Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05-02-1999

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1999, n.19
Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1,
lettere b) e g);
Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Consiglio nazionale delle ricerche
1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) e' ente nazionale
di ricerca con competenza scientifica generale e istituti scientifici
distribuiti sul territorio, che svolge attivita' di prioritario
interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del
Paese.
2. Il C.N.R. ha personalita' giuridica di diritto pubblico e si
dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto,
alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche',
per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice
civile.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica esercita nei confronti del C.N.R. le competenze
determinate nelle disposizioni di cui al comma 2.





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il
Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale; puo' inviare messaggi alle
Camere; indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione; autorizza la presentazione alle Camere
dei disegni di legge di iniziativa del Governo; promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti; indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione; nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato; accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere; ha il comando delle
Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere; presiede il Consiglio superiore
della magistratura; puo' concedere grazia e commutare le
pene; conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda:
"Istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica".
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1,
lettera d), 14 e 18, comma 1, lettere b) e g) della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la
riforma della pubblica amministrazione e della
semplificazione amministrativa):
"Art. 1. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
31 luglio 1998, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a)-c) (Omissis);
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo
perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei
costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai
principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente
utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, ovvero in struttura di universita', con il
consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti
inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del
personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in
carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non
svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse
pubblico nonche' di altri enti per il cui
funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto
pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in
societa' di diritto privato di enti ad alto indice di
autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente
lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale
piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12,
comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di
vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma,
di rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
"Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui
all'art. 11, comma 1, lettera d), il Governo,
oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della
presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi:
a) (Omissis);
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli
enti operanti nel settore, della loro struttura, del
loro funzionamento e delle procedure di assunzione del
personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i
medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realta'
operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello
di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e
consorzi;
c)-f) (Omissis);
g) adozione di misure che valorizzino la
professionalita' e l'autonomia dei ricercatori e ne
favoriscano la mobilita' interna ed esterna tra enti di
ricerca, universita', scuola e imprese".
- Il testo dell'art. 1, comma 12, della legge 16
giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi
15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica), e' il seguente:
"12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio
1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999"".
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca:
"Norme per la programmazione, il coordinamento e la
valutazione della ricerca scientifica e tecnologica".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29,
prevede: "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- L'art. 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi'
recita:
"Art. 5. - E' istituita una commissione parlamentare,
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione
dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla
costituzione della commissione, il parere, ove occorra,
viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168,
vedasi nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, vedasi nelle note alle premesse.


Art. 2.
Attivita' e finalita' del C.N.R.
1. Il C.N.R.:
a) svolge e promuove attivita' di ricerca con obiettivi di
eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e
internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea
e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri
soggetti pubblici e privati, assicurando la diffusione dei risultati
all'interno del Paese;
b) nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 e nel quadro della
collaborazione con le universita' ed altri soggetti pubblici e
privati progetta, dirige e coordina programmi nazionali e
internazionali di ricerca, nonche' sostiene attivita' scientifiche e
di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;
c) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalla
propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'articolo 3;
d) cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e
della normativa tecnica con enti e istituzioni di altri Paesi o con
organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere non
governativo e fornisce, su richiesta di autorita' governative,
competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad
organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a carattere
intergovernativo;
e) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di
borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi
universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo 4,
comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attivita' di alta
formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e
ricorrente. Puo' altresi' svolgere attivita' di formazione superiore
non universitaria;
f) svolge attivita' di vigilanza sugli enti che assolvono le
funzioni di organismo di normalizzazione, di cui alla legge 21 giugno
1986, n. 317, attivita' di diffusione di specifiche tecniche
nell'ambito dei compiti istituzionali, nonche' attivita' di
certificazione, prova e accreditamento per le pubbliche
amministrazioni, su loro richiesta;
g) fornisce supporto tecnicoscientifico alle amministrazioni
pubbliche su loro richiesta;
h) nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita'
istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto
privato.





Note all'art. 2:
- L'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210
(Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo), cosi' recita:
"4. Le universita' possono attivare corsi di
dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e
privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione
culturale e scientifica e di personale, strutture ed
attrezzature idonei".
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca:
"Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni".

Art. 3.
Strumenti
1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2 e di
ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei
risultati della propria ricerca, il C.N.R., secondo criteri e
modalita' determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi
e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o
societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. La
costituzione o la partecipazione in societa' con apporto finanziario
al capitale sociale superiore a 500 milioni di lire o con quota pari
o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' soggetta
ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, acquisito nel termine perentorio
di quarantacinque giorni il parere del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Decorsi sessanta giorni
dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da
parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, l'autorizzazione si intende concessa. Il C.N.R. puo'
altresi' partecipare a centri di ricerca internazionali in
collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.
2. Nella relazione di cui all'articolo 9, comma 2, il C.N.R.
riferisce sull'attivita' svolta dai consorzi, fondazioni, societa' o
centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli
obiettivi e i risultati raggiunti.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), con
convenzioni o partecipazioni di cui al comma 1, il C.N.R. puo' dare
applicazione anche a normative, indirizzi o programmi delle regioni o
di altri soggetti pubblici rivolte alla diffusione dei risultati
della ricerca nel sistema economico e puo' contribuire a determinare
le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative,
con un'utilizzazione temporanea di personale di ricerca del C.N.R.,
anche in costanza di rapporto di lavoro, all'uopo regolando tra ente,
impresa o altro soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, le
questioni attinenti ai diritti di proprieta' intellettuale e
all'eventuale utilizzo di istituti e attrezzature del C.N.R.
Art. 4.
Organi e direttore generale
1. Sono organi del C.N.R.:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il comitato di consulenza scientifica;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne
sovrintende all'andamento, presiede il consiglio direttivo e il
comitato di consulenza scientifica, ne stabilisce per entrambi
l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalita' di alta
qualificazione scientifica, e' nominato ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente
dura in carica per quattro anni e puo' essere confermato una sola
volta.
3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di
programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita'
dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione,
funzionamento, amministrazione, contabilita' e finanza, sul piano
triennale di cui all'articolo 6 e sui suoi aggiornamenti annuali, sui
bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a). Il consiglio direttivo e'
composto dal presidente e da otto membri, di alta qualificazione
tecnicoscientifica o di comprovata esperienza professionale di
gestione aziendale o amministrativa nel campo della ricerca, nominati
dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, quattro su designazione del Ministro medesimo e quattro
designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia, di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, al di fuori del proprio ambito. I membri del consiglio durano in
carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Il comitato di consulenza scientifica esprime parere
obbligatorio sul piano di cui all'articolo 6 e sugli aggiornamenti
annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attivita'
consultiva e istruttoria, in raccordo con i consigli scientifici
nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, con gli istituti di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera a), avvalendosi altresi' all'occorrenza di altri esperti. E'
costituito da ventuno membri, compreso il presidente, di cui dieci
eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, nel loro ambito,
assicurando la rappresentanza dei diversi livelli, dieci eletti dai
consigli scientifici nazionali, al di fuori del loro ambito e
assicurando la rappresentativita' delle aree che per essi saranno
determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le modalita' di
costituzione del comitato sono determinate dai regolamenti di cui
all'articolo 7.
5. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un presidente,
da due membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il presidente del collegio e' designato dal presidente della Corte
dei conti, un membro effettivo e uno supplente sono designati dal
Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, gli altri
membri sono designati dallo stesso Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio dei revisori svolge i
compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto
applicabile. I membri del collegio durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta. Per i componenti, escluso
il presidente, e' previsto l'obbligo di iscrizione al registro dei
revisori contabili.
6. Il presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato
di consulenza scientifica, nonche' il presidente ed i membri del
collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono
essere nominati direttori di istituti scientifici o di programmi di
ricerca del C.N.R., ne' possono far parte di commissioni di concorso
per il reclutamento di personale del C.N.R. Se professore o
ricercatore universitario, il presidente puo' essere collocato in
aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se dipendente di
altre pubbliche amministrazioni e' collocato fuori ruolo.
7. Al presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo, al
presidente e ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti
sono attribuite indennita' di carica determinate con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
8. Il presidente nomina, su conforme parere del consiglio
direttivo, un direttore generale, il cui rapporto di lavoro e'
regolato con contratto di diritto privato di durata massima
quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale
sovrintende alla gestione ed e' responsabile dell'attuazione delle
deliberazioni del consiglio direttivo. Il direttore generale
partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e dei
ricercatori universitari, e' collocato fuori ruolo. Se ricercatore o
professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.
9. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono
ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e
regionale, nonche' di membro della giunta regionale, di presidente o
assessore della giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni
con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente, i membri
del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica non
possono essere amministratori o dipendenti di societa' che
partecipano a programmi di ricerca del C.N.R.
10. Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del
C.N.R. e non puo' ricoprire gli incarichi elettivi di cui al comma 9.





Note all'art. 4:
- Si riporta, in ordine di citazione, il testo
dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, del
citato D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204:
"Art. 6-1. (Omissis).
2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con
D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le
commissioni parlamentari competenti, fatte salve le
procedure di designazione previste dalla normativa
vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti
degli enti di cui al presente comma possono restare in
carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in
qualita' di commissario straordinario e' comunque
computato come un mandato presidenziale. I presidenti
degli enti di cui al presente comma, in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto, la cui
permanenza nella stessa eccede i predetti limiti,
possono terminare il mandato in corso".
"Art. 4. - 1. I consigli scientifici nazionali (CSN)
sono organi rappresentativi della comunita' scientifica
nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.
2. I consigli scientifici nazionali, integrati da
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del
mondo della produzione, dei servizi e delle forze
sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della
tecnologia (AST).
3. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:
a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;
b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al
cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la
durata del mandato, le modalita' della loro
elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato
attivo e passivo;
c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;
d) il numero dei componenti l'assemblea in
rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo
della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non
inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla
lettera c), la durata del mandato e le procedure per la
loro designazione;
e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei
consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato".
- Si trascrive il testo dell'art. 2403 del codice civile:
"Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio
sindacale deve controllare l'amministrazione della
societa', vigilare sull'osservanza della legge e
dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta
della contabilita' sociale, la corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art.
2426 per la valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni
trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei
valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti
dalla societa' in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e
di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel
libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421".
- Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 11 luglio
1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica), e' il
seguente:
"Art. 12. - Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, su conforme parere del rettore e dei
consigli delle facolta' interessate, i professori
ordinari, straordinari ed associati possono essere
autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri
del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti
di ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a
domanda in aspettativa per la direzione di
istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca
nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o
laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di
altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati
in aspettativa con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale, che considerera' le
caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o
laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva
richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori
ordinari competono eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di
previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni
vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e'
garantita, con le modalita' di cui al quinto comma
del successivo art. 13, la possibilita' di svolgere,
presso l'Universita' in cui sono titolari, cicli di
conferenze, attivita' seminariali e attivita' di ricerca,
anche applicativa. Si applica nei loro confronti,
per la partecipazione agli organi universitari cui
hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e
quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di
ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le universita' per contratto o per
convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la
natura di enti pubblici economici".

Art. 5.
Comitato di valutazione
1. Il C.N.R., secondo criteri e modalita' stabilite dal comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione
dei risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva
dell'ente e dei suoi singoli istituti, con procedure trasparenti ed
esiti pubblici, ferma restando la valutazione dell'attivita'
amministraiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.
Piano di attivita' e fabbisogno di personale
1. Il C.N.R. opera sulla base di un proprio piano triennale di
attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi
generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero
periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, nonche' con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano
comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno di
personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere per le
diverse aree scientifiche, della cadenza temporale delle relative
procedure selettive, di una previsione circa la distribuzione del
personale per grandi aree territoriali. Il piano e gli aggiornamenti
annuali sono approvati dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. Sul piano triennale, per gli ambiti di
rispettiva competenza, e' acquisito, nel termine perentorio di 60
giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica. Decorsi 90
giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.
2. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, determina in
autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse
tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui
al presente articolo.

Art. 7.
Regolamenti
1. I regolamenti del C.N.R., di cui all'articolo 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168, sono adottati, modificati e integrati sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:
1) preventiva informazione del personale sugli schemi di
regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
2) costituzione di organi collegiali degli istituti operanti in
attuazione dell'articolo 8;
3) disciplina dell'incarico di direzione degli istituti di cui
all'articolo 8, prevedendone, per l'attribuzione, procedure di
valutazione comparativa dei candidati, nonche' definendo la durata
dell'incarico medesimo e le condizioni e i limiti di rinnovabilita'
allo stesso soggetto;
4) selezione dei progetti da ammettere ai programmi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), delle attivita' scientifiche e
di ricerca di cui alla medesima disposizione, con procedure
trasparenti di valutazione comparativa;
5) facolta' di chiamare esperti stranieri per la costituzione di
commissioni con funzioni di aggiudicazione o di selezione;
b) con riferimento all'amministrazione, alla contabilita' e alla
finanza:
1) redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi
programmatici e adozione, entro due esercizi finanziari, di un
sistema di contabilita' economica coerente con quanto previsto
dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
2) facolta' per le forniture di strumentazione scientifica e
tecnologica di particolare complessita', con tipologie indicate in
sede di regolamento, di erogare anticipazioni in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e comunque nel limite del 20 per cento
dell'importo contrattuale.





Note all'art. 7:
- L'art. 8 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168,
cosi' recita:
"Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR,
l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli
Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano,
nonche' gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di
ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile
ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno
ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalita'
istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui
al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente
della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le
competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e'
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel
rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture
scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori,
singoli o associati, in coerenza con le rispettive
funzioni istituzionali e nel quadro della
programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse
nazionale, attuati anche in collaborazione con altri
enti pubblici e privati, e partecipano alla
elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di
programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla
organizzazione e al funzionamento delle strutture di
ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di
gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e
contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla
apposita legge di attuazione dei principi di autonomia
di cui al presente articolo e sono trasmessi al
Ministro che esercita i controlli di legittimita' e di
merito. I controlli di legittimita' e di merito si
esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10;
il controllo di merito e' esercitato nella forma della
richiesta motivata di riesame nel termine perentorio
di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il
quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati
dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono,
in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le
norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di
cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il
regolamento di amministrazione, finanza e
contabilita' di ciascuno degli enti di ricerca e' emanato
secondo le procedure previste dalle rispettive normative
ed e' sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di
cui al comma 4".
- Per il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 29/1993 si
veda nelle note all'art. 6.
- Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 7 agosto
1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali
di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato), e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Al fine di consentire la valutazione
economica dei servizi e delle attivita' prodotti, le
pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione
dell'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art.
25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilita'
economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di
costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e
strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le
connesse responsabilita' dirigenziali, allo scopo di
realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'azione svolta dalle singole
amministrazioni. Queste ultime provvedono alle
rilevazioni analitiche riguardanti le attivita' di
propria competenza secondo i criteri e le
metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al
quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al
controllo interno, assicurando l'integrazione dei
sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.
2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita'
economica per centri di costo sono: il piano dei conti;
i centri di costo e i servizi erogati.
3. Il piano dei conti, definito nella tabella B
allegata al presente decreto legislativo, costituisce
lo strumento per la rilevazione economica dei costi
necessario al controllo di gestione.
4. I centri di costo sono individuati in coerenza con
il sistema dei centri di responsabilita'
dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e
ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai
provvedimenti di riorganizzazione.
5. I servizi esprimono le funzioni elementari,
finali e strumentali, cui danno luogo i diversi
centri di costo per il raggiungimento degli scopi
dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle
funzioniobiettivo che esprimono le missioni
istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In
base alla definizione dei servizi finali e strumentali
evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il
Ministro competente individua gli indicatori idonei a
consentire la valutazione di efficienza, di
efficacia e di economicita' del risultato della
gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ai sensi dell'art. 4-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'art. 3, comma
1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre
amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di
direzione politica o di vertice.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, puo'
apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al
comma 3".
- L'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n.
140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica), cosi' recita:
"1. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici
di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del
prezzo in materia di contratti di appalto di lavori,
di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti
gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto e di quelli riguardanti attivita'
oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.
Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere
speciale, in contrasto con quelle di cui al presente
comma".

Art. 8.
Riordino della rete scientifica
1. I regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano altresi' la
riorganizzazione del C.N.R. secondo principi di snellimento delle
strutture centrali e comunque di supporto, di contenimento delle
spese generali, di decentramento amministrativo e gestionale, di
razionalizzazione degli istituti di ricerca mediante potenziamento
dei poli di eccellenza fusioni, trasformazioni e soppressioni, tenuto
anche conto dell'esigenza di equilibrata distribuzione della rete
scientifica sul territorio e della competenza scientifica generale
dell'ente, altresi' utilizzando, quando utile per l'efficace
perseguimento delle proprie finalita', modelli innovativi di
organizzazione, al fine di ottenere:
a) qualificati istituti di ricerca scientifica o tecnologica, di
livello internazionale e di dimensioni adeguate, tenendo anche conto
della capacita' di autofinanziamento. Le dimensioni e la capacita' di
autofinanziamento sono da valutare secondo le specializzazioni
disciplinari. Gli istituti godono di autonomia scientifica,
amministrativa e contabile; le medesime, nei propri ambiti di
competenza e nel rispetto del piano e degli aggiornamenti di cui
all'articolo 6, possono anche operare come promotori di nuove
attivita' di ricerca e di sviluppo tecnologico;
b) partecipazioni qualificate, con l'apporto di servizi, di risorse
umane e finanziarie, a progetti e iniziative comuni di ricerca di
durata predeterminata, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 e
mediante convenzioni, con atenei, altri enti di ricerca e istituzioni
scientifiche nazionali e internazionali, nonche' con altri soggetti
pubblici e privati di particolare rilievo scientifico.
Art. 9.
Competenze del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e della Corte dei conti
1. Le delibere dell'ente, ad eccezione di quelle relative al piano
triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, per le quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, nonche' di quelle di
adozione dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8, per le quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168, sono immediatamente esecutive.
2. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del
collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale
sull'attivita' svolta, sono inviati al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al
Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il C.N.R. e' soggetto al controllo successivo della Corte dei
conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al
fine di riferire annualmente al Parlamento, con l'esclusione del
controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti
di gestione.





Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, si veda nelle note all'art. 6.
Art. 10.
Risorse
1. Le risorse del C.N.R. sono costituite:
a) dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MURST di cui all'articolo 7,
conuni 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
determinato sulla base delle attivita' previste dal piano di cui
all'articolo 5, ove approvato;
b) da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a
carico del Fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche
amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di
programma;
d) da eventuali contributi dell'Unione europea o di altri organismi
internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
e) da ogni altra eventuale entrata.





Nota all'art. 10:
- Si riporta, in ordine di citazione, il testo dell'art.
7, commi 1 e 2, e dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 giugno
1998, n. 204:
"Art. 7. - 1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli
stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22
dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma
1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e
all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.
399; agli enti finanziati dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art.
1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia'
concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione
di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, istituito nello stato di previsione del
medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a
partire dal 1 gennaio 1999, i contributi all'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse
finanziarie che saranno stabilite per legge in
relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di
Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il
fondo e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica con decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica,
comprensivi di indicazioni per i due anni successivi,
emanati previo parere delle commissioni parlamentari
competenti per materia, da esprimersi entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more
del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di
assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e' autorizzato ad erogare acconti agli
enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi
dei medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati
come competenza nel precedente anno".
"Art. 1. - 1-2. (Omissis).
3. Specifici interventi di particolare rilevanza
strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo
speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo
speciale, da istituire nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, a partire dal 1 gennaio 1999, con distinto
provvedimento legislativo, che ne determina le risorse
finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per
la ricerca e i relativi mezzi di copertura".

Art. 11.
Personale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. e' regolato ai
sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli
14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e all'articolo 51, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per
le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti
richiesti, anche cittadini stranieri.
2. Il C.N.R., sentito il comitato di consulenza scientifica e
nell'ambito del 2 per cento dell'organico dei ricercatori, puo'
assumere per chiamata diretta, figure professionali, italiane o
straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del
personale di ricerca che svolgano, con documentata produzione
scientifica di eccellenza, attivita' di ricerca in enti di ricerca e
in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali,
ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici
in ambito internazionale.
3. Il C.N.R, con proprio regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 7, disciplina le procedure di assunzione ai diversi
livelli e profili del personale indicando per il personale
ricercatore o tecnologo l'inserimento in apposite aree scientifiche o
settori tecnologici. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il
regolamento e' emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) l'ente puo' stipulare, previa selezione pubblica, oltre a
contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attivita'
programmate, contratti di lavoro per attivita' di ricerca scientifica
e tecnologica, di durata non superiore a tre anni, al termine dei
quali apposite commissioni formuleranno giudizi sull'attivita'
svolta, secondo parametri riconosciuti in ambito internazionale. Le
commissioni sono nominate dal consiglio direttivo e costituite da tre
membri, due dei quali scelti su terne designate dal comitato di
consulenza scientifica. I contratti sono rinnovabili una sola volta,
previo giudizio positivo sull'attivita' svolta;
b) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attivita' di
ricerca scientifica e tecnologica si instaura, per tutti i livelli
del personale addetto, previo l'espletamento di concorsi pubblici per
aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze
e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso
a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da
componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o
tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca
ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata
esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello
iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca
attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un
triennio attivita' di ricerca:
1) nell'ambito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero di
assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale
dell'attivita' ai sensi della lettera a);
2) presso universita' o qualificati enti e centri di ricerca
pubblici e privati, anche stranieri, se comunque valutata
preventivamente ai sensi della lettera a);
c) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le
necessita' indicate nel piano triennale di cui all'articolo 6.





Note all'art. 11:
- Per il titolo del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si
veda nelle note alle premesse.
- Gli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196
(Norme in materia di promozione dell'occupazione), cosi'
recitano:
"Art. 14. - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
una quota, da determinarsi annualmente, delle somme
disponibili, di competenza della medesima amministrazione
e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai
provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni; legge 1 marzo 1986, n. 64, e
successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488; art. 11, comma 5,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa
legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451;
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge
di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di
conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di
conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8
agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n.
641; puo' essere assegnata prioritariamente, per
l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese
artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati
all'avviamento di titolari di diploma universitario, di
laureati e di dottori di ricerca ad attivita' di
ricerca, con la stipula di contratti a termine di
lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito
di progetti di ricerca di durata predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' e in
attesa del riordino generale del settore, e' consentito
agli enti e agli atenei medesimi, in via sperimentale,
nell'ambito di attivita' per il trasferimento
tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo
ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui
all'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso
piccole e medie imprese, nonche' presso i soggetti di cui
gli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il
mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente o con
l'ateneo assegnante, con l'annesso trattamento
economico e contributivo. E' disposta su richiesta
dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo
assenso dell'interessato e per un periodo non superiore
a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di
intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonche' le
modalita' di inserimento dei lavoratori in distacco
temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario.
L'impresa o i soggetti di cui agli articolo 17 e 27
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un
compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento
corrisposto dall'ente o dell'ateneo assegnante, ai
ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle
medesime risorse di cui alla predetta disposizione,
nonche', dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a
valere sui trasferimenti statali ad essi destinati
possono essere altresi' concesse agli enti pubblici di
ricerca e alle universita', i quali procedano alle
assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2,
eventuali integrazioni dei contributi ordinari
finalizzate alla copertura, nella misura determinata
dai medesimi decreti, degli oneri derivanti
dall'assunzione, in sostituzione del personale
distaccato, di titolari di diploma universitario, di
laureati o di dottori di ricerca con contratto a
termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di
durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una
sola volta, per attivita' di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le
procedure di presentazione e di selezione delle
richieste di contributo e di integrazione, gli importi
massimi del contributo e dell'integrazione per ogni
soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree
territoriali interessate nel rispetto delle finalita'
stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992,
n. 488, e alla possibilita' di confinanziamento
comunitario, la differenziazione del contributo e
dell'integrazione in relazione al livello di
qualificazione del personale da assumere, l'eventuale
ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonche'
apposite modalita' di monitoraggio e di verifica".
"Art. 15. - 1. All'art. 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)-b) (Omissis).
2. La commissione regionale per l'impiego puo'
deliberare, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
l'inserimento mirato lavorativo con contratto di
formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap,
sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi
nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi
a decorrere dall'anno 1998".
- L'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
prevede:
"6. Le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le
istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993,
n. 593, e successive modificazioni e integrazioni,
l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilita' di
bilancio, assicurando, con proprie disposizioni,
idonee procedure di valutazione comparativa e la
pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per
la collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono
essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
laureati in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di
ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli
assegni hanno durata non superiore a quattro anni e
possono essere rinnovati nel limite massimo di otto
anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se
il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di
ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei
titolari di assegni. Il titolare di assegni puo'
frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga
al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi
dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il
superamento delle prove di ammissione. Le universita'
possono fissare il numero massimo dei titolari di
assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza
assegni. Agli assegni di cui al presente comma si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche',
in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi
26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni e integrazioni. Per la
determinazione degli importi e per le modalita' di
conferimento degli assegni si provvede con decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del
presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare,
per specifiche prestazioni previste da programmi di
ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e
seguenti del codice civile, compatibili anche con
rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni
dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e
i contratti non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
del presente comma".

Art. 12.
Mobilita' con le universita'
1. Le universita' possono attribuire per contratto, stipulato ai
sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 2 maggio 1998, n. 242, corsi ufficiali o
integrativi di insegnamento al personale di ricerca in servizio
presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle universita' determinare le
modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la
durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione
delle attivita' didattiche e scientifiche.
2. Previa convenzione tra universita' e C.N.R., i ricercatori e i
professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi
predeterminati attivita' di ricerca presso gli istituti del C.N.R.
3. Previa convenzione tra universita' e C.N.R., il personale di
ricerca del C.N.R. puo' essere autorizzato per periodi predeterminati
a svolgere attivita' di ricerca presso gli istituti scientifici delle
universita'. Spetta agli statuti delle universita' determinare le
modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata
delle attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici
competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e
3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le
amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori
universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra
nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di
attivita' di ricerca presso il C.N.R. puo' comportare per i
ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale,
dai carichi didattici.
5. I regolamenti di cui all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti
degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.





Note all'art. 12:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio 1998, n.
242, reca: "Regolamento recante norme per la disciplina dei
professori a contratto".
- L'art. 17, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
prevede:
"1. Al fine di garantire e favorire una piena
commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore
puo', con proprio decreto, autorizzare il professore
universitario che abbia conseguito la nomina ad
ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore
associato, su sua domanda e sentito il consiglio della
facolta' interessata, a dedicarsi periodicamente ad
esclusive attivita' di ricerca scientifica in
istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali
complessivamente per non piu' di due anni accademici in
un decennio".

Art. 13.
Norme transitorie e finali
1. Il presidente del C.N.R., in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto, vi resta fino alla scadenza del mandato,
cosi' come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 22
dicembre 1960, n. 1613.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto:
a) qualora alla data di entrata in vigore del medesimo non sia
stata insediata l'assemblea della scienza e della tecnologia, i
quattro membri del consiglio direttivo di sua designazione, sono
eletti dall'assemblea dei comitati nazionali di consulenza del C.N.R.
al di fuori dei propri componenti. I predetti membri decadono
all'atto della nomina dei membri designati da parte dell'A.S.T. I
membri del consiglio direttivo, se professori o ricercatori
universitari, possono essere collocati in aspettativa ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se dipendenti di altre
pubbliche amministrazioni, possono essere collocati fuori ruolo;
b) il comitato di consulenza scientifica, nelle more
dell'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 7 e fino alla
data di insediamento dei componenti di cui all'articolo 4, comma 4,
e' presieduto dal presidente dell'ente ed e' costituito da ventuno
membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dai comitati
nazionali di consulenza di cui all'articolo 1 del regolamento
approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1987, n. 408, al di fuori dei propri componenti, dieci
eletti dall'assemblea dei direttori degli istituti e dei centri del
C.N.R. al di fuori del proprio ambito e fra i ricercatori e tecnologi
dell'ente. Il presidente del C.N.R. convoca le assemblee ed i
comitati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ogni comitato nazionale di consulenza vota per un
componente; l'elezione avviene con il sistema della preferenza unica.
Risultano eletti i candidati che nell'ordine ottengono piu' voti; a
parita' di voti risultano eletti i candidati piu' anziani di eta';
c) il riordino di cui all'articolo 8 puo' avvenire anche attraverso
aggregazioni temporanee;
d) gli schemi dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8, anche
concernenti il riordino della rete scientifica, sono predisposti dal
consiglio direttivo e resi noti al personale entro centoventi giorni
dalla data di insediamento. Le organizzazioni sindacali hanno trenta
giorni per presentare osservazioni al consiglio direttivo. I predetti
schemi, con eventuali modifiche e integrazioni, sono sottoposti al
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
entro centottanta giorni dalla data di insediamento del consiglio
direttivo. Decorso il predetto termine senza che il consiglio
direttivo abbia sottoposto al Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica i regolamenti con le modifiche e le
integrazioni ai sensi degli articoli 7 e 8, il consiglio decade e il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
procede al rinnovo ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
e) nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 6 e
dei regolamenti di cui all'articolo 7, nell'ambito dell'organico
complessivo e nei limiti del fabbisogno di cui all'articolo 51, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il C.N.R., previa
autorizzazione del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, bandisce concorsi
pubblici per l'assunzione di personale di ricerca secondo le esigenze
determinate dalle attivita' programmate negli anni 1999 e 2000, con
priorita' per il potenziamento della ricerca scientifica del
Mezzogiorno. In ogni caso negli anni 1999 e 2000 le spese per il
personale non potranno superare il 75 per cento delle risorse di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente
decreto ed in particolare:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, ad
eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) la legge 22 dicembre 1960, n. 1613;
c) la legge 2 marzo 1963, n. 283, e successive modificazioni ed
integrazioni;
d) l'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e
la giunta amministrativa del C.N.R. sono prorogati fino alla data di
insediamento del consiglio direttivo e non oltre il sessantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono
fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottate dai predetti organi
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data
di insediamento del consiglio direttivo e fino alla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8 sono esercitate
dal medesimo consiglio, avvalendosi del comitato di consulenza
scientifica, le funzioni attribuite ai comitati nazionali di
consulenza, al consiglio di presidenza, alla giunta amministrativa e
al consiglio di amministrazione, dai regolamenti dell'ente vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. I regolamenti provvederanno ad identificare le norme
regolamentari con essi incompatibili e da ritenersi pertanto
abrogate.
6. I gruppi nazionali di matematica del C.N.R. sono trasferiti
all'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi. Alla
legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono apportate le seguenti
modificazioni ed integrazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:
"0 a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di
professori e ricercatori urtiversitari, nonche' di ricercatori degli
enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un
lavoro di ricerca distribuito tra piu' persone e organismi
scientifici. All'attivita' dei gruppi sovrintende un consiglio
scientifico e un direttore;";
b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1999
SCALFARO
D' Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Zecchino, Ministro
dell'universita' e della ricerca
scientifica e
tecnologica
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto





Note all'art. 13:
- L'art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1613
(Nomina e trattamento del presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche), prevede:
"Art. 1. - Il presidente del Consiglio nazionale delle
ricerche e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Egli dura in carica quattro anni e puo'
essere confermato solo per un altro quadriennio.
Al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e'
attribuita, a carico del bilancio del Consiglio stesso,
una indennita' il cui ammontare e' stabilito con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
il Ministro per il tesoro, su proposta della giunta
amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche".
- Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.
382, e' il seguente:
"Art. 12. - Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, su conforme parere del rettore e dei
consigli delle facolta' interessate, i professori
ordinari, straordinari ed associati possono essere
autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri
del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti
di ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a
domanda in aspettativa per la direzione di
istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca
nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o
laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di
altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati
in aspettativa con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale, che considerera' le
caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o
laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva
richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori
ordinari competono eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di
previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni
vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e'
garantita, con le modalita' di cui al quinto comma
del successivo art. 13, la possibilita' di svolgere,
presso l'Universita' in cui sono titolari, cicli di
conferenze, attivita' seminariali e attivita' di ricerca,
anche applicativa. Si applica nei loro confronti,
per la partecipazione agli organi universitari cui
hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e
quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di
ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le universita' per contratto o per
convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la
natura di enti pubblici economici".
- L'art. 1 del D.P.C.M. 24 settembre 1987, n. 408
(Approvazione del regolamento concernente la
determinazione del numero e della competenza dei
comitati nazionali di consulenza del Consiglio
nazionale delle ricerche, nonche' le modalita' per lo
svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi
membri), cosi' recita:
"Art. 1. - E' approvato l'unito regolamento concernente
il numero e la competenza dei comitati nazionali di
consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche,
nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni e
per le nomine dei relativi membri. Esso sostituisce il
precedente regolamento approvato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963".
- Si trasmette il testo dell'art. 51, comma 2, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
"2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica
nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia,
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il
fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato
nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e
per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello
dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di
inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentiti i Ministri
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente".
- Il D.L.L. 1 marzo 1945, n. 82, reca: "Riordinamento del
Consiglio nazionale delle ricerche".
- La legge 22 dicembre 1960, n. 1613, reca: "Nomina e
trattamento del presidente del Consiglio nazionale delle
ricerche".
- La legge 2 marzo 1963, n. 283, reca: "Organizzazione
e sviluppo della ricerca scientifica in Italia".
- Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, e dell'art.
6, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 153
(Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica
Francesco Severi), come modificato dal presente decreto
(le parole in corsivo evidenziano le modifiche):
"Art. 2. - 1. (Omissis).
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1,
l'Istituto puo':
0a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con
l'apporto di professori e ricercatori universitari,
nonche' di ricercatori degli enti di ricerca, come
istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di
ricerca distribuito tra piu' persone e organismi
scientifici. All'attivita' dei gruppi sovrintende un
consiglio scientifico e un direttore;
a) stipulare convenzioni e contratti di studio e
ricerca con universita', con il Consiglio nazionale delle
ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati,
nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi
scientifici internazionali;
b) stipulare con industrie nazionali e straniere
contratti e convenzioni aventi per oggetto la
collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi
e ricercatori in particolari settori della matematica
applicata;
c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a
far parte di consorzi, costituiti anche in societa' per
azioni, nonche' di societa', anche internazionali o
straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di
ricerche di matematica pura ed applicata;
d) assegnare, mediante concorsi nazionali ed
internazionali, borse di studio e borse di ricerca
avanzata".
"Art. 6. - 1. (Omissis).
2. Il comitato direttivo, nominato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, consta di sette membri eletti per un
quadriennio fra i docenti universitari di discipline
matematiche secondo norme demandate al regolamento
concernente gli organi dell'Istituto di cui all'art. 1,
comma 2, nonche' dei direttori dei gruppi nazionali di
ricerca".