La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374
Art. 1.
(Ammissione al tirocinio)
1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ammissione al tirocinio) _ 1. Il presidente della corte
d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella
pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al
verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati
di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo
pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con
invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda
nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovra'
essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilita'
previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute
al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da
cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli
dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula
le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle
domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio
giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al
Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al
tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non
superiore al doppio del numero di magistrati da nominare".
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui' trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 593 del c.p.p. come modificato
dalla legge qui pubblicata, si veda in nota all'art. 18.
Art. 2.
(Tirocinio e nomina)
1. Dopo l'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e' inserito il
seguente:
"Art. 4-bis. - (Tirocinio e nomina) _ 1. I magistrati onorari
chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati,
all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneita' di cui
al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al
termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati
onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a
domanda, ad altre sedi vacanti.
3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi
e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il
quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed
in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli
uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio
viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal
tirocinante.
4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2
dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le
direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i
magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di
tribunale ed organizzando piu' corsi teorico-pratici ai sensi
dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di
conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della
conciliazione tra le parti.
5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista
a tutte le attivita' giudiziarie, compresa la partecipazione alle
camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei
provvedimenti.
6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario
redige una relazione sul tirocinio compiuto.
7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario,
integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio
di idoneita' e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a
giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari
e dei risultati della partecipazione ai corsi.
8. Ai partecipanti al tirocinio e' corrisposta un'indennita' pari a
lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al
tirocinio ed e' altresi' assicurato il rimborso delle spese
relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.
9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice
di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data
di nomina".
Art. 3.
(Requisiti per la nomina)
1. L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Requisiti per la nomina) _ 1. Per la nomina a giudice di
pace sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle
funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita'
lavorativa dipendente, pubblica o privata;
h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione forense.
2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto
per coloro che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle universita;
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera
direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere
su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza,
equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e
culturale, le funzioni di magistrato onorario.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita',
questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini
di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro
trenta giorni dalla data della nomina".
Art. 4.
(Corsi per i giudici di pace)
1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "puo' organizzare" sono sostituite dalla
seguente: "organizza";
b) il comma 5-bis e' abrogato.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6 della legge 21 novembre
1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6 (Corsi per i giudici di pace). - 1. Il
consiglio giudiziario organizza, secondo le esigenze degli
uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento
professionale per giudici di pace, avvalendosi della
collaborazione di magistrati e di personale delle
qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie
giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di
docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello
di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non
possono avere durata superiore a venti giorni anche non
consecutivi.
2. Il presidente della corte d'appello puo'
organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria
e ausiliario.
3. Il personale docente, fissato in tre unita' per i
corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace
e in due unita' per quelli del personale di cancelleria
e ausiliario, e' di regola prescelto fra persone che
prestano servizio o svolgono la loro attivita' nel
circondario del tribunale.
4. A ciascuna unita' del personale docente di cui al
comma 3 e' corrisposto un gettone di presenza giornaliera
nella misura di lire trentamila.
5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte
d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze,
predispongono altresi' mezzi per l'informazione e
l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di
cancelleria e ausiliario.
5-bis. (abrogato).
5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio
superiore della magistratura organizzano corsi di
specializzazione professionale, di durata non inferiore a
tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima
applicazione della legge, nei limiti di disponibilita' di
bilancio".
Art. 5.
(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)
1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Durata
dell'ufficio e conferma del giudice di pace)".
2. Nell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, al comma 1-bis le parole: "lettera e)" sono sostituite
dalle seguenti: "lettera f)".
3. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla
scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai
sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei
giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneita' del
giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e
viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei
verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della
quantita' statistica del lavoro svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della
giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno
la priorita' sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla
richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 7 della citata legge 21 novembre
1991, n. 374, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di
pace). - 1. Il magistrato onorario che esercita le
funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e,
al termine, puo' essere confermato una sola volta per
uguale periodo. (Tuttavia l'esercizio delle funzioni non
puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di
eta'.
1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito
del limite massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non
puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno
di eta'.
2. Una ulteriore nomina non e' consentita se non
decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente
incarico.
"2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e
4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio
giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4,
nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del
distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di
pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
Tale giudizio costituisce requisito necessario per la
conferma e viene espresso sulla base dell'esame a
campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti
dal giudice onorario oltre che della quantita'
statistica del lavoro svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del
Ministro della giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del
presente articolo hanno la priorita' sulle domande previste
dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento
prevista dall'art. 10-ter".
Art. 6.
(Incompatibilita)
1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e successive modificazioni, le parole: "nell'anno precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "nei tre anni precedenti".
2. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive
modificazioni, al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di
assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti
fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono
abitualmente tale attivita".
3. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di
pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la
professione forense ovvero nel quale esercitano la professione
forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i
parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non
possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del
giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al
medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si
applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai
parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado".
4. L'articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, e' abrogato.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 8 della citata legge 21 novembre
1991, n. 374, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 8 (Incompatibilita'). - 1. Non possono esercitare
le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei
comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle
loro sezioni;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque
confessione relisiosa;
c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni
precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei
partiti politici;
cbis) coloro che svolgono attivita' professionale per
imprese di assicurazione o banche oppure hanno il
coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o
affini entro il primo grado che svolgono abitualmente
tale attivita';
1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni
di giudice di pace nel circondario del tribunale nel
quale esercitano la professione forense ovvero nel
quale esercitano la professione forense i loro
associati di studio, il coniuge, i conviventi, i
parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo
grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice
di pace non possono esercitare la professione forense
dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale
appartengono e non possono rappresentare, assistere o
difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al
medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il
divieto si applica anche agli associati di studio, al
coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e
agli affini entro il primo grado".
- L'art. 8-bis della legge 21 novembre 1991, n.
374, revoca disposizioni sui limiti all'esercizio alle
professione forense.
Art. 7.
(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)
1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 9. _ (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari) _ 1. Il
giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei
requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di
pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa
di incompatibilita'.
2. Il giudice di pace e' dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per
infermita' che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle
funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.
3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti
l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi, la revoca se non
e' in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio
incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.
4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di
dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il
presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario,
integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un
rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di
decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il
consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la
fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore
della magistratura affinche' provveda sulla dichiarazione di
decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla
revoca.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto
del Ministro della giustizia".
Art. 8.
(Doveri del giudice di pace)
1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 10. _ (Doveri del giudice di pace) _ 1. Il giudice di pace e'
tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.
Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui
all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui
abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione
con una delle parti".
Art. 9.
(Divieto di applicazione o supplenza)
1. Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. _ (Divieto di applicazione o supplenza). _ 1. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non
possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri
uffici giudicanti".
Art. 10.
(Richiesta di trasferimento e concorso di domande)
1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374,
introdotto dall'articolo 9 della presente legge, e' inserito il
seguente:
"Art. 10-ter. _ (Richiesta di trasferimento e concorso di domande). _
1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento
presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in
organico.
2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e
domande di nomina da parte di soggetti gia' dichiarati idonei al
termine del tirocinio, queste ultime hanno priorita'. Qualora
concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al
tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore
della magistratura valuta a quale accordare priorita".
Art. 11.
(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli
dell'ordine degli avvocati)
1. Dopo l'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374,
introdotto dall'articolo 10 della presente legge, e' inserito il
seguente:
"Art. 10-quater. _ (Sostituzione dei rappresentanti designati dai
consigli dell'ordine degli avvocati). _ 1. Nelle ipotesi di cui al
comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i
rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del
distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale
relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il
giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio
giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti
all'albo professionale relativo ad un diverso circondario".
Art. 12.
(Indennita' spettanti al giudice di pace)
1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni
di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila
per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di
lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo
ovvero per ogni verbale di conciliazione.
3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni
di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila
per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di
dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che
definisce il processo".
2. In deroga alla disciplina sul cumulo tra trattamenti pensionistici
e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo
il disposto del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre
1991, n. 374, e successive modificazioni.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge 21 novembre
1991, n. 374, come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
"Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di pace). - 1.
L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
2. In materia civile al magistrato onorario che
esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta
una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di
udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di lire
centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo
ovvero per ogni verbale di conciliazione.
3. In materia penale al magistrato onorario che
esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta
una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di
udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di dieci
udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni
sentenza che definisce il processo.
4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3
puo' essere rideterminato ogni tre anni, con decreto
emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto
con il Ministro del tesoro, in relazione alla
variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel triennio precedente.
4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di
quiescienza comunque denominati".
Art. 13.
(Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige
e Valle d'Aosta)
1. All'articolo 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1,
le parole: "e alla dispensa" sono sostituite dalle seguenti: ", alla
dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca".
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 40 della citata legge 21 novembre
1991, n. 374, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 40 (Norme per le regioni Trentino-Alto Adige
e Valle d'Aosta). - 1. Alla nomina, alla
decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla
censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati
onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle
regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura, su proposta dei presidenti delle
rispettive giunte regionali, osservate le altre norme
in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel
rispetto delle procedure previste dalla presente legge.
2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1
rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle
funzioni del personale amministrativo presso gli uffici
del giudice di pace; detto personale sara' inquadrato in
ruoli locali secondo le modalita' che saranno stabilite
con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte
regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione
temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti
dall'ordinamento giudiziario.
3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza
di quanto disposto dal presente articolo vengono
rimborsate dallo Stato agli enti stessi.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente
articolo, si provvede con le norme di coordinamento e
di attuazione ai sensi dell'art. 42, sentiti gli enti
interessati".
Capo II
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE E MODIFICA
DELL'ARTICOLO 593 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 14.
(Delega al Governo in materia penale)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro otto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice
di pace, nonche' il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio
dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi
previsti dagli articoli 15, 16 e 17.
Art. 15.
(Competenza in materia penale del giudice di pace)
1. Al giudice di pace e' devoluta la competenza per i delitti
previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse);
582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della
persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle
fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle
fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la malattia
abbia una durata superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma
(omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma
(diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a
querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631
(usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi),
salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 633, primo comma
(invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui
all'articolo 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento); 636
(introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo
abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 637
(ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o
danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento
di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o
di cose avute per errore o nel caso fortuito).
2. Al giudice di pace e' devoluta la competenza per le
contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 689
(somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di
mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691
(somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di
manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica
decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare
dei minori).
3. Al giudice di pace e' inoltre devoluta la competenza per i reati
previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i
seguenti criteri:
a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a
quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla
predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate
sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;
b) reati per i quali non sussistono particolari difficolta'
interpretative o non ricorre, di regola, la necessita' di procedere
ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i
quali e' possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato
anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;
c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate
nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero
nell'ambito delle violazioni finanziarie.
Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell'art. 581 del codice penale:
"Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se dal
fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente,
e' punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Tale disposizione non si applica quando la legge
considera la violenza come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante di un altro reato".
- Si trascrive il testo dell'art. 582 del codice penale:
"Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non occorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle
indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577,
il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
- Si trascrive il testo dell'art. 590 del codice penale:
"Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque
cagiona ad altri per colpa una lesione personale e'
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa
fino a lire seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da
uno a sei mesi o della multa da lire
duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se e'
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o
della multa da lire seicentomila a due milioni e
quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono
commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della
reclusione da due a sei mesi o della multa da lire
quattrocentomila a un milione e duecentomila e la pena
per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a
due anni o della multa da lire un milione e
duecentomila a due milioni e quattrocentomila.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle
violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la
pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale".
- Si riporta il testo dell'art. 593, primo e secondo
comma, del codice penale:
"Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando
abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni
dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se
stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o
per altra causa, omette di darne immediato avviso
all'autorita' e' punito con la reclusione fino a tre mesi
o con la multa fino a lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano
che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o
altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza
occorrente o di dame immediato avviso all'autorita'".
- Si riporta il testo dell'art. 594 del codice penale:
"Art. 594 (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il
decoro di una persona presente e' punito con la reclusione
fino a sei mesi con la multa fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto
mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con
scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della
multa fino a lire due milioni se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in
presenza di piu' persone".
- Si trascrive il testo dell'art. 595, primo e secondo
comma, del codice penale:
"Art. 595 (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi
indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu'
persone, offende l'altrui reputazione e' punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due
milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a lire quattro milioni".
- Si riporta il testo dell'art. 612, primo comma,
del codice penale:
"Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a lire centomila".
- Si trascrive il testo dell'art. 626 del codice penale:
"Art. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso). - Si
applica la reclusione fino a un anno ovvero la
multa fino a lire quattrocentomila, e il delitto e'
punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso
momentaneo, e' stata immediatamente restituita;
2) se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per
provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o
raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati
interamente dal raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre
taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2,
3 e 4 dell'articolo precedente".
- Si riporta il testo dell'art. 627 del codice penale:
"Art. 627 (Sottrazione di cose comuni). - Il
comproprietario (c.c. 1100), socio (c.c. 2247) o coerede
(c.c. 588) che, per procurare a se' o ad altri un
profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola
a chi la detiene, e' punito (c.p. 649), a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con
la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Non e' punibile chi commette il fatto su cose
fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui
spettante".
- Si trascrive il testo dell'art. 631 del codice penale:
"Art. 631 (Usurpazione). - Chiunque per appropriarsi, in
tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o
altera i termini e' punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a lire quattrocentomila".
- Si trascrive il testo dell'art. 639-bis del codice
penale:
"Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilita' a
querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632,
633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque,
terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso
pubblico".
- Si riporta il testo dell'art. 632 del codice penale:
"Art. 632 (Deviazione di acque e modificazione dello
stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a se' o
ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero
immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e'
punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a lire quattrocentomila".
- Si trascrive il testo dell'art. 633, primo comma,
del codice penale:
"Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). -
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui,
pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne
altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a due anni o con la
multa da lire duecentomila a due milioni".
- Si riporta il testo dell'art. 635, primo comma,
del codice penale:
"Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui, e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a lire seicentomila".
- Si trascrive il testo dell'art. 636 del codice penale:
"Art. 636. (Introduzione o abbandono di animali nel
fondo altrui e pascolo abusivo). - Chiunque introduce o
abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo
altrui e' punito con la multa da lire ventimila a
duecentomila.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non
raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli
pascolare nel fondo altrui, la pena e' della reclusione
fino a un anno o della multa da lire quarantamila a
quattrocentomila.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero
dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il
fondo sia stato danneggiato, il colpevole e' punito con
la reclusione fino a due anni e con la multa da lire
centomila a un milione.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
- Si riporta il testo dell'art. 637 del codice penale:
"Art. 637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui). -
Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto
da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e'
punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a
lire duecentomila".
- Si riporta il testo dell'art. 638, primo comma,
del codice penale:
"Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali
altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende
inservibili o comunque deteriora animali che
appartengono ad altri e' punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a lire seicentomila".
- Si riporta il testo dell'art. 639 del codice penale:
"Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose
altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art.
635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e'
punito, a querela della persona offesa, con la multa fino
a lire duecentomila.
Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico o
artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel
perimetro dei centri storici, si applica la pena della
reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due
milioni e si procede d'ufficio".
- Si riporta il testo dell'art. 647 del codice penale:
"Art. 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro
o di cose avute per errore o nel caso fortuito). - E'
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a
seicentomila:
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri
smarrite, se li appropria, senza osservare le
prescrizioni della legge civile sull'acquisto della
proprieta' di cose trovate;
2) chiunque, avendo trovato un tesoro si appropria, in
tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del
fondo;
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto
in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 3), se il colpevole
conosceva il proprietario della cosa che si e'
appropriata, la pena e' della reclusione fino a due anni
e della multa fino a lire seicentomila".
- Si trascrive il testo dell'art. 689 del codice penale:
"Art. 689 (Somministrazione di bevande alcooliche a
minori o a infermi di mente). - L'esercente un'osteria
o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il
quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni
sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di
mente, o che si trovi in manifeste condizioni di
deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e'
punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio".
- Si riporta il testo dell'art. 690 del codice penale:
"Art. 690 (Determinazione in altri dello stato di
ubriachezza). - Chiunque in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui,
somministrando bevande alcooliche, e' punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
sessantamila a seicentomila".
- Si trascrive il testo dell'art. 691 del codice penale:
"Art. 691 (Somministrazione di bevande alcooliche a
persona in stato di manifesta ubriachezza). - Chiunque
somministra bevande alcooliche a persona in stato di
manifesta ubriachezza e' punito con l'arresto da tre mesi a
un anno.
Qualora il colpevole sia esercente una osteria o un
altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna
importa la sospensione dall'esercizio".
- Si trascrive il testo dell'art. 726, primo comma,
del codice penale:
"Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza.
Turpiloquio). - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica
decenza e' punito con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila".
- Si riporta il testo dell'art. 731 del codice penale:
"Art. 731 (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione
elementare dei minori). - Chiunque, rivestito di
autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore
omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli
impartire l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda
fino a lire sessantamila".
- Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La
disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai
reati previsti:
a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art.
33, lettera a);
b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio
1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della
gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le
munizioni e gli esplosivi;
d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con
legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina
igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni
previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile
1962, n. 283;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla
disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei
prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela
delle acque dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente
provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia
nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche
per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le
assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal
successivo art. 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall'art. 108 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, in materia elettorale".
Art. 16.
(Sanzioni)
1. Con il decreto di cui all'articolo 14, l'apparato sanzionatorio
relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace e'
modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena
pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi
di maggiore gravita' o di recidiva, di sanzioni alternative alla
detenzione, quali la prestazione di attivita' non retribuita a favore
della collettivita' o di altre forme di lavoro sostitutivo per un
periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per
un periodo non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure
prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della
sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene
edittali;
b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria,
della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore
ad un mese e non superiore a sei mesi, nonche' dell'applicabilita'
delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive
modificazioni;
c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva
fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di
violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni
alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del
tribunale.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 102, quarto comma,
della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
"Il condannato puo' sempre far cessare la pena
sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la
somma corrispondente alla durata della liberta'
controllata scontata o del lavoro sostitutivo
prestato".
- Si riporta il testo dell'art. 108, primo comma,
della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
"Art. 108 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti
alle pene conseguenti alla conversione della multa o
della ammenda). - Quando e' violata anche solo una delle
prescrizioni inerenti alla liberta' controllata, ivi
comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo,
conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte
di liberta' controllata o di lavoro sostitutivo non ancora
eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione
o di arresto, a seconda della specie della pena
pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si
applica il disposto dell'art. 67".
Art. 17.
(Procedimento penale davanti al giudice di pace)
1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace e' disciplinato,
tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura
penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese
necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano,
altresi', i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione della perseguibilita' a querela dei reati;
b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli
109 e 112 della Costituzione, l'attivita' di indagine sia di regola
affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve
specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal
pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione
dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero
richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace
competente per territorio;
c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la
citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente
dalla persona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al
giudice di pace;
d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o,
nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, tra-smetta la
notizia di reato alla polizia giudiziaria perche' proceda ai sensi
della lettera b);
e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per
l'esercizio delle sue facolta' e di strumenti idonei ad una puntuale
formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto
di difesa;
f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei
casi di particolare tenuita' del fatto e di occasionalita' della
condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento puo' pregiudicare
le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della
persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;
g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione
sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonche'
in ordine alla remissione della querela ed alla relativa
accettazione;
h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a
condotte riparatorie o risarcitorie del danno;
i) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che
tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla
competenza del giudice di pace e introduzione di poteri discrezionali
in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operativita;
l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento
delle possibilita' di utilizzazione degli atti delle indagini
preliminari, quando vi sia il consenso delle parti;
m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano
delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che
non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui
all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
n) previsione della appellabilita' delle sentenze emesse dal giudice
di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecunaria
e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola
pena pecuniaria;
o) previsione della non appellabilita' da parte dell'imputato delle
sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali
sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non
lo ha commesso;
p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel
casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che
i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni
delle condanne per reati la cui competenza e' attribuita al giudice
di pace.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 109 e 112 della
Costituzione:
"Art. 109. - L'autorita' giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria".
"Art. 112. - Il pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale".
- Si trascrive il testo dell'art. 72 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
"Art. 72 (Delegati del procuratore della Repubblica
presso il tribunale ordinario). - Nei procedimenti sui
quali il tribunale giudica in composizione monocratica,
le funzioni del pubblico ministero possono essere
svolte, per delega nominativa del procuratore della
Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori
giudiziari, da vice procuratori onorari addetti
all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi
da coloro che hanno preso parte alle indagini
preliminari o da laureati in giurisprudenza che
frequentano il secondo anno della scuola biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo,
da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di
tirocinio di almeno sei mesi, nonche', limitatamente alla
convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da
almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di
condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565
del codice di procedura penale, da vice procuratori
onorari addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui
all'art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto
previsto dalla lettera b), nei procedimenti di
esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art.
655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti
di opposizione al decreto del pubblico ministero di
liquidazione del compenso ai periti, consulenti
tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della legge
8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti
all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari,
da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o
dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).
La delega e' conferita in relazione ad una determinata
udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale,
essa e' revocabile nei soli casi in cui il codice di
procedura penale prevede la sostituzione del pubblico
ministero.
Nella materia penale, e' seguito altresi' il
criterio di non delegare le funzioni del pubblico
ministero in relazione a procedimenti relativi a reati
per i quali la legge stabilisce una pena detentiva
superiore a quattro anni di reclusione, determinata a
norma dell'art. 4 del codice di procedura penale".
Art. 18.
(Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i
quali e' stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti
con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 593 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto
previsto negli articoli 443, 448 comma 2, 469, il
pubblico ministero e l'imputato possono appellare
contro le sentenze di condanna o di
proscioglimento.
2. L'imputato non puo' appellare contro la
sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
o per non aver commesso il fatto.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a
reati per i quali e' stata applicata la sola pena
pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non
luogo a procedere relative a reati puniti con la sola
pena pecuniaria o con pena alternativa".
Art. 19.
(Competenza per il grado di appello)
1. Sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze ed i provvedimenti
penali del giudice di pace e' competente il tribunale nel cui
circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.
Art. 20.
(Abrogazioni)
1. Il Capo III della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, e' abrogato.
Nota all'art. 20:
- Il capo III della citata legge 21 novembre 1991, n.
374, era cosi' rubricato: "Competenza e procedimento
penale del giudice di pace".
Art. 21.
(Emanazione del decreto legislativo)
1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 14 e'
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio
della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia
esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dello schema medesimo.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il
centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
legislativo di cui all'articolo 14, predispone formulari idonei e
strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici
di pace al processo penale di cui all'articolo 17.
4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di
cui all'articolo 14, organizzano un congruo periodo di tirocinio
penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il
normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui
all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto
dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.
Capo III
NORME DI COORDINAMENTO, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI
Art. 22.
(Norma di coordinamento e di attuazione)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione
delle disposizioni di cui al Capo I.
Nota all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1998, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da patte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
Art. 23.
(Norme transitorie in materia di nomina e di conferma.
Proroga dei giudici di pace in servizio)
1. Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di
copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del
Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 95 del 4 dicembre 1998,
sono effettuate con decreto del Ministro della giustizia, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta
del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente.
2. I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli
confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni
successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata
di sei mesi. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre
1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente e, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21
novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente
legge.
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 febbraio 1999, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 aprile 1999, n.
84, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo 2000".
Note all'art. 23:
- Si trascrivono gli articoli 4 e 5, nel testo
anteriormente vigente, della citata legge 21 novembre 1991,
n. 374:
"Art. 4 (Nomina nell'ufficio). - 1. I magistrati onora
ri chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consi glio superiore della
magistratura su proposta formulata dal consiglio
giudiziario territorialmente competente, integrato
da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro,
dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del
distretto di corte d'appello.
2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente
della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si
verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici
del giudice di pace ovvero al verifi carsi della
vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di
dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione
nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita'
ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro
sessan ta giorni, di una domanda, corredata dei docu
menti occorrenti per provare il possesso dei requisiti
necessari per la nomina dei titoli di preferenza e di una
dichiarazione dell'insussi stenza delle cause di
incompatibilita' previste dalla legge.
3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le
domande degli interessati corredate dei rela tivi
documenti, le trasmette al consiglio giudi ziario. Il
consiglio giudiziario formula le moti vate proposte sulla
base delle domande ricevute e degli elementi
acquisiti, indicando, se possibi le, in via prioritaria
una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso
dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.
4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e
le proposte del consiglio giudiziario, sono trasmessi dal
presidente della corte d'appello al Consiglio superiore
della magistratura.
5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le
funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio
entro sessanta giorni dalla nomina.
5-bis. In sede di prima applicazione il magistra to
onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di
pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verra'
stabilito dal Ministro di grazia e giustizia.
6. In sede di prima applicazione il Consiglio
superiore della magistratura adotta la delibera zione di
cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge".
"Art. 5 (Requisiti per la nomina e titoli
preferenziali). - 1. Per la nomina a giudice di pace sono
richie sti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi
o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere idoneita' fisica e psichica;
e) avere eta' non inferiore a 30 e non superiore a 70
anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun
limite minimo di eta' se procuratori legali o notai;
f) avere la residenza in un comune della cir
coscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del
giudice di pace;
g) avere il possesso della laurea in giuri sprudenza;
h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima
dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace,
l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente
pubblica o privata.
2. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non e'
richiesto nei confronti i coloro che esercitano la
professione forense o le funzioni notarili.
3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina
deve cadere su persone capaci di assolve re
degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per
esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di
magistrato onorario.
4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina
l'esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;
b) della professione forense ovvero delle fun zioni
notarili;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle
universita' o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti alle qualifiche diri genziali
e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle
segreterie giudiziarie;
e) delle funzioni inerenti alle qualifiche diri genziali
e alla ex carriera direttiva della pubblica
amministrazione;
f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudi ziaria.
5. A parita' di possesso dei requisiti e dei titoli di
cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritariamente nominati
coloro che esercitano o hanno esercita to le funzioni
di giudice conciliatore o di vice conciliatore.
6. In caso di nomina condizionata alla cessa zione
dell'attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza,
anche in deroga ai termini di preav viso previsti dalle
leggi relative ai singoli impie ghi, entro sessanta
giorni dalla nomina".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 1 aprile
1999, n. 84 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16, recante
disposizioni urgenti per la modifica della legge 21
novembre 1991, n. 374, in tema di conferma
dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace,
nonche' proroga dell'esercizio delle funzioni medesime)
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 2. - 1. L'esercizio delle funzioni dei giudici
di pace in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco
allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in
data 3 dicembre 1998, recante disposizioni per la
copertura di posti di giudice di pace, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 4
dicembre 1998, e' prorogato fino alla copertura dei
rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al
medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 marzo
2000".
Art. 24.
(Norma transitoria in materia di incompatibilita)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede
alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 9 della legge
21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 7 della
presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di
incompatibilita' previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c-bis),
comma 1-bis e comma 1-ter, ultimo periodo, della predetta legge n.
374 del 1991, come introdotti dall'articolo 6 della presente legge,
gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause
di incompatibilita'.
Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 21
novembre 1991, n. 374, si veda nelle note all'art. 6.
Art. 25.
(Limite numerico)
1. Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nel
corso del 1999, il numero dei giudici di pace complessivamente in
servizio non puo' eccedere le 4.000 unita'.
Art. 26.
(Messi di conciliazione)
1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, che sono in
servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace
alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno
operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per
un periodo di almeno due anni, sono immessi a domanda, nei limiti di
370 unita' e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli
del Ministero della giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta
qualifica funzionale. L'assunzione e' subordinata al possesso dei
requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento
di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di
programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in
servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la
presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del
direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono destinati ad
uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di
appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in
distretti limitrofi.
4. Il personale dipendente comunale che opera ovvero che ha operato
per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di
entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio,
nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace
esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune
gia' sede degli uffici di conciliazione soppressi.
Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) come modificato dall'art. 22
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure
di potenziamento e di incentivazione del parttime). -
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno
di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge
2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su
basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Per
l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31
gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione
complessiva del personale in servizio alla data del 31
dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento
rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre
1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata
una riduzione complessiva del personale in servizio
in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al
numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre
1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle
singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di
criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le
esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei
compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di
polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto
disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione,
tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali
avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto
previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal
comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla
indisponibilita' di personale da trasferire secondo
procedure di mobilita' attuate anche in deroga
alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri
generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie. Fino al 31 dicembre 2001 in relazione
all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
Ministri nel formulare il programma di assunzioni di
cui al presente comma considera nei criteri di priorita'
le assunzioni di personale per i ruoli locali delle
amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo
professionale.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi
comprese quelle relative al personale gia' in servizio
con diversa qualifica o livello presso la medesima o
altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo
stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri,
modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni
da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo
scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle ammmistrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di
controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede
con i criteri e le modalita' di cui al comma 8
all'assunzione di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi'
all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al
servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di
300 unita' di personale destinate all'attivita'
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il
predetto Istituto provvede a destinare un numero non
inferiore di unita' al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi
formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito
regionale, del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia
di mobilita' volontaria o concordata, al servizio
ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di
Trento, o compartimentale, in relazione
all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso
nella settima qualifica funzionale in ciascuna
circoscrizione territoriale e' determinato sulla base
della somma delle effettive vacanze di organico
riscontrabili negli uffici aventi sede nella
circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione
per quelli ricompresi nel territorio della provincia
autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le
stesse modalita', avendo a riferimento il profilo
professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla
mirati all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le
professionalita' specialistiche nei Settori giuridico,
tecnico, informatico, contabile, economico e
finanziario, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che
hanno superato positivamente la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato
ad operare in sede regionale, nel settore
dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette
sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in
ambito periferico, il personale destinato al
Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche'
altri funzionari gia' addetti agli specifici settori,
scelti sulla base della loro esperienza professionale e
formativa, secondo criteri e modalita' di carattere
oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti
ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto
disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti
delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600
unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti
previsti per i singoli profili professionali, ferme
restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale.
Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da
espletare anche su base regionale mediante una prova
attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di
cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad
acquisire le professionalita' specialistiche nei settori
tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico,
per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato con esito
positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un
colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di
preferenza la partecipazione per almeno un anno, in
corrispondente professionalita', ai piani o progetti di
cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi
gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate
a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione
temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (una percentuale non
inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque
effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata
complessivamente sul totale delle assunzioni ed e'
verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al
totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli
enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi
di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione
programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi
di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i
propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle
spese per il personale. Agli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita' si applica
anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica possono avvalersi di personale comandato da
altre amministrazioni dello Stato, in deroga al
contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di
fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita',
appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici.
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui
al presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni o degli enti di
appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali
amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente
comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento
economico accessorio spettanti al personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli.
Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' valutabile ai fini della progressione della
carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997),
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),
della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei
contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995
avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi
1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di
cui all'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere
annualmente al servizio ausiliario di leva nelle
Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da
assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei
carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in
proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A
decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore
incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei
carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui
al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo
parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i
piccoli comuni e le comunita' montane, la
contrattazione collettiva puo' prevedere che i
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad
altri istituti contrattuali non collegati alla durata
della prestazione lavorativa siano applicati in favore
del personale a tempo parziale anche in misura non
frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in
cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere
sia in palese contrasto con quella svolta presso
l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con
essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra
l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della
data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita'
indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita'
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto
di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei
poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 633, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non e' opponibile il segreto d'ufficio".
Art. 27.
(Norme di copertura)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno
1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede:
a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia;
b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536
milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero di grazia e giustizia;
c) quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464
milioni annue a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Diliberto, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 675):
Presentato dall'on. Sbarbati il 10 maggio 1996.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 20 dicembre 1996 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione il 17, 24, 25 settembre
1996; il 2, 3 ottobre 1996; il 14, 22, 29, 30 gennaio
1997; il 4, 5 febbraio 1997; il 16 giugno 1997.
Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1997
(atto n. 675-1873-2507-2891-3014-3081/ A - relatore on.
Bonito).
Esaminato in aula il 30 giugno 1997 ed approvato il 19
marzo 1998 in un t.u. con atti n. 1873 (disegno di legge
presentato dal Ministro di grazia e giustizia Flick); n.
2507 (on. Bonito ed altri); n. 2891 (on. Migliori); n.
3014 (on. Delmastro Delle Vedove ed altri); n. 3081
(on. Molinari ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 3160):
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede
referente, il 25 marzo 1998 con pareri delle commissioni 1
e 5 .
Esaminato dalla 2 commissione il 29 settembre 1998;
l'1, 6, 7 ottobre 1998; il 10, 15, 16, 17, 18, 19 dicembre
1998.
Relazione scritta annunciata il 21 gennaio 1999 (atto n.
3160/ A - relatore sen. Fassone ).
Esaminato in aula l'11 febbraio 1999 ed
approvato, con modificazioni, il 17 febbraio 1999.
Camera dei deputati (atto n. 675/ B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 24 febbraio 1999 con pareri delle commissioni
I, V, XI.
Esaminato dalla II commissione il 3, 10, 17 marzo 1999;
il 14, 21 aprile 1999; il 6, 20 maggio 1999.
Relazione scritta presentata il 20 maggio 1999 (atto n.
675/ C - relatore on. Bonito ).
Esaminato in aula il 24 maggio 1999 ed
approvato, con modificazioni, il 17 giugno 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 3160/ B):
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede
referente, il 24 giugno 1999 con pareri delle commissioni 1
, 5 e 11 .
Esaminato dalla 2 commissione (Giustizia) il 30 giugno
1999; il 15, 21, 22 settembre 1999.
Relazione scritta annunciata il 24 settembre 1999 (atto
n. 3160/ C - relatore sen. Fassone ).
Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 29
settembre 1999.
Camera dei deputati (atto n. 675/ D):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 5 ottobre 1999 con pareri delle commissioni
I, V, XI.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia) il 12, 20,
28 ottobre 1999.
Esaminato in aula ed approvato l'11 novembre 1999.