Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16-12-1999

MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 26 novembre 1999, n.473
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

in vigore dal: 31-12-1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente
disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale, che modifica l'attuale regime fiscale delle
associazioni sportive dilettantistiche;
Visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 25 il quale
dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono emanate le
relative modalita' di attuazione, nonche' le procedure di controllo;
Visto, altresi', il comma 8 dell'articolo 25 della citata legge 13
maggio 1999, n. 133, il quale prevede che le disposizioni di cui al
comma 7 del medesimo articolo si applicano a tutti i soggetti che
organizzano o promuovono attivita' sportiva con l'impegno di atleti
che non rivestono la qualifica di professionisti ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con cui e'
stata riordinata la disciplina tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, che detta disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e, in
particolare, l'articolo 17, che sostituisce il sesto comma
dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, con il quale e' stato approvato il testo unico delle imposte
sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che detta disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e dei
versamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Atteso che occorre provvedere all'emanazione del citato decreto del
Ministro delle finanze previsto dal comma 7 dell'articolo 25 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la comunicazione n. 3-15414 del 14 ottobre 1999 inviata al
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Proventi che non concorrono
alla formazione del reddito
1. Le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, si applicano alle associazioni sportive
dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali, purche' riconosciute da enti di
promozione sportiva, che si avvalgono delle disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 133 del
1999, le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1,
che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi per un
importo non superiore a 360 milioni di lire, possono avvalersi delle
disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991.
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, non concorrono a formare il reddito imponibile delle
associazioni sportive dilettantistiche indicate nel comma 1 i
proventi derivanti dallo svolgimento di attivita' commerciali
connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di
raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalita', purche' le
attivita' e le raccolte di fondi anzidette abbiano carattere di
occasionalita' e saltuarieta'. Detti proventi non concorrono a
formare il reddito imponibile fino all'ammontare complessivo
conseguito dalle medesime associazioni nel corso di un periodo
d'imposta, nell'ambito di due manifestazioni e comunque per un
importo non superiore al limite fissato con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
4. Le disposizioni concernenti i proventi di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 si
applicano, per le associazioni indicate nello stesso comma, in luogo
delle disposizioni recate dall'articolo 108, comma 2-bis, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. I proventi di cui al comma 3, nei limiti ivi indicati, non si
computano ai fini della determinazione dell'importo stabilito per
avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, e del reddito imponibile di cui
all'articolo 2, comma 5, della medesima legge, se conseguiti a
seguito di manifestazioni realizzate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 13
maggio 1999, n. 133:
"Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di
associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per
le societa' sportive dilettantistiche comprese quelle
non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive
nazionali purche' riconosciute da enti di promozione
sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, non concorrono a formare il reddito
imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria,
e comunque per un numero complessivo non superiore a
due eventi per anno e per un importo non superiore al
limite annuo complessivo fissato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con l'autorita' di governo competente in materia di sport:
a) i proventi realizzati dalle societa' nello
svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi
istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte
di fondi effettuate con qualsiasi modalita'.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato
dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, come modificato da ultimo con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5
dicembre 1998, in L. 130.594.000, e' elevato a lire 360
milioni.
3. All'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, e successive modificazioni, le parole: ''6 per
cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''3 per cento''.
4. Le societa' sportive dilettantistiche comprese
quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni
sportive nazionali purche' riconosciute da enti di
promozione sportiva che corrispondono compensi comunque
denominati, comprese le indennita' di trasferta ed i
rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla
propria attivita', devono operare all'atto del pagamento,
relativamente alla parte del compenso eccedente la somma
di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di L.
6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una
ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata
dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di
reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Con decreto del
Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti
di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare
complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al
primo periodo, in relazione alle variazioni del valore
medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
5. All'art. 13-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''iter) le erogazioni liberali in denaro, per
un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a un milione di lire, in favore delle societa'
sportive dilettantistiche''.
6. All'art. 91-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre l986, n. 917,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonche'
dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-
ter), ridotto alla meta'''.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, anche al fine di realizzare una
semplificazione degli adempimenti previsti per i
contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione
documentale, nonche' le procedure di controllo,
richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo
bancario per le operazioni inerenti all'attivita'
istituzionale svolta dalle societa' sportive
dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a
qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori
a L. 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano
a tutti i soggetti che organizzano o promuovono
attivita' sportive senza l'impegno di atleti qualificati
professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge".
Note alla premesse:
- Per il testo dell'art. 25 della legge n. 133/1999, v.
in nota al titolo.
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460, recante:
"Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale", e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998.
- La legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante:
"Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto", e' stato pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
292" dell'11 novembre 1972.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante:
"Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in
attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche'
modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli
di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al
settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei
giochi":
"Art. 17 (Modifiche al regime I.V.A. per il
settore degli intrattenimenti e dei giochi). - 1. Il
sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
''Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre
attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
l'imposta si applica sulla stessa base imponibile
dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le
stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La
detrazione di cui all'art. 19 e' forfettizzata in misura
pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle
operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita'
incluse nella tariffa vengono effettuate anche
prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni
di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui
alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le
predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in
misura pari ad un decimo per le operazioni di
sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le
cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le
attivita' incluse nella tariffa sono esonerati
dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le
prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o
concessioni di diritti di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica e per le prestazioni
pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di
registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito
dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina
stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole
imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al
concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al proprio domicilio fiscale,
prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio
delle entrate secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442;
l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e'
comunque vincolante per un quinquennio''".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi", e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
- Il decreto dei Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi", e'
stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante:
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, recante: "Regolamento recante modalita'
per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 25, comma 1, della legge n.
135/1999, v. nota al titolo.
- Per il titolo della legge n. 398/1999 v. nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 108, comma 2-bis,
lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione
del reddito degli enti non commerciali di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di
raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche
mediante offerte di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
16 dicembre 1991, n. 398:
"1. Le associazioni sportive e relative sezioni non
aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni
sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione
sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che
svolgono attivita' sportive dilettantistiche e che nel
periodo d'imposta precedente hanno conseguito
dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un
importo non superiore a L. 130.594.000, possonooptare
per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi secondo le
disposizioni di cui all'art. 2. L'opzione e' esercitata
mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da
inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui e' esercitata, fino a
quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un
triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
attivita' commerciali esercitano l'opzione nella
dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto
anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve
essere data comunicazione agli uffici delle imposte
dirette entro i trenta giorni successivi".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge
16 dicembre 1991, n. 398:
"Art. 2 (Regime speciale IVA e imposte dirette). - 1. I
soggetti di cui all'art. 1 che hanno esercitato l'opzione
sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle
scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15,
16, 18 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive
modificazioni. Sono, altresi, esonerati dagli obblighi
di cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono
annotare nella distinta d'incasso o nella
dichiarazione di incasso previste, rispettivamente,
dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente
integrate, qualsiasi provento conseguito
nell'esercizio di attivita' commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad
applicarsi con le modalita' di cui all'art. 74, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto
devono essere numerate progressivamente per anno
solare e conservate a norma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e dell'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte
salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio
1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in
materia di documento di accompagnamento dei beni
viaggianti, nonche' dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18,
in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art.
1 e' determinato applicando all'ammontare dei proventi
conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il
coefficiente di redditivita' del 6 per cento e
aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di
distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e
stabilite le relative modalita' di compilazione".

Art. 2.
Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta
sui compensi comunque denominati
1. I compensi comunque denominati, comprese le indennita' di
trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da societa' o associazioni
sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria
attivita', non costituiscono reddito per il percipiente persona
fisica per un importo di L. 90.000 per ciascuna prestazione e
comunque fino all'importo massimo complessivo annuo di L. 6.000.000.
2. La parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce
interamente reddito per il percipiente persona fisica, senza le
esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole categorie
reddituali; le societa' o associazioni sportive dilettantistiche
eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo
d'imposta nella misura fissata, per il primo scaglione di reddito,
dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi e
maggiorata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'atto del pagamento
i percipienti autocertificano alle societa' o associazioni sportive
dilettantistiche eventuali compensi della stessa natura loro erogati
da altri soggetti.
3. I soggetti che erogano i compensi di cui al presente articolo
certificano comunque ai percipienti i compensi corrisposti, anche se
non assoggettati a ritenuta, e presentano, con le ordinarie
modalita', la dichiarazione dei sostituti d'imposta.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano:
a) societa' sportive dilettantistiche, il Coni, le Federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro
organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive
dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
b) compensi per le prestazioni inerenti la propria attivita',
quelli corrisposti per promuovere l'attivita' sportiva
dilettantistica. Sono esclusi, invece, quelli erogati dall'organismo
ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento delle
attivita' amministrative o, in generale, di gestione dell'organismo
stesso, nonche' quelli corrisposti ad artisti o professionisti di cui
all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
o ad esercenti attivita' d'impresa di cui all'articolo 51, comma 1,
dello stesso testo unico.
5. La disciplina fiscale dell'attivita' sportiva dilettantistica di
cui al presente articolo sostituisce quella contenuta nella legge 25
marzo 1986, n. 80. I riferimenti alla predetta legge n. 80 del 1986
contenuti nell'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico
delle imposte sui redditi e nelle altre disposizioni di carattere
fiscale, devono intendersi operati all'articolo 25, comma 4, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, e alle norme di attuazione recate dal
presente decreto.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a L. 15.000.000 ........................ 18,5%
b) oltre L. 15.000.000 e fino a L. 30.000.000 .. 26,5%
c) oltre L. 30.000.000 e fino a L. 60.000.000 .. 33,5%
d) oltre L. 60.000.000 e fino a L. 135.000.000 . 39,5%
e) oltre L. 135.000.000 ........................ 45,5%
2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
di imposta spettanti al contribuente a norma degli
articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma
3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta e'
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta
successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art.
14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle
imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.
105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso
dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il
credito limitato si considera utilizzato prima degli
altri crediti di imposta ed e' portato in
detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta
netta relativa agli utili per i quali e' attribuito,
determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti
utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del
reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al
lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta
ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di
cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di
non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5
dell'art. 14".
- Si riporta il testo degli articoli 49, comma 1, 51,
comma 1, e 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi
di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di
arti e professioni. Per esercizio di arti e
professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla
lettera c) del comma 3 dell'art. 5".
"Art. 51 (Redditi di impresa). - 1. Sono redditi di
impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si
intende l'esercizio per professione abituale, ancorche'
non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del
codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b)
e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi
stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa".
"Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi
diversi, se non costituiscono redditi di capitale
ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e
professioni o di imprese commerciali o da societa' in
nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a)-l) (omissis);
m) le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari
di spesa, percepiti da soggetti che svolgono
attivita' sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25
marzo 1986, n. 80".
- Per il testo dell'art. 25, comma 4, della legge n.
133/1999 v. in nota al titolo.
Art. 3.
Disciplina delle erogazioni liberali
1. Ai fini dell'applicazione della lettera iter) dell'articolo 13-
bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, per societa'
sportive dilettantistiche s'intendono i soggetti di cui al precedente
articolo 2.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 13-bis, comma 1, lettera iter),
del testo unico delle imposte sui redditi, v. in nota al
titolo.
Art. 4.
Modalita' di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti
e procedure di controllo
1. I versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati a favore di
societa' e associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente
regolamento, comprese le erogazioni di cui al precedente articolo, i
contributi a qualsiasi titolo corrisposti, le quote associative e i
proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile di cui
all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti tramite conti correnti bancari
o postali intestati all'associazione sportiva o mediante carte di
credito o bancomat.
2. I pagamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati dalle societa'
e dalle associazioni di cui al presente regolamento per operazioni
inerenti l'attivita' istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi
di cui all'articolo 2, sono eseguiti con le modalita' previste dal
comma 1.
3. I pagamenti o i versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati
con modalita' diverse da quelle previste nei precedenti commi
concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del
percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del
soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si
avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano
la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti
gli altri soggetti che organizzano o promuovono attivita' sportive
con l'impegno di atleti che, al momento dello svolgimento della
prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti secondo le
disposizioni vigenti.
5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria procedono, anche
sulla base di criteri selettivi fissati annualmente, al controllo dei
soggetti di cui al presente regolamento.
Nota all'art. 4:
- Per il titolo della legge n. 398/1991, v. nelle
note alle premesse.

Art. 5.
Adempimenti contabili e documentali
1. Le associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, sono
tenute ad osservare gli adempimenti contabili e documentali previsti
dall'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che disciplina
l'imposta sugli spettacoli, e dal decreto ministeriale 18 maggio 1995
concernente l'approvazione dei modelli di distinta e di dichiarazione
di incasso e delle relative modalita' di compilazione per le
associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di
lucro e le pro loco.
2. I proventi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b),
della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non concorrono alla
formazione del reddito sono annotati separatamente nella distinta o
nella dichiarazione di incasso previste dal decreto ministeriale 18
maggio 1995.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2000, in luogo degli adempimenti
contabili e documentali di cui ai precedenti commi, le associazioni
sportive di cui al comma 1 assolvono gli obblighi contabili e
documentali secondo le disposizioni previste dal regolamento da
emanare in attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60, concernente modifiche alla disciplina dell'imposta sugli
spettacoli.
4. I medesimi soggetti di cui al comma 1 conservano, altresi',
copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti per
il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio le associazioni
sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, redigono un
apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono
realizzati i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 novembre 1999
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 347





Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, v. nelle note all'art. 1.
- Il D.P.R. n. 640/1972 reca: "Imposta sugli spettacoli".
- Per il testo dell'art. 25, comma 1, lettere a) e b),
della legge n. 133/1999, v. in nota al titolo.
- Il decreto ministeriale 18 maggio 1995 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno
1995.
- Per il titolo del D.Lgs. n. 60/1999, v. nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 22 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600:
"Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla
ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di
accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di
nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza
di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere
specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi
elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti
a conoscenza dell'ufficio delle imposte".
"Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture
contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal
codice civile per il libro giornale e per il libro degli
inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da
esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti articoli, ad eccezione delle scritture
ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d)
dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al
secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma
dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art.
2215 del codice stesso, in esenzione dei tributi di
bollo e di concessioni governative. La numerazione e la
bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici dei
registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche
e nelle scritture ausiliare di magazzino devono essere
eseguite non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del
presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice
civile o di leggi speciali devono essere conservate
fino a quando non siano definiti gli accertamenti
relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il
termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da
altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457
del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici,
elettronici e similari devono essere conservati fino a
quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati
stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. L'autorita' adita in sede
contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle
scritture rilevanti per la risoluzione della controversia
in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma
devono essere conservati ordinatamente, per ciascun
affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e
delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei
telegrammi spediti e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere
determinate modalita' semplificative per la tenuta
del registro dei beni ammortizzabili e del registro
riepilogato di magazzino, in considerazione delle
caratteristiche dei vari settori di attivita'".