Gazzetta Ufficiale n. 293
del 15-12-1999
(Supplemento Ordinario n. 218)
- MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1999, n.471
Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica
e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
-
-
- IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
-
- DI CONCERTO CON
-
- IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
- E
- IL MINISTRO DELLA SANITÀ
-
- Visto il decreto legislativo febbraio 1997, n. 22, recante
«attuazione delle direttive 91/ 156/CEE sui rifiuti, 91/689/ CEE sui rifiuti pericolosi,
e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, modificato ed integrato con il
decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in
particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n, e 22, comma 5;
- Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400;
- D'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 1° luglio 1999;
- Udito il parere del consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 99;
- Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 22 ottobre 1999;
-
- ADOTTA
- il presente regolamento:
-
- Art.1
- (Campo di applicazione)
- 1.Il presente regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni. A tal fine disciplina:
- i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli. delle
acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione
d'uso dei siti
- le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni
- i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale del siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti
- i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere
che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri
naturalmente presenti nel suolo;
- il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti
da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte
della pubblica amministrazione;
- i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse
nazionale.
- 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano all'
abbandono di rifiuti disciplinato dall'articolo 14, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso si dovrà procedere
alla classificazione quantificazione ed indicazione della localizzazione nel sito dei
rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ai fini ,degli eventuali
interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuate ai sensi del presente decreto
nel caso in cui, a seguito della rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei suddetti
rifiuti, si accerti il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei
valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1
- 3. Le norme del presente decreto che disciplinano la competenza e la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza non si applicano qualora
la vigilanza ed il controllo sugli impianti produttivi e di gestione dei rifiuti nonché
l'adozione delle misure necessarie per prevenire i rischi e limitare le conseguenze di
incidenti a tutela dell'ambiente e della salute umana siano disciplinati da disposizioni
speciali. In tali casi la bonifica ed il ripristino, ambientale dei siti restano comunque
disciplinati dal presente decreto.
- 4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, se non
in quanto espressamente richiamate, agli interventi di bonifica disciplinati da leggi
speciali
- 5. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree
caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalla regione con appositi piani.
-
- Art. 2
- (Definizioni)
- Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per
- a - Sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e
delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali
strutture edilizie ed impiantistiche presenti;
-
- b - Sito Inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o
alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque
superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute
pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. Ai fini del presente decreto è inquinato
il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti
nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta
superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente
regolamento;
-
- c - Sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a causa di
specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel
suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti
sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute
pubblica o per l'ambiente naturale o costruito;
-
- d - Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento necessario ed
urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e
impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi
di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente;
-
- e - Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti
di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze
inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque
sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite
accettabili stabiliti dal presente regolamento;
-
- f - Bonifica con misure di sicurezza; l'insieme degli interventi atti
a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle
acque Sotterranee o nelle acque superficiali a valori di concentrazione superiori ai
valori di concentrazione limite accettabili stabiliti per la destinazione d'uso prevista
dagli strumenti urbanistici, qualora i suddetti valori di concentrazione limite
accettabili non possano essere raggiunti neppure con l'applicazione, secondo i principi
della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili.
In tali casi per l'uso del sito devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani
di monitoraggio e controllo ed eventuali limitazioni rispetto alle previsioni degli
strumenti urbanistici. I valori di concentrazione residui di sostanze inquinanti devono
comunque essere tali da garantire la tutela della salute pubblica la protezione
dell'ambiente naturale o costruito
-
- g -Misure di sicurezza: gli interventi gli specifici controlli
necessari per impedire danni alla salute pubblica o all'ambiente derivanti dai livelli di
concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e
superficiali o dalla presenza di rifiuti staccati sottoposti ad interventi di messa in
sicurezza permanente, nonché le azioni di monitoraggio idonee a garantire, in
particolare, il controllo nel tempo dell'efficacia delle limitazioni d'uso, qualora, pur
applicando, secondo i principi della normativa comunitaria, le misure tecnologie
disponibili a costi sopportabili, la bonifica ed il ripristino ambientale non consentono
di rispettare i valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente
regolamento per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici o non sia
possibile rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati
-
- h -Ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione
ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli Interventi di bonifica nei casi
in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva,
fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore,
assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali.
-
- i -Messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a
isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali
circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e noti sia
possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria. In tali
casi devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e
controllo, ed eventuali limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti
urbanistici. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici ambientali
influenzate dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono superare nel
suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali i valori previsti nell'allegato
1;
-
- j -Inquinamento diffuso: contaminazione o alterazioni chimiche,
fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali delle acque
sotterranee imputabili alla collettività indifferenziata e determinate da fonti diffuse
-
- Art.3
- (Valori di concentrazione limite accettabili e
metodologie di intervento )
- 1. I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze
inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in relazione alla
specifica destinazione d'uso del sito, nonché i criteri per la valutazione della qualità
delle acque superficiali sono indicati nell'Allegato 1
- 2. Le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei
campioni al fine dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al comma 1
sono definiti nell'Allegato 2.
- 3. Gli interventi di messa in sicurezza d' emergenza, di bonifica, di
bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e di ripristino
ambientale devono essere effettuati e le misure di sicurezza devono essere adottate
secondo i criteri previsti nell'Allegato 3.
-
- Articolo 4
- (Obbligo di bonifica e ripristino ambientale)
- l. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, in caso di
superamento o di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione
limite accettabili per le sostanze inquinanti di cui all'articolo 3, comma l, il sito
interessato deve essere sottoposto ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di
bonifica e ripristino ambientale per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze
inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti a valori di
concentrazione almeno pari ai suddetti valori di concentrazione limite accettabili, ai
sensi e con le modalità previste dal presente decreto
- 2. Per ogni sostanza i valori di concentrazione da raggiungere con
gli interventi di bonifica e ripristino ambientale sono tuttavia riferiti ai valori del
fondo naturale nei casi in cui, applicando le procedure di cui all'Allegato 2, sia
dimostrato che nell'intorno non influenzato dalla contaminazione del sito i valori di
concentrazione del fondo naturale per la stessa sostanza risultano superiori a quelli
indicati nell'Allegato 3
- 3. I valori di concentrazione da raggiungere con la bonifica. ed il
ripristino ambientale possono essere più restrittivi di quelli previsti per la specifica
destinazione d'uso qualora il corpo idrico ricettore compreso, anche parzialmente, nel
sito da bonificare sia classificato come area sensibile ai sensi della normativa sulla
tutela delle acque dagli inquinamenti, ovvero ricorrano situazioni accertate di
particolare vulnerabilità delle acque all'inquinamento ovvero sia necessario tutelare la
qualità delle acque destinate ad uso potabile.
- 4. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di un sito
inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano la riduzione della
movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei
materiali di riporto sottoposti a bonifica.
-
- Articolo 5
- (Bonifica con misure di sicurezza e ripristino
ambientale)
- 1. Qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 10 dimostri
che i valori di concentrazione limite accettabili, di cui all'articolo 3, comma 1, non
possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa
comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, il Comune o, se
l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, può
autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che
garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di
concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti
nell'Allegato 1. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una
metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale che assicuri il
soddisfacimento dei requisiti indicati nell'Allegato 4.
- 2.Il provvedimento che approva il progetto ed autorizza gli
interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 1 deve stabilire le misure
di sicurezza ed i piani di monitoraggio e controllo necessari ad impedire danni derivanti
dall'inquinamento residuo e può fissare limitazioni temporanee o permanenti o particolari
modalità per l'utilizzo dell'area. Tali prescrizioni possono comportare variazioni. degli
strumenti urbanistici e dei piani territoriali che si rendano necessarie per garantire
l'attuazione delle misure di sicurezza e delle limitazioni o modalità d'uso del sito,
ferma restando la destinazione d'uso.
- 3 .Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o
le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal
certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello
strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio tecnico
erariale competente.
- 4. Gli interventi di bonifica con misure di sicurezza e ripristino
ambientale di un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano
la riduzione della movimentazione, il trattamento del sito ed il riutilizzo del suolo, del
sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica
-
- Articolo 6
- (Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino
ambientale )
- 1. Qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti stoccati ed
il progetto preliminare di cui all'articolo 10 dimostri che, nonostante l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della
normativa comunitaria, non sia possibile la rimozione dei rifiuti stessi, il Comune o, se
l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, può
autorizzare interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale,
eventualmente prevedendo interventi di Ingegneria naturalistica.
- 2. Nei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente
possono restare stoccati solo i rifiuti presenti nel sito stesso che costituiscono la
fonte inquinante e i residui originati dal loro trattamento.
- 3. Ai siti sottoposti ad interventi. di messa in sicurezza permanente
si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed
integrazioni, per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura, fatto,
comunque, salvo l'obbligo di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale qualora si determinino situazioni di inquinamento o di pericolo
concreto ed attuale di inquinamento.
- 4. Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o
le particolari modalità previste per il riutilizzo dell'area devono risultare dal
certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello
strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico
Erariale competente.
- 5. Gli interventi di messa in sicurezza permanente devono
privilegiare, ove possibile, il ricorso a tecnologie di trattamento di rifiuti e di
riduzione del volume dei rifiuti stessi al fine di limitare la superficie e il volume
complessivi del Sito interessato da tali interventi.
- 6. E' fatto comunque salvo l'obbligo di procedere alla bonifica ai
sensi degli articoli 4 e 5 dell'area influenzata dalla fonte inquinante costituita dai
rifiuti stoccati qualora i valori di concentrazione nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque
sotterranee o nelle acque superficiali risultino superiori ai valori di concentrazione
limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1
-
- Art.7
- (Notifica di pericolo di inquinamento e interventi di
messa in sicurezza d'emergenza)
- 1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei
valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma l, o un pericolo
concreto e attuale di superamento degli stessi, è tenuto a darne comunicazione al Comune,
alla Provincia e alla Regione nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario
entro le quarantotto ore successive all'evento; precisando:
- il soggetto responsabile dell'inquinamento o del pericolo di
inquinamento e il proprietario del sito;
- l'ubicazione e le dimensioni stimate dell'area contaminata o a
rischio di inquinamento;
- i fattori che hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di
inquinamento;
- le tipologie e le quantità dei contaminanti immessi o che rischiano
di essere immessi nell'ambiente;
- le componenti ambientali interessate, quali, ad esempio, suolo, corpi
idrici, flora, fauna;
- la stima dell'entità della popolazione a rischio o, se ciò non è
possibile, le caratteristiche urbanistiche e territoriali dell'area circostante a quella
potenzialmente interessata dall'inquinamento.
- 2. Entro le quarantott'ore successive al termine di cui al comma 1,
il responsabile della situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento deve
comunicare al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti gli
interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e in fase di esecuzione. La
comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono
risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.
- 3. Entro trenta giorni ricevimento della comunicazione di cui al
comma 2, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di più comuni, la Regione
verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, adottati e può
fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di
monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed ai controlli da
effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute
pubblica e dell'ambiente circostante.
-
- Articolo 8
- ( Ordinanze )
- 1. Qualora i soggetti e gli organi pubblici accertino nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali una situazione di pericolo di inquinamento o la
presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di
concentrazione limite accettabili di cui all' Allegato 1 ne danno comunicazione alla
Regione, alla Provincia ed al Comune.
- 2. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, con
propria ordinanza diffida il responsabile dell'inquinamento ad adottare i necessari
interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale ai sensi
del presente regolamento.
- 3. L 'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al
proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 10 e 11 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Il responsabile dell'inquinamento deve provvedere agli adempimenti
di cui all'articolo 7, comma 2, entro le quarantotto ore successive alla notifica
dell'ordinanza. Se il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda
e non provveda il proprietario del sito inquinato ne altro soggetto interessato, i
necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza di bonifica e ripristino ambientale
o di messa in sicurezza permanente sono adottati dalla Regione o dal Comune ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 17, commi 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
-
- Articolo 9
- (Interventi ad iniziativa degli interessati)
- 1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei
casi di cui agli articoli 7 e 8 intenda attivare di propria iniziativa le procedure per
gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale,
ai sensi dell'articolo 17 , comma 13 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
del presente regolamento, è tenuto a comunicare alla Regione, Provincia ed al Comune la
situazione di inquinamento rilevata nonché gli eventuali interventi di messa m sicurezza
d'emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in
fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione
tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi
- 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, il Comune, o, se l'inquinamento interessa il territorio di più comuni, la
Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e
può fissare prescrizioni ed interventi integrativi con. particolare riferimento alle
misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed ai
controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione
della salute pubblica e dell'ambiente circostante.
- 3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai
sensi dei commi l e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
la decorrenza dell'obbligo di bonifica verrà definita dalla regione territorialmente
competente in base alla pericolosità del sito determinata con i criteri di cui
all'articolo 14, comma 3, nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali stralci,
salva in ogni caso la, facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica
e ripristino ambientale prima del suddetto termine.
- 4 Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale
bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni o vi
siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di rilevanza nazionale,
i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti, rispettivamente, con
apposito accordo di programma stipulato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con tutte le regioni interessate o con il Ministro dell'ambiente di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con le regioni interessate
- 5. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale
bonifica di una pluralità di siti che interessano tutto il territorio nazionale, i tempi
e le modalità di intervento possono essere definiti con apposito accordo di programma
stipulato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il
Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato regioni.
- 6. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle situazioni
di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento determinate da eventi,
anche accidentali, verificatisi in data successiva all'entrata in vigore del presente
regolamento.
-
- Articolo 10
- (Approvazione del progetto e autorizzazione degli
interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente)
- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli interventi di
bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di cui agli articoli
4, 5 e 6 sono effettuati sulla base di apposita progettazione, da redigere sulla base dei
criteri generali e linee guida previsti nell'Allegato 4, che si articola nei seguenti tre
livelli di approfondimenti tecnici progressivi: Piano della caratterizzazione, Progetto
preliminare e Progetto definitivo. I criteri generali stabiliti nell'Allegato 4 si
applicano fino alla determinazione delle linee guida e dei criteri da parte della regione.
- 2. Entro trenta giorni l'evento che ha determinato il superamento dei
valori di concentrazione limite accettabili o dalla individuazione della situazione di
pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili
o dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 8 o, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 9, comma 3, dalla comunicazione effettuata dall'interessato o, qualora
necessario, dalla conclusione degli interventi di cui all'articolo 1, commi l, 2 e 3, deve
essere presentato al Comune e alla Regione il Piano della caratterizzazione predisposto
secondo i criteri definiti nell'Allegato 4.
- 3 Il progetto definitivo deve essere presentato al Comune e alla
Regione entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 2 al Comune
o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione,
approva il progetto definitivo, entro novanta giorni dalla presentazione, sentita una
Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche ed integrazioni, alla quale sono chiamati a partecipare gli
enti locali interessati, l' ARPA competente per territorio e tutte le altre
amministrazioni competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso di cui al comma 10. Se il progetto
prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione del progetto medesimo è
subordinato acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità da parte della
Amministrazione competente. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono
valutazione di impatto ambientale.
- 4.Il Comune o se l'intervento riguarda un'area compresa nel
territorio di più comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi approva il
progetto della caratterizzazione e ne autorizza l'esecuzione, eventualmente richiedendo
integrazioni imponendo specifiche prescrizione.
- 5. Sulla base dei risultati dell'esecuzione del Piano della
caratterizzazione deve essere predisposto e trasmesso al Comune e alla Regione il progetto
preliminare redatto secondo le modalità definite nell'Allegato 4. Il Comune o, se
l'intervento riguarda un' area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, sentita
la Conferenza di servizi, approva il progetto preliminare, con la perimetrazione
definitiva dell'area influenzata dalla fonte inquinante eventualmente richiedendo
integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.
- 6. Sulla base del progetto definitivo di bonifica e ripristino
ambientale o di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza o di messa in
sicurezza permanente che stabilisce le eventuali prescrizioni e limitazioni per l'uso del
sito.
- 7. I progetti di bonifica e ripristino ambientale con misure di
sicurezza di cui all'articolo 5 possono essere approvati solo se siano rispettate tutte le
seguenti condizioni:
- il Progetto preliminare dimostri che i valori di concentrazione
limite accettabili di cui all'Allegato 1 non possono essere raggiunti neppure con
l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
- i valori di concentrazione residui da raggiungere per lo specifico
sito per la destinazione d'uso prevista garantiscano la tutela della salute e
dell'ambiente influenzato dall'impatto del sito; questa condizione deve essere verificata
sulla base di una analisi del rischio condotto secondo i criteri indicati nell'Allegato 4;
- il Progetto preliminare di bonifica e ripristino ambientale preveda e
descriva le misure di sicurezza da adottare nel sito e nell'area circostante, i piani di
monitoraggio ed i controlli da eseguire per valutare l'efficacia nel tempo degli
Interventi di bonifica e delle misure di sicurezza adottate.
- 8. I progetti di messa in sicurezza permanente posso essere approvati
solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6.
- 9. Con il provvedimento di approvazione del Progetto definitivo sono
autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso e sono stabiliti
i relativi tempi d'esecuzione, sono indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione
dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al
20% del costo stimato dell'intervento che devono essere prestate a favore della Regione
per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi medesimi. Il provvedimento
è comunque comunicato alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessati.
- 10. Ai fini soli della realizzazione e dell'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, e per il tempo
strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione di cui al comma 9
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese,
i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'
autorizzazione costituisce, altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di
pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori qualora la realizzazione e l'
esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità.
- 11. Nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati
da attività produttive in esercizio, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa
nel territorio di più comuni, la Regione, in sede di approvazione del progetto assicura
che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la
prosecuzione della attività.
-
- Articolo 11
- (Progettazione per fasi)
- 1. Qualora dal progetto preliminare risulti che la bonifica o la
bonifica con misure di sicurezza presenti particolare complessità a causa della natura
degli interventi o dell'estensione dell'area interessata dai medesimi, l'approvazione del
progetto preliminare può consentire che, fermo restando l'obbligo di prestare la garanzia
per l'intero intervento, il progetto definitivo di bonifica o di bonifica con misure di
sicurezza sia articolato in fasi progettuali distinte per rendere possibile la valutazione
dell'adozione di tecnologie innovative o la realizzazione degli interventi per singole
aree.
- 2. Ogni fase progettuale dovrà contenere un dettagliato rapporto
delle operazioni svolte e dei risultati ottenuti nella fase precedente secondo le
indicazioni dell'Allegato 4 ed essere approvata tenendo conto dei risultati
dell'attuazione delle fasi progettuali precedenti.
- 3. Nell'autorizzazione dovrà essere indicato il termine di
presentazione del progetto di bonifica della fase successiva.
-
- Articolo 12
- (Controlli)
- 1. La documentazione relativa al Piano della caratterizzazione, al
Progetto preliminare, al Progetto definitivo, comprensivo delle misure di sicurezza, dei
monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente
dettate, sono trasmessi alla Provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla
conformità degli interventi ai progetti approvati.
- 2. Il completamento degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla
Provincia mediante apposita certificazione predisposta in conformità ai criteri ed ai
contenuti indicati nell'Allegato 5. Il completamento degli interventi di messa in
sicurezza permanente e la conformità degli stessi al progetto approvato non può comunque
essere accertato se non decorsi cinque anni dall'effettuazione del primo controllo ai
sensi del comma 4.
- 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo
svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 9.
- 4. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 la Provincia è
altresì tenuta ad effettuare, controlli e verifiche periodiche sull'efficacia delle
misure di sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al
fine di accertare, con cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto
ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista è non
comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenuto anche conto delle conoscenze
tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute.
-
- Articolo 13
- (Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non
richiedono autorizzazione)
- 1. La Regione può individuare tipologie di interventi di bonifica e
ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione di
cui all'articolo 10.
- 2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di cui al comma 1 devono
essere soddisfatti tutte le seguenti condizioni:
- il volume del terreno contaminato non deve essere superiore a cento
metri cubi;
- il progetto non deve riguardare interventi di bonifica e ripristino
ambientale con misure di sicurezza di cui all'articolo 5 ne interventi di messa in
sicurezza permanente di cui all'articolo 6;
- il progetto non deve rientrare tra quelli che in base alla normativa
vigente sono soggetti alla procedura di valutazione di Impatto ambientale.
- 3. La Regione stabilisce le modalità ed i criteri che devono essere,
rispettati per l'esecuzione degli interventi di bonifica, anche con riferimento alle
modalità di recupero e di smaltimento dei rifiuti che derivano dalle predette attività
ed al vincolo della limitazione della movimentazione dei rifiuti.
- 4. Il progetto esecutivo relativo agli interventi di cui al comma 1
deve essere presentato sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, al Comune che può
chiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori
medesimi o impedire l'esecuzione degli interventi. che non rispettino i criteri stabiliti
dalla Regione.
-
- Articolo 14
- (Interventi effettuati da regioni e comuni e ordine di
priorità)
- 1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale di messa in sicurezza permanente e le misure di sicurezza sono realizzati dal
Comune territorialmente competente è, ove questo non provveda o si tratti di siti che
interessano il territorio di più comuni, dalla Regione, nei seguenti casi:
- il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il
proprietario del sito non provveda;
- il responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda,
ne provveda il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato;
- il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile
dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda.
- 2. La Regione o il Comune provvede agli interventi di bonifica e
ripristino ambientale secondo un ordine di priorità, stabilito nel "Piano regionale
per la bonifica delle aree inquinate" di cui all'articolo 22, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni; che costituisce parte
integrante dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, salva l'adozione degli interventi
di messa in sicurezza resi necessari per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
- 3, L'ordine di priorità degli interventi di bonifica è ripristino
ambientale è definito, per i siti inseriti nell'Anagrafe dei siti da bonificare di cui
all'articolo 17, comma l, secondo i criteri di valutazione comparata del rischio definiti
dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A).
- 4. La Regione definisce le procedure e i tempi per l'approvazione dei
progetti relativi agli interventi di cui al comma l. Tali progetti devono essere redatti
nel rispetto dei tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi stabiliti
dall'articolo 10, comma l, ed in conformità alle linee guida ed ai criteri stabiliti
dalla Regione sulla base dell'Allegato 4. I criteri generali di cui all'Allegato 4 si
applicano fino alla determinazione delle linee guida e dei criteri da parte della Regione.
- 5. Gli interventi effettuati in danno da parte della Pubblica
amministrazione non sono soggetti al versamento delle garanzie finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 9.
-
- Articolo 15
- (Interventi di interesse nazionale)
- 1. Gli interventi di interesse nazionale sono individuabili in
relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alla quantità e pericolosità degli
inquinanti presenti nel sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante
al sito inquinato in termini di rischio sanitario ed ecologico nonché di pregiudizio per
i beni culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e criteri direttivi, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
- la bonifica riguardi aree e territori, compresi i corpi idrici di
particolare pregio ambientale;
- la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi del decreto
legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n.
431;
- il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento
risulti particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o
dell'estensione dell'area interessata;
- l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area sia
rilevante;
- l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico
e culturale di rilevanza nazionale;
- la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di più regioni.
- 2. Il responsabile presenta al Ministero dell'Ambiente il Piano di
caratterizzazione, il Progetto preliminare e il Progetto definitivo predisposto secondo i
criteri generali stabiliti dall'Allegato 4, nei termini e secondo le modalità di cui
all'articolo 10, comunicando, altresì, le informazioni relative agli interventi di messa
in sicurezza adottati ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8. Nel caso in cui il
responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito
inquinato né altro soggetto interessato, i progetti sono predisposti dal Ministero
dell'ambiente, che si avvale dell'A.N.P.A, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'
E.N.E.A
- 3. Per l'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali di cui al
comma 2, il Ministero dell'ambiente si avvale dell'A.N.P.A, delle A.R.P .A delle regioni
interessate e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- 4.Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria del commercio e i dell'artigianato e della sanità d'intesa con la regione
territorialmente competente, il approva il progetto definitivo, tenendo conto delle
conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la realizzazione dei relativi interventi
- 5. Qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale
prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è
subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i
termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura
di valutazione di impatto ambientale.
- 6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di
cui all'articolo 10.
-
- Articolo 16
- (Censimento dei siti potenzialmente contaminati)
- 1. I.Censimenti, effettuati con le modalità di cui al DM n. 185 del
16/05/89, pubblicato nella G. U. n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne
ai luoghi, di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, ed in particolare
agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n.175 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Le Regioni ai fini della predisposizione dei Piani regionali per
la bonifica delle aree inquinate, possono procedere, nei limiti delle disponibilità
finanziarie, all'aggiornamento del Censimento dei siti potenzialmente contaminati, entro
un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
-
- Articolo 17
- (Anagrafe dei siti da bonificare)
- 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'A.N.P.A,
predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'Anagrafe dei siti da bonificare che deve contenere:
- l'elenco dei siti da bonificare;
- l'elenco sei siti sottoposti ad intervento di bonifica ripristino
ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in
sicurezza permanente nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.
- 2. L'elenco dei siti da bonificare è predisposto e aggiornato sulla
base:
- delle notifiche dei soggetti di cui all'articolo 6 per i siti di cui
si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui
all'Allegato 1;
- delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia
verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui
all'Allegato l;
- degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente che attestino
un superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3,
comma l, per i siti inseriti nel Censimento dei siti potenzialmente contaminati;
- delle comunicazioni dei soggetti pubblici che nell'esercizio delle
proprie funzioni abbiano individuato siti inquinati.
- 3. La Regione a seguito dell'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei
siti da bonificare ne dà comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell'Inquinamento ad avviare la procedura di cui all'articolo 6, dandone comunicazione al
proprietario del sito. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e
il proprietario del sito non avvii la procedura medesima il Comune o la Regione provvedono
a realizzare d'ufficio gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale secondo l'ordine di priorità fissati nel Piano regionale per la bonifica delle
aree inquinate.
- 4. L 'inserimento di un sito nell' Anagrafe dei siti da bonificare
deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica. di cui all'articolo 18, comma
2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia.e dalle norme tecniche
di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati
all'Ufficio Tecnico Erariale competente.
- 5. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei
dati e delle informazioni, l'A.N.P.A definisce, in collaborazione con le Regioni e le
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati
essenziali dell'Anagrafe nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi
informativi collegati alla rete del sistema informativo nazionale per l'ambiente.
-
- Articolo 18
- (Norme finali e transitorie)
- 1. Ai fini del contributo per gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale, non possono essere considerati gli oneri relativi alla realizzazione di opere
di edilizia residenziale, commerciale ed industriale.
- 2. Restano validi ed efficaci i procedimenti di approvazione di
progetti di bonifica e di autorizzazione dei relativi interventi per i quali è
intervenuto il provvedimento finale o l' istruttoria si è conclusa con parere favorevole
degli organi a tal fine competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale in corso alla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono inseriti nell' Anagrafe dei siti
da bonificare di cui all'articolo 17.
- 4. E' fatto, comunque, salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei
luoghi e di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
- 5. Nel caso in cui il sito inquinato sia oggetto di procedura
esecutiva immobiliare ovvero delle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267, il Comune domanda l'ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101
del decreto medesimo per una somma corrispondente all'onere di bonifica preventivamente
determinato in via amministrativa.
- 6. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e
delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
- 7. Gli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 costituiscono parte integrante del
presente regolamento.
- 8. Il. Presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
-
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
-
- Roma, 25 ottobre 1999
-
- Il Ministro dell'ambiente
- RONCHI
-
- Il Ministro del Industria, del commercio e dell'artigianato
- BERSANI
-
- Il Ministro della sanità
- BINDI
-
- Visto il Guardasigilli: DILIBERTO
-
- Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1999
- Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 346
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
NOTE
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