Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata
l'istanza intesa ad ottenere la protezione della attestazione di
specificita' "Gallo Ruspante" ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 2082/1992, presentata dal Consorzio Produttori
Carni Avicunicole Pregiate con sede in Castelfranco (Ancona); esprime
parere favorevole sulla predetta domanda e formula la proposta di
disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive
modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali
nazionali ex divisione VI - Ufficio tutela delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di
specificita' dei prodotti agroalimentari e della politica di
qualita', via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura dei soggetti interessati e costituiranno oggetto di
opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche
agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta
domanda, con le previste modalita', al competente organismo
comunitario.
I predetti soggetti potranno presentare, nei modi e nei termini
sopra indicati, istanze intese a conoscere ed eventualmente trarre
copia del programma di controllo della specificita', del quale e'
stata fornita una descrizione sintetica nell'art. 10 della proposta
di cui sopra.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
"Gallo Ruspante"
Art. 1.
L'attestazione di specificita' "Gallo Ruspante", con la dicitura
esclusivamente in lingua italiana, designa i soggetti della specie
"Gallus domesticus" di sesso maschile conformi alle caratteristiche
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I pulcini utilizzati per la produzione di "Gallo Ruspante" derivano
da razze selezionate per la produzione di uova da consumo,
appartenenti a linee genetiche leggere a crescita lenta di
certificata provenienza, sessuati alla schiusa ed immessi entro
quarantotto ore negli allevamenti.
Art. 3.
Gli allevamenti estensivi al coperto devono possedere le seguenti
caratteristiche:
dimensioni massime 1.500 mq. per unita' e l'intero allevamento non
puo' superare 3.000 mq. totali;
areazione e illuminazione naturale dell'impianto;
carico massimo previsto per mq, a fine ciclo produttivo, 12 capi e
comunque non superiore ai kg 25;
lettiera di truciolo di legno e/o paglia trinciata.
Art. 4.
Il ciclo di allevamento ha una durata minima di cento giorni e
comunque deve garantire, per ogni soggetto, il raggiungimento della
maturita' sessuale e la rigidita' della punta dello sterno
(ossificata).
Art. 5.
La razione alimentare somministrata per la maggior parte del
periodo di ingrasso e' composta da almeno il 65% di cereali di cui
non piu' del 15% di sottoprodotti. La razione alimentare puo'
contenere esclusivamente materie prime scelte dal seguente elenco:
mais;
glutine di mais;
sorgo;
frumento tenero e duro;
farine di estrazione di soia;
crusca, cruschello e farinaccio;
grassi di origine animale e vegetale;
farine provenienti da animali terrestri.
Art. 6.
A maturita' il "Gallo Ruspante" presenta le seguenti
caratteristiche:
Organolettiche.
Aspetto:
punta dello sterno ossificata;
cute di colore giallo;
lunghezza dalla base di impianto della lamina della cresta di cm. 3
- 5;
diametro medio dei bargigli di cm 2, 5 - 4,
plica auricolare bene sviluppata;
margine del meato acustico esterno spesso e rilevato;
carena affilata e profonda conseguente allo sviluppo longilineo
della muscolatura pettorale;
porzione centrale della carena a forma triangoloide di colorito
bianco e molto sottile;
follicoli delle penne ben evidenti e stipati tra loro, specie nelle
seguenti regioni anatomiche: lati della carena (regione caudo -
laterale del collo sino alla regione del ginocchio), regione cranio
lateroventrale del petto, regione dell'ala, regione lombo sacrale;
ghiandola dell'uropigio rilevata e discretamente consistente;
squame dell'articolazione tibiotarsometatarsica molto sviluppate in
posizioni non sovrapposte.
Consistenza della carne:
tessuto connettivo - adiposo sottocutaneo molto sottile e
scarsamente evidente - muscolo pettorale e della coscia sostenuto e
compatto.
Chimiche
biochimiche - nutrizionali.
Determinazioni su cento grammi di parte edibile compresa la pelle:
umidita' inferiore all'80%;
proteine 18% + o - 2%;
grassi inferiori al 5,5 %.
Art. 7.
L'immissione al consumo del "Gallo Ruspante" avviene esclusivamente
ad animale macellato, eviscerato o parzialmente eviscerato,
esclusivamente con testa e zampe, raffreddato ad aria, in
stabilimenti autorizzati e seguendo procedure atte alla
identificazione degli animali. A tal fine la macellazione deve essere
effettuata separatamente o in linee di produzione specifiche o in
giorni precedentemente stabiliti; e' inoltre obbligatoria la tenuta
di due registri:
a) un registro di allevamento, recante i dati identificativi del
produttore, la data di immissione, il numero dei capi immessi e la
relativa provenienza, il numero dei capi inviati alla macellazione,
l'eta' degli animali e la relativa data di spedizione.
b) un registro di macellazione, recante i dati identificativi del
macello, i dati identificativi del produttore, la data di arrivo e il
numero dei capi inviati alla macellazione, la data di macellazione,
il totale dei capi macellati, il numero dei capi conformi e
commercializzati, il nome dell'acquirente, la seriazione progressiva
dei capi commercializzati.
Art. 8.
Il prodotto designato dall'attestazione di specificita' "Gallo
Ruspante" e' immesso al consumo confezionato singolarmente in
imballaggi chiusi con film termosaldato oppure in confezioni multiple
comunque protette. Il peso minimo del singolo prodotto deve
rispettare i seguenti parametri:
eviscerato senza frattaglie maggiore/uguale kg 1,35;
parzialmente eviscerato maggiore/uguale kg 1,40.
Ciascun prodotto deve essere munito di un apposito contrassegno
recante il simbolo visivo riportato in allegato al presente
disciplinare, utilizzando i seguenti riferimenti colorimetrici:
1) parte superiore del gallo: rosso composto da 100% di Worm Red U;
2) parte inferiore del gallo: verde composto da 18,5% giallo, 80%
verde e 1,5% nero;
3) parte centrale del gallo: bianco, recante la dicitura GALLO
RUSPANTE in nero;
4) la linea del cerchio che racchiude il gallo in nero;
5) sfondo del cerchio in bianco.
Il contrassegno di cui trattasi e' parte integrante delle norme di
designazione che ne prevedono l'utilizzo esclusivamente con la
dicitura "Gallo Ruspante" segnita dalla menzione "Specialita'
Tradizionale Garantita" e/o dal simbolo comunitario di cui all'art. 1
del regolamento (CE) n. 2515/94, dall'indicazione dell'organismo di
controllo nonche' da tutte le diciture previste dalla vigente
normativa. Nel contrassegno figura, altresi', una numerazione
progressiva atta all'individuazione del singolo capo, della relativa
eta' di macellazione e del lotto di provenienza; puo' inoltre
figurare il marchio privato dell'impresa commercializzante.
Art. 9.
Il prodotto va conservato ad una temperatura compresa tra 0 e + 4
La temperatura di conservazione va indicata in etichetta cosi' come
la raccomandazione "da consumarsi cotto" e la data' di scadenza
espressa con la dizione "da consumarsi entro ...................."
completata da giorno e mese.
Art. 10.
Il controllo sul corretto utilizzo del contrassegno contenente la
menzione "Gallo Ruspante" e delegato ad un organismo designato ai
sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del regolamento CEE 2082/92. Un
ispettore dell'organismo di controllo visita annualmente gli
stabilimenti del produttore e del trasformatore per verificare il
disciplinare di cui sopra. Ulteriori ispezioni vengono effettuate
occasionalmente.
Il programma di controllo relativo alla conformita' al disciplinare
di produzione e alla rintracciabilita' del prodotto, la cui versione
integrale e' disponibile presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed
agroindustriali nazionali - ex divisione VI - Ufficio tutela delle
denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed
attestazioni di specificita' dei prodotti agroalimentari e della
politica di qualita', si articola nelle seguenti operazioni di
verifica:
provenienza linee genetiche;
vitalita', pezzatura e requisiti microbiologici del pulcino;
disposizioni generali e tecniche di allevamento;
alimentazione;
rilascio conformita';
rimozione della non conformita'.
Allegato