IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 1, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Visti gli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visti gli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568;
Visto l'articolo 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 15 ottobre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;
Visto l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto l'articolo 24, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n.
551, e le omologhe disposizioni per gli esercizi successivi;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 febbraio 1999;
Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite,
nell'adunanza del 18 marzo 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 febbraio e
del 24 maggio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il
versamento delle somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Art. 1.
O g g e t t o
Nota al titolo:
- Per il testo del n. 1 dell'allegato 1 alla legge n.
59/1997 v. nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 20, nonche'
dell'allegato 1, n. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per
la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto dalla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione,
il Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o
gli aspetti del procedimento che possono essere
autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti
locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere delle competenti
commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal
fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici,
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo
gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse
ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che pretendono particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante adozione ed
astensione alle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali,
che non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
gbis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o
che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
gter) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l'amministrazione e per i cittadini,
costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche
attraverso la sostituzione dell'attivita'
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione
da parte degli interessati;
gquater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti
amministrativi ai principi della normativa comunitaria,
anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
gquinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
gsexies) regolazione, ove possibile, di tutti
gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del
procedimento;
gsepties) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche;
5-bis). I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui allegato 1
alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono
formulare osservazioni e propone suggerimenti per la
modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute,
che costituiscono principi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema,
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione
di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai
medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei
predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
soggette a revisione biennale, sentite le competenti
commissioni parlamentari.
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, di cui all'art. 73, decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di
approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in
deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 573;
e) procedure per l'accertazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari
di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme
di delega ovvero di delegificazione necessarie
alla compilazione di testi unici legislativi o
regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate dalla attuazione della presente legge. In
sede di prima attuazione della presente legge, il Governo
e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge,
nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori
di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
Allegato 1
(previsto dall'art. 20, comma 8)
1. Procedimento per il versamento di somme
all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa
del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai
finanziamenti dell'Unione europea):
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 55;
legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 17;
legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 6;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 74;
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre
1992;
legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 25, sostitutivo
dell'art. 5 della citata legge n. 468 del 1978;
legge 28 dicembre 1995, n. 551, art. 24, comma 19".
- Il testo dell'art. 17 della legge 5 agosto 1978, 468
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio), come modificato
dall'art. 3 del regolamento qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio) . -
Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, presenta al Parlamento un
apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento
degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in
sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.
Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e
di cassa possono essere presentate al Parlamento entro e
non oltre il termine del 31 ottobre.
(Comma abrogato).
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione
dei provvedimenti legislativi pubblicati
successivamente alla presentazione del bilancio di
previsione, indicando per ciascun capitolo di spesa, sia
le dotazioni di competenza che quelle di cassa.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad
integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte
dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al
trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa
rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente,
limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di
cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui
al precedente primo comma, sufficienti disponibilita'
per il pagamento dei titoli trasportati".
- Il testo degli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari), e' il seguente:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un Fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il Fondo di rotazione cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero
del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere
dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui
al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede
di legge finanziaria, sulla base delle
indicazioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di
spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse
finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da
attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilanci o dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle
amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n.
321 e alla legge 26 novembre 1975, n. 748".
"Art. 6 (Erogazioni del fondo). - 1. Il Fondo di
rotazione di cui all'art. 5, su richiesta delle
competenti amministrazioni e nei limiti delle quote
indicate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma l, lettera
c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli
operatori pubblici e privati interessati la quota di
finanziamento a carico del bilancio dello Stato per
l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e
puo' altresi concedere ai soggetti titolari dei
progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano
richiesta nei modi stabiliti dal regolamento,
anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico
del bilancio delle Comunita' europee.
2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui
al comma 1, erogato a ciascun operatore pubblico o
privato, non puo' superare il 90 per cento di quanto
complessivamente spettante a titolo di contributi
nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il
fondo di rotazione provvede a seguito della
certificazione, da parte dell'amministrazione competente,
dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle
anticipazioni di cui al comma 1 e' trattenuto
l'interesse del 5 per cento sino alla data della
certificazione sopraindicata.
3. In caso di mancata attuazione del progetto nel
termine da esso previsto, o espressamente prorogato,
l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere al
recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione
delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un
importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore
nel periodo intercorso tra la data della erogazione e
la data del recupero, nonche' delle eventuali penalita'.
Al recupero si applicano le norme vigenti per la
riscossione esattoriale delle imposte dirette dello
Stato.
4. Restano salve le attribuzioni delle
amministrazioni e degli organismi di cui all'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748".
- Il testo degli articoli 7 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568
(Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le
procedure amministrative del Fondo di rotazione per la
attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione
dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183), e' il
seguente:
"Art. 7. - 1. Il Fondo provvede ad erogare alle
amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici
e privati le quote di finanziamento a carico del
bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di
politica comunitaria, nonche' a concedere ai soggetti
titolari delle azioni comprese nei programmi suddetti
anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico
del bilancio delle Comunita' europee, secondo la procedura
di cui all'art. 8.
2. Le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere
al Fondo, anche anteriormente all'invio alle Comunita'
europee delle richieste di contributo, le domande di
finanziamento relative ad azioni ammissibili ai benefici
comunitari, unitamente ad un'apposita scheda di
rilevazione contenente gli estrerni identificativi di
ciascun progetto e i relativi contenuti essenziali per le
finalita' di cui al titolo III".
"Art. 10. - 1. Alla concessione delle anticipazioni di
cui all'art. 8 provvede il Ministro del tesoro, su
proposta del dirigente generale preposto al Fondo, a
valere sulle risorse finanziarie del Fondo stesso.
2. All'erogazione delle somme relative ai
contributi e alle anticipazioni di cui agli articoli 7
e 8 provvede il Ministro del tesoro con prelevamenti
dall'apposito conto corrente di tesoreria, o su sua
delega il dirigente generale preposto al Fondo. I
relativi importi affluiscono o all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli
di spesa delle amministrazioni interessate o ai conti
aperti presso la tesoreria a favore degli altri enti
interessati o direttamente agli operatori.
3. La gestione del Fondo e' condotta col sistema di
cassa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1977, n. 689".
- Il testo dell'art. 74 della legge 19 febbraio
1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla
Comunita' europea - legge comunitaria per il 1991), e'
il seguente:
"Art. 74 (Fondo di rotazione). - 1 . Il conto corrente
infruttifero di soreria del Fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 arile 1987, n. 183, assume la
seguente denominazione: ''Ministero del tesoro - Fondo
di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie: finanziamenti nazionali''.
2. Il Fondo di rotazione si avvale di altro conto
corrente infruttifero, anch'esso aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominato ''Ministero
del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie: finanziamenti CEE'', al quale
affluiscono per la successiva erogazione agli interessati:
a) il controvalore in lire delle somme versate in
ecu dalle istituzioni delle Comunita' europee a favore
dell'Italia, per il tramite della Banca d'Italia e
secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto
del Ministro del tesoro;
b) le restituzioni delle somme non utilizzate dagli
assegnatari;
c) i finanziamenti in lire disposti dalle
istituzioni delle Comunita' europee a favore dell'Italia.
3. Il Fondo di rotazione per i pagamenti puo'
avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dei
servizi di istituti di credito di diritto pubblico".
- Il decreto del Ministro del tesoro in data 15
ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253
del 27 ottobre 1992, reca: "Modalita' per l'afflusso al
conto corrente di tosereria denominato ''Ministero del
tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comumiarie; finanziamenti CEE'', delle somme
versate, in ecu, dalle istituzioni delle Comunita' europee
a favore dell'Italia".
- L'art. 25 della legge 23 dicembre 1993, n. 559
(Disciplina della soppressione delle gestioni fuori
bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato),
sostituisce l'art. 5 della legge n. 468 del 1978, il cui
testo e' il seguente:
"Art. 5 (Integrita', universalita' ed unita' del
bilancio). - 1. I criteri dell'integrita',
dell'universalita' e dell'unia' del bilancio dello Stato
costituiscono profili attuativi dell'art. 81 della
Costituzione.
2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte le
entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse
connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere
iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna
riduzione delle correlative entrate.
3. Sulla base dei criteri dell'universalita' e
dell'unita', e' vietato gestire fondi al di fuori del
bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati
dalla legge di riordino complessivo della materia.
4. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi
provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi
e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le
oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni legislative che
prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di
particolari entrate".
- Il testo dell'art. 24, comma 19, della legge 28
dicembre 1995, n. 551 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il
triennio 1996-1998), e' il seguente:
"19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati
di previsione delle amministrazioni statali
interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione
dell'Unione europea per spese sostenute dalle
amministrazioni medesime a carico di capitoli dei
rispettivi stati di previsione, affluite al Fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e successivamente versate all'entrata di
bilancio".
- Il testo dell'art. l, comma 2, della legge 3 aprile
1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto l978, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni, recante
norme di contabilita' generale dello Stato in materia
di bilancio - Delega al Governo per l'individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato), e' il seguente:
"2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
'' 1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a
legislazione vigente e' formato sulla base dei criteri e
parametri indicati, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
nel documento di programmazione economicofinanziana,
come deliberato dal Parlamento.
2. Il progetto di bilancio annuale di previsione e'
articolato, per l'entrata e per la spesa, in unita'
previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna
unita' corrisponda un unico centro di responsabilita'
amministrativa, cui e' affidata la relativa gestione. Le
unita' previsionali sono determinate con riferimento ad
aree omogenee di attivita', anche a carattere
strumentale, in cui si articolano le competenze
istituzionali di ciascun Ministero.
3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare
nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza
distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto
residui. Si intendono per incassate le somme versate
in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.
4. Le somme comprese in ciascuna unita' previsionale di
base sono suddivise, relativamente alla spesa, in
spese correnti, con enucleazione delle spese di
personale, e spese di investimento, con enucleazione delle
spese di investimento destinate alle regioni in ritardo
di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione euopea.
4 -bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare
solo le previsioni di cui alle lettere b) e c), del comma
3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere
costituiscono il limite per le autorizzazioni,
rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con
appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di
previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni
unita' previsionale di base sono riepilogate secondo
l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni
dalla pubblicazione la legge di bilancio i Ministri
assegnano le risorse ai dirigenti responsabili della
gestione.
4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di
un unico disegno di legge, e' costituito dallo
stato di previsione dell'entrata, dagli stati di
previsione della spesa distuiti per Ministeri, con le
allegate appendici dei bilanci delle aziende ed
amministrazioni autonome, e dal quadro generale
riassuntivo.
4-quater. Ciascuno stato di previsione e' illustrato da
una nota preliminare ed integrato da un allegato
tecnico. Nelle note preliminari dalla spesa sono
indicati i criteri adottati per la formulazione delle
previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente
di carattere discrezionale che presenta tassi di
variazione significativamente diversi da quello indicato
per le spese correnti nel documento di programmazione
economicofinanziaria deliberato dal Parlamento. I
criteri per determinare la significativita' degli
scostamenti sono indicati nel documento medesimo.
Nelle note preliminari della spesa sono altresi' indicati
gli obiettivi che le amministrazioni intendono
conseguire in termini di livello dei servizi e di
interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di
personale programmate nel corso dell'esercizio e degli
indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono
utilizzare per vare i risultati. Nell'allegato tecnico
sono indicati, disaggregati per capitolo i contenuti di
ciascuna unita' previsionale e il carattere giuridicamente
obbligatorio o discrezionale della spesa, con il
rinvio alle relative disposizioni legislative, nonche'
tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti
finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella
nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata
sono specificatamente illustrati i criteri per la
previsione delle entrate relative alle principali imposte
e tasse, per ciascun titolo, la quota non avente
carattere ricorrente, nonche', per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi
alle disposizioni normative introdotte
nell'esercizio recante esenzioni o riduzioni del
prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura
delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei
beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota
preliminare di ciascuno stato di previsione espone,
inoltre, in apposito allegato, le previsioni
sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno
degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
4-quinquies. In apposito allegato allo stato di
previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite
in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione. I capitoli sono determinati in
relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il
contenuto economico e funzionale per la spesa. La
ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro del
tesoro, d'intesa con le amministrazioni interessate. Su
proposta del dirigente responsabile, con decreti del
Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro e alle commissioni
parlamentari competenti, possono essere effettuate
variazioni compensative tra capitoli della medesima unita'
previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di
spesa di natura obbligatoria, per le spese in
annualita' e a pagamento differito e per quelle
direttamente regolate con legge. Sono escluse le
variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto
della deliberazione parlamentare. La legge di
assestamento del bilancio o eventuali ulteriori
provvedimenti legislativi di variazione possono
autorizzare compensazioni tra le diverse unita'
previsionali.
4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel
corso della discussione parlamentare, con apposita nota
di variazioni, formano oggetto ripartizione in capitoli,
fino all'approvazione della legge di bilancio''".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto l988, n. 400, e successive modificazioni
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
Art. 2.
Modalita' di riassegnazione
1. Le riassegnazioni alle pertinenti unita' previsionali di base di
particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative,
anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti e
riguardano le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di
competenza.
2. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque
entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle
corrispondenti unita' previsionali di base dell'anno successivo con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica da registrarsi alla Corte dei conti.
3. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica le domande
intese ad ottenere le riassegnazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate
da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo
che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche,
l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilita'
delle somme.
4. Le domande di riassegnazione prodotte dalle amministrazioni
interessate vanno inoltrate al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio centrale
del bilancio.
Art. 3.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato l'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 20, comma 4, della legge n. 59
del 1997, e successive modificazioni, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 17 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, si veda nelle note alle premesse.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 6.