
4. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia
interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti
degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione
a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il
territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
5. Ai fini di un ordinato esercizio delle funzioni delegate ai
sensi del comma 1 decadono di diritto le domande, e relative
varianti, per il rilascio, la proroga o il rinnovo di concessioni di
grandi derivazioni ad uso idroelettrico presentate agli organi
competenti, per le quali non sia stato disposto e comunicato il
provvedimento finale entro la data di entrata in vigore del presente
articolo. Tuttavia e' in facolta' della provincia competente
autorizzare il proseguimento dell'esercizio provvisorio degli
impianti, con l'indicazione di specifici termini ai fini della
attivazione delle procedure di cui ai commi seguenti.
6. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di
grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto,
purche' in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari,
puo' chiedere alla provincia competente il rilascio della medesima
concessione a condizione che presenti un programma di aumento
dell'energia prodotta o della potenza installata, nonche' un
programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico
del bacino idrografico di pertinenza.
7. In presenza di una o piu' richieste, la provincia competente ne
valuta l'idoneita' e provvede a notificare il contenuto di quella
ritenuta migliore al concessionario. Tale notifica ha valore di
preavviso di disdetta della concessione in scadenza. Il
concessionario, entro tre mesi dal ricevimento del preavviso di
disdetta, ove non abbia presentato un proprio programma per
migliorare la produttivita' dell'impianto e le caratteristiche
ambientali e paesaggistiche di produzione, puo' comunicare alla
provincia competente il proprio impegno alla realizzazione di un
programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quello
giudicato migliore. La mancata comunicazione determina la rinuncia al
rinnovo della concessione.
8. La facolta' spettante al concessionario uscente ai sensi del
comma 7 spetta altresi' agli enti di cui all'articolo 10 e alle
aziende o societa' degli enti locali come individuate dall'articolo 1
del presente decreto, anche nel caso in cui i programmi da essi
eventualmente presentati non siano risultati i migliori.
9. La provincia competente, ove non ritenga sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto
o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine
idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale,
preferendo, a parita' di condizioni, il precedente concessionario,
tranne nel caso in cui la detta parita' di condizioni si verifichi
rispetto al programma o all'impegno presentato ai sensi dei commi da
6 a 8 dagli enti di cui all'articolo 10 o dalle aziende o societa'
degli enti locali come individuate ai sensi dell'articolo 1 del
presente decreto.
10. Nel caso di parita' di condizioni, anche per effetto di quanto
disposto dai commi 7 e 8, tra i programmi o gli impegni degli enti di
cui all'articolo 10 o delle societa' o aziende degli enti locali di
cui all'articolo 1 del presente decreto e del precedente
concessionario, la provincia competente assegna agli stessi un nuovo
termine entro il quale presentare un programma ulteriormente
migliorativo sotto i profili paesaggistici, ambientale e del deflusso
ad uso idropotabile e itticolturale rispetto a quello che i soggetti
medesimi avevano assunto l'impegno di attuare. Nell'atto di
assegnazione del nuovo termine la provincia competente indica
altresi' i criteri per la valutazione del predetto programma.
11. La provincia competente rilascia la concessione al soggetto che
abbia presentato il programma di miglioramento
paesaggisticoambientale e di deflussi ad uso idropotabile ed
itticolturale migliore in conformita' al parere di tre qualificati
soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente dal presidente
della provincia competente e dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed il terzo indicato d'intesa tra il
presidente della provincia e il Ministro stessi, ovvero, in caso di
mancata intesa, indicato dal presidente del tribunale di Trento o di
Bolzano secondo la rispettiva competenza territoriale. Le
determinazioni del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono assunte di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici.
12. Nei casi diversi dal comma 6, compreso il caso di decadenza,
rinuncia o revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 9, la
provincia competente indice gara pubblica per l'attribuzione della
concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia o
revoca, la gara e' indetta non oltre cinque anni antecedenti la
scadenza. La provincia competente individua il soggetto vincitore
della gara pubblica, ne da' comunicazione agli interessati e
trasmette il programma presentato dal soggetto risultato vincitore
agli enti di cui all'articolo 10 ovvero alle aziende o alle societa'
degli enti locali, come individuate nell'articolo 1 del presente
decreto. I predetti enti e societa' hanno diritto di comunicare alla
provincia competente entro i tre mesi successivi alla data di
ricevimento della comunicazione il proprio impegno alla realizzazione
di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a
quello giudicato piu' idoneo. La provincia competente rilascia la
concessione preferendo a parita' di condizioni gli enti di cui
all'articolo 10 ovvero le aziende o le societa' degli enti locali
come individuate nell'articolo 1 del presente decreto. La provincia
determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e
finanziari, i parametri di aumento della energia prodotta e della
potenza installata nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti
di natura paesaggistica ed ambientale concernente le procedure di cui
ai commi 6, 7, 9, 10 e 11 e al presente comma.
13. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al concessionario
uscente spetta un'indennita' stabilita con le modalita' e i criteri
di cui all'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
14. Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni per le grandi
derivazioni a scopo idroelettrico scadute, entro il 31 dicembre 1998
sono prorogate fino al 31 dicembre 2001 e i titolari di concessione
interessati proseguono l'attivita' senza necessita' di alcun atto
amministrativo dandone comunicazione alla amministrazione concedente
nonche' alla provincia interessata entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo. Il termine quinquennale di
cui al comma 6 e' ridotto a dodici mesi.
15. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in
scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o societa'
degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico
scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data.
Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra Enel e
province autonome in materia di subingresso nella titolarita' di
concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti
acquisiti dall'Enel da autoproduttori, prescindendo dai compiti
affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di
coordinamento delle attivita' elettriche di cui all'articolo 9 del
presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte
dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo.
16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi
compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a
scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per
territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo
idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono
disciplinati con legge provinciale nel rispetto dei principi della
legislazione statale e degli obblighi comunitari.".
Note all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 1 del D.P.R. n. 235/1997 e'
riportato nell'art. 10 del presente decreto.
- Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 16 del
D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e' riportato nelle note
all'art. 4.
- L'art. 19-bis del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381,
e' stato introdotto dall'art. 8 del presente decreto.
- Il testo dell'art. 30 del citato D.P.R. 22 marzo 1974,
n. 381, e' riportato nelle note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 10 del citato D.P.R. 26 marzo
1977, n. 235, v. nelle note all'art. 19.
- L'art. 25 del citato regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, e' il seguente:
"Art. 25. - Al termine dell'utenza e nei casi di
decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per
forza motrice, passano in proprieta' dello Stato, senza
compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di
condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato
di regolare funzionamento.
Lo Stato ha anche facolta' di immettersi nell'immediato
possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto
di utilizzazione, di trasformazione e di
distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo
agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima
del materiale in opera, calcolato al momento
dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi
valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza
di accordo la controversia e' deferita ad un collegio
arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato
dal Ministro dei lavori pubblici, uno
dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in
mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle
acque.
Per esercitare la facolta' di cui al precedente comma,
lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni
prima del termine dell'utenza.
Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale
preavviso.
Agli effetti del secondo comma del presente articolo,
per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti
alla concessione si intendono quelli che trasportano
prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si
riferisce la concessione".
- Il testo dell'art. 9 del citato D.P.R. 26 marzo
1977, n. 235, nella sua formulazione originaria, era il
seguente:
"Art. 9. - Al fine di coordinare le esigenze nazionali
e quelle provinciali, provvedendo al fabbisogno
territoriale con la piu' razionale utilizzazione
delle risorse locali attribuite alle provincie e agli
enti locali rispettivamente ai sensi del primo e del quarto
comma dell'art. 13 dello statuto e relative norme
di attuazione, e' costituito presso il Commissariato
del Governo territorialmente competente un comitato
di coordinamento delle attivita' elettriche, composto
da tre rappresentanti dello Stato nominati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali
almeno uno designato dall'Enel, e tre rappresentanti della
provincia interessata nominati dalla rispettiva giunta
provinciale, tra i quali almeno uno designato dagli enti
locali che esercitano attivita' elettriche.
Nello stesso modo si provvede alla nomina dei membri
supplenti.
Per raggiungere le finalita' di cui al primo comma:
a) fra le imprese degli enti locali, tra queste e
l'Enel ed i soggetti indicati nei numeri 6 ed 8
dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono
ammessi cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di
energia elettrica secondo le previsioni di un
programma di interscambio a livello provinciale;
b) per energia elettrica accedente il fabbisogno,
prodotta dagli enti ed imprese diversi dall'Enel, di cui
al n. 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, si intende l'energia
eccedente il fabbisogno territoriale complessivo compreso
nel programma di interscambio, deliberato dal comitato
di coordinamento. Per tale energia resta fermo quanto
disposto dall'art. 10, punto 3), del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 342. L'energia utilizzata
ai sensi dell'art. 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, dalle imprese autoproduttrici fuori del
territorio provinciale e' considerata compresa nel
fabbisogno delle imprese stesse.
Il comitato di coordinamento delibera in particolare in
ordine:
1) al programma del fabbisogno territoriale;
2) al piano tecnico di interconnessione delle reti
elettriche nonche' a proposte relative ad eventuali
interconnessioni delle reti tra le due province;
3) al programma e, tenuto conto delle caratteristiche
dell'energia, alle condizioni tecniche ed economiche
dell'interscambio di cui al comma precedente, anche ai
sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonche' per
soddisfare eventuali richieste dell'Enel, di cui all'art.
12 dello stesso decreto; in quest'ultima ipotesi il
prezzo dell'energia corrisponde a quello determinato per
l'energia fornita in attuazione del programma di
interscambio. Delibera anche su eventuali scambi o
acquisti di energia con imprese elettriche diverse da
quelle di cui alla lettera a) del comma precedente.
Le autorizzazioni previste dagli articoli 7, salvi
gli impianti relativi a concessioni di piccole
derivazioni idroelettriche, e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 342, possono essere
concesse se compatibili con le previsioni di sviluppo
deliberate dal comitato di cui al primo comma.
Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono
comunicate al Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato e rese vincolanti a tutti gli effetti
mediante decreto dello stesso Ministro da pubblicare nel
bollettino ufficiale della regione e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1965, n. 342, sono estese agli enti locali delle
province di Trento e di Bolzano.
Le comunicazioni di cui agli articoli 8 e 19, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18
marzo 1965, n. 342, sono effettuate anche alla
provincia competente, alla quale l'Enel comunica i
dati relativi alla sua attivita' nel territorio. La
provincia comunica all'Enel i dati relativi alle attivita'
elettriche ai sensi dell'art. 13 dello statuto e delle
disposizioni del presente decreto.
L'attuazione del presente articolo e' subordinata
all'approvazione del piano provinciale di cui
all'art. 2 o alla costituzione dell'azienda provinciale
di cui all'art. 10".
Art. 12.
lntroduzione dell'articolo 1-ter nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il servizio pubblico di
distribuzione dell'energia elettrica.
1. Dopo l'articolo 1-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e' inserito il seguente:
"Art. 1-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono trasferite
alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione
del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica
realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi
compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 8 e dagli
articoli 13 e 14 del presente decreto ed in deroga a quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel
territorio delle province di Trento e di Bolzano le imprese alle
quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel S.p.a.
ai sensi del presente decreto nonche' le imprese operanti alla data
di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i consorzi e
le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui
all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo
quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, esercitano ovvero continuano l'attivita' di
distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa
concessione rilasciata dalla provincia competente in conformita' a
quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia
elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti
alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al
rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad
esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2031 le attivita' di distribuzione
dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 sono affidate
in concessione dalla provincia competente per territorio sulla base
di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla predetta
data, secondo quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel
rispetto degli obblighi comunitari e dei principi desumibili dal
presente decreto per il rilascio delle concessioni idroelettriche.
4. Nel caso in cui l'ente locale, o l'ente di cui all'articolo 10,
eserciti mediante un'unica azienda o societa' sia le attivita' di
produzione che quelle di distribuzione dell'energia elettrica, ne
assicura la separazione contabile ed amministrativa.
5. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono
allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni trasferite.
Relativamente al trasferimento alle province degli archivi e dei
documenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 1-bis, comma 4.".
Note all'art. 12:
- L'art. 1-bis del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n.
235, e' stato introdotto dall'art. 11 del presente decreto.
- Si riporta il testo degli articoli da 2 a 8, 13 e 14
del citato D.P.R. n. 235/1977:
"Art. 2. - Le deliberazioni degli enti locali
relativa a nuove assunzioni del servizio di
distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal
competente organo provinciale previo accertamento della
loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano
della distribuzione approvato con legge provinciale e
rispondente a criteri di economicita' e di piu'
razionale utilizzazione dell'energia elettrica a
disposizione del fabbisogno locale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente sono
trasmesse dal presidente della giunta provinciale
competente per territorio al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato".
"Art. 3. - Gli enti locali appartenenti alle
categorie di enti determinate al secondo comma del
precedente art. 1, qualora svolgano attivita' di
distribuzione di energia elettrica il compito di
esercitarla sull'intero territorio dell'ente, salvo quanto
stabilito nei numeri 6 e 8 dell'art. 4 della legge 6
dicembre 1962, n. 1643".
"Art. 4. - Qualora nell'ambito del territorio nel quale
il servizio di distribuzione e' stato assunto da ente
locale ai sensi dei precedenti articoli, vi siano
inipianti di distribuzione dell'Enel, gli impianti stessi
con decreto del Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato sono trasferite all'ente locale. A
richiesta, sono trasferiti anche i beni relativi agli
impianti di produzione dell'Enel qualora dismessi.
Il trasferimento di cui al comma precedente comprende i
beni mobili ed immobili inerente all'attivita' di
distribuzione nel territorio dell'ente locale ivi compresi
i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione,
nonche' i relativi rapporti giuridici".
5. L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e
stabilito dal commissario del Governo competente per
territorio, sentita la provincia, in relazione al valore
di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale
applicando i seguenti criteri di valutazione:
a) per gli impianti esistenti all'atto del
trasferimento delle imprese elettriche all'Enel,
facendo riferimento all'importo determinato in favore
delle imprese, decurtato dell'importo relativo al
deprezzamento nel periodo successivo al
trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di
ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre
1974, gruppo XVII specie 1/a;
b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste
in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di
realizzazione degli impianti ed opere, decurtato
dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai
coefficienti di ammortamento previsti dal decreto
ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII, specie 1/a.
L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese
diverse dall'Enel viene stabilito secondo i principi ed i
criteri direttivi di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni.
Salvo diverso accordo tra le parti, l'indennizzo di cui
al primo comma e' corriposto in dieci anni, in venti
semestralita' uguali, a decorrere dal secondo semestre
successivo alla data del decreto di trasferimento del
Ministro per l'industria il commercio e
l'artigianato. Sulle somme dovute a titolo di
indennizzo e' corrisposto l'interesse del 7,50 per cento
in ragione di anno".
"Art. 6. - Le imprese di cui all'art. 4, punto 8),
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che
esercitano attivita' elettrica nell'ambito del
territorio nel quale il compito della distribuzione e'
svolto da un ente locale, al verificarsi della condizione
prevista dalla citata norma, di quella di cui all'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
1965, n. 342, o comunque in caso di cessazione di
attivita' delle imprese medesime, sono trasferite
all'ente locale stesso esclusi gli impianti di produzione
se trattasi di grandi derivazioni nei cui confronti si
applicano le disposizioni dell'art. 13, ultimo comma, del
testo unico 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974,
n. 381.
L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e'
stabilito dal commissario del Governo, sentita la
provincia, secondo i criteri dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio
alla data del decreto di cui al primo comma, e' mantenuto
in servizio ed inquadrato nell'organico del personale
dell'ente".
"Art. 7. - L'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria
ordinaria nei confronti del provvedimento di
liquidazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 deve
essere esercitata entro sessanta giorni dalla
comunicazione agli interessati".
"Art. 8. - Nell'ambito della potesta' di cui all'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 279, i compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla
legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono essere
attribuiti con legge provinciale alle comunita'
montane o agli altri enti di diritto pubblico previsti
nello stesso articolo, qualora esprima il consenso la
maggioranza dei comuni consorziati.
I consorzi di cui al primo comma o gli enti che li
sostituiscono possono cedere alle province il diritto
alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'art. 3
della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo
equivalente al sovracanone stabilito dall'art. 1 della
citata legge n. 959, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le province dispongono dell'energia cosi'
acquisita ai sensi dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e
dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381".
"Art. 13. - Nella prima applicazione del presente
decreto ed in attesa della costituzione delle aziende da
parte degli enti locali di cui all'art. 1, allo scopo di
assicurare la continuita' del servizio attraverso il
passaggio unitario e contestuale degli impianti di
distribuzione dell'Enel e del relativo personale in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto nei territori delle province interessate, le
aziende provinciali di cui all'art. 10 possono
provvedere transitoriamente per conto dei suddetti
enti locali al servizio di distribuzione nelle aree
attualmente servite dall'Enel assumendo il relativo
personale.
Nella fase di cui al primo comma, al verificarsi della
condizione prevista dal primo comma del precedente art. 6
la distribuzione e' assunta dall'azienda provinciale
competente.
Ove le aziende provinciali esercitino la facolta' di
cui al primo comma o ricorrano le condizioni previste
dal secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli
4, 5, 6 e 7 si applicano nei confronti della provincia
interessata.
Qualora ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, i
rapporti conseguenti al successivo passaggio, secondo il
piano provinciale di cui al precedente art. 2, degli
impianti e del personale agli enti locali sono regolati in
base ad intese tra la provincia interessata e gli enti
locali medesimi".
"Art. 14. - Salvo quanto previsto dagli articoli 10
e 13, il personale dell'Enel addetto al servizio di
distribuzione e' trasferito, secondo il piano
provinciale di cui all'art. 2, all'azienda provinciale
e/o alle aziende municipalizzate degli enti locali. Il
trasferimento del personale dovra' comunque essere
completato con il trasferimento degli impianti.
Al fine del trasferimento del personale dell'Enel
all'azienda provinciale ed agli enti locali ai sensi
del presente decreto, restano ferme le entita'
numeriche del personale addetto alla distribuzione in
servizio alla data del 31 dicembre 1976.
Resta fermo per il personale trasferito, che il rapporto
di lavoro sara' regolato dalle norme di diritto
privato e sulla base contrattuale collettivita' ed
individuale prevista per i lavoratori dipendenti dalle
aziende municipalizzate. Il personale dipendente
dall'Enel in servizio alla data di trasferimento
all'azienda provinciale o alle aziende degli enti locali
e' mantenuto servizio e conserva il trattamento giuridico
economico e previdenziale anche individuale in atto.
I dipendenti trasferiti alle aziende di cui agli
articoli 1 e 10, gia' iscritti al fondo di previdenza
per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche
private nonche' quelli gia' iscritti all'I.N.P.D.A.I.,
hanno facolta' di optare, entro i sei mesi dalla data
del trasferimento, a pena di decadenza, per la
conservazione dell'iscrizione alle gestioni previdenziali
anzidette".
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e' il seguente:
"Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1.
Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere
alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del
servizio e purche' siano rispettate le regole
tecniche nonche' le deliberazioni emanate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese
distributrici operanti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa
dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e
distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il
servizio di distribuzione sulla base di concessioni
rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi
scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi
provedimenti sono individuati i responsabili della
gestione, della manutenzione e, se necessario, dello
sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi
dispositivi di interconnessione, che devono mantenere
il segreto sulle informazioni commerciali riservate;
le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali
di energia secondo obiettivi quantitativi determinati
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, sono
stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri, ivi
inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati
dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da
rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa
delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore
al territorio comunale e non superiore a un quarto di
tutti i clienti finali. Detto servizio e' affidato sulla
base di gare da indire, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria in materia di appalti
pubblici, non oltre il quinquennio precedente la
medesima scadenza.
3. Al fine di razionalizzare la distribuzione
dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola
concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei
comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono operanti piu' distributori, questi ultimi,
attraverso le normali regole di mercato, adottano le
opportune iniziative per la loro aggregazione e
sottopongono per approvazione le relative proposte al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si
esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse
proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed
il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica promuovono la predetta
aggregazione, anche attraverso specifici accordi di
programma.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del
mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e
del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche
nella prospettiva dell'estensione del mercato della
distribuzione, in assenza della proposta di cui al
predetto comma 3, ovvero nel caso che essa sia
motivamente respinta dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, le societa' di
distribuzione partecipate dagli enti locali possono
chiedere all'Enel S.p.a. la cessione dei rami d'azienda
dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei
comuni nei quali le predette societa' servono almeno il
venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta
cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la
consistenza dei beni, il loro valore e le unita' di
personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le
parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre
2000, si provvede alle relative determinazioni
attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due
indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne
sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri
sono a carico della parte che chiede la cessione, dal
Presidente del tribunale territorialmente competente, che
operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che
tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo
tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette
determinazioni.
5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente
ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le societa'
degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti
finali possono richiedere al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce i criteri e i parametri economici per la
determinazione del canone annuo da corrispondere agli
eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali
non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo
consenso del concessionario.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto i soggetti proprietari
degli impianti di distribuzione che alimentino piu'
di 300.000 clienti finali costituiscono una o piu'
societa' per azioni, alle quali, entro i successivi sei
mesi, sono trasferiti esclusivamente i beni e i
rapporti, le attivita' e le passivita', relativi alla
distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai
clienti vincolati, ivi compresa una quota parte dei
debiti del patrimonio conferito".
- Il testo dell'art. 4, n. 8), della citata legge 6
dicembre 1962, n. 1643, e' riportato nelle note all'art.
10.
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' il seguente:
"2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica
che produce energia elettrica e la utilizza in misura non
inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso
delle societa' controllate, della societa' controllante
e delle societa' controllate dalla medesima
controllante, nonche' per uso dei soci delle societa'
cooperative di produzione e distribuzione dell'energia
elettrica di cui all'art. 4, n. 8, della legge6 dicembre
1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o
societa' consortili costituiti per la produzione di
energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per
gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
- Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977,
n. 235, v. nelle note all'art. 19.
Art. 13.
Introduzione dell'articolo 1-quater nel decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente disposizioni per
la destinazione dell'energia idroelettrica a servizi pubblici e a
categorie di utenti.
1. Dopo l'articolo 1-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e' inserito il seguente:
"Art. 1-quater. - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo
2, comma 15, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le province
possono destinare per servizi pubblici, da stabilire con legge
provinciale, anche l'energia derivante da attivita' di produzione
idroelettrica svolta dagli enti o dalle societa' di cui all'articolo
10. Le province possono altresi' destinare per i medesimi fini
l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno
dagli enti locali e dalle loro imprese e societa', dalle societa'
concessionarie, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4, primo
comma, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che
abbiano stipulato con le province stesse apposita convenzione avente
ad oggetto la cessione dell'energia e le attivita' correlate e
conseguenti. La legge provinciale prevista dall'articolo 13, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, stabilisce altresi' i criteri per la determinazione del prezzo
dell'energia di cui al presente comma e di quella di cui al medesimo
articolo 13, primo comma, ivi compresa quella ceduta alle imprese
distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le quali
non possono superare quelle fissate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.".
Note all'art. 13:
- L'art. 1-ter del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235,
e' stato introdotto dall'art. 12 del presente decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 15, della
legge n. 481/1995 (Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione
delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'):
"15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si
applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235".
- Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977,
n. 235, v. nelle note all'art. 19.
- Il testo dei numeri 6) e 8) del primo comma
dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e'
riportato nelle note all'art. 10.
- Il secondo comma dell'art. 13 del citato D.P.R. 31
agosto 1972, n. 670, e' il seguente:
"Le province stabiliscono altresi' con legge i
criteri per la determinazione del prezzo dell'energia
di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonche'
i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono
comunque superare quelle deliberate dal CIP".
Art. 14.
Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 235, concernente il piano provinciale della
distribuzione.
1. Nel primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, le parole: "con legge provinciale"
sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento della provincia
territorialmente competente".
Nota all'art. 14:
- Il testo del primo comma dell'art. 2 del citato
D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"Le deliberazioni degli enti locali relative a nuove
assunzioni del servizio di distribuzione di energia
elettrica sono rese esecutive dal competente organo
provinciale previo accertamento della loro rispondenza
alle indicazioni contenute in un piano della
distribuzione approvato con provvedimento della
provincia territorialmente competente e rispondente a
criteri di economicita' e di piu' razionale utilizzazione
dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno
locale".
Art. 15.
Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento degli impianti
dell'Enel.
1. Al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, le parole: "del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato" sono sostituite dalle
seguenti: "del presidente della giunta provinciale territorialmente
competente".
Nota all'art. 15:
- Il testo del primo comma dell'art. 4 del citato
D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"Qualora nell'ambito del territorio nel quale il
servizio di distribuzione e' stato assunto da ente locale
ai sensi dei precedenti articoli, vi siano impianti di
distribuzione dell'Enel, gli impianti stessi con decreto
del presidente della giunta provinciale
territorialmente competente sono trasferiti all'ente
locale. A richiesta, sono trasferiti anche i beni
relativi agli impianti di produzione dell'Enel qualora
dismessi".
Art. 16.
Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di assunzione del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte degli enti
locali e di indennizzi.
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alle lettere a) e b) del primo comma le parole: "specie 1/A"
sono soppresse;
b) al terzo comma le parole: "del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "del
presidente della giunta provinciale territorialmente competente" e le
parole: "del 7,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al
tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto,
dall'articolo 1, comma l, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213, e vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, aumentato di 0,50 punti";
c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"A seguito della presentazione di formale richiesta di
trasferimento da parte degli enti locali di cui all'articolo 1, resa
esecutiva ai sensi dell'articolo 2, o degli enti e delle societa' di
cui all'articolo 10, gli impianti di cui agli articoli precedenti
sono trasferiti nel termine di novanta giorni. Il Commissario del
Governo a seguito del trasferimento dara' inizio alla procedura volta
alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalita' di cui ai
commi precedenti.".
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. 26 marzo
1977, n. 235, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 5. - L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e'
stabilito dal commissario del Governo competente per
territorio, sentita la provincia, in relazione al valore
di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale
applicando i seguenti criteri di valutazione:
a) per gli impianti esistenti all'atto del
trasferimento delle imprese elettriche all'Enel,
facendo riferimento all'importo determinato in favore
delle imprese, decurtato dell'importo relativo al
deprezzamento nel periodo successivo al
trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di
ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre
1974, gruppo XVII;
b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste
in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di
realizzazione degli impianti ed opere, decurtato
dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai
coefficienti di ammortamento previsti dal decreto
ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII.
L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese
diverse dall'Enel viene stabilito secondo i principi ed i
criteri direttivi di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni.
Salvo diverso accordo tra le parti, l'indennizzo di cui
al primo comma e' corrisposto in dieci anni, in venti
semestralita' uguali, a decorrere dal secondo semestre
successivo alla data del decreto di trasferimento del
presidente della giunta provinciale
territorialmente competente. Sulle somme dovute a
titolo di indennizzo e' corrisposto l'interesse del
7,50% pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto, dall'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e vigente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato
di 0,50 punti.
A seguito della presentazione di formale richiesta di
trasferimento da parte degli enti locali di cui all'art. 1,
resa esecutiva ai sensi dell'art. 2, o degli enti e delle
societa' di cui all'art. 10, gli impianti di cui agli
articoli precedenti sono trasferiti in termine di novanta
giorni. Il commissario del Governo a seguito del
trasferimento dara' inizio alla procedura volta alla
determinazione dell'indennizzo secondo le modalita' di cui
ai commi precedenti".
- L'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, e'
riportato nelle note all'art. 9.
- L'art. 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, e'
riportato nelle note all'art. 14.
- Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977,
n. 235, v. nelle note all'art. 19.
Art. 17.
Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento all'ente locale
di imprese esercitanti attivita' elettriche.
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"In tutti i casi in cui le imprese di cui all'articolo 4, n. 8),
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non possano proseguire o
comunque cessino la loro attivita', gli impianti di produzione e di
distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono
trasferiti con decreto del presidente della provincia all'esercente
del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito
territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all'articolo 10 o di
un'azienda speciale o di una societa' di enti locali.";
b) al secondo comma, le parole: "dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b);
c) al terzo comma, le parole: "dell'ente" sono sostituite dalle
seguenti: "del beneficiario del trasferimento".
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 6 del citato D.P.R. 26 marzo
1977, n. 235, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 6. - In tutti i casi in cui le imprese di cui
all'art. 4, n. 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643
non possano proseguire o comunque cessino la loro
attivita', gli impianti di produzione e di distribuzione
e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono
trasferiti con decreto del Presidente della provincia
all'esercente del servizio di distribuzione, operante
nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del
soggetto di cui all'art. 10 o di un'azienda speciale o
di una societa' di enti locali.
L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e'
stabilito dal commissario del Governo, sentita la
provincia,secondo i criteri di cui all'art. 5, primo
comma, lettera b).
Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio
alla data del decreto di cui al primo comma, e' mantenuto
in servizio ed inquadrato nell'organico del personale del
beneficiario del trasferimento".
- Il testo del numero 8) dell'art. 4 della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, e' riportato nelle note all'art.
10.
- Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977,
n. 235, v. nelle note all'art. 19.
- Il D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, reca: "Norme
relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese
assoggettate a trasferimento all'Enel".
Art. 18.
Modificazioni all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica.
1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Per quanto concerne il territorio delle province
autonome riguardo lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale,
si applica quanto disposto dall'articolo 14, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.".
Nota all'art. 18:
- Il primo comma dell'art. 14 del D.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670, e' riportato nelle note all'art. 2.
Art. 19.
Modificazioni all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il "soggetto elettrico
provinciale".
1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, le parole: "costituiranno una
azienda speciale con i seguenti compiti:" sono sostituite dalle
seguenti: "costituiscono enti strumentali, dotati di personalita'
giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero societa' a prevalente
capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti:".
2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono anteposte le
seguenti parole: "esercizio delle attivita' elettriche di cui
all'articolo 1 e".
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato D.P.R. n.
235/1997, come modificato dal presente decreto:
"Art. 10. - Le province, al fine di concorrere al
conseguimento delle finalita' di cui al primo comma
dell'art. 9, costituiscono enti strumentali, dotati
di personalita' giuridica autonomia imprenditoriale
ovvero societa' a prevalente capitale pubblico
provinciale o locale, con i seguenti compiti:
a) esercizio delle attivita' elettriche di cui
all'art. 1 e coordinamento tecnico dell'attuazione
delle deliberazioni del comitato di cui all'art. 9;
b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione
per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di
cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza
delle norme tecniche vigenti;
c) costruzione e gestione delle linee di
interconnessione ad alta tensione comprese le relative
sottostazioni di trasformazione per la consegna alle
aziende distributrici al fine di assicurare
l'interscambio nel territorio provinciale, nonche'
acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa
funzione ed indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9,
comma terzo, n. 2), estendendosi per tale acquisizione il
disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7;
d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi co
muni a favore delle aziende distributrici;
e) altri compiti attribuiti dalle province.
Con la costituzione dell'azienda provinciale di cui al
primo comma e' trasferito all'azienda stessa un
contingente del personale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici
delle rispettive sedi di zona dell'Enel, nonche'
all'azienda provinciale di Trento un contingente del
personale in servizio presso il distretto Enel di Trento
salvo intesa tra le due province in ordine al
passaggio di parte di questo personale all'azienda
provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono
determinati con decreto del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato previa intesa tra l'Enel e la
provincia interessata".
Capo IV
Abrogazioni
Art. 20.
Abrogazioni di disposizioni dei decreti del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, 26 marzo 1977, n. 235, e 31 luglio
1978, n. 1017.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 12;
b) l'articolo 15;
c) il n. 1) del primo comma dell'articolo 16;
d) la lettera f) del primo comma dell'articolo 19.
2. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 235, sono abrogati.
3. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1978, n. 1017, e' abrogato.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato D.P.R. n.
281/1974, con modificato dal presente decreto:
"Art. 16. - E' delegato alle province di Trento e di
Bolzano per il rispettivo territorio, l'esercizio
delle seguenti funzioni amministrative statali gia'
svolte da organi o uffici periferici:
1) (Abrogato);
2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica.
Le funzioni amministrative delegate con il presente
articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in
conformita' alle direttive emanate dal competente organo
statale.
In caso di persistente inattivita' degli organi
provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
le attivita' relative alle materie delegate
comportino adempimenti propri dell'amministrazione
da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge
o termini risultanti dalla natura degli interventi, il
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente puo' disporre il compimento degli atti
relativi in sostituzione dell'amministrazione
provinciale".
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato D.P.R. 22
marzo 1974, n. 381, come modificato dal presente decreto:
"Art. 19. - Resta ferma la competenza degli organi
statali in ordine:
a) alle strade statali;
b) alle autostrade che si estendono oltre il
territorio della provincia, salva la necessita'
dell'intesa con la provincia interessata per quelle
il cui tracciato interessi soltanto il territorio
provinciale e quello di una regione finitima; restano
peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche
per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di
concessione che sia stato emanato anteriormente alla
entrata in vigore del presente decreto, anche se
relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del
tracciato originario;
c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;
d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi
carattere turistico;
e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
f) (abrogato);
g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed
alle opere di prevenzione e soccorso per calamita'
pubbliche relative alle materie di cui alle lettere
precedenti;
h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
i) alle modalita' di erogazione di mutui da concedere
da parte di enti ad istituti pubblici non aventi
carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per
il finanziamento di opere pubbliche di interesse
provinciale".
Capo V
Disposizioni finali
Art. 21.
Disposizioni in materia di rimborso alle province autonome di
Trento e di Bolzano delle spese per l'esercizio delle funzioni
delegate ai sensi del presente decreto e trasferimento di personale
statale.
1. Sono trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano,
con effetto dal 1 gennaio 2000, le sezioni "Demanio idrico" degli
uffici del Genio civile aventi sede nel territorio delle provi