Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16-12-1999

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO
COMUNICATO
Approvazione del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate (art. 1, comma 1-bis , del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226).
(Deliberazione n. 14/99 del 26 ottobre 1999).

IL COMITATO ISTITUZIONALE
(Omissis);
Delibera:
Art. 1.
In conformita' con quanto prescritto dall'"Atto di indirizzo e
coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli
adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180" e con il metodo ed i criteri assunti dal
comitato tecnico e' approvato il "Piano straordinario per le aree a
rischio idrogeologico molto elevato" nel bacino di rilievo nazionale
del fiume Po, allegato alla presente deliberazione come parte
integrante.
Il piano e' costituito dai seguenti elaborati:
1) atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio
idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia;
2) programma degli interventi urgenti;
3) norme di attuazione e misure di salvaguardia;
4) relazione generale e relativi allegati.

Art. 2.
Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui al
richiamato art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
dalla data in cui i comuni ricevono comunicazione dell'avvenuta
adozione della presente deliberazione, nonche' copia degli atti
relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono
rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad
attivita' di trasformazione ed uso del territorio che siano in
contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6 del titolo
II delle norme di attuazione del PS 267.
Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati (o per i quali sia
gia' stata presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi
dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi'
come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive
modifiche), sempre che i lavori relativi siano gia' stati iniziati
alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
In ogni caso al titolare della concessione dovra' essere
tempestivamente notificata la condizione di pericolosita' rilevata.

Art. 3.
Le aree dei corsi d'acqua Arno, Rile, Tenore e Olona, classificate
come fasce fluviali A e B delimitate da apposito segno grafico nelle
tavole in scala 1:10.000 del progetto di piano stralcio per l'assetto
idrogeologico, adottato con deliberazione n. 1 del'11 maggio 1999,
sono sottoposte, alle prescrizioni contenute negli articoli 29, comma
2, lettere a) e b); 30, comma 2; 32, commi 3 e 4; 38 e 39 commi 1, 2,
3, 4, 5, 6 di cui alle norme di attuazione del medesimo progetto di
piano stralcio.
Nei territori della fascia C dei medesimi corsi d'acqua, delimitati
con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e
la fascia C" nelle suddette tavole grafiche, le amministrazioni
comunali competenti sono tenute a valutare, d'intesa con l'Autorita'
di bacino le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario,
a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali
condizioni di rischio.
Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 del decretolegge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267, cosi' come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999,
n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n.
226, tali misure di salvaguardia restano valide fino alla data di
entrata in vigore del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Art. 4.
Le regioni provvederanno a dare immediata comunicazione ai comuni
dell'avvenuta approvazione del piano straordinario, ai fini della
pubblicazione all'albo pretorio, provvedendo altresi' alla
trasmissione degli atti relativi. I comuni sono incaricati di
provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, alla
pubblicazione della stessa, delle norme di attuazione e della
cartografia relativa alla perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico molto elevato interessanti il loro territorio all'albo
pretorio per quindici giorni consecutivi e a trasmettere alle regioni
la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

Art. 5.
Il piano straordinario, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della
legge n. 226/1999, sara' integrato a seguito dell'individuazione e
dell'accertamento di ulteriori eventuali aree a rischio molto elevato
sia nell'ambito delle attivita' di approfondimento condotte
dall'Autorita' di bacino, dalle regioni e dal magistrato per il Po,
sia nell'ambito del procedimento di osservazione al progetto di piano
stralcio per l'assetto idrogeologico.

Art. 6.
Nei territori della fascia C, delimitati con segno grafico indicato
come "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" del primo
piano stralcio delle fasce fluviali approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, individuati e
perimetrati ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 del decretolegge 11
giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267, cosi' come modificato dal decreto-legge 13
maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio
1999, n. 226, il segretario generale e' delegato ad accertare
l'esecuzione delle opere previste dal programma di interventi urgenti
e a provvedere, sentito il comitato tecnico, all'aggiornamento delle
perimetrazioni, informandone il comitato istituzionale nella prima
seduta utile.
Il Presidente: Micheli
Il segretario generale: Passino

Allegato
NORME DI ATTUAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA
Parte I
Natura, contenuti ed effetti del piano straordinario
Art. 1.
Finalita' generali
1. Il piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, denominato anche PS 267 o piano, e' redatto e approvato ai
sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decretolegge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, in
deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Il PS 267 contiene l'individuazione e la perimetrazione delle
aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle
persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio
ambientale e culturale ed, in particolare, e' diretto a rimuovere le
situazioni a rischio piu' alto.
Art. 2.
Elaborati del piano
1. Il PS 267 e' costituito dai seguenti elaborati:
1) atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio
idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia;
2) programma degli interventi urgenti;
3) norme di attuazione e misure di salvaguardia;
4) relazione generale e relativi allegati.
Art. 3.
Ambito territoriale
1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano e' costituito
dall'intero bacino idrografico del fiume Po, come da delimitazione
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1998
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 19 ottobre 1998, ivi
comprendendo anche i comuni di Alto, Caprauna, Garessio, Livigno,
Piuro e Valdidentro, esterni parzialmente o totalmente al bacino.
Parte II
Misure di salvaguardia
Art. 4.
Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4)
1. Ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge
13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13
luglio 1999, n. 226, il PS 267 individua, all'interno dell'ambito
territoriale di riferimento, le aree a rischio idrogeologico molto
elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.
2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate
sulla base della conoscenza, acquisita dall'Autorita' di bacino al
momento dell'adozione del presente atto, mediante l'istruttoria
compiuta e le risultanze acquisite attraverso le indicazioni delle
regioni, degli enti locali e del magistrato per il Po, dei fenomeni
di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosita' e
del danno atteso. Esse comprendono sia i territori ove esistono i
fenomeni di dissesto sia quelli eventualmente interessati
dall'evoluzione dei fenomeni medesimi.
3. Sulle aree di cui al comma precedente sono adottate misure di
salvaguardia ai sensi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 18
maggio 1989, n. 183, con finalita' di tutela della pubblica
incolumita' e di non aumento del danno potenziale; tali misure
costituiscono strumento di intervento straordinario, in attesa che le
condizioni definitive di assetto del territorio nelle stesse aree,
adeguate a condizioni di rischio socialmente compatibili, siano
conseguite tramite l'attuazione delle linee di intervento individuate
nella pianificazione ordinaria rappresentata dal piano stralcio per
l'assetto idrogeologico, denominato anche PAI.
4. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate sono
perimetrate secondo i seguenti criteri di zonizzazione, come
descritti in dettaglio nell'elaborato 4 "Relazione generale". Per i
fenomeni di instabilita' in ambiente collinare e montano (costituiti
da frane, dissesti di carattere torrentizio, trasporto di massa sui
conoidi, valanghe) le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono
suddivise in due zone con le seguenti caratteristiche:
zona 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilita' di
coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e
dall'evoluzione dello stesso;
zona 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di
fenomeni di instabilita' coinvolgenti settori piu' ampi di quelli
attualmente riconosciuti o in cui l'intensita' dei fenomeni e'
modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.
Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di
fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato
sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario
rispettivamente dalle seguenti zone:
zona B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi
d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel
piano stralcio delle fasce fluviali e nel PAI: aree potenzialmente
interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno
inferiore o uguale a 50 anni;
zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi
di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.
5. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono rappresentate
nell'elaborato 1 "Atlante cartografico delle perimetrazioni delle
aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di
salvaguardia" costituente parte integrante del PS 267.
6. Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi
della legge 9 luglio 1908, n. 445, e della legge 30 marzo 1998, n.
61, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato
contenute nell'elaborato 1 "Atlante cartografico delle perimetrazioni
delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure
di salvaguardia", rimangono in vigore e non sono soggette alle misure
di salvaguardia di cui al presente testo.
Art. 5.
Misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato
in ambiente collinare e montano
1. Nella porzione contrassegnata come zona 1 delle aree di cui
all'elaborato 1 del piano, sono esclusivamente consentiti:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b), c)
dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di
superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari nel rispetto
delle norme di legge;
le azioni volte a mitigare la vulnerabilita' degli edifici
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumita' con
riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere
consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico
dell'edificio o alla protezione dello stesso;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi
alle reti infrastrutturali;
gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici
e dei manufatti vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089
e 29 giugno 1939, n. 1497, nonche' di quelli di valore
storicoculturale cosi' classificati in strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale vigenti;
gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e
idraulico presente.
2. Per gli edifici ricadenti nella zona 1 gia' gravemente
compromessi nella stabilita' strutturale per effetto dei fenomeni di
dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di
demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela
della pubblica incolumita'. Nel caso di edifici e di manufatti
vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno
1939, n. 1497, nonche' di quelli di valore storicoculturale cosi'
classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale vigenti, si deve dare comunicazione preventiva alle
soprintendenze interessate per le valutazioni tecniche di competenza.
3. Nella porzione contrassegnata come zona 2 delle aree di cui
all'elaborato 1 del piano sono esclusivamente consentiti, oltre agli
interventi di cui ai precedenti commi:
gli interventi di ristrutturazione edilizia, cosi' come definiti
alla lettera d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente
per motivate necessita' di adeguamento igienicofunzionale, ove
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in
materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attivita'
e degli usi in atto;
la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali
compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque
escluse le nuove residenze rurali;
gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti
infrastrutturali.
Art. 6.
Misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato nel
reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di fondovalle
e di pianura.
1. Nelle aree perimetrate come zona I nell'elaborato 1 del piano,
esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b), c)
dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di
superficie o volume salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto
delle norme di legge;
gli interventi volti a mitigare la vulnerabilita' degli edifici
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumita' con
riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere
consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell'edificio
o alla protezione dello stesso;
la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi
essenziali e non delocalizzabili, nonche' la realizzazione di nuove
infrastrutture parimenti essenziali, purche' non concorrano ad
incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilita'
di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di
rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione
degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti
relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree
dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilita'
idraulica che dovra' ottenere l'approvazione dell'Autorita' idraulica
competente;
gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici
e dei manufatti vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n.
1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, nonche' di quelli di valore
storicoculturale cosi' classificati in strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale vigenti;
gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente.
2. Nelle aree perimetrate come zona B-Pr nell'elaborato 1 del
piano, esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti,
oltre agli interventi di cui al precedente comma:
le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di
ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o
volume, interessanti edifici per attivita' agricole e residenze
rurali connesse alla conduzione aziendale, purche' le superfici
abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di
riferimento;
gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici
residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con
aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente
allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;
gli interventi di adeguamento igienicofunzionale degli edifici
esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in
vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze
delle attivita' e degli usi in atto.
3. Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti
norme, si intende quello di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del
presente piano siano edificate con continuita', compresi i lotti
interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia
necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero
al suo aggiornamento, l'amministrazione comunale procede
all'approvazione del relativo perimetro.
4. Nelle aree perimetrate come zona I e zona B-Pr nell'elaborato 1
del piano, interne ai centri edificati, si applicano le norme degli
strumenti urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che
l'amministrazione comunale e' tenuta a valutare, d'intesa con
l'Autorita' di bacino, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora
necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di
minimizzare tali condizioni di rischio.
5. La perimetrazione delle aree indicate come zona I e zona B-Pr
viene rivista in seguito alla realizzazione degli interventi
previsti.
Art. 7.
Misure di tutela per i complessi ricettivi all'aperto
1. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i
complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonche' per le
costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a
rischio idrogeologico molto elevato, i comuni sono tenuti a procedere
a una verifica della compatibilita' rispetto alle condizioni di
pericolosita' presenti. A seguito di tale verifica l'amministrazione
comunale e' tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto
a garantire la pubblica incolumita'.
Art. 8.
Misure di tutela per le infrastrutture viarie soggette
a rischio idrogeologico molto elevato
1. Gli enti proprietari delle opere viarie nei tratti in
corrispondenza delle situazioni a rischio molto elevato, di cui un
primo elenco e' riportato nell'allegato 4 alla relazione generale,
procedono, entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente
piano, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali
necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale
e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente.
2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione
degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi enti pongono
in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio
provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile,
con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumita'.
In particolare definiscono:
le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza
correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che
possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
le eventuali attrezzature di misura necessarie per
l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la
conseguente attuazione delle misure di emergenza;
le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere
per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti,
eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.
Tale elenco puo' essere integrato ed aggiornato, su proposta delle
regioni territorialmente competenti interessate o dagli enti, con la
medesima procedura di approvazione del presente piano.
Art. 9.
Aggiornamento del piano e durata delle misure di salvaguardia
1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, coordinato con la legge di
conversione 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni e
integrazioni, le disposizioni di cui ai precedenti articoli restano
in vigore fino alla data di approvazione del piano stralcio di bacino
per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 9, comma 1, della legge
13 luglio 1999, n. 226.
2. Il presente piano puo' essere integrato e modificato, con le
stesse modalita' di cui al citato comma 1-bis dell'art. 1 del
decreto-legge n. 180/1998, anche in relazione ad approfondimenti su
ulteriori situazioni a rischio, all'evoluzione dei fenomeni ed
all'efficacia degli interventi realizzati.
Parte III
Norme per l'attuazione degli interventi
Art. 10.
Attuazione del programma degli interventi
1. Gli obiettivi e le finalita' del Piano, diretti a rimuovere le
situazioni a rischio piu' alto, sono attuati tramite la realizzazione
degli interventi non strutturali e strutturali del programma di cui
all'elaborato 2.
2. Il programma costituisce la parte prioritaria della
programmazione complessiva di bacino, che tiene conto dei programmi
gia' in essere e del PAI.