Comunicazione dei criteri di trasmissione dei dati informativi agli relativi agli appalti di lavori pubblici
Premesso che:
- nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, l'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici ha dato comunicazione della costituzione, alle
proprie dipendenze, dell'Osservatorio dei lavori pubblici
- nella suddetta comunicazione ha fissato i termini di invio delle informazioni e si è
riservata ulteriori comunicazioni in merito a:
a) indirizzi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome alle quali inviare le informazioni previste dal l'articolo 4, comma 18, della legge Il febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, concernenti i lavori di interesse regionale, provinciale e comunale.
b) criteri di raccolta e modalità di invio delle informazioni richieste;
c) ulteriori informazioni e dati da inviare;
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dà comunicazione che, con delibera di Consiglio del 9 Dicembre 1999, sono stati fissati i criteri e le ulteriori specificazioni per la raccolta dei dati previsti dall'articolo 4, commi 16, lett, a) e commi 17 e 18 e dall'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e le relative modalità di invio.
E' stato altresì disposto di istituire presso l'Osservatorio una apposita banca dati per la raccolta delle informazioni anagrafiche relative a tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano
al processo di produzione di interventi pubblici: stazioni appaltanti, imprese appaltatrici, incaricati dei servizi tecnico/amministrativi.
In particolare:
l. Le stazioni appaltanti nazionali aventi esclusivamente struttura centralizzata inviano le informazioni alla sezione centrale dell'Osservatorio.
2. Le stazioni appaltanti lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, inviano le informazioni alla sezione regionale dell'Osservatorio competente per territorio.
3. Qualora le stazioni appaltanti nazionali abbiano struttura organizzativa articolata anche su base locale, le informazioni sono inviate alla sezione centrale dell'Osservatorio
direttamente, se relative agli appalti indetti dalla sede centrale, o alla sezione regionale competente per territorio, se relative agli appalti indetti dalle sedi locali.
4. I responsabili delle Sovraintendenze per i beni ambientali e architettonici aventi sede nel capoluogo di regione inviano le informazioni relative ai lavori di propria competenza alla
sezione centrale dell'Osservatorio per il tramite della competente sezione regionale.
5. L'Autorità darà comunicazione della avvenuta costituzione di ciascuna sezione regionale avente sede presso la Regione o la Provincia Autonoma e del relativo indirizzo con avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le informazioni sono trasmesse alle suddette sezioni regionali dell'Osservatorio decorsi quindici giorni dalla predetta data.
Nelle more della costituzione delle sezioni regionali tutte le comunicazioni inerenti gli appalti sono dirette alla sezione centrale dell'Osservatorio.
6. Dal 1 marzo 2000, sono tenute all'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni per i lavori di importo superiore a 150.000 Euro (pari a Lit. 290.440.500) tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici, per appalti aggiudicati a seguito di gara o affidati a trattativa privata successivamente alla data dell1 gennaio 2000, qualunque sia la data del bando o
dell'invito; dette comunicazioni devono avvenire esclusivamente utilizzando le schede allegate sub "A" e "B/I-6" e sub "C/1-3", alla presente comunicazione.
7. Dal 1 marzo 2000, sono tenute all'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni per i lavori inferiori a 150.000 Euro (pari a Lit. 290.440.500) tutte le stazioni appaltanti lavori
pubblici, per appalti affidati a trattativa privata, successivamente alla data dell1 gennaio 2000, qualunque sia la data dell'invito. Dette comunicazioni devono avvenire utilizzando la scheda allegata sub "D" .
8. Dalla data dell'1 gennaio 2001, sono tenute all'invio delle comunicazioni annuali per i lavori di importo inferiore a 150.000 Euro (pari a Lit. 290.440.500) previste al punto 7 dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici, per appalti aggiudicati o affidati successivamente alla data dell'1 gennaio 2000, qualunque sia la data del bando o dell'invito. Dette comunicazioni devono avvenire utilizzando la scheda allegata sub "E" .
9. Le comunicazioni relative alle informazioni anagrafiche delle stazioni appaltanti, delle imprese appaltatrici nonche quelle relative agli incaricati dei servizi tecnico/amministrativi
sono inviate dalle stazioni appaltanti ogni qualvolta specificamente richiesto nella compilazione delle schede di cui ai punti precedenti. Dette comunicazioni devono avvenire
esclusivamente utilizzando le schede allegate sub "C/1-3".
10. Fuori dai casi di cui al precedente punto, dallaprile 2000, sono comunque tenute all'invio di informazioni anagrafiche le stazioni appaltanti che abbiano appaltato o affidato almeno
un lavoro nell'ultimo quinquennio. Le relative comunicazioni devono avvenire esclusivamente utilizzando le schede allegate sub "C/1".
11. Dal 15 febbraio 2000 le schede di rilevazione dei dati, corredate da istruzioni per la compilazione, sono disponibili nel sito Internet dell'Autorità, all'indirizzo:
http://www.autoritalavoripubblici.it
12. Le stazioni appaltanti, prelevati dal sito Internet i modelli corrispondenti alle comunicazioni da inviare, li compilano e li trasmettono su supporto informatico (floppy disk) o tramite
rete protetta della pubblica amministrazione. Fino all'entrata in funzione di un sistema di validazione dei dati informatici i modelli vengono anche stampati e sottoscritti e restano
depositati nella sede dell'Osservatorio al quale viene inviato il supporto informatico.
13. Ai fini di quanto indicato nei punti precedenti sì comunicano gli indirizzi dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: