Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15-12-1999

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 4 novembre 1999, n.470
Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. (GU n. 293 del 15-12-1999)
note:  Entrata in vigore del decreto: 30-12-1999

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Ritenuto necessario procedere ad adottare una disciplina che regoli
la erogazione delle somme destinate al settore del teatro nell'ambito
del Fondo unico dello spettacolo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 20332 del 26 ottobre 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Intervento finanziario per le attivita' teatrali
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito "l'amministrazione", eroga contributi ai soggetti che
svolgono attivita' teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti
destinati al teatro dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito
definito "il Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al
fine di:
a) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della
scena italiana, e consentire ad un pubblico il piu' ampio possibile
di accedere all'esperienza teatrale;
b) promuovere nella produzione teatrale la qualita', l'innovazione,
la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche
favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del
repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio
classico anche tramite il recupero del patrimonio teatrale;
e) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare,
tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
f) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo
artistico, tecnico e organizzativo;
g) incentivare la distribuzione e la diffusione del teatro;
h) avvicinare nuovo pubblico al teatro, con particolare riguardo
alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
i) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento
di iniziative teatrali e l'avvicendarsi di compagnie nelle aree meno
servite;
l) sostenere la proiezione internazionale del teatro italiano, in
particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e
di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri.
2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' di
teatro considerate sono quelle relative alla produzione,
distribuzione, esercizio, promozione, nonche' a rassegne e festival.
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).





Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 12 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati sono subordinate alla predeterminazione ed
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma 1".
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo", e' pubbblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
maggio 1985, n. 104.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante
"Riordino degli organi collegiali operanti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1998, n. 10.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n.
492, recante "Disposizioni correttive ed integrative dei
decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio
1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile
1998, n. 134", e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999, n. 18/L.
Nota all'art. 1:
- Per il titolo della legge 30 aprile 1985, n. 163, v.
nelle note alle premesse.

Art. 2.
Definizione dell'intervento finanziario
1. L'utilizzazione delle disponibilita' del Fondo avviene mediante
determinazione di contributi finanziari, definiti su base triennale
ed erogati annualmente, in considerazione della qualita' dei
progetti, nonche' dei costi sostenuti dai soggetti teatrali in
ciascun anno del triennio, come definiti ai sensi dell'articolo 5.
Per i soggetti di cui al capo III, ad eccezione dei soggetti di cui
all'articolo 20, comma 1, lettera f), il contributo e' definito ed
erogato con cadenza annuale.
2. Con proprio decreto avente efficacia triennale, il Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "il Ministro",
tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di
bilancio, dispone la ripartizione delle risorse di cui al comma 1
dell'articolo 1, stabilendo:
a) una quota delle risorse da assegnare ai settori teatrali di cui
ai capi II e III e, in tale ambito, una quota non superiore al 75 per
cento occorrente ai fini della valutazione quantitativa di cui
all'articolo 5;
b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti
di cui al capo IV;
c) una quota delle risorse da riservare annualmente ad ulteriori
attivita' teatrali, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.
3. Qualora le leggi finanziaria e di bilancio successive alla
emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza
del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del
citato decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in
diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di
riduzione.

Art. 3.
Criteri di attribuzione dei contributi
1. Al fine della attribuzione dei contributi ai singoli settori
teatrali, il Ministro, con provvedimento avente efficacia triennale,
adottato sentita la sezione competente per il teatro del Comitato per
i problemi dello spettacolo, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi, le quote
forfettarie e i massimali indicati nell'articolo 5, per la
quantificazione del contributo;
b) la misura della percentuale del contributo da attribuire
mediante valutazione quantitativa e quella da attribuire per effetto
della valutazione qualitativa ai sensi degli articoli 5, 6 e 7;
c) la misura di un incentivo finanziario da assegnare ai soggetti
teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata
esperienza, giovani attori e tecnici nei loro primi cinque anni di
attivita' professionale;
d) la misura di un incentivo finanziario per le attivita' svolte
nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento CEE 20
luglio 1993, n. 2081, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
e) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di
prevalenza di recite di autori italiani contemporanei, o di paese
dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i
diritti di autore, ed una maggiorazione per la prevalenza di recite
con contratti a percentuale sul numero complessivo di recite
realizzate;
f) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di
rappresentazioni di teatro musicale, consistente in opere nelle quali
la parte musicale non ricopre meno del quaranta per cento della
durata dello spettacolo ovvero la parte cantata solistica o corale
non ricopre meno del dieci per cento della predetta durata, e che
hanno la presenza di almeno trenta elementi artistici e tecnici, ed
una ulteriore maggiorazione qualora vi sia impiego di musicisti
strumentisti per almeno il quaranta per cento dell'intero nucleo
artistico impiegato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce altresi' la
percentuale di ciascuna delle due rate in cui e' annualmente erogato
il contributo, ai sensi dell'articolo 9. Il contributo non puo'
comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del bilancio
consuntivo del beneficiario.
3. L'amministrazione, sentiti la Commissione consultiva per il
teatro, di seguito definita "la Commissione", e l'interessato, puo'
disporre l'erogazione di contributi a titolo diverso da quello
richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o
l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati.
4. E' ammesso il finanziamento di coproduzioni con soggetti di
paesi nazionali e appartenenti all'Unione europea. In tal caso, le
recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai
costi di produzione.





Nota all'art. 3:
- Il regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081, che
modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle
missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro
efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di
quelli della Banca europea per gli investimenti e degli
altri strumenti finanziari esistenti e' pubblicato nella
GUCE n. L193 del 31 luglio 1993.

Art. 4.
Criteri di ammissione ai contributi
1. I contributi sono erogati sulla base della qualita' e validita'
culturale delle iniziative, natura professionale delle attivita'
realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro
della categoria, nonche' impiego per ogni spettacolo di almeno sei
elementi tra artistici e tecnici, riducibili a tre per i soggetti di
cui agli articoli 15 e 17, comma 2.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, per rappresentazioni
pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque puo' accedere con
l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera.
3. Nessun soggetto puo' essere ammesso ai contributi dello Stato se
non ha svolto almeno tre anni di attivita' nel settore teatrale di
riferimento da dimostrare mediante autocertificazione, salvo che si
tratti di un soggetto teatrale il cui direttore artistico abbia gia'
ricoperto tale carica o altra carica direttiva in altri organismi per
almeno dieci anni. Tuttavia, e' ammesso a presentare domanda per un
settore diverso, un soggetto che abbia ricevuto contributi per almeno
cinque anni negli ultimi sette in un altro settore del capo II.
4. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la
corresponsione dei contributi gia' deliberati in favore del dante
causa, a condizione che il successore presenti i requisiti prescritti
provveda in proprio al completamento del progetto di attivita'.
5. Ai fini del presente regolamento, ed in particolare ai fini del
comma 3, non rilevano le trasformazioni della persona giuridica
ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica,
ovvero le fusioni tra piu' persone giuridiche, allorche' vi sia
continuita' della persona del direttore artistico e della maggioranza
del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato
nell'anno precedente alla trasformazione.

Art. 5.
Criteri della valutazione quantitativa
1. L'attivita' di produzione si compone di attivita' di produzione
diretta ed attivita' di ospitalita'. Per l'attivita' di produzione i
costi sono valutati con riferimento agli oneri previdenziali ed
assistenziali nonche' relativi al Servizio sanitario nazionale,
versati complessivamente dal soggetto teatrale, maggiorati di una
quota a remunerazione dei costi di allestimento, definita con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Gli oneri previdenziali riferiti ai versamenti effettuati
all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS), o altro ente che svolge i compiti da questo in
precedenza esercitati, sono presi in considerazione fino ad un
massimale di retribuzione, determinato con il provvedimento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), e comunque non inferiore a
quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il
numero delle giornate lavorative e' considerato in riferimento al
personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso di
ciascun anno.
3. Per le attivita' di ospitalita', i costi valutabili ai fini
della determinazione dei contributi sono:
a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale
sugli incassi o con compensi fissi, corrisposti alle formazioni
teatrali sovvenzionate dallo Stato, sino ad un importo massimo
fissato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), determinando, inoltre, le modalita' in base alle quali i
contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a
percentuale;
b) i costi di ospitalita' di formazioni teatrali non sovvenzionate
dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni,
valutati con le modalita' di cui alla lettera a), fino al 25 per
cento dei costi delle compagnie sovvenzionate.
4. Per la attivita' di distribuzione, i costi valutabili sono
quelli sostenuti in favore di soggetti beneficiari di contributo
dello Stato, con le stesse modalita' stabilite al comma 3, nonche'
quelli connessi alla gestione della sala e alla pubblicita'.
5. Per la attivita' di promozione, intesa come attivita' mirata
alla informazione e valorizzazione della cultura teatrale, realizzata
attraverso convegni, seminari e mostre, e come attivita' di
perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed
amministrativi, i costi valutabili sono quelli concernenti
l'attivita' istituzionale, con esclusione delle spese generali.
6. Per le rassegne ed i festival, i costi valutabili sono quelli
riguardanti l'ospitalita', la produzione e la pubblicita'.

Art. 6.
Criteri della valutazione qualitativa
1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative e'
adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti
elementi:
a) validita' del progetto artistico;
b) direzione artistica;
c) continuita' del nucleo artistico e della stabilita' pluriennale
dell'impresa;
d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare
riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;
e) committenza di nuove opere;
f) innovazione del linguaggio, delle tecniche recitative e
strutturali;
g) coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con
organismi operanti in altri settori dello spettacolo.
2. La valutazione qualitativa e' effettuata con riferimento
all'attivita' svolta nel triennio antecedente a quello cui si
riferisce il giudizio ed al progetto artistico presentato.
3. La Commissione delibera preliminarmente in ordine alla
sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), quale
condizione di ammissione ai contributi. In difetto di tale requisito,
relativamente a soggetti che hanno anteriormente ricevuto contributi
per almeno due trienni, e, in sede di prima applicazione del presente
regolamento, per almeno cinque anni, il contributo finanziario non
puo' essere ridotto, per il solo triennio di riferimento, e per
ciascun anno del medesimo, di una percentuale superiore al 50 per
cento dell'ultimo contributo erogato.





Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 (Disposizioni
correttive ed integrative dei decreti legislativi 18
novembre 1997, n. 426; 8 gennaio 1998, n. 3; 29 gennaio
1998, n. 19; 29 gennaio 1998, n. 20 e 23 aprile 1998, n.
134):
"Art. 8. - 1. La commissione consultiva per la
prosa, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria
denominazione in: ''commissione consultiva per il teatro''.
Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei
requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative
culturali in materia di teatro. In particolare, essa
esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza
triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti
nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate
dal Fondo unico per lo spettacolo;
b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale
italiano, alla fondazione ''Istituto nazionale per
il dramma antico'' alla ''Societa' di cultura la
Biennale di Venezia'' relativamente al settore teatro,
ed alla Accademia nazionale di arte drammatica
''Silvio d'Amico'';
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli
autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione
contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con
regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Art. 7.
Attivita' di valutazione
1. Per l'attivita' di valutazione, i costi da valutare ai sensi
degli articoli 3, comma 1, lettera a), e 5, sono relativi
all'attivita' svolta nel triennio immediatamente precedente a quello
per il quale il contributo deve essere determinato. A tal fine
l'amministrazione considera i dati risultanti dai bilanci consuntivi
dei primi due anni e da quanto dichiarato dal soggetto richiedente,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, relativamente all'ultimo anno del trienmo.
2. La somma risultante dagli elementi di cui al comma 1 costituisce
la base di calcolo delle percentuali di contributo definite ai commi
3 e 4.
3. La valutazione quantitativa determina una percentuale del
contributo definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b),
non superiore al 75 per cento della somma di cui al comma 2. I
soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti a
svolgere un'attivita' quantitativamente non inferiore a quella svolta
per il periodo preso a riferimento ai sensi del comma 1. Qualora tale
attivita' abbia nel primo e nel secondo degli anni del triennio una
diminuzione non superiore al 15 per cento per ciascun anno, rispetto
a quella del periodo di riferimento, essa dovra' essere comunque
effettuata nella residua parte del triennio.
4. La valutazione qualitativa determina una parte del contributo
che non puo' essere superiore al 25 per cento della somma di cui al
comma 2, ovvero inferiore ad una identica percentuale della predetta
somma, ne' puo' essere superiore o inferiore rispetto alla diversa
aliquota risultante dalla diminuzione della percentuale di cui al
comma 3.
5. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici,
rispetto a quelli indicati nel progetto, preventivamente specificati
dalla Commissione, dovuta ad impedimenti non derivanti dalla volonta'
del soggetto sovvenzionato, va previamente comunicata
all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale
solo aspetto, il progetto alla citata Commissione ai fini della
conferma o eventuale diminuzione del contributo.





Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autenticazione di firme):
"Art. 2. - 1. La data ed il luogo di nascita, la
residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti
politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo
stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del
figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente, la posizione agli effetti degli obblighi
militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla
p.a. sono comprovati con dichiarazioni anche
contestuali alla istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
(Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative):
"Art. 1. - 1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi
previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari e i gestori di
pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni
anche i seguenti stati, fatti e qualita' personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale
posseduta; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
b) situazione reddituale o economica, anche ai
fini della concessione di benefici e vantaggi di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del
codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
all'interessato;
c) stato di disoccupazione; qualita' di pensionato e
categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga;
d) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24
dicembre 1986, n. 958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualita' di vivenza a carico;
i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile.
2. I certificati, gli estratti e gli attestati
necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e
grado ed all'universita', quelli che a qualsiasi titolo
devono essere presentati agli uffici della motorizzazione
civile, i certificati e gli estratti dai registri
dello stato civile e dai registri demografici richiesti
dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro
competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali
dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla
veridicita' del loro contenuto, sono tenute ad effettuare
idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'art. 11 del
presente regolamento".

Art. 8.
Presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione ai contributi, per uno solo dei settori
di cui ai capi II e III, deve essere redatta in duplice copia di cui
una in regola con le vigenti disposizioni tributarie, e deve essere
presentata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio III
attivita' di prosa, ed essere corredata da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello
statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in
possesso dell'amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale si
rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla
lettera a);
c) progetto artistico, nonche' dati necessari ai sensi degli
articoli 3, comma 1, 5, e 7 comma 1, mediante appositi modelli
predisposti dall'amministrazione.
2. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 31
maggio dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il
contributo. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine e' perentorio. Nel caso
di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di
spedizione.





Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, v. nelle note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 1 del decreto Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, v. nelle note all'art.
7.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli
organi collegiali operanti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a
norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59):
"3. I termini previsti per la presentazione di
domande di contributo o ausili finanziari di
qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo
sono perentori ed anche al fine della attribuzione di
acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15".

Art. 9.
Determinazione del contributo, erogazione e controlli
1. Il contributo da erogarsi a ciascun soggetto, suddiviso in tre
somme identiche per ciascuno degli anni del triennio, e' definito con
provvedimento del Capo del Dipartimento dello Spettacolo, adottato,
sentito il parere della Commissione per gli aspetti qualitativi,
entro il mese di novembre dell'anno antecedente il periodo
considerato.
2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno del triennio,
l'amministrazione eroga la prima rata del contributo definito per
ciascun anno. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo,
l'amministrazione eroga la seconda rata a saldo del contributo
annuale. L'erogazione del contributo nella misura definita ai sensi
del comma 1 e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto
dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del
triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2,
comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto e' diminuito di
una identica percentuale.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari di
contributo devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:
a) il numero delle giornate lavorative;
b) gli incassi determinati dall'attivita' recitativa;
c) il numero delle giornate recitative e la quantificazione delle
somme versate con riferimento agli oneri di cui all'articolo 5, comma
1.
4. E' comunque in facolta' dei soggetti presentare documentazione
idonea a comprovare quanto indicato al comma 3.
5. La documentazione prevista dal comma 3 costituisce
autocertificazione della corrispondenza dei dati ivi contenuti con
quelli di bilancio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni.
6. L'amministrazione puo' procedere a verifiche
amministrativocontabili, anche a campione, al fine di accertare la
regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita'
teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla
documentazione conservata presso il beneficiario e potendo disporre
che l'erogazione del contributo avvenga dopo lo svolgimento della
verifica.
7. Salvi i casi di errore materiale, e' vietato il riesame del
provvedimento di cui al comma 1 o l'assegnazione di interventi
integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita'
svolta.





Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, v. nelle note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 1 del decreto Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, v. nelle note all'art.
7.
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.

Art. 10.
Decadenze e sanzioni
1. Con provvedimento del Capo del dipartimento dello spettacolo e'
disposta la decadenza dal contributo annuale, e si provvede, se
necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate
nel periodo in corso:
a) in mancanza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 3;
b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera a)
o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta
richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali
rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui
all'articolo 7, comma 5 e per percentuali superiori al limite
previsto dall'articolo 7, comma 3, ultimo periodo.
2. L'avvio del procedimento di decadenza e' comunicato
all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241, con la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.
3. L'amministrazione esclude dai contributi, per un triennio, i
soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni
non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio. Nei
casi di maggiore gravita', il periodo puo' essere raddoppiato.





Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che
per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non
sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da
un provvedimento possa derivare un pregiudizio a
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi
dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta
a fornire loro, con le stesse modalita', notizia
dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".

Capo II
Settori teatrali

Art. 11.
Disposizioni transitorie
1. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento,
relativo agli anni 2000-2002, per i soggetti che hanno ricevuto
contributi erogati sulla base della circolare 9 maggio 1998, n. 25,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129, la
valutazione quantitativa di cui all'articolo 5 e' rapportata al 75
per cento della somma liquidata a consuntivo che risulti piu'
vantaggiosa tra quella dell'ultimo anno antecedente, e quella
risultante dalla media degli ultimi tre anni antecedenti. Ai fini
dell'erogazione, non si considera quanto corrisposto a titolo di
contributo per la parte residua del 1999 in favore dei soggetti
aventi attivita' stagionale ai sensi della citata circolare n. 25 del
1998. La personalita' giuridica di diritto privato, ove richiesta,
deve essere conseguita entro il 31 dicembre 2002.
2. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento,
i contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non possono
diminuire, rispetto al contributo di riferimento, di una percentuale
superiore al 25 per cento ne' aumentare oltre una identica
percentuale.
3. Il totale dei contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1
non puo' in ogni caso eccedere quanto attribuito al settore cui i
medesimi soggetti appartengono, cosi' come definito ai sensi
dell'articolo 2, comma 2.
4. Per soggetti aventi attivita' riconosciuta, ai sensi della
circolare 9 maggio 1998, n. 25, che hanno ricevuto la determinazione
del contributo per la stagione 1999-2000, il contributo medesimo e'
liquidato, entro il 28 febbraio 2000, in ragione di un numero di
dodicesimi del contributo pari ai mesi di attivita' sovvenzionata nel
1999. Si applica, con riferimento alla stagione 1999-2000, l'articolo
7, comma 3, secondo periodo. La deliberazione preliminare di cui
all'articolo 6, comma 3, effettuata per la stagione 1999-2000, ai
sensi della citata circolare n. 25 del 1998, e' efficace ai fini
della definizione del contributo per il triennio 2000-2002.
5. Al fine di incentivare la fusione tra soggetti teatrali, la
percentuale della valutazione quantitativa di cui al comma 1,
dell'articolo 7, per i soggetti risultanti dalla fusione di due o
piu' soggetti gia' ammessi a contributo, e' elevata all'85 per cento,
e la percentuale di diminuzione di cui al comma 2, non puo' essere
superiore al 15 per cento della somma dei contributi in precedenza
concessi. Il soggetto risultante dalla fusione e' comunque tenuto a
svolgere, nel triennio 2000-2002, un'attivita' non inferiore al 70
per cento delle attivita' recitative complessivamente svolte dai
singoli soggetti preesistenti ed al 90 per cento degli oneri sociali
versati da ciascuno di essi nell'anno o nel triennio di riferimento.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8, il
termine finale per la presentazione delle domande per il triennio
2000-2002, e' fissato al sessantesimo giorno della data di entrata in
vigore del presente regolamento.

Art. 12.
Attivita' teatrale stabile
1. L'attivita' teatrale stabile e' attivita' di interesse pubblico,
ed e' caratterizzata dal peculiare rapporto con il territorio entro
il quale e' ubicato ed opera il soggetto che la svolge, nonche' da
particolari finalita' artistiche, culturali e sociali dalla priorita'
dell'assenza di fine di lucro e dal conseguente reinvestimento
nell'attivita' teatrale degli eventuali utili conseguiti. Essa e'
orientata:
a) allo svolgimento, con particolare riferimento all'ambito
cittadino o regionale, di un ruolo di sostegno e di diffusione del
teatro nazionale d'arte e di tradizione, e all'adozione di progetti
artistici integrati di produzione, ricerca, perfezionamento
professionale, promozione e ospitalita';
b) al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alla drammaturgia
contemporanea, allo sviluppo del metodo di ricerca anche in
collaborazione con le universita', al rapporto con il territorio, con
particolare riferimento alle zone che presentano una inadeguata
presenza teatrale, all'orientare la produzione, la promozione e la
ricerca nel campo del teatro per le nuove generazioni,
all'innovazione del linguaggio teatrale con particolare attenzione
alle diverse fasce di eta' del pubblico, con particolare riferimento
alla collaborazione con le strutture scolastiche ed alla formazione
degli insegnanti.
2. L'attivita' teatrale stabile comprende il settore dei teatri
stabili ad iniziativa pubblica, dei teatri stabili ad iniziativa
privata e dei teatri stabili di innovazione.
3. Fermi, per il triennio 2000-2002, i soggetti gia' esistenti alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, non puo' essere
ammesso a contributo piu' di un soggetto per regione, con riferimento
a ciascuno dei settori di cui agli articoli 13 e 14 e, per il settore
dei teatri stabili di innovazione, non e' ammesso piu' di un soggetto
nel campo del teatro di sperimentazione ed uno nel campo del teatro
per l'infanzia e la gioventu'.

Art. 13.
Teatri stabili ad iniziativa pubblica
1. I teatri stabili ad iniziativa pubblica sono costituiti dalle
regioni e dagli enti locali, direttamente o attraverso forme
associative o consortili di loro emanazione. Essi si caratterizzano
per le particolari finalita' artistiche, culturali e sociali, per il
ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di
tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o
regionale.
2. I teatri stabili ad iniziativa pubblica sono individuati ogni
tre anni con decreto del Ministro, sentita la Commissione. Essi
devono avere personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi
dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e devono
necessariamente presentare tra i propri partecipanti la regione, la
provincia ed il comune nel cui territorio e' situata la loro sede.
Essi devono inoltre essere dotati di uno statuto che prevede:
a) la presenza, quali organi, del presidente, del consiglio di
amministrazione, dell'assemblea e del collegio dei revisori, con
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
b) la presenza di un numero di componenti del consiglio di
amministrazione non superiore a cinque, elevabile a sette nel caso
della presenza di ulteriori partecipanti, oltre gli enti territoriali
necessari;
c) la presenza di tre componenti del collegio dei revisori, dei
quali due scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed
il presidente designato dal Ministro;
d) l'impegno degli enti territoriali partecipanti a contribuire
alle spese dell'ente in misura non inferiore al contributo
annualmente versato dallo Stato, nonche' a garantire la
disponibilita' delle sale teatrali, coprendo le ulteriori spese di
esercizio.
3. Ai teatri stabili ad iniziativa pubblica sono assegnati
contributi in presenza dei seguenti ulteriori requisiti:
a) esclusiva disponibilita' di una sala teatrale di almeno
cinquecento posti, direttamente gestita e idonea alla
rappresentazione in pubblico di spettacoli;
b) esclusivita', autonomia e comprovata qualificazione
professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di
altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza e
prestazione artistica presso strutture produttive o distributive
sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro, con esclusione dei
soggetti di cui all'articolo 21;
c) stabilita' triennale del nucleo artistico assunto con contratto
stagionale per almeno il 40 per cento di interpreti, nonche' di
almeno il 60 per cento dell'organico amministrativo e tecnico;
d) ospitalita', in misura non prevalente rispetto all'attivita' di
produzione;
e) presenza nel triennio di almeno dodicimila giornate lavorative e
trecentosessanta giornate recitative di spettacoli direttamente
prodotti, di cui almeno il 60 per cento rappresentato in sede. Al
fine del raggiungimento di tale limite, sono computate, comunque in
misura non superiore ad un quarto, anche le rappresentazioni presso
altri teatri stabili ad iniziativa pubblica;
f) allestimento nel triennio di almeno due opere teatrali originali
di autore italiano contemporaneo vivente.
4. Ai fini della determinazione del contributo dello Stato gli
oneri di cui all'articolo 5, comma 1, sono considerati esclusivamente
per il personale artistico e tecnico.
5. Per i teatri stabili ad iniziativa pubblica riconosciuti alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, la partecipazione
della provincia puo' essere acquisita nel corso del triennio
2000-2002. La partecipazione della regione non e' necessaria
relativamente ai soggetti eventualmente operanti nelle provincie
autonome di Trento e di Bolzano.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera e), per il
triennio 2000-2002, i teatri stabili ad iniziativa pubblica di
minoranze linguistiche, riconosciuti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, devono effettuare nel triennio almeno
trecento giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti.

Art. 14.
Teatri stabili ad iniziativa privata
1. I teatri stabili ad iniziativa privata o mista pubblicoprivata,
di seguito denominati "teatri stabili privati", si caratterizzano per
un progetto artistico integrato di produzione, formazione,
promozione, ospitalita' ed esercizio.
2. Ai teatri stabili privati, sono assegnati contributi in presenza
dei seguenti requisiti:
a) personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi
dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, e partecipazione di
almeno un ente pubblico territoriale, individuato con riferimento
alla sede del teatro;
b) esclusiva disponibilita' di una sala teatrale di almeno
cinquecento posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione
in pubblico di spettacoli;
c) direzione artistica ed organizzativa di comprovata
qualificazione professionale in esclusiva. Tale esclusivita' concerne
le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore
teatrale sovvenzionato dallo Stato, ad eccezione dei soggetti di cui
all'articolo 21;
d) stabilita' triennale del nucleo artistico, pari ad almeno il 30
per cento dell'intero organico artistico e stabilita' del rapporto di
lavoro del personale amministrativo e tecnico;
e) per ogni anno del triennio, svolgimento di non meno di
quattromila giornate lavorative e cento giornate recitative di
spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50 per cento
rappresentati in sede.
3. I teatri stabili privati possono programmare una qualificata
ospitalita' in sede, non prevalente rispetto all'attivita' produttiva
propria annualmente realizzata. Essi devono dimostrare adeguate
entrate finanziarie, comunque non inferiori al 40 per cento delle
uscite risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato alla data
di presentazione della domanda di contributo; devono contribuire alla
piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, con
particolare riguardo ad autori viventi, e favorire la partecipazione
del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi
ridotti o speciali condizioni di abbonamento.
4. Per i teatri stabili privati riconosciuti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, in base alla circolare 9 maggio
1998, n. 25, si prescinde dalla necessaria partecipazione di un ente
locale, di cui al comma 2, lettera a).

Art. 15.
Teatri stabili di innovazione
1. I teatri stabili di innovazione sono teatri stabili con
finalita' culturali definite, che svolgono, con carattere di
continuita', attivita' di produzione e promozione nel campo della
sperimentazione, della ricerca e del teatro per l'infanzia e la
gioventu'. Tale attivita' si caratterizza per finalita' pubblica del
progetto artisticoculturale; particolare attenzione dedicata al
rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie;
sviluppo del metodo di ricerca anche in collaborazione con le
universita'; rapporto con il territorio, con particolare riferimento
alle zone che presentano una inadeguata presenza teatrale;
particolare attenzione al teatro per l'infanzia e la gioventu', con
particolare riguardo all'innovazione del linguaggio teatrale relativo
alle diverse fasce di eta' del pubblico dei giovani; collaborazione
con le strutture scolastiche mirata alle finalita' educative ed alla
formazione teatrale degli insegnanti.
2. I requisiti di ammissione ai contributi dei soggetti di cui al
comma 1 sono:
a) personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi
dell'articolo 12 e seguenti del codice civile;
b) organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio
e ospitalita' con particolare riguardo a quello di qualificate
compagnie specializzate nei rispettivi settori;
c) direzione artistica e organizzativa di comprovata qualificazione
professionale, in esclusiva. Tale esclusivita' concerne le
prestazioni artistiche ed organizzative in Italia, nel settore
teatrale sovvenzionato dallo Stato, ad eccezione dei soggetti di cui
all'articolo 21. Il direttore artistico non puo' svolgere piu' della
meta' delle regie degli spettacoli prodotti;
d) nucleo artistico stabile;
e) una o piu' sale nella esclusiva disponibilita' del soggetto e
idonee alle rappresentazioni in pubblico di spettacoli, di cui almeno
una con capienza non inferiore a duecento posti;
f) adeguate entrate, che non costituiscano corrispettivo di recite,
in misura non inferiore al 15 per cento del fabbisogno complessivo,
da parte di soggetti diversi dallo Stato, tra i quali almeno un ente
locale;
g) attivita' di laboratorio, nonche' attivita' minima di cento
giornate recitative per ciascun anno del triennio, delle quali almeno
la meta' costituite da spettacoli direttamente prodotti, per la meta'
rappresentati in sede.
3. Per i soggetti aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna, in
deroga a quanto previsto dalla lettera e), del comma 2, per il
triennio 2000-2002, costituisce condizione per l'erogazione l'impegno
a reperire la sala ivi prevista entro la fine del medesimo triennio.

Art. 16.
Funzioni delle compagnie teatrali
1. L'attivita' delle compagnie teatrali, o imprese di produzione
teatrale, e' attivita' di interesse pubblico, rappresenta la
tradizione storica ed e' aspetto fondamentale del teatro italiano.
2. Le compagnie teatrali sono persone giuridiche di diritto privato
ed assicurano la circolazione in tutto il territorio nazionale dello
spettacolo dal vivo, cosi' garantendo la piu' ampia diffusione della
cultura e dell'arte teatrale. Esse promuovono, in particolare, la
drammaturgia italiana contemporanea, la ricerca e la valorizzazione
di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari
forme dell'arte teatrale.

Art. 17.
Imprese di produzione teatrale
1. Le imprese teatrali di produzione, possono essere ammesse ai
contributi dello Stato, purche' effettuino per ciascun anno del
triennio, un minimo di 80 giornate recitative e 700 giornate
lavorative.
2. Possono essere altresi' finanziate imprese che svolgono, ad alto
e qualificato livello, attivita' di produzione rispettivamente nel
campo della sperimentazione, nel campo del teatro per l'infanzia e la
gioventu'. Tali soggetti devono caratterizzarsi per la continuita' e
l'identita' del nucleo artistico; l'autonomia creativa e
organizzativa; la disponibilita', anche temporanea, di una sede
idonea per lo svolgimento di attivita' laboratoriale; la presenza di
un progetto che realizzi un intervento creativo su testi teatrali.
3. I soggetti di cui al comma 2, devono effettuare per ciascun anno
del triennio, un minimo di ottanta giornate recitative, ivi incluse
per non oltre venti giornate recitative, le attivita' di laboratorio,
nonche' settecento giornate lavorative.
4. Ai fini della valutazione quantitativa, gli oneri previdenziali
di cui all'articolo 5, comma 1, sono forfettariamente aumentati di
una quota pari al 10 per cento per le imprese a carattere
autogestito, aventi la natura giuridica di societa' cooperative a
responsabilita' limitata o di associazione riconosciuta.

Art. 18.
Soggetti di promozione e formazione del pubblico
1. Possono essere concessi contributi in favore di persone
giuridiche private, alle quali partecipi la regione territorialmente
interessata, ovvero che abbiano avuto il riconoscimento delle
funzioni esercitate con legge regionale, e che svolgono attivita' di
promozione e formazione del pubblico nell'ambito del territorio di
una regione e in non piu' di una regione confinante, nella quale non
esista un analogo soggetto.
2. Costituiscono presupposti per l'ammissione a contributi:
a) la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative
riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello
Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale, ovvero
compensi fissi con un massimale, definito con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a). Le giornate recitative devono
essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo che il
circuito sia presente in ogni provincia, ed effettuate in idonee sale
teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte
autorizzazioni. I circuiti sono, altresi', autorizzati, ai fini della
quantificazione dei contributi, ad includere nel programma di
attivita', fino ad un massimo del 25 per cento del totale delle
recite ospitate nonche' dei costi di ospitalita', anche compagnie
teatrali non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani
formazioni, nonche' compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della
legge 14 agosto 1967, n. 800;
b) progetto di attivita' che assicuri un equilibrato rapporto di
circuitazione fra le varie forme di produzione teatrale, sulla base
di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione
contemporanea italiana ed europea non caduta in pubblico dominio,
nonche' le modalita' della formazione del pubblico;
c) stabile ed autonoma struttura organizzativa.
3. Per la quantificazione dei contributi si tiene conto del costo
delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, nonche' delle spese
di pubblicita', dei costi dei progetti di formazione del pubblico,
con esclusione del costo del personale dipendente.
4. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono
essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa
privata, in presenza dei presupposti di cui al comma 2.
5. Per i trienni successivi a quello 2000-2002, non puo' essere
finanziato piu' di un soggetto di cui al comma 1 per regione. Per il
trierinio 2000-2002, in deroga a quanto previsto dal comma 4, possono
essere finanziati circuiti territoriali che abbiano gia' ricevuto
contributi nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.





Nota all'art. 18:
- La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante: "Nuovo
ordinamento degli enti lirici e delle attivita'
musicali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16
settembre 1967, n. 233.

Art. 19.
Esercizio teatrale e teatri municipali
1. I soggetti che gestiscono sale teatrali possono ricevere
contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicita'.
2. Costituiscono presupposti di ammissione ai contributi:
a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo,
ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la
titolarita' dell'esercizio;
b) la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative per
ciascun anno del triennio per le iniziative ad attivita' annuale;
c) la programmazione di almeno ottanta giornate recitative per
ciascun anno del triennio per le iniziative ad attivita' stagionale;
d) l'effettuazione di almeno il 50 per cento di recite da parte di
compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il
teatro.
3. Qualora l'esercizio teatrale e' rappresentato da un teatro
municipale, in deroga a quanto previsto dalla lettera b), del comma
2, sono sufficienti quaranta giornate recitative annue, oltre alla
presenza di una sala con capienza non inferiore a trecento posti.
4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative
e comunque non oltre il 25 per cento dello stesso, possono essere
computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali non
sovvenzionate dallo Stato, nonche' da compagnie di danza
sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.





Nota all'art. 19:
- Per il titolo della legge 14 agosto 1967, n. 800,
vedi in nota all'art. 18.

Capo III
Altri soggetti teatrali

Art. 20.
Promozione teatrale e perfezionamento professionale
1. Possono essere concessi contributi annuali, non cumulabili con
contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in
favore di:
a) soggetti pubblici e privati, per l'attuazione di iniziative di
promozione disposte dall'amministrazione;
b) soggetti pubblici o privati che non svolgono attivita'
produttiva e che realizzano progetti mirati alla promozione,
divulgazione e informazione nel campo teatrale nonche' alla
valorizzazione della cultura teatrale, con particolare riguardo alla
drammaturgia italiana contemporanea. Tali progetti possono
articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attivita' di
laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e
alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;
c) soggetti che non svolgono attivita' di produzione teatrale e che
svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuita', attivita'
di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed
amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un
corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati
spazi attrezzati per l'attivita' didattica e teatrale;
d) soggetti a carattere nazionale che coordinano e sostengono
l'attivita' di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti;
e) organismi teatrali che operano stabilmente in strutture
universitarie statali per l'attuazione di iniziative di produzione e
promozione teatrale, nell'ambito di programmi di studio e di ricerca,
anche in collaborazione con i soggetti della stabilita' teatrale;
f) soggetti che, nel campo del teatro di figura, svolgono attivita'
di conservazione e trasmissione delle tradizioni, di aggiornamento
delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso
iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonche'
soggetti di produzione che si impegnano ad allestire almeno un nuovo
spettacolo per ciascuno degli anni del triennio. Nel caso in cui i
soggetti hanno la disponibilita' di una sala teatrale, si tiene conto
delle relative spese di gestione.
2. Per gli enti di cui alla lettera c), il contributo dello Stato
puo' essere solo integrativo e comunque non superiore al 30 per cento
della somma dei contributi degli enti locali.

Art. 21.
Rassegne e festival
1. Possono essere concessi contributi annuali a soggetti pubblici o
privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo
nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al
rinnovamento del teatro in Italia, allo sviluppo della cultura
teatrale, anche in relazione alle politiche nazionali e territoriali
di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita'
di spettacoli anche interdisciplinari, nell'ambito di un coerente
progetto culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in un
medesimo luogo. In particolare, i festival devono costituire momenti
di incontro privilegiato tra le diverse culture dello spettacolo dal
vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla
contaminazione di piu' linguaggi espressivi.
2. I contributi dello Stato hanno carattere integrativo di altri
apporti finanziari e sono erogati sulla base dei seguenti
presupposti:
a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici da almeno tre anni;
b) direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival,
dotato di prestigio culturale e di capacita' professionale;
c) presenza di una struttura tecnicoorganizzativa permanente;
d) previsione di una pluralita' di spettacoli dei quali almeno un
terzo presentato in prima nazionale;
e) programmazione di spettacoli, sia per ospitalita' sia in
coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati per almeno tre anni
nell'ultimo quinquennio, nonche' di soggetti di altre nazioni che
svolgono un'attivita' di elevata qualita' artistica.

Capo IV
Enti pubblici, fondazioni ed ulteriori attivita' teatrali

Art. 22.
Ente teatrale italiano
1. L'Ente teatrale italiano, di seguito definito ETI, riceve
triennalmente un contributo, da erogarsi in tre annualita' di
medesimo importo, entro il 28 febbraio di ciascun anno, su
presentazione del programma di attivita', deliberato dai competenti
organi statutari.
2. All'ETI nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali,
possono essere concessi, ad integrazione del contributo annuo,
contributi finalizzati a particolari progetti di attivita', sia in
Italia che all'estero, con particolare riferimento, oltre a quanto
previsto dall'articolo 24, a progetti rivolti a favorire gli scambi
internazionali; al sostegno di protocolli di attivita'
interministeriali; all'esigenza di sostenere e di promuovere le nuove
generazioni di artisti e di trasmettere le esperienze maturate; alla
diffusione della cultura teatrale, anche con il supporto delle nuove
tecnologie, con particolare riferimento ai centri di promozione
presso i teatri direttamente gestiti; a progetti volti alla
formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri;
alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte teatrale
attraverso la creazione di una banca dati multimediale, anche in
convezione con l'Osservatorio dello spettacolo, e di una teatroteca
nazionale.
3. L'ETI, in relazione ai propri compiti istituzionali di
coordinamento e alle finalita' di cui alla legge 14 dicembre 1978, n.
836, promuove un progetto nazionale di diffusione e di distribuzione
teatrale in collaborazione con istituzioni, organismi locali e
regionali. A tal fine l'ETI provvede ad una rilevazione degli
spettacoli proposti da compagnie sovvenzionate dallo Stato e
predispone un elenco di spettacoli caratterizzati da tematiche
contemporanee, da capacita' di rinnovamento di linguaggio teatrale e
dalla finalita' di coinvolgimento del pubblico, stabilendo un
adeguato equilibrio tra gli spettacoli gia' rappresentati e i nuovi
allestimenti. Tale elenco costituisce la base del progetto nazionale
di distribuzione, redatto tenendo conto della disponibilita' di spazi
teatrali idonei sotto il profilo tecnico e dell'entita' del bacino di
utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione
ordinaria delle sale, destinando inoltre una particolare attenzione
alle aree che hanno una inadeguata presenza teatrale.
4. L'ETI puo' riservare il 25 per cento delle recite a giovani
formazioni non sovvenzionate e, fatta eccezione per le iniziative
promozionali e casi di comprovata necessita', costituisce rapporti
contrattuali a percentuale.





Nota all'art. 22:
- La legge 14 dicembre 1978, n. 836, recante:
"Riordinamento dell'Ente teatrale italiano" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1978, n. 361.

Art. 23.
Fondazioni ed Accademia nazionale di arte drammatica
1. Per le attivita' teatrali della societa' di cultura "La Biennale
di Venezia", e' concesso un contributo dello Stato, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio
1998, n. 19, e successive modificazioni.
2. Alla fondazione Istituto nazionale per il dramma antico e'
concesso un contributo dello Stato, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e
successive modificazioni.
3. All'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" e'
assegnato un contributo, sulla base del programma triennale di
attivita', deliberato dai competenti organi statutari. Una quota di
tale contributo puo' essere destinata al sostegno di iniziative anche
produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione
dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti
teatrali.
4. Si applica il comma 1 dell'articolo 22.





Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 (Trasformazione
dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona
giuridica privata denominata "Societa' di cultura La
Biennale di Venezia", a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 19. - 1. La Societa' di cultura provvede ai suoi
compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando
quanto previsto dall'art. 6, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni
anno negli stati di previsione della spesa del Ministero
per i beni culturali e ambientali e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello
spettacolo, fermo quanto previsto dall'art. 22;
c) i contributi ordinari annuali della regione
Veneto, della provincia e del comune di Venezia;
d) eventuali contributi straordinari dello Stato,
della regione Veneto, della provincia e dei comune di
Venezia;
e) i proventi di gestione;
f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a
titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti
pubblici o privati, italiani e stranieri;
g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di
attivita' commerciali.
1-bis. Per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali della societa' di cultura nei settori
della musica, della danza e del teatro, di cui all'art.
13, e' stanziato un contributo ordinario, con
determinazione triennale, nell'ambito delle somme
destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle
fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel
Fondo unico dello spettacolo.
1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per
cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui
al comma 1-bis, e' assegnato, sentite le competenti
commissioni consultive, con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, avente efficacia
triennale, salvo revoca o modificazione; per
l'assegnazione del contributo, la societa' di cultura
presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno
antecedente il triennio di riferimento, un programma
delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione
delle risorse necessarie al perseguimento delle finalita'
nei settori di attivita' indicati al comma 1-bis.
1-quater. Per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali della societa' di cultura nel campo del
cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema,
e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione
triennale, nell'ambito del Fondo unico dello
spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di
misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, e'
assegnato, sentita la commissione consultiva per il
cinema, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo
revoca o modificazione".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 (Trasformazione in
fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il
dramma antico", a norma dell'art. 11, comma 1, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 8. - 1. L'Istituto provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto
dall'art. 10, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle
finalita' istituzionali della Fondazione, stanziati
con determinazione triennale, negli stati di previsione
della spesa del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con riferimento al Fondo unico dello
spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di
prosa;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di
altri enti pubblici;
d) eventuali proventi di gestione;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a
titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti
pubblici o privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di
attivita' commerciali.
1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui
al comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre
anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il
triennio di riferimento, un programma delle attivita' con
relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse
necessarie al perseguimento delle singole finalita'
istituzionali. Il contributo e' assegnato, in misura non
inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma
1, lettera b), sentita la commissione consultiva per il
teatro, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo
revoca o modificazioni.
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della
Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di cui
alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. L'Istituto, a partire dal 1 gennaio 1999, anche
quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere
i libri e le altre scritture contabili prescritti
dall'art. 2421 del codice civile e deve redigere il
bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto
compatibili.
4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso,
entro quindici giorni dalla deliberazione, all'Autorita'
di Governo competente in materia di spettacolo ed al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta
giorni dalla sua ricezione".

Art. 24.
Ulteriori attivita' teatrali
1. La quota delle risorse da riservare per ulteriori attivita'
teatrali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), e'
attribuita, sentito il parere della Commissione, in considerazione
della necessita' di promuovere particolari linguaggi o tradizioni
teatrali, anche con riferimento all'innovazione teatrale, all'ausilio
a nuovi progetti teatrali, al collegamento con esperienze artistiche
di altri paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto,
alla necessita' di incentivare la presenza teatrale in aree del paese
meno servite.
2. In particolare, le risorse di cui al comma 1 possono essere
destinate al sostegno di residenze multidisciplinari, consistenti
nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro
municipale ovvero di piu' teatri nell'ambito di un territorio
definito non superiore a quello di due province confinanti anche
sulla base di un progetto multidisciplinare che prevede un numero
predefinito di rappresentazione ed un periodo minimo di apertura
della sede o delle sedi teatrali.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, l'amministrazione tiene
conto dell'apporto degli enti locali e regola i rapporti con apposite
convenzioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 novembre 1999
Il Ministro: Melandri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1999
Registro n. 2 Beni e attivita' culturali, foglio n. 42